Dal sito della Nuova Bussola Quotidiana del 21 ottobre 2016
Con l’intervento dell’avv. Luca Basilio Bucca prosegue la collaborazione del Centro studi Livatino (www.centrostudilivatino.it) tesa a illustrare i passaggi più significativi della riforma costituzionale e a sottolinearne i profili problematici, allo scopo di avvicinarsi alla scadenza del voto referendario avendo consapevolezza dei contenuti delle modifiche, e lasciando da parte gli slogan. Quello che compare oggi è il primo di una serie dedicato al rapporto fra Stato e regioni e al principio di sussidiarietà nella riforma.
Il principio di sussidiarietà si realizza nel lasciare libertà ai singoli e ai corpi intermedi di agire per il soddisfacimento dei propri bisogni, con l’intervento degli organismi superiori solo nella misura in cui quelli inferiori non siano in grado di provvedere autonomamente. Sussidiarietà – dal latino subsidium, aiuto – è una categoria antica: la si ritrova in Aristotele, poi in S. Tommaso, ed è da sempre un pilastro della Dottrina sociale della Chiesa, oltre a essere richiamato dal liberalismo e dal federalismo, pur se da questi con un’ottica settoriale e con riferimento solo ad ambiti limitati.
Lo stesso principio, evocato da numerose Carte Costituzionali e da fonti normative sovranazionali – dal trattato di Maastricht (1992) ai successivi documenti dell’Unione Europea – riceve oggi un significato concreto di volta in volta diverso: o perché il riferimento al principio è solo nominale ma di fatto non è attuato, o perché è declinato in ambiti troppo specifici o perché viene interpretato secondo una visione parziale e differente dalla lettura che ne dà il Magistero sociale della Chiesa. Quest’ultimo, che invece ne propone un’applicazione ampia, affiancandolo al principio di solidarietà e al primato della persona, in vista della promozione del bene comune.
Anche la Costituzione Italiana fa riferimento alla sussidiarietà: tra i principi fondamentali, all’art. 5, pur se utilizza termini diversi -“autonomia”, “decentramento” – e all’art. 118 come modificato dalla legge cost. n. 3/2001. Oggi la riforma costituzionale sottoposta al referendum, pur lasciando invariato il testo dell’art. 5 e continuando a fare riferimento al principio di sussidiarietà all’art. 118, di fatto comprime il principio e indebolisce i corpi intermedi, a favore della centralizzazione dei poteri dello Stato.
Quest’ultima emerge dalla rimodulazione della ripartizione delle materie di competenza legislativa regionale o statale, con un eccessivo sbilanciamento verso il legislatore nazionale e con l’introduzione della cosiddetta “clausola di supremazia”: essa permettere al governo nazionale di proporre leggi che intervengano in materie di competenza regionale “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale” (art. 117 Cost. riformato). Le condizioni appena enunciate non mettono al riparo da un’interpretazione estensiva e da un abuso dell’istituto: già avviene così col ricorso al decreto legge in condizioni ordinarie, che vede quasi sempre travalicare il limite del vigente art. 77 Cost., per il quale il decreto legge va utilizzato solo in “casi straordinari di necessità e d’urgenza”.
Il principio di sussidiarietà ne esce mortificato anche quando apparentemente appare esaltato: il Senato, come ridefinito dalla riforma, è composto da novantacinque membri eletti dai consigli regionali tra gli stessi consiglieri e i sindaci, ma lungi dal divenire un luogo di rappresentanza delle esigenze territoriali, svuotato di gran parte delle sue attuali funzioni, proprio per le modalità di elezione dei senatori finirà per riproporre schieramenti partitici e non rappresentanze locali. In tal senso anche l’abolizione delle province, in assenza di una valida alternativa organizzativa territoriale che possa essere di sussidio per i cittadini, rischia di divenire un’ulteriore tappa di sbilanciamento del rapporto governanti/governati in favore di chi governa.
Guardando poi agli altri corpi intermedi, va nella medesima direzione la scelta di abolire il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, con effetto immediato e non, come il resto della riforma, dalla prossima legislatura. Nessun dubbio che quest’organo consuntivo – composto da esperti di economia e diritto, rappresentanti delle imprese, del terzo settore e delle varie categorie di lavoratori – non abbia svolto in maniera soddisfacente i compiti che gli erano stati attribuiti, ma la creazione di spazi di confronto tra varie realtà della società civile andrebbe comunque incentivata, non certo soppressa. Una riforma costituzionale utile avrebbe dovuto esaltare il principio di sussidiarietà, ispirandosi alla massima “tanta libertà quanta è possibile, tanto Stato quanto è necessario”, rafforzando il ruolo delle autonomie locali, promuovendo la rappresentanza delle realtà territoriali e delle famiglie, riducendo gli sprechi e le strutture burocratiche inutili, liberando alla società civile gli ambiti socio-culturali ed economici di pertinenza. Si è scelto invece di procedere nella direzione esattamente contraria.
Luca Basilio Bucca