Da Avvenire del 25/10/2018. Foto da piacenza24
Mauro Ronco è professore emerito di diritto penale all’università di Padova, ed è il presidente del Centra studi Giovanni Livatino. Lui, martedì, ha tentato invano di convincere i giudici costituzionali a non estromettere dal giudizio la sua associazione, schierata per il rigetto dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 580. Ora, però, di fronte a questa pronuncia aperturista non si straccia le vesti. E fa capire che la questione è tutt’altro che risolta.
Professore, non sente sconfitte le sue idee?
Direi che innanzitutto dovremo attendere le motivazioni dell’ordinanza, visto che ora abbiamo in mano solo uno scarno comunicato. Certo è che già ora emergono tre cose, e non del tutto negative: la disposizione che vieta il suicidio assistito è troppo importante perché la Corte costituzionale la falcidiasse direttamente, così come richiesto dalla Corte d’Assise di Milano; la decisione spetta al Parlamento, chiamato a esprimersi in nome dituttala collettività; la Corte chiede al potere legislativo di tener conto di situazioni particolarissime, al fine di limitare l’intervento del diritto penale.
Dunque la Consulta avrebbe potuto pronunciare una sentenza ancor più aperturista?
Data la pressione mediatici che ha accompagnato tutta la vicenda giudiziaria di Cappato, anche questo non era da escludem. Certo si sarebbe trattato di una sentenza eversiva dell’ordinamento costituzionale, e avrebbe significato un inaccettabile offuscamento del diritto alla vita.
L’articolo 580, così com’è, però secondo la Corte non va bene…
Bisogna capirsi la Corte ha chiesto al Parlamento di dare tutela a situazioni particolari, quelle che nel 1930, periodo in cui fu scritta la norma, ancora non esistevano. E di casi come quelli del povero Fabo non ce ne sono molti. Se dunque si tratta di delimitare l’intervento del diritto penale su casi limite allora una dialettica legislativa ritengo sia ammissibile.
In Germania il reato di aiuto nel suicidio non esisteva. Ma qualche anno fa è stato introdotto…
Vede? Questa è la riprova che il reato di cui all’articolo 580 del Codice penale ha ragione di esistere, ed è una norma fondamentale a tutela della vita delle persone vulnerabili. Nel caso tedesco si era presentato il grosso problema dell’abbandono terapeutico da parte dei medici e dei sanitari, che la norma ha voluto arginare. Resta però privo di punizione l’aiuto al suicidio prestato da parenti o terzi. Non bisogna poi dimenticare che, tra tutti i Paesi d’Europa, solo 4 riconoscono il suicidio assistito.
All’udienza di martedì uno degli avvocati che assiste Cappato aveva chiesto alla Corte di decidere, qualunque fosse stato il verdetto. Ritiene che la pronuncia della Corte abbia accolto le sue istanze?
Direi di no: l’articolo 580 è ancora in vigore, e sarà il Parlamento a decidere come modificarlo. Dopodiché, la Consulta si limiterà a vagliarne la nuova formulazione. In ogni caso, trovo significativo che la Corte non abbia accolto una richiesta così precipitosa.
Marcello Palmeri