di Giovanni Maria Leotta
Il 30 gennaio, la IV sezione della Corte Europea dei diritti umani (CEDU) ha ritenuto che le autorità amministrative lituane abbiano violato la libertà di espressione dell’azienda Sekmadienis Ltd. applicandole una sanzione pecuniaria di €580,00 per aver affisso nella capitale Vilnius, nell’autunno 2012, manifesti pubblicitari contenenti immagini realizzate da Robert Kalinkin, che raffigurano Gesù e Maria in pose lascive e ammiccanti. L’azienda si è difesa sostenendo che nelle pubblicità il nome di Gesù non è utilizzato come riferimento a una personalità religiosa, quanto come un’“interiezione emozionale”, di uso comune nel linguaggio lituano, allo scopo di creare un effetto comico. Del resto, ha aggiunto, le persone ritratte non potevano essere considerate somiglianti in modo univoco a figure religiose.
Difficile ritenere, in buona fede, che la figura femminile rappresentata sugli annunci pubblicitari (con aureola, corona di spine, orecchini a forma di croce, tatuaggio con la parola mother e un tatuaggio ritraente un cuore umano trafitto da una spada) nella posa di recitare il rosario e con la scritta «Madre di Dio, che vestito!» non alludesse alla Vergine Maria. Così come praticamente impossibile non cogliere un evidente riferimento a Gesù nella seconda figura maschile (raffigurata con un’aureola, capelli lunghi e barba, una corona di spine sul capo, due tatuaggi di filo spinato sulle braccia e due croci rovesciate sugli avambracci) con il sottotitolo «Gesù, che jeans!». Anche la terza immagine, che raffigura i due soggetti assieme, richiama il tradizionale soggetto artistico cristiano delle “pietà”, nella quale Maria custodisce il corpo del Figlio senza vita. Il sottotitolo, a fugare ogni dubbio: «Gesù, Maria! Che stile!».
La Corte EDU, in effetti, non nega che i soggetti rappresentati richiamassero immagini e persone collegate alla religione, ma dopo aver affermato di non ritenerle offensive o irrispettose, ha censurato i giudici lituani per non aver fornito argomentazioni sufficienti a giudicare le immagini contrarie alla morale: i giudici europei ritengono infatti che le autorità lituane non abbiano dimostrato come, nel caso specifico, l’utilizzo di quelle immagini sia stato offensivo. Parimenti, i giudici lituani non avrebbero fornito una motivazione convincente del fatto che l’utilizzo dei nomi di Gesù e di Maria nelle pubblicità costituisse un riferimento religioso e non altro, né avrebbero dimostrato in che modo le affissioni proponessero uno stile di vita incompatibile con i princìpi di un credente.
La Corte ribadisce di non avere motivo per dubitare che il centinaio di persone che hanno denunciato la pubblicità debbano essere state effettivamente offese e, tuttavia, ricorda che «[…] in una società democratica pluralista coloro che scelgono di esercitare la libertà di manifestare la propria religione non possono ragionevolmente aspettarsi di essere esenti da ogni critica. Essi devono tollerare e accettare la negazione dei propri convincimenti religiosi da parte di altre persone». La perifrasi significa che chi decide di credere, deve essere disposto a essere offeso, scioccato e disturbato dalla libertà di espressione altrui. Il richiamo generico al principio, consolidato nella giurisprudenza europea, secondo cui la libertà di espressione “copre” anche la manifestazione d’idee che offendono, lascia perplessi. Infatti, un conto è un’offesa che consegue alla manifestazione di un dissenso, di una critica o di un’alternativa culturale, e un altro un’offesa che consegue a un messaggio pubblicitario a scopo commerciale. Altrimenti si finisce non per difendere un’idea, ma un interesse commerciale che, pur meritevole di rispetto, non può essere equiparato al diritto alla libertà religiosa, espressione diretta della dignità della persona.
L’approccio dei giudici di Strasburgo in favore della libertà di espressione figurativa, o, meglio, della pubblicità commerciale, pare sintomo di una giurisprudenza che indebolisce la tutela uniforme dei diritti umani, considerate anche le ricadute che la giurisprudenza della Corte EDU ha nei tribunali nazionali.
Nel caso lituano colpisce che a non essere presa in considerazione sia l’offesa recata da una retorica pubblicitaria che estrapola dal cristianesimo alcuni elementi centrali per poi adoperarli in modo irrisorio. Basta un esempio solo: la corona di spine, che non è un accessorio glamour, ma uno strumento con cui Gesù è stato torturato.
Un approccio più riguardoso è stato per esempio quello seguito nel caso I. A. v. Turkey del 2005, quando la Turchia non fu censurata per aver multato l’editore di un racconto che conteneva riferimenti ingiuriosi nei confronti di Maometto. Un limite fondamentale all’esercizio della libertà di espressione è infatti la tutela dei diritti degli altri, di modo che possa essere garantita la convivenza pacifica. Altrimenti verrebbe tutelato maggiormente chi reagisse alle offese con la violenza. Il diritto, insomma, al servizio del più forte.