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“Così la «Ley Trans» porta verso l’identità di genere senza limiti”

9 Luglio 2021 - Autore: Alleanza Cattolica

Di Paola Del Vecchio da Avvenire del 07/07/2021

«Questa legge ci colloca di nuovo all’avanguardia in Europa». Così la ministra spagnola dell’Uguaglianza Irene Montero ha presentato il disegno di legge «per l’uguaglianza reale ed effettiva delle persone trans e per le garanzie di diritti delle persone Lgbti» – la ‘Ley Trans’ –, licenziato a fine giugno dal Consiglio dei ministri. Dopo mesi di aspro dibattito, la linea di Montero (Unidas Podemos) per il diritto alla libera autodeterminazione del genere si è imposta su quella della vicepremier socialista Carmen Calvo e di un vasto schieramento femminista per il quale la legge apre all’incertezza giuridica e collide con le politiche per l’uguaglianza.

Le polemiche sono roventi, non solo per l’offensiva dei Popolari e dell’ultradestra di Vox, che ricorreranno alla Corte costituzionale quando la legge sarà approvata dalle Camere. Il movimento femminista, già mobilitato a giugno in tutto il Paese, annuncia una battaglia senza quartiere in Parlamento. Per i collettivi Lgbti, viceversa, il disegno di legge «è insufficiente » poiché non garantisce i diritti delle persone trans rifugiate e migranti in situazione irregolare o di quelle non-binarie, e puntano ad ampliarlo in aula.

Ma cosa dice la legge in discussione? Ecco i punti essenziali.

Autodeterminazione del genere. Il progetto riconosce l’identità di genere liberamente manifestata, senza necessità di diagnosi mediche o psicologiche che attestino la «disforia di genere», né prove testimoniali, o i due anni di trattamenti di transizione previsti dalla normativa in vigore in Spagna dal 2007. È per questo che si parla di «de-patologizzazione» dell’identità transessuale.

Chi può cambiare il sesso e il nome sul documenti di identità? Tutti i maggiori di 16 anni senza condizioni; dai 14 ai 16 anni se accompagnati da un genitore o un tutore, o un difensore giudiziario in caso di conflitto; dai 12 ai 14 anni si dovrà dimostrare davanti al giudice la maturità sufficiente della decisione del minore; prima dei 12 anni sarà possibile cambiare solo il nome. Il cambio prevede due auto-dichiarazioni in presenza al registro civile, la seconda 3 mesi dopo la prima per verificare la ‘persistente volontà’. L’anagrafe dovrà registrarlo entro un mese.

La decisione è reversibile. Se la persona transessuale cambia idea, dopo 6 mesi dalla modifica sulla carta d’identità potrà recuperare la menzione iniziale sollecitandola con un iter giudiziario per evitare truffe e come ‘garanzia’ di certezza giuridica.

Cosa succede se si hanno pendenze giudiziarie? Il cambio di identità di genere non altera gli obblighi giuridici precedenti, soprattutto quelli relativi alla legge contro la violenza di genere.

I diritti delle persone intersessuali. Nei casi di presenza nello stesso individuo di caratteristiche di entrambi i sessi sono vietate modifiche genitali del neonato, salvo in caso di rischio per la salute. Sarà permesso non iscriverlo all’anagrafe come uomo o donna fino all’età di un anno. Vietate le terapie di riconversione. Sono proibite e fortemente sanzionate le terapie di riconversione e condizionamento, destinate a modificare l’orientamento, l’identità sessuale o l’espressione di genere della persona.

Fecondazione assistita. Entrambe le donne in una coppia di lesbiche figureranno come madri dei minori, anche se non sposate. Finora quella non biologica doveva ottenere l’adozione. L’articolato della futura legge sostituisce il termine di madre con quello di «coniuge gestante» e quello di vedova con «coniuge superstite gestante». È riconosciuto l’accesso alla fecondazione assistita nella Sanità pubblica alle donne lesbiche, bisessuali e transessuali «con capacità di gestazione» e che decidano di avere un figlio anche se single.

Foto da articolo

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