Da Il Tempo del 25/09/2018. Foto da guidamaster.it
Partiamo dal quadro attuale. Oggi in Italia per lo straniero la protezione internazionale si distingue in tre categorie: a) il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppone per il richiedente la persecuzione diretta nel Paese di origine, b) la protezione sussidiaria, che presuppone invece rischi a causa di un conflitto in corso, c) la protezione umanitaria, che risponde a criteri più generici, dalle condizioni di salute all’età: finora essa ha funzionato quale valvola di sfogo di situazioni non ben definibili. Nell’ultimo quinquennio, al netto dei decimali, su 100 domande presentate le Commissioni asilo ne hanno accolto mediamente 7 a titolo di rifugiato, 15 per protezione sussidiaria e 25 per protezione umanitaria.
L’insieme è apparso a maglie slabbrate, più che larghe, perché già sul piano delle norme la protezione umanitaria è un di più italiano rispetto alla media degli Stati europei, e poi per l’applicazione estesa che essa ha trovato in concreto: accade quando le disposizioni di legge sono imprecise, elevando il rischio della loro interpretazione divergente territorio per territorio. Il rigetto delle Commissioni asilo è poi impugnabile davanti all’autorità giudiziaria: il massiccio ricorso al giudice – che nei 3/4 dei casi respinge l’impugnazione, a riprova del suo frequente carattere strumentale – ha ulteriormente dilatato l’area delle persone che, presentata la domanda e ricevuto il rifiuto, però restano sul territorio nazionale e sono mantenute e assistite, pur senza averne titolo. Vi restano anche a procedura conclusa, non mantenute ma indisturbate: ciò che negli ultimi anni ha concorso all’incremento degli irregolari.
Il decreto di ieri non incide sulle prime due forme di protezione, bensì solo su quella umanitaria: non la elimina nella sostanza, la specifica. Invece di affidarsi alla discrezionalità/arbitrio delle Commissioni territoriali, stabilisce per legge che, oltre al rifugiato e a chi ottiene protezione sussidiaria, resta protetto in Italia chi è gravemente ammalato, chi proviene da un Paese nel quale è in corso una calamità naturale, chi ha compiuto di atti di particolare valore civile, chi – e in questo si recupera quanto già previsto dal testo unico sull’immigrazione – è vittima di tratta, di violenza, di sfruttamento per lavoro. Pare una razionalizzazione più che una restrizione.
Il dl fissa tempi più rapidi per l’esame delle domande di asilo e per le impugnazioni: la sfida sarà potenziare personale e mezzi perché il loro rispetto sia garantito. Ma non si parte da zero. Ed è questo il punto su cui riflettere: governo e parlamento precedenti avevano già eliminato il grado di appello dall’iter giudiziario, e avevano istituito sezioni specializzate per l’immigrazione. Vi è quindi una coerenza, quanto meno legislativa, con esigenze già avvertite al termine della legislatura precedente: a marcare la differenza oggi dovrà essere l’applicazione più che la sostanza delle norme. Già la legge in vigore prevede un elenco di reati la cui consumazione da parte del richiedente preclude il riconoscimento; il decreto di ieri ne estende il numero, includendo per es. la violenza sessuale o la rapina pur quando non aggravate: sono condotte che meritano la medaglia o il rifiuto?
Idem per la revoca della cittadinanza. Vieni in Italia, ottieni la protezione, e dopo gli anni previsti, o a seguito di matrimonio, diventi cittadino. Nel frattempo però ti sei avvicinato a organizzazioni eversive o addirittura hai prestato servizio con IS nelle zone di conflitto; hai rotto quel patto di lealtà che fonda l’essere cittadino. L’iter della conversione parlamentare permetterà miglioramenti e rettifiche: ma per le innovazioni fin qui riassunte quali sono gli
articoli della Costituzione e le norme internazionali che gli oppositori della riforma denunciano così gravemente violati?
Alfredo Mantovano