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“Fine vita, se le dichiarazioni anticipate di trattamento diventano “disposizioni””

14 Marzo 2017 - Autore: Alfredo Mantovano

Affidare ad altri la decisione del livello accettabile della qualità della nostra esistenza rischierà di colpire chiunque, malati e sani

«Pensando a lui sento soprattutto l’obbligo morale di portare a termine la legge sul fine vita. Anche se fosse stata già in vigore Fabo avrebbe dovuto comunque emigrare, lui aveva chiesto l’eutanasia che è e resterà vietata. Ma questa legge lo riguarda. Riguarda tutti noi, sani e malati». È un passaggio dell’intervista a Repubblica del 28 febbraio che l’onorevole Donata Lenzi, relatrice alla Camera della proposta di legge sul cosiddetto “fine vita”, ha rilasciato dopo la morte del dj. Lenzi, che conosce questo testo meglio di altri, dice che, quand’anche già approvata 15 giorni fa, essa non avrebbe permesso l’assistenza al suicidio di Fabo. Domanda: e allora perché media e politici di ogni specie ne hanno tratto spunto per chiedere il varo immediato di quelle norme? Inclusa la relatrice: che, dopo averne esclusa l’applicazione al caso concreto, aggiunge però che «questa legge lo riguarda» (riguarda Fabo): se le parole hanno un senso, contraddicono quanto affermato un attimo prima. Se invece hanno senso la propaganda e l’uso strumentale di una tragedia per far passare norme che comunque non si sarebbero applicate, il ragionamento fila alla perfezione.

A differenza di proposte simili non approvate in precedenti legislature, da quella attuale sono scomparsi il riconoscimento del diritto inviolabile della vita umana, il divieto di qualunque forma di eutanasia, di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio. La legge si intitola Dichiarazioni anticipate di trattamento, ma al suo interno essa usa il termine disposizioni, non dichiarazioni: la disposizione è in senso proprio un ordine, che orienta alla vincolatività. Il primo destinatario di questo vincolo è il medico, che vede stravolta la propria professionalità: «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente», e così va «esente da responsabilità civile o penale», dice il testo; questi termini costituiscono l’ulteriore riprova che la sua condotta è in sé contraria alla legge. Non si spiega che cosa accade se a distanza di anni da quando le disposizioni sono state redatte il medico ritiene che il paziente sia ancora adeguatamente curabile; la proposta non permette al medico l’obiezione di coscienza, a differenza di quanto accade per l’aborto, e lascia che un profilo così delicato sia sottoposto ad articoli generici e confliggenti, che caricano lo stesso medico del peso di decisioni comunque a rischio di denuncia.

Di fame e di sete
Che sia nella sostanza una disciplina dell’eutanasia chiamata in altro modo è confermato dalla parificazione della nutrizione e della idratazione artificiali ai trattamenti sanitari: quella che è una forma – anche temporanea – di disabilità in ordine alle modalità di sostentamento fisico diventa così causa della interruzione della somministrazione. Questa equiparazione si tradurrà in concreto nel far morire di fame e di sete disabili che non saranno in grado di manifestare il proprio dissenso, magari accelerandone l’exitus con sedazioni profonde. La legge riguarda anche gli incapaci e i minori, la cui sorte sarà decisa per intero da altri, con ulteriore dilatazione di arbitrii e di interpretazioni errate di una volontà comunque non matura: Belgio e Olanda docent.

In tal senso è terribilmente vero l’assioma – enunciato dall’onorevole Lenzi forse senza rendersi conto fino in fondo della sua portata – che la legge che fra qualche giorno la Camera inizierà a votare «riguarda tutti noi, sani e malati»: affidare ad altri la decisione del livello accettabile della qualità della nostra vita, stabilendo se sia degna di essere vissuta, rischierà di colpire chiunque.

 
Alfredo Mantovano 

Da “Tempi” del 12 marzo 2017. Foto da articolo 

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