Giuliano Mignini, Quaderni di Cristianità, anno I, n. 1, primavera 1985
Il consuntivo giudiziario ’84 dei mali della società italiana
Come ho già in precedenza illustrato (l), uno degli strumenti più sicuri e più qualificati per conoscere le condizioni della nazione italiana, nell’attuale momento storico, è la relazione annuale del procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione sulla amministrazione della giustizia. Tale relazione offre, infatti, una serie di dati assolutamente inconfutabili, specie in materia di contenzioso civile e di criminalità, dai quali è possibile dedurre, in modo rigoroso e oggettivo, la maggiore oppure la minore frequenza di comportamenti rilevanti dal punto di vista morale e che evidenziano, se così si può dire, la condizione generale di «salute» o di «infermità», più o meno grave, del corpo sociale, assumendo ovviamente, come parametri costanti, i precetti della morale naturale e cristiana.
Il quadro descritto a Roma l’8 gennaio 1985 dal procuratore generale S. E. il dottore Giuseppe Tamburrino, e riguardante l’anno 1984 (2), è altamente indicativo di una condizione di crisi e di degradazione che molti ormai considerano come irreversibile, come se per la giustizia e per la società l’essere perennemente in crisi fosse una connotazione del tutto normale e quasi essenziale e non fosse, invece, la manifestazione di un male che è possibile, anzitutto, individuare e isolare, e dal quale, quindi, è necessario e, prima ancora, senz’altro doveroso liberarsi, solo che lo si voglia. E la individuazione di questo male è la logica conseguenza della descrizione di comportamenti che vengono presentati come caratteristicamente diffusi nella nostra epoca e che sono sintomatici del grave stato di perturbamento e di corruzione morale in cui versa il corpo sociale italiano. Si uccide, si ruba, si rapina, ci si droga, si divorzia, infatti, in maggiore misura e attraverso modalità operative più gravi che in altre epoche, evidentemente perché si crede di meno o non si crede affatto al valore della vita, a quello della proprietà privata e pubblica, alla propria integrità personale sia dal punto di vista morale che da quello della salute fisica, alla indissolubilità del matrimonio e alla famiglia.
Tutto questo avviene perché un secolare processo di negazione di qualsiasi dipendenza dell’uomo da norme di condotta che gli siano dettate da una Volontà esterna e trascendente — e che trovano puntuale riscontro nella sua natura più profonda e, quindi, nella sua coscienza rettamente formata —, alle quali debba conformarsi, ha fatto dell’arbitrio dell’uomo stesso l’unica fonte di produzione e di abrogazione delle norme morali e giuridiche, attraverso la graduale espulsione dei comandamenti del decalogo e di quelli della carità, che riassumono i primi, dal mondo dei valori sociali e degli istituti giuridici (3). È ovvio, pertanto, che il rimedio fondamentale a tutti i mali, e sono molti e gravi, che vengono lamentati sempre più intensamente, specie in questi ultimi anni, dai magistrati che si sono succeduti al vertice della procura generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, non può essere altro che una reazione spirituale volta alla riaffermazione degli imprescindibili precetti della morale naturale e cristiana in tutti i settori della vita sociale e giuridica, a una più energica e consapevole tutela di quanto viene conculcato, alla lotta contro tutto quanto possa in qualsiasi modo favorire e giustificare, soprattutto a livello filosofico, i mali lamentati, e alla instaurazione di un clima sociale che faciliti, in tutti gli àmbiti, la ottemperanza al decalogo e ai comandamenti della carità.
Anche il 1984 ha presentato uno scenario, a grandi linee, ripetitivo rispetto a quelli precedenti, non essendo purtroppo notoriamente mutate, se non in peggio, le condizioni che favoriscono i mali indicati. È pero possibile, oltreché opportuno, tentare di individuare, anche per l’anno decorso, alcuni tratti peculiari, che consentano di comprendere, con la massima approssimazione, le attuali linee di tendenza del male che affligge la società italiana e la evoluzione delle direttive tattiche dei pianificatori della corruzione sociale.
Terrorismo
Il più importante tra gli elementi peculiari messi in evidenza dalla relazione sulla amministrazione della giustizia nel 1984, e sempre più significativamente confermati nei primi mesi del 1985, è costituito dal prepotente e aggressivo riemergere del terrorismo (4), in quelle che possono ormai considerarsi le due espressioni «dialettiche» del fenomeno. La prima si manifesta nelle stragi indiscriminate (5), destinate a «demonizzare» la parte politica a cui tali stragi vengono aprioristicamente attribuite, anche a livello di mandanti, con il conseguente rilancio politico e propagandistico della estrema sinistra e la creazione di un clima di divisione e di odio sociale; la seconda si concretizza in episodi terroristici di carattere selettivo, che hanno ormai come obbiettivo dichiarato e praticamente esclusivo le strutture militari del mondo occidentale (6). La evidente contestualità del riemergere dei suddetti filoni del terrorismo; le analogie tra il nefando attentato del 23 dicembre 1984 lungo il tratto ferroviario tra Firenze e Bologna, e quello compiuto durante la notte di san Silvestro alla stazione di Marsiglia e sul treno Tgv Parigi-Marsiglia con il potentissimo esplosivo Smitex di fabbricazione cecoslovacca (7); il fatto che entrambi i fenomeni colpiscano prevalentemente paesi di frontiera del mondo occidentale e specialmente, come è il caso dell’Italia, del «ventre molle» dello schieramento difensivo della NATO; la scelta di Bologna come «teatro» dei «dopo strage», con conseguente monopolio propagandistico e politico socialcomunistico della reazione inevitabile e naturale contro simili nefandezze: tutti questi elementi inducono a ipotizzare che entrambe le modalità terroristiche trovino il loro momento unificatore nella utilizzazione del terrorismo stesso come un aspetto della guerra contro il mondo occidentale e le nazioni libere dalla diretta oppressione socialcomunistica (8), guerra che il blocco sovietico conduce, attualmente, soprattutto per creare una atmosfera di violenta opposizione contro la installazione dei missili Pershing in Europa (9).
La ripresa del terrorismo nell’ultimo scorcio del 1984 — in grande stile e con modalità operative ancora più aggressive e pericolose che in passato — è stata messa in evidenza dal procuratore generale (10), il quale non ha mancato di ammettere, con tutta onestà, di essere stato, per così dire, colto di sorpresa da simile reviviscenza, dopo che, nelle note preparatone della relazione, aveva scritto che la delinquenza terroristica era ormai pressoché scomparsa (11)! Lo stesso procuratore generale, nella precedente relazione relativa al 1983, aveva d’altra parte messo in guardia circa la necessità di non manifestare soverchio ottimismo a proposito della sconfitta del terrorismo (12): del resto, se quest’ultimo ha i suoi mandanti e i suoi organizzatori al di là delle frontiere dello Stato, come appare sempre più evidente, riesce difficile pensare a una sua definitiva sconfitta solo attraverso l’apparato giudiziario e di polizia dello Stato stesso, che può operare efficacemente e concretamente solamente all’interno delle proprie frontiere, e tanto più quando la utilizzazione del terrorismo è opera non di gruppi isolati di criminali ma di apparati spionistici e militari di Stati stranieri.
Materia penale
La prima parte della relazione di S. E. il dottore Giuseppe Tamburrino riguarda la giustizia penale, ed è suddivisa, a sua volta, in due capitoli: uno concerne la giustizia penale in senso sostanziale, più interessante in questa sede poiché il suo oggetto è la descrizione del fenomeno della criminalità; l’altro riguarda invece l’aspetto processuale della amministrazione della giustizia.
Iniziando dal primo dei suddetti capitoli, il procuratore generale pone in evidenza l’aumento che la grande criminalità organizzata ha avuto, nel 1984, nella maggioranza dei distretti delle varie Corti di Appello d’Italia (13). Si parla a ragione di «criminalità organizzata», poiché alla base e a spiegazione di quest’ultima vi è il fenomeno della aggregazione, della costituzione di organismi associativi ben disciplinati e dotati al loro interno di un vero e proprio complesso di «norme» di condotta, destinate a regolare la vita dei membri e della associazione, e che forniscono loro addirittura un insieme di «valori», in contrapposizione a quelli tradizionalmente fatti propri dal corpo sociale (14).
Un reato tipicamente riconducibile a un tale tipo di criminalità è la rapina: ebbene, le relative denunzie, per le quali è iniziata la azione penale, sono passate da 33.127 nel 1981, a 30.192 nel 1982, quindi a 33.763 nel 1983 (15). Giova ricordare che il delitto di rapina si sostanzia in un comportamento di violento spossessamento di beni altrui, cioè, soprattutto, in un attentato alla proprietà.
Un incremento pressoché analogo hanno avuto le estorsioni (16), vale a dire un reato affine alla rapina, dalla quale si differenza per il tipo di coazione, relativo e non assoluto, esercitata sulla vittima dello stesso. Contrasta con tale andamento la diminuzione subita dalle denunzie per sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione, passate da 265 nel 1981, a 235 nel 1982, quindi a 234 nel 1983 (17).
Il procuratore generale ha poi messo in luce i legami tra tale delinquenza organizzata di tipo comune e il fenomeno drogastico, nel quale essa trova la sua ragione di essere (18), con il tremendo circuito criminale che ne consegue e che è contrassegnato da una sequenza interminabile di delitti diretti ad assicurarsi il prodotto, cioè di grandi e piccoli delitti, come furti, rapine, scippi, volti al procacciamento di denaro per l’acquisto del nefasto materiale, e infine dei grandi reati cosiddetti secondari e terziari, di natura bancaria, economica, finanziaria, valutaria ed edilizia, necessari per il reimpiego e il riciclaggio dei proventi ricavati (19).
Connessa al fenomeno citato è la delinquenza minorile, in aumento in quasi tutti i distretti delle Corti di Appello (20).
I minorenni denunziati per reati diversi dai furti —, che, come è noto, non vengono considerati nelle relazioni sulla amministrazione della giustizia (21) — sono passati da 7.449 nel 1981, a 7.682 nel 1982, quindi a 8.036 nel 1983: sono dati significativi del grado crescente di corruzione a cui è opportuno, in questa sede, affiancare quelli riguardanti le persone condannate, con sentenza definitiva, secondo il sesso, che vedono un sostanzioso incremento del numero delle donne, passate da 14.788 nel 1979 a 18.320 nel 1983 (22).
Un’altra caratteristica del 1984 è stata la esplosione delle indagini per reati finanziari, economici, societari e fallimentari relative ad amministratori e a responsabili di enti pubblici, di società a partecipazione statale, di banche pubbliche e private (23). Questi fenomeni sono spesso legati ad attività di organizzazioni occulte e il carattere pubblico dell’ente non solo non è di ostacolo all’insorgere di simili manifestazioni criminali, ma spesso oggettivamente le facilita, per l’intrico di interessi e di legami politici peculiari a tali aggregazioni, nonché per la tendenza a favorire una crescente deresponsabilizzazione nella gestione di tali enti, caratteristica di ambienti ove si curano interessi non chiaramente imputabili a soggetti determinati, ma propri di collettività anonime.
L’aspetto processuale della criminalità non interessa direttamente in questa sede, ma giova ricordare in modo particolare la legge 31 luglio 1984 n. 400 sulla competenza penale e quella del 28 luglio 1984 n. 398, concernente la diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e la concessione della libertà provvisoria. La prima comporta un notevole aumento della competenza del pretore e attua la devoluzione alla Corte di Appello della competenza conoscitiva di tutti i giudizi di appello, anche contro le sentenze pronunziate dai pretori, eccetto che per i giudizi di assise, con un conseguente impatto sulla attività di tali uffici giudiziari che rischia, in prospettiva, di portarli al collasso, in quanto dotati di un organico nettamente insufficiente in relazione a tale evenienza (24). Per quanto concerne la legge n. 398/1984, il procuratore generale ha manifestato la propria preoccupazione specie riguardo alla esiguità dei termini per l’appello e il giudizio di cassazione e alla possibilità di un indiscriminato e contemporaneo esodo di circa milletrecento imputati, molti dei quali già condannati in sede di merito e molti dei quali detenuti per gravissimi reati (25).
Materia civile
Passando al settore della giustizia civile, occorre sottolineare, anche per il 1984, il costante aumento delle separazioni personali e dei divorzi. Le domande di separazione accolte e omologate sono passate, infatti, da 30.694 nel periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1982, a 31.497 in quello dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983, quindi a 34.021 in quello compreso tra il 1° luglio 1983 e il 30 giugno 1984 (26), mentre i dati riguardanti i divorzi indicano che i relativi procedimenti, sopravvenuti in fase presidenziale — nel corso della quale il presidente del tribunale tenta la conciliazione dei coniugi — sono passati da 15.656 nel primo dei periodi summenzionati, a 16.955 nel secondo, quindi a 17.749 nel terzo (27). Quanto ai procedimenti di divorzio esauriti, quelli conclusisi con sentenza di scioglimento sono passati da 1.400 a 1.651, quindi a 1.812, mentre quelli relativi ai matrimoni celebrati con rito religioso, dopo i 10.836 del periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1982 e gli 11.905 di quello compreso tra il 1° luglio 1982 e il 30 giugno 1983, hanno raggiunto la cifra di 12.099 nell’arco cronologico intercorso tra il 1’ luglio 1983 e il 30 giugno 1984 (28).
Appare doveroso rimarcare come tali cifre — e i fenomeni che le esprimono — siano la logica conseguenza della progressiva emarginazione della concezione cattolica e naturale dell’istituto del matrimonio e della famiglia, che dal primo si origina; dell’egoismo edonistico, che costituisce la traduzione, in campo morale, dell’imperante soggettivismo e antropocentrismo filosofico e, infine, di una legislazione che recepisce e consacra tali orientamenti e che, a sua volta, ne promuove e ne favorisce la insorgenza nel corpo sociale.
Il procuratore generale, dopo avere accennato ai problemi connessi alla nuova legge sulla adozione e a quelli relativi all’intervento del giudice nel rapporto di lavoro e nelle cosiddette relazioni industriali, ha lamentato la lentezza dei procedimenti anche in campo civile, sia in fase contenziosa che esecutiva, rilevando, peraltro, una lieve riduzione dell’arretrato nel settore delle controversie di lavoro. Anche nel settore civile il legislatore, con la legge 30 luglio 1984 n. 399, ha operato una modificazione dei limiti di competenza in favore dei giudici conciliatori e dei pretori. Tale legge ha inoltre sottratto al giudice conciliatore tutte le cause in materia di locazione ma lo ha abilitato, per le cause di sua competenza, a decidere secondo equità, vale a dire adattando i principi giuridici alle particolarità della singola fattispecie (29).
Sulla magistratura
L’ultima parte della relazione di S. E. il dottore Giuseppe Tamburrino riguarda le condizioni della magistratura in Italia, specie dal punto di vista dei rapporti della stessa con gli altri poteri dello Stato o con realtà importantissime della vita nazionale, quale, per esempio, il mondo giornalistico. Il procuratore generale ha sottolineato in modo particolare i rapporti tra la magistratura e tale mondo, rivendicando la posizione di indipendenza del giudice specie sotto il profilo della «non ingerenza nell’opera di giustizia di altri poteri o di altre tendenze» (30), a fronte di atteggiamenti di ingiuriosa deprecazione nei riguardi di iniziative oppure di sentenze di magistrati (31). Non entro nel merito della questione, il cui contenuto esula dai limiti della presente trattazione. In questa sede mi limito a porre in luce il fatto oggettivo del crescente attacco che la magistratura sta subendo da parte di certi settori politici, specialmente governativi e in particolare modo socialistici e dagli ambienti giornalistici che li sostengono. Si tratta di un attacco propagandistico volto a screditare il potere giudiziario e, spesso, a presentarlo come una realtà istituzionale dotata di eccessive possibilità di intervento sul corpo sociale e, quindi, di eccessivi poteri. È utile sottolineare come tali critiche traggano fin troppo facile spunto da atteggiamenti discutibili e scorretti di singoli magistrati, dimentichi dei loro doveri di imparzialità. In questa situazione si inserisce la interessata adulazione della estrema sinistra, che non perde occasione, in tali circostanze, per rivendicare il proprio atteggiamento di appoggio alla magistratura, salvo poi insorgere contro la presunta ingiustizia di iniziative oppure di decisioni giudiziarie, che colpiscano esponenti socialcomunistici.
Qui termina la relazione. Mi sembra ovvio affermare che l’Italia del 1984 e dei primi mesi del presente anno, quantomeno, sia malata e sofferente. È la conclusione che non si può non trarre, scorrendo le pagine e le tabelle della esposizione del procuratore generale. Gli inguaribili ottimisti, i distratti, gli uomini interessati alla perdizione del prossimo, e non mancano, sono soliti dire che si tratta di crisi di crescita, dimenticando come sempre, oppure fingendo di dimenticare, la notazione più semplice e più ovvia, e cioè che se un organismo, come quello sociale, sta male e sta sempre peggio, questo vuole dire che vi è qualcosa che non va e che le terapie fino a ora sperimentate non sono servite a nulla. Che fare, allora? Che fare per porre riparo ai mali così chiaramente evidenziati dalle cifre? E un interrogativo che di solito non si rinviene nelle relazioni giudiziarie, ma che occorre porsi.
La risposta è ovvia: si deve affermare, contro ogni ipotesi antropocentrica e, quindi, contro ogni forma di soggettivismo filosofico e di relativismo morale, la dipendenza dell’uomo e del consorzio civile da Dio e dalla sua legge, che non può e non deve essere «forzata» e violata da leggi positive, che si pongano in aperto contrasto con essa; si deve informare la attività degli organismi che, nel mondo contemporaneo, sono deputati alla diffusione delle informazioni e degli orientamenti culturali alla coerente e piena accettazione di tale dipendenza, contro ogni prospettiva immanentistica; si devono educare in tale senso le giovani generazioni; si deve spingere lo Stato a liberarsi dalla ossessione socialistica e a ritrovare l’altissimo significato della sua funzione di garante della sicurezza e della ordinata convivenza sociale, nel rispetto del principio di sussidiarietà; si deve ricomporre, insomma, la coerenza e la unità tra la morale e la politica e tra la morale e la legge positiva.
Tutto questo è possibile, solo che lo si voglia e si confidi nella indispensabile mediazione della Vergine Maria, ricordando la meravigliosa promessa di Fatima: «Infine, il mio Cuore Immacolato trionferà».
Giuliano Mignini
(l) Cfr. i miei Il consuntivo giudiziario ’82 dei mali della società italiana, in Cristianità, anno XI, n. 98-99, giugno-luglio 1983; e Il consuntivo giudiziario ’83 dei mali della società italiana, ibid., anno XII, n. 107-108, marzo-aprile 1984.
(2) Cfr. GIUSEPPE TAMBURRINO, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1984. Roma, 8 gennaio
1985, Stamperia Reale, pp. 64.
(3) Cfr. il mio Consuntivo giudiziario ’83 dei mali della società italiana, cit.
(4) Cfr. ROMEO PELLEGRINI PALMIERI, Dottrina e pratica del terrore nella ideologia della Rivoluzione, in Cristianità, anno X, n. 91, novembre 1982.
(5) A distanza di oltre quindici anni dall’inizio, nel nostro paese. della pratica del terrorismo indiscriminato, un mistero quasi completo avvolge ancora sia i mandanti che gli esecutori delle stragi o — mi si perdoni la improprietà giuridica — delle «tentate» stragi, che hanno interessato soprattutto i convogli ferroviari, fino al tremendo fatto criminale del 23 dicembre 1984, con una strana diradazione di tali fenomeni nefandi nel periodo dei governi detti di «solidarietà nazionale», nei quali la maggioranza di sostegno comprendeva i comunisti. Benché i mandanti di tali stragi siano rimasti completamente sconosciuti e gli esecutori lo siano rimasti in grande parte, mentre, per altri, i relativi procedimenti si siano conclusi con sentenze assolutorie con formula dubitativa o, comunque, non ne sia stata definitivamente accertata la responsabilità, ci si ostina a colorare politicamente come «di destra» tali efferatezze, sebbene esse favoriscano oggettivamente e sistematicamente la politica socialcomunistica e la «ghettizzazione» e la persecuzione di chi si opponga a essa. Cfr., in tale senso, Contro il terrorismo e contro la schiavitù, ibid., anno II, n. 5, maggio-giugno 1974.
(6) Cfr. L’Espresso, anno XXXI, n. 7, 17-2-1985, pp. 6-11.
(7) Cfr. MARIA ANTONIETTA CALABRÒ, Si aggira ancora lo spettro di Carlos, in Il Sabato, anno VIII, n. 1, 5-1-1985, in cui, tra l’altro, si rendono edotti i lettori del fatto che la lettera di rivendicazione dell’attentato, fatta pervenire a un ufficio della agenzia giornalistica France Presse a Berlino Ovest da parte di una sedicente «Organizzazione della lotta armata araba», era stata scritta di proprio pugno dal terrorista «Carlos», alias Ilich Ramirez Sanchez, come è stato appurato dagli esperti calligrafi del centro antiterrorismo tedesco di Wiesbaden.
(8) Cfr. FEDERICO ORLANDO, Siamo in guerra, Armando, Roma 1980, specie p. 19; e la fondamentale
opera di PIERRE FAILLANT DE VILLEMAREST, Histoire secrète des organisations terroristes, 4 voll., Beauval-Famot, Ginevra 1976.
(9) Si tratta, ovviamente, di ipotesi che necessitano di essere attentamente vagliate. Peraltro, è sempre più evidente il coinvolgimento del mondo comunistico, quantomeno per quanto concerne il terrorismo selettivo anti-NATO, non essendo pensabile che azioni come quella compiuta l’11 dicembre 1984 contro la rete degli oleodotti di emergenza della NATO presso Bruxelles, per fare un solo esempio, possano essere realizzate senza un diretto appoggio di apparati spionistici dell’Est, almeno per quanto riguarda le informazioni. Per quanto attiene al terrorismo indiscriminato, il problema è certamente più complesso e per esso occorre prestare attenzione anche al settarismo islamico rivoluzionario, filocomunistico e antioccidentale, che potrebbe, tra l’altro, utilizzare più facilmente elementi di gruppi neofascistici oppure neonazistici come semplici esecutori degli attentati. I due filoni terroristici appaiono però, indiscutibilmente, sempre più strettamente collegati e i loro obbiettivi sono sempre le nazioni di frontiera del mondo occidentale. In definitiva, pertanto, i due fenomeni costituiscono un pericoloso fattore di insicurezza e di disgregazione politica dei paesi della NATO e, di contro, apportano un non indifferente stimolo alla pressione politica, propagandistica e militare sovietica sugli inquieti e incerti alleati europei degli Stati Uniti.
(10) Cfr. G. TAMBURRINO, doc. cit., p. 6.
(11) Cfr. ibid., p. 7.
(12) Cfr. il mio Il consuntivo giudiziario ’83 dei mali della società italiana, cit.
(13) Cfr. G. TAMBURRINO, doc. cit., p. 7
(14) Cfr. ibidem.
(15) Cfr. ibid., p. 50, tav. 11.
(16) Cfr. ibidem.
(17) Cfr. ibidem.
(18) Cfr. ibid., p. 8.
(19) Cfr. ibidem.
(20) Cfr. ibid., pp. 9 e 10.
(21) Cfr. ibid., p. 50, tav. 11.
(22) Cfr. ibid., p. 58, tav. 19.
(23) Cfr. ibid., pp. 10 e 11.
(24) Cfr. ibid., p. 13.
(25) Cfr. ibid., pp. 14 e 15.
(26) Cfr. ibid., p. 39, tav. 3.
(27) È necessario notare che i l dato più significativo è quello riguardante le separazioni, che preparano in grande parte futuri divorzi, mentre i dati relativi a questi ultimi si riferiscono a situazioni pregresse di rottura della unità familiare nel suo aspetto fattuale della convivenza. Per i dati relativi ai divorzi, cfr. ibidem.
(28) Cfr. ibidem.
(29) Cfr. ibid., pp. 18 e 19.
(30) Ibid., p. 20.
(31) Cfr. ibid., pp. 21 e 22, ove si fa riferimento alle polemiche suscitate dalla sentenza n. 8959 del 1984 delle Sezioni Unite Penali, e a quella n. 5259 del 1984 della I Sezione Civile, che hanno fissato i limiti del diritto di cronaca.