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Il riconoscimento di Alleanza Cattolica come associazione privata di fedeli con personalità giuridica privata

23 Giugno 2012 - Autore: Alleanza Cattolica

Cristianità n. 364 (2012)

 

 

Con decreto del 13 aprile 2012 S. E. mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio, ha riconosciuto Alleanza Cattolica come associazione privata di fedeli, ai sensi dei canoni 299 § 3 e da 321 a 326 del Codice di Diritto Canonico (C.J.C.), concedendo alla stessa personalità giuridica privata ai sensi del canone 322 C.J.C.

Che significato ha il riconoscimento di Alleanza Cattolica come associazione privata di fedeli?

Il riconoscimento di Alleanza Cattolica è un atto dell’autorità ecclesiastica la quale, previa verifica, dichiara che lo Statuto dell’associazione risponde ai criteri di ecclesialità.

Il riconoscimento e la concessione della personalità giuridica non sono atti costitutivi dell’associazione, che esisteva già prima di essere riconosciuta, essendo sorta dall’autonomia privata, cioè in virtù dell’esercizio del diritto fondamentale di associazione dei fedeli sancito dai canoni 215 e 299 § 1 C.J.C. Pertanto, ha agito fin dall’inizio, e quindi anche prima del riconoscimento, come associazione nella Chiesa, ossia come ente in sintonia con i suoi fini e rispettoso dei necessari vincoli di comunione.

Il riconoscimento non aggiunge alcun elemento essenziale all’ecclesialità intrinseca di Alleanza Cattolica, ma costituisce una garanzia della sua comunione ecclesiale.

Che cosa comporta per Alleanza Cattolica la concessione della personalità giuridica privata?

Le associazioni private nascono per iniziativa dei singoli fedeli nell’esercizio del diritto di libertà loro riconosciuto; la loro attività si svolge nell’ambito di ciò che è giuridicamente lecito e delle finalità generali perseguite dall’ordinamento canonico. Esistono associazioni private di fedeli con e senza personalità giuridica: Alleanza Cattolica ha avuto il privilegio della concessione della personalità giuridica.

Di conseguenza, è riconosciuta come soggetto di diritti e di doveri (can. 113 § 2 C.J.C.), come soggetto che agisce nella Chiesa con effetti giuridici riferiti a esso come entità: l’attività dei soci, cioè, viene presa in considerazione come attività svolta a nome dell’associazione. Inoltre, Alleanza Cattolica, come associazione privata con personalità giuridica continua ad agire in nome proprio e sotto la sua esclusiva responsabilità, non impegnando l’autorità ecclesiastica come le associazioni pubbliche, dal momento che i suoi fini rientrano nell’autonomia del fedele in quanto tale. Pertanto, Alleanza Cattolica agirà sempre come associazione nella Chiesa e della Chiesa, senza però rappresentare ufficialmente la Chiesa come istituzione (cfr. can. 116 § 1 C.J.C.).

In sintesi, con la concessione della personalità giuridica privata Alleanza Cattolica:

viene istituzionalizzata, dando vita a un nuovo ente, diverso dalla somma dei singoli che la compongono;

continua ad avere natura privata e svolge un compito ecclesiale, distinto dalla funzione gerarchica;

i suoi beni continuano ad essere privati e non diventano ecclesiastici;

non è incorporata nella struttura organizzativa della Chiesa o nell’organizzazione ecclesiastica.

Va posto in rilievo che per l’ottenimento della personalità giuridica è stata necessaria l’approvazione, o probatio, da parte dell’autorità ecclesiastica, dello statuto di Alleanza Cattolica. L’approvazione degli statuti, la probatio statutorum, si differenzia dalla recognitio, il semplice esame degli stessi; la prima, infatti, consiste in un controllo più intenso delle norme statutarie, che conferisce agli statuti una maggiore stabilità.

Un altro elemento importante è dato anche dai criteri che hanno guidato l’autorità ecclesiastica nella decisione se procedere con la recognitio, e dunque con il semplice riconoscimento dell’associazione, o con la probatio, che comporta il riconoscimento unito alla concessione della personalità giuridica privata. Nel primo caso, cioè nella semplice recognitio, l’autorità ecclesiastica competente deve verificare che non vi sia nulla, negli statuti, contrario alla fede, ai costumi e alla disciplina ecclesiastica; invece, nella probatio ricopre particolare importanza il dettato del canone 114 § 3 C.J.C., per il quale deve essere attribuita la personalità giuridica soltanto a quelle associazioni che si propongano un “fine veramente utile” e dispongano dei “mezzi prevedibilmente necessari” per raggiungere il fine sociale proposto.

Occorre apprezzare e meditare questo evento, che dona una nuova responsabilità all’associazione e nello specifico a tutta la sua famiglia spirituale. Con tale atto, accompagnato dalla concessione della personalità giuridica privata, l’autorità ecclesiastica ha riconosciuto l’utilità e la bontà della missione di Alleanza Cattolica, che s’inserisce a pieno titolo nella missione della Chiesa, trascendendo il fine dei singoli.

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