Di Alfredo Mantovano da Tempi di dicembre 2019
Nella vicenda conclusa con la sentenza della Corte costituzionale sul suicidio assistito l’attenzione si è concentrata – come era comprensibile – sull’ulteriore varco che essa ha aperto verso derive di morte. Vi è però un passaggio, solo in apparenza formale, sul quale vorrei soffermarmi: è quello che ha permesso alla Consulta di non limitarsi a sancire se l’art. 580 del codice penale, nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio, sia o meno conforme alla Costituzione, ma di riscriverlo, fissando condizioni e limiti per la sua realizzazione e indicando una procedura.
Nei manuali di diritto costituzionale – provo una certo disagio a ricordarlo – si spiega ancora adesso che quando una norma di legge viene sottoposta all’esame della Corte costituzionale, l’esito è l’inammissibilità se la questione sollevata non è stata correttamente impostata dal giudice; il rigetto, se la norma impugnata viene valutata conforme alla Costituzione; l’accoglimento, se invece l’eccezione è ritenuta fondata, con conseguente declaratoria di illegittimità; l’interpretativa di rigetto, se la norma è ritenuta legittima a condizione che sia interpretata in modo diverso da come l’ha intesa il giudice che ha rimesso la questione alla Corte.
In questa vicenda la Corte costituzionale ha dapprima suscitato una certa sorspresa, con l’ordinanza n. 207/2018, depositata nel novembre 2018, quando, nel prospettare i profili di una presumibile illegittimità dell’art. 580 cod.pen., ha differito la declaratoria di incostituzionalità all’udienza del 24 settembre 2019, e ha sollecitato il Parlamento perché – per evitarla – approvasse una legge che recepisse le indicazioni della Consulta. Con tutto il rispetto per quest’ultima, desta qualche perplessità – a prescindere dalla delicatezza della materia – che assegnare alle Camere i compiti da svolgere, e financo il tempo entro cui svolgerli, realizzi quella “leale e dialettica collaborazione istituzionale” (§ 11 dell’ordinanza) cui pure la Corte ha scritto di ispirarsi.
Con la sentenza n. 242, depositata il 22 novembre scorso, la Corte è andata oltre, poiché ha fondato la sua decisione di radicale riscrittura della norma impugnata rivendicando il proprio potere di “gestione del processo costituzionale” (sic). La “collaborazione istituzionale” si è conclusa: poiché il Parlamento non ha eseguito il compito attribuitogli nel termine fissato, la Corte adempie a quello che definisce il dovere di “riempimento costituzionalmente necessario” (sic). Cioè non dice in modo secco un sì o un no alla illegittimità sollevata dalla Corte di assise di Milano, ma stende una nuova versione dell’articolo del codice penale impugnato.
Questa non è una novità; nel lontano 1992 il prof. Gustavo Zagrebelsky, che in anni seguenti avrebbe presieduto la Consulta, lo asseriva in modo chiaro nel suo fortunato volume Il diritto mite (Einaudi, pp. 201-203): “molte domande nuove poste al diritto dal progresso tecnologico (si pensi alla tecnologia genetica) forse più opportunamente possono trovare una prima risposta in una procedura giudiziaria in cui si mettano a confronto prudentemente i principi coinvolti, piuttosto che in assemblee politiche dove il richiamo ai principi è spesso uno strumento di militanza di parte”. Tradotto per gli incliti, in primis il sottoscritto: al Parlamento (luogo del confronto fra posizioni di parte: e che che dovrebbe essere se no?) è preferibile la più asettica via giudiziaria.
E’ una tendenza che preoccupa al di là degli orientamenti ideali. Luciano Violante osserva come, grazie a questo “neocostituzionalismo” e in antitesi al “costituzionalismo classico”, “la garanzia dei diritti non sta più nell’unità e nella partecipazione alle istituzioni rappresentative; sta nelle giurisdizioni e nella loro assoluta indipendenza dal potere politico. La rappresentanza democratica lascia il campo ai tecnocrati del diritto: giuristocrazia invece della democrazia. Il nuovo costituzionalismo sottrae alla politica e attribuisce al giudice anche il potere di riconoscere nuovi diritti” (Anatomia del potere giudiziario, Carocci 2916, p. 24). Presentando al Senato nel febbraio 2018 il libro dell’allora presidente della Corte costituzionale Paolo Grossi, dal titolo significativo L’invenzione del diritto, è stato sempre G. Zagrebelsky a ribadire come “nello Stato costituzionale attuale non è più vero che la forza della legge segua incondizionatamente alla forma di legge. C’è qualcosa d’altro, cioè l’apertura dello sguardo dei giuristi a ciò che vive, cambia, talora ribolle sotto lo strato delle leggi”. Quanto accaduto con la sentenza sul suicidio assistito dovrebbe far riflettere un Parlamento che avrebbe potuto elaborare quella normativa di equilibrio sull’art. 580 cod. pen. da molti auspicata, disattivando il giudizio di costituzionalità in corso, e che invece vi ha rinunciato, e si è fatto scavalcare. Ma dovrebbe far riflettere, più in generale, le forze politiche che rappresentano gli italiani in Parlamento, e chiunque ritenga che le istituzioni rappresentative abbiano ancora un senso e un futuro: non so quanto consapevolezza vi sia della posta in gioco, costituita – sempre per riprendere la felice espressione di Violante – dallo sviluppo del ruolo della magistratura, che da “bocca della legge” è diventata “bocca di sé stessa”.
E’ questione che va al di là del merito dal quale sono partito, e anche oltre l’area dei temi eticamente sensibili: tocca la stessa tenuta del sistema democratico, e la piena agibilità di istituzioni come il Parlamento e il Governo. Qualcuno ha voglia di interessarsene?
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