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“Verdetto creativo”

10 Marzo 2017 by Alfredo Mantovano

Da “Il Tempo” del 10 marzo 2017. Foto da Salvis Juribus

Sarebbe interessante avere notizia dei parlamentari che hanno giustificato il voto a favore della legge Cirinnà col fatto che essa non prevedeva la step- child adoption: un anno dopo il Tribunale per i minori di Firenze va mol­to oltre e sacralizza l’adozione da parte di due persone dello stesso sesso!
Con l’introduzione per legge delle unioni civili, nella sostanza ma­trimoni same sex, era poi inevitabile che la giuri­sprudenza parificasse il regime fra i due tipi di coniugio nei confronti dei figli. Se il Parlamento abdica e non affronta i nodi cruciali ci pensa il giudice.
Peggio ancora se la rinuncia è fatta con la riserva mentale che le sentenze supereranno il confine sul quale le Camere si attestano per il timore di esagerare.
C’era una volta l’ordina­mento minorile. Che si muoveva illuminato da un faro: il superiore interes­se del minore. In virtù di esso un bimbo senza genitori, o del quale si constati l’abbandono, deve avere una collocazione il più possibile conforme a mo­delli di vitanaturali.
Fino a qual­che anno fate riserve verso alcu­ni Tribunali per i minori si fon­davano su un loro eccesso di ze­lo: nel senso che giungevano a dichiarare adottabili minori che vivevano in difficoltà ma non in condizioni di completo abbandono, e penalizzavano genitori veri «colpevoli» di vivere in povertà; in parallelo, misu­ravano l’idoneità dei genitori adottivi facendo riferimento a standard di vita certamente su­periori alla media. Ora siamo all’estremo opposto.
Che cosa dicono le decisioni giudiziarie minorili, la settimana scorsa a Trento, ieri a Firenze?
Al di là della specificità dei casi esami­nati, contengono affermazioni ideologiche: quella secondo cui l’adozione da parte di due persone dello stesso sesso, pur ponendosi in contrasto con la legge interna, vedrebbe questa «cedere» rispetto al diritto pri­vato internazionale: in tal modo però a «cedere» è la nostra Costi­tuzione, nei passaggi fonda­mentali che riguardano la ma­ternità e l’infanzia; quella se­condo cui la funzione del dirit­to sarebbe quella di tutelare gli «affetti».
Ma il diritto, più che le emozioni, deve tutelare la per­sona nella sua interezza, soprat­tutto quando le emozioni si tra­ducono in un danno per i mino­ri; quella secondo cui non vi sa­rebbero certezze su ripercussio­ni negative per il minore deri­vanti dal crescere con due «ge­nitori» dello stesso sesso. Ecco a che cosa arriva la giurispru­denza creativa: a sostenere che privare un bambino della ma­dre corrisponde al suo superio­re interesse.
Sancire in nome del popolo italiano che un bim­bo vive bene senza la mamma e spacciare questa affermazione come segno di civiltà.

Alfredo Mantovano

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