Da “Il Tempo” del 10 marzo 2017. Foto da Salvis Juribus
Sarebbe interessante avere notizia dei parlamentari che hanno giustificato il voto a favore della legge Cirinnà col fatto che essa non prevedeva la step- child adoption: un anno dopo il Tribunale per i minori di Firenze va molto oltre e sacralizza l’adozione da parte di due persone dello stesso sesso!
Con l’introduzione per legge delle unioni civili, nella sostanza matrimoni same sex, era poi inevitabile che la giurisprudenza parificasse il regime fra i due tipi di coniugio nei confronti dei figli. Se il Parlamento abdica e non affronta i nodi cruciali ci pensa il giudice.
Peggio ancora se la rinuncia è fatta con la riserva mentale che le sentenze supereranno il confine sul quale le Camere si attestano per il timore di esagerare.
C’era una volta l’ordinamento minorile. Che si muoveva illuminato da un faro: il superiore interesse del minore. In virtù di esso un bimbo senza genitori, o del quale si constati l’abbandono, deve avere una collocazione il più possibile conforme a modelli di vitanaturali.
Fino a qualche anno fate riserve verso alcuni Tribunali per i minori si fondavano su un loro eccesso di zelo: nel senso che giungevano a dichiarare adottabili minori che vivevano in difficoltà ma non in condizioni di completo abbandono, e penalizzavano genitori veri «colpevoli» di vivere in povertà; in parallelo, misuravano l’idoneità dei genitori adottivi facendo riferimento a standard di vita certamente superiori alla media. Ora siamo all’estremo opposto.
Che cosa dicono le decisioni giudiziarie minorili, la settimana scorsa a Trento, ieri a Firenze?
Al di là della specificità dei casi esaminati, contengono affermazioni ideologiche: quella secondo cui l’adozione da parte di due persone dello stesso sesso, pur ponendosi in contrasto con la legge interna, vedrebbe questa «cedere» rispetto al diritto privato internazionale: in tal modo però a «cedere» è la nostra Costituzione, nei passaggi fondamentali che riguardano la maternità e l’infanzia; quella secondo cui la funzione del diritto sarebbe quella di tutelare gli «affetti».
Ma il diritto, più che le emozioni, deve tutelare la persona nella sua interezza, soprattutto quando le emozioni si traducono in un danno per i minori; quella secondo cui non vi sarebbero certezze su ripercussioni negative per il minore derivanti dal crescere con due «genitori» dello stesso sesso. Ecco a che cosa arriva la giurisprudenza creativa: a sostenere che privare un bambino della madre corrisponde al suo superiore interesse.
Sancire in nome del popolo italiano che un bimbo vive bene senza la mamma e spacciare questa affermazione come segno di civiltà.
Alfredo Mantovano