Pio XI, Cristianità n. 25 (1977)
Enciclica Divini illius Magistri, del 31-12-1929, in L’Educazione, Insegnamenti pontifici a cura dei monaci di Solesmes, trad. it., 2ª ed. aggiornata, Edizioni Paoline, Roma 1962, pp. 232-234.
LO STATO E L’EDUCAZIONE
Doppia è […] la funzione dell’autorità civile, che risiede nello Stato: proteggere e promuovere; non già assorbire la famiglia e l’individuo, osostituirsi ad essi.
Pertanto, in ordine all’educazione, è diritto, o per dir meglio, dovere dello Stato proteggere nelle sua leggi il diritto anteriore […] della famiglia sull’educazione cristiana della prole: e, per conseguenza, rispettare il diritto soprannaturale della Chiesa su tale educazione cristiana.
Similmente spetta allo Stato proteggere il medesimo diritto nella prole, quando venisse a mancare fisicamente o moralmente l’opera dei genitori, per difetto, incapacità o indegnità, giacché, il loro diritto educativo […] non è assoluto o dispotico, ma dipendente dalla legge naturale e divina, e perciò sottoposto all’autorità e giudizio della Chiesa, ed altresì alla vigilanza e tutela giuridica dello Stato in ordine al bene comune; e inoltre la famiglia non è società perfetta che abbia in sè tutti i mezzi necessari al suo perfezionamento. Nel qual caso, eccezionale, del resto, lo Stato non si sostituisce già alla famiglia, ma supplisce al difetto e provvede con i mezzi acconci, sempre in conformità con i diritti naturali della prole e i diritti soprannaturali della Chiesa. In generale poi, è diritto e dovere dello Stato proteggere, secondo le norme della retta ragione e della Fede, l’educazione morale e religiosa della gioventù, rimovendone le cause pubbliche ad essa contrarie.
Principalmente appartiene allo Stato, in ordine al bene comune, promuovere in molti modi la stessa educazione ed istruzione della gioventù. Dapprima e per sè, favorendo ed aiutando l’iniziativa e l’opera della Chiesa e delle famiglie, la quale quanto sia efficace, vien dimostrato dalla storia e dall’esperienza. Di poi, completando questa opera, dove essa non arriva o non basta, anche per mezzo di scuole ed istituzioni proprie, perché la Stato più di chiunque altro è provveduto dei mezzi, che sono messi a sua disposizione per le necessità di tutti, ed è giusto che li adoperi a vantaggio di quelli stessi dai quali essi vengono.
Inoltre lo Stato può esigere e quindi procurare che tutti i cittadini abbiano la necessaria conoscenza dei loro doveri civili e nazionali, e un certo grado di cultura intellettuale, morale e fisica, che, attese le condizioni dei nostri tempi, sia veramente richiesto dal bene comune.
Tuttavia, è chiaro che, in tutti questi modi di promuovere l’educazione e l’istruzione pubblica e privata, lo Stato deve rispettare i diritti nativi della Chiesa e della famiglia sull’educazione cristiana, oltre che osservare la giustizia distributiva. Pertanto, è ingiusto ed illecito ogni monopolio educativo o scolastico, che costringa fisicamente o moralmente le famiglie a frequentare le scuole dello Stato contro gli obblighi della coscienza cristiana, o anche contro le loro legittime preferenze.
* PIO XI *