Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Cristianità n. 40-41 (1978)
Le censura teologica prezioso strumento per colpire qualsiasi errore, anche abilmente dissimulato. L’articolata tipologia delle proposizioni eretiche. La falsità della tesi secondo cui la Chiesa non potrebbe condannare proposizioni passibili di censura inferiore alla eresia. L’opportunità, affermata dai teologi e confermata dall’esperienza, che anche i privati partecipino alla difesa del dogma per mezzo della censura dell’errore. Un contributo fondamentale alla vigilanza per la difesa dell’ortodossia.
Per difendere il dogma dalla multiformità dell’errore
NON SOLTANTO L’ERESIA PUÒ ESSERE CONDANNATA DALL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA
«E la luce splende fra le tenebre e le tenebre non l’hanno accolta» (1). A questo mondo che, a causa della malizia degli uomini, era diventato un abisso di peccati e di errori, Nostro Signore Gesù Cristo è venuto a portare la luce folgorante della verità eterna, che è lui stesso.
Le tenebre non l’hanno ricevuta, ma egli ha lasciato tutti i suoi insegnamenti nella santa Chiesa, in un deposito integro e senza macchia. La dottrina cattolica è la Gerusalemme celeste discesa sulla terra per illuminare le intelligenze e muovere le volontà. Di questa città santa dobbiamo amare e difendere non soltanto i punti strategici più importanti, ma ogni bastione, ogni palazzo, ogni piazza, ogni pietra. Infatti, tutto in essa è sacro, tutto merita di essere baciato con amore e riverenza.
Attorno ai dogmi, che ci sono presentati dalla Chiesa con la garanzia della infallibilità, vi è tutto un insieme di verità, disposte come cerchi concentrici. Nella misura in cui si avvicinano alla periferia, la loro luce si va facendo meno intensa. La dottrina cattolica è costituita da tutte queste verità, e non da punti isolati, sconnessi tra di loro. Le verità già note e definite illuminano quelle meno chiare, e a loro volta la loro portata è maggiormente chiarita da esse.
Per questa ragione non possiamo studiare una tesi isolatamente, ma dobbiamo metterla al posto che è a essa proprio, ove riceverà tutta la luce dalle altre, e completerà il panorama dell’insieme. Non possiamo studiare soltanto i dogmi, dicendo che essi soli ci interessano e ci bastano, ma dobbiamo vederli accanto alle verità che sono a essi connesse, che ne derivano e che perfino, in qualche modo, li chiariscono in quanto è accessibile alla nostra ragione.
Non potrebbe avere una conoscenza autentica di Maria Santissima, per esempio, chi studiasse soltanto i dogmi mariani, lasciando da parte i numerosi privilegi della Madre di Dio, insegnati dai santi e dai Dottori, ma ancora non proposti dalla Chiesa come rivelati.
Tuttavia, dato che viviamo in una valle di lacrime e di peccati, accanto alla contemplazione, fatta con trasporto, della Rivelazione, dobbiamo mantenerci nell’atteggiamento combattivo e vigile del buon soldato. Le tenebre della eresia minacciano in ogni istante il dogma. E anche attorno a esse esistono cerchi concentrici, nei quali la oscurità va divenendo sempre meno intensa. In non poche occasioni l’errore può sembrare verità, la oscurità può sembrare luce.
Anche per questa ragione, tali errori dissimulati, semi-occulti e insinuati con frequenza, sono generalmente più pericolosi della eresia dichiarata. Contro di essi è necessario mettere in guardia gli spiriti, in modo speciale ai nostri giorni, quando si diffondono negli ambienti cattolici le più gravi deviazioni.
LE CENSURE TEOLOGICHE: LORO NATURA E IMPORTANZA
Nel corso dei secoli la Chiesa ha elaborato minuziose classificazioni di questi mezzi-errori, che circondano l’errore completo e confessato. Le troviamo nello studio delle cosiddette censure teologiche. Conoscerle significa armarsi di uno strumento sottile ed efficace per smascherare la eresia nella sua forma ancora larvata.
La censura teologica è un giudizio o una sentenza per mezzo della quale una proposizione o una dottrina dannosa alla fede è segnata con una nota che esprime a che titolo essa è condannabile (2). Così, una proposizione è censurata come eretica se contrasta diametralmente con un dogma; come pericolosa, se comporta pericolo per la fede; come scandalosa, se provoca scandalo nel popolo fedele, ecc.
In questo articolo vogliamo dare al lettore una visione generale di ciò che sono le censure teologiche, senza però addentrarci negli aspetti tecnici spesso complessi che la questione presenta. Infatti, esiste tra i teologi una grande diversità terminologica e di concezione nello studio delle censure teologiche (3).
Non entreremo nelle dispute di ordine sistematico, se non in questo o quel punto particolarmente importante per la comprensione di problemi attuali.
Per evitare certe divergenze di fondo esistenti tra gli autori, e che non ci interesserebbero, prenderemo come base della nostra esposizione la terminologia e le definizioni presentate da Tanquerey, che, oltre a essere chiaro e sintetico, è generalmente indicato come uno dei buoni espositori di questo argomento.
Prima di passare all’analisi delle affermazioni che circondano o insinuano l’errore, diciamo qualcosa sulle proposizioni eretiche, che sono quelle che contrastano diametralmente con una verità rivelata e dalla Chiesa infallibilmente proposta a credere ai fedeli.
PROPOSIZIONE ERETICA
Secondo il canone 1325, eretico è chi, dopo essere stato battezzato, e mantenendo il nome di cristiano, nega o mette in dubbio, con pertinacia, una verità che deve essere creduta per fede divina e cattolica.
Analizziamo rapidamente i diversi elementi contenuti in questa concezione canonica (4).
L’eretico è battezzato e si dice cristiano, Chi non è battezzato, come un ebreo, o chi ha apostatato dal cristianesimo, non può essere considerato un eretico propriamente detto.
Per cadere in eresia, è necessario che vi sia ostinazione nel negare una verità di fede. Se qualcuno per pura ignoranza, afferma, per esempio, che lo Spirito Santo procede soltanto dal Figlio, e non dal Padre Eterno, non per questo è eretico. Messo in guardia rettificherà subito la sua affermazione.
Eretico è chi nega una verità di fede divina e cattolica.
Verità di fede divina è quella che è stata rivelata. E verità di fede cattolica è quella proposta dalla Chiesa ai suoi figli come da credersi. Così, se qualcuno osa negare che il Concilio di Trento è stato un concilio autentico, non è eretico, perché nella Rivelazione non è affermato direttamente nulla in proposito. E se san Bernardo, per esempio, negava la Immacolata Concezione, non cadeva per questo in eresia, perché ai suoi tempi la Chiesa non proponeva questa verità come da doversi credere dai fedeli.
Infine, per essere eretico non è necessario negare una verità di fede divina e cattolica, ma basta dubitare di essa, con ostinazione. Infatti, chi cade in un tale dubbio «giudica, vuoi formalmente, vuoi virtualmente, che un dogma proposto dalla Chiesa è incerto, e pertanto impugna l’autorità della Chiesa» (5).
Sul concetto di eresia si impone una osservazione di ordine tecnico. Negli ambienti cattolici è generalmente molto diffusa la nozione secondo cui è eretica soltanto la proposizione che contraddice un dogma solennemente definito dalla Chiesa, come quello della infallibilità pontificia o quello della Immacolata Concezione.
Orbene, questa nozione è falsa. Secondo la unanimità dei teologi, è eresia la negazione di una verità rivelata e definita solennemente tanto quanto la negazione di una verità rivelata e proposta come tale dal Magistero ordinario e universale.
La ragione è chiara: come abbiamo già esposto in un articolo precedente (6), non è infallibile soltanto il Magistero straordinario, ma anche quello ordinario può diventarlo. Il Concilio Vaticano I è stato in proposito chiarissimo (7). Ora, se un dogma può essere proposto dal Magistero ordinario, vi possono anche essere eresie contro verità non definite solennemente (8).
Come spiegare che, di fronte alla chiarezza con cui gli autori trattano l’argomento, si possa essere insinuata tra numerosi cattolici la nozione secondo cui è eretico soltanto chi nega una verità definita solennemente da un Papa o da un concilio?
Lasciando da parte le ragioni non speculative che possono avere contribuito a ciò, vogliamo ricordare che (9) certe imprecisioni di linguaggio sono responsabili di gravi malintesi in questa materia.
Un esempio: taluni autori dicono che l’eresia si oppone a una verità di fede definita come tale dalla Chiesa, ma non chiariscono che questa definizione può essere fatta dal Magistero ordinario (10). Ora, come osserva l’Enciclopedia Cattolica, «taluni, meno propriamente, per dogma definito intendono definito dal magistero straordinario» (11).
La portata pratica della retta concezione della eresia è enorme. Non sembra ammissibile, per esempio, che oggi si possa negare la Corredenzione mariana, o la Mediazione universale, o i princìpi fondamentali della proprietà privata, senza cadere in eresia (12).
A questo punto si deve notare che, quando affermiamo che una proposizione è condannabile, vuoi come eretica, vuoi come meritevole di una censura meno grave, stiamo, in questo articolo, considerando la proposizione in sé, nel suo senso oggettivo. La giudichiamo in funzione di quanto ci insegna la Chiesa nei suoi dogmi e in tutto il cumulo ricchissimo della dottrina cattolica. Ci poniamo, quindi, da un punto di vista fondamentalmente dogmatico, e non morale o canonico.
Infatti, se qualcuno sostiene una proposizione condannabile, ci si deve chiedere che peccato sta commettendo. Questo sarebbe il problema morale, nel quale si dovrebbe prendere in considerazione se la persona versa nell’ignoranza, se è contumace, ecc.
Il problema canonico consisterebbe nel sapere quali pene dovrebbero cadere su chi ammettesse alcune di queste proposizioni condannabili.
I riferimenti agli aspetti morali e canonici del problema saranno solamente occasionali, con l’intento di chiarire meglio l’aspetto dogmatico.
PROPOSIZIONI INDIRETTAMENTE OPPOSTE ALLA FEDE
Soltanto la proposizione eretica contraddice diametralmente un dogma. Ma vi sono diversi tipi di proposizioni che si oppongono alla fede indirettamente. Di queste, i teologi sono soliti enumerare tre grandi categorie:
1. quelle il cui contenuto esprime una dottrina opposta alla fede;
2. quelle censurabili per il modo in cui sono formulate;
3. quelle censurabili per i cattivi effetti che possono produrre (13).
Analizziamo in poche righe ciascuna di queste tre categorie.
1. Una affermazione, anche se non giunge a essere eretica, può portare nel suo interno qualche errore, chiaro o travestito. Di questa classe fanno parte, per esempio, le proposizioni prossime alle eresia, quelle che hanno sapore di eresia, quelle erronee, quelle prossime all’errore, quelle che hanno sapore di errore, quelle temerarie (14).
2. Ma, d’altro canto, si può affermare in modo non conveniente anche una verità. Tali affermazioni possono dare adito a che l’eresia sorga o si diffonda, e preparare gli spiriti alla accettazione dell’errore. Per questa ragione la Chiesa condanna le proposizioni sospette, quelle male sonanti, quelle offensive a pie orecchie, quelle equivoche, ecc. (15).
3. Altre, infine, benché talora irreprensibili nel contenuto, sono tuttavia tali da produrre effetti deleteri, e per questo sono condannabili. In questa classe si enumerano le proposizioni scandalose, quelle scismatiche, quelle sediziose, quelle non sicure, ecc. (16).
Nel presente articolo, però, non vogliamo sovraccaricare l’attenzione del lettore con distinzioni di ordine sistematico. Enumereremo dunque solamente alcune delle principali censure di cui può essere oggetto una proposizione, spiegando in che cosa consistono e offrendone questo o quell’esempio.
Come è facile verificare, una stessa affermazione può essere meritevole di varie censure. In una stessa frase, per esempio, si può dare un sapore di eresia, un invito alla sedizione e una bestemmia contro Dio nostro Signore.
PROPOSIZIONE PROSSIMA ALLA ERESIA
Una proposizione si dice prossima alla eresia quando si oppone a una verità ancora non definita, ma che è prossima a esserla.
Esempio: negare la Immacolata Concezione qualche tempo prima della sua definizione (17).
Si noti che, nella imminenza della definizione per opera di Pio IX, la Immacolata Concezione era già dottrina proposta infallibilmente dal Magistero ordinario. Respingerla, quindi, a quel punto, era cadere in eresia, e non soltanto essere prossimi alla eresia. Ma tra il secolo XII, in cui san Bernardo poteva negarla senza meritare censura alcuna, e il momento in cui si diede la definizione da parte del Magistero ordinario, vi fu un lasso di tempo in cui rifiutarla significava porsi in una posizione prossima alla eresia (18).
È denominata prossima alla eresia anche la proposizione che «non tutti, ma molti dottori, e con grave fondamento dicono che è eretica» (19).
Esempio: senza la grazia, l’uomo può osservare durevolmente tutti i precetti della legge naturale, evitando ogni peccato mortale.
Questa proposizione è prossima alla eresia perché molti teologi, ma non tutti, sostengono che è stata definita dalla Chiesa la verità opposta (20).
«SAPIENS HAERESIM»: PROPOSIZIONE CHE HA SAPORE DI ERESIA
Si dice che una affermazione ha sapore di eresia («sapiens haeresim») quando è talmente ambigua che, benché possa essere bene interpretata, tutto in essa suggerisce la cattiva interpretazione.
Esempio: la fede giustifica (21).
Questa proposizione suggerisce fortemente l’idea secondo cui la fede giustifica senza le opere, che è una tesi eretica dei protestanti.
Alcuni autori pongono la proposizione che ha sapore di eresia tra quelle che sono condannabili per il loro contenuto (22). Altri la classificano come condannabile per il modo sconveniente della formulazione (23). Il Dictionnaire de Théologie Catholique mette fine alla questione mostrando che tale proposizione può entrare nell’una o nell’altra categoria a seconda che sia formulata da un eretico o da qualcuno che sta soltanto incorrendo in una imprecisione di linguaggio (24).
È fondamentale, tuttavia, sottolineare che la proposizione che ha sapore di eresia non è, al dire di Tanquerey, quella semplicemente ambigua, ma quella che, «essendo equivoca, ammette sia il senso cattolico che quello eretico, in modo tale che, a seconda delle circostanze, prevale il senso cattivo» (25).
Inoltre, secondo un vecchio aforisma giuridico, «verba dubia contra proferentem sunt interpretanda», «le parole dubbie devono essere interpretate contro chi le proferisce».
Tutte queste ragioni spiegano il fatto che la maggior parte dei teologi, senza approfondire molto la questione, classifica le proposizioni che hanno sapore di eresia tra quelle condannabili in virtù del loro contenuto.
PROPOSIZIONE SOSPETTA DI ERESIA; SOSPETTO E SAPORE
La proposizione sospetta di eresia si avvicina molto a quella che ha sapore di eresia. Ma, come chiariscono bene i Salmaticenses, «non neghiamo che in qualche modo si distinguano. Il sospetto comporta un fondamento leggero, mentre il sapore offre un indizio grave, dato dalla esperienza. Così anche, si esige meno perché una proposizione sia sospetta, di quanto si esige perché abbia sapore di eresia; per questa seconda ipotesi è necessario il concorso di circostanze più numerose» (26).
PROPOSIZIONE ERRONEA
Ciò che distingue la proposizione eretica da quella erronea è il fatto che la prima, come abbiamo visto, nega una verità rivelata, e proposta come tale dalla Chiesa, mentre la seconda nega una verità non rivelata, ma necessariamente deducibile da una verità rivelata (27). Questa deduzione è tanto necessaria che, se si nega la conclusione, si nega ipso facto la premessa, e se si afferma la premessa, si afferma ipso facto la conclusione.
Diamo un esempio: non è stato formalmente rivelato che la scienza di Nostro Signore era immune da qualsiasi errore (28). Quindi, non è eretico chi neghi questa verità. Ma è stato rivelato che Gesù Cristo è Dio, e se ne deduce che la sua scienza non poteva necessariamente contenere nessun errore. Quindi, è erronea la proposizione che neghi tale verità.
A fini concreti – chiederà forse qualche lettore – che differenza c’è tra la eresia e l’errore?
La differenza fondamentale sta nel fatto che la ragione dell’assenso che do a un dogma è l’autorità di Dio rivelante, che non può ingannarsi né ingannarci. Ora, se una verità non è stata formalmente rivelata da Dio, ma si deduce da un’altra, rivelata, l’assenso che presto a essa non è basato soltanto sulla autorità di Dio rivelante, ma si basa anche sulla ragione umana, che ha proceduto alla deduzione.
Questa differenza ha una grande ripercussione nell’ordine pratico: l’accettazione di una proposizione eretica esclude dalla Chiesa, per il fatto di essere la negazione di quanto costituisce la ragione formale della fede, mentre la accettazione di una proposizione erronea è peccato mortale, ma non esclude il fedele dalla Chiesa.
Non entra negli stretti limiti di questo articolo lo studio dei diversi problemi relativi alla perdita della condizione di membro della Chiesa, come, per esempio: l’eretico occulto non è escluso da essa? in che senso si può ammettere la distinzione tra corpo e anima della Chiesa? quali sono gli effetti giuridici della eresia manifesta? qual è la portata della scomunica? (29).
Si dice anche erronea la proposizione che nega un fatto dogmatico, cioè un fatto così intimamente connesso con verità rivelate da non poter essere negato senza la negazione implicita di qualche dogma. Sono fatti dogmatici, per esempio, la legittimità del Concilio di Trento; il carattere eretico di Nestorio, Wiclef, Lutero, ecc.; la ortodossia dei Padri della Chiesa; la santità di una persona che è stata canonizzata; la invalidità delle ordinazioni sacerdotali della chiesa anglicana; il valore santificante delle regole religiose approvate dalla Chiesa (30).
Non ci occuperemo neanche delle diverse dispute di ordine tecnico che dividono i teologi quanto alla concezione della proposizione erronea. Si deve escludere da questa categoria la negazione delle verità dette di fede ecclesiastica? (31). Conviene suddividere la proposizione erronea in diverse specie? (32). Si deve chiamare erronea la proposizione che nega una verità rivelata ma non definita? (33).
Siccome abbiamo già analizzato le proposizioni prossime alla eresia e quelle sospette di eresia, trascuriamo l’analisi di quelle prossime all’errore, di quelle che hanno sapore di errore e di quelle sospette di errore.
PROPOSIZIONE TEMERARIA
La proposizione che si oppone alle sentenze comunemente professate dai teologi si chiama temeraria.
Esempio: qualche santo, oltre alla Madonna, è stato concepito senza peccato originale (34).
Altro esempio: la maggior parte degli uomini che conducono una vita cattiva si convertono al momento della morte, per una grazia speciale della misericordia divina.
PROPOSIZIONE FALSA
Falsa è una proposizione che si oppone a una verità certa che, tuttavia, non ha un rapporto immediato con la Rivelazione (35).
Esempio: san Luigi IX, re di Francia, lottò contro i maomettani non per amore della fede cattolica, ma per ragioni puramente politiche.
Questa proposizione è falsa dal punto di vista storico. Non ha relazione immediata con la Rivelazione. Ma, trattandosi di un santo canonizzato, che ha presentato queste guerre sotto una forte luce religiosa, tale errore storico ha rapporto, in qualche modo mediato, con la Rivelazione.
Bisogna ricordare, a questo punto, una importante osservazione che abbiamo fatta all’inizio: spesso una proposizione è condannabile a più di un titolo. È quanto succede con l’esempio che abbiamo appena fatto. Infatti, l’affermazione secondo cui san Luigi ha fatto le crociate per motivi politici nega, direttamente, soltanto una verità storica che, come tale, non ha un rapporto immediato con la Rivelazione. Ma insinua diverse idee che offendono la fede, come, per esempio, che in nome della religione non si possano muovere guerre. In questo modo, la proposizione in esame, oltre a essere condannabile come falsa, la è anche come sospetta di eresia.
PROPOSIZIONE SCANDALOSA
Scandalosa è una asserzione che, benché contenga eventualmente una verità, tuttavia «offre occasione di rovina, facendo inclinare gli uditori al peccato o allontanandoli dall’esercizio delle virtù» (36).
Esempio: se Dio ha previsto che vi dannerete, morirete in peccato, per quanto facciate (37).
PROPOSIZIONE MALE SONANTE
Si dice che suona male la frase che, benché forse vera, «è riprovevole per l’abuso di parole prese in senso o tono diverso da quello che suole esser preso comunemente dai fedeli» (38).
Esempio: in un improvviso moto di rabbia, Nostro Signore espulse i mercanti dal Tempio.
La espressione «improvviso moto di rabbia» suggerisce l’idea di una passione sregolata, che non poteva evidentemente esistere in Nostro Signore. Servirsene per indicare la collera santa del Figlio di Dio contro coloro che profanavano il Tempio significa forzare il senso naturale delle parole.
PROPOSIZIONE OFFENSIVA A PIE ORECCHIE
Le affermazioni che contengono in sé qualcosa che, benché forse vero, è indegno o indecoroso in materia di religione, si denominano offensive a pie orecchie (39).
Di esse padre Cartechini ci dà, tra gli altri, il seguente esempio: «San Pietro, spergiuro e apostata, prega per noi»; «La Chiesa nel breviario ci racconta delle favole e non dei fatti storicamente veri» (40).
ALTRE CENSURE
Le censure con cui la Chiesa e i teologi qualificano le proposizioni condannabili sono tanto numerose che non possiamo pretendere di dare la definizione di tutte. Il Dictionnaire de Théologie Catholique ci informa che «Antonio Sessa, francescano di Palermo, contò 69 censure nel secolo XVII, nel suo Scrutinium doctrinarum. E da allora a oggi molte altre sono venute ad aumentare questo numero già così elevato» (41).
Inoltre, di fronte alle censure che abbiamo già analizzato, appare chiaramente che cosa sono le proposizioni empie, quelle blasfeme, quelle improbabili, quelle pericolose, quelle sediziose, quelle non sicure, quelle capziose, quelle ingiuriose non solo contro la Chiesa ma anche contro le autorità temporali, quelle già più volte condannate, quelle impure, quelle scrupolose, quelle scismatiche, quelle che seducono i semplici, ecc. (42).
IL MAGISTERO ECCLESIASTICO E LE CENSURE TEOLOGICHE
Chi fosse male informato obietterebbe forse che le proposizioni passibili di censura inferiore alla eresia non possono essere formalmente condannate dalla Chiesa. Una tale idea è molto frequente in ambienti cattolici.
Però non vi è niente di più falso. Basta aprire l’Enchiridion Symbolorumper trovarvi condanne formali cadute su proposizioni qualificate dai più diversi tipi di censura teologica.
San Pio V condannò 79 tesi di Baio, affermando che tra esse vi erano proposizioni eretiche, erronee, sospette, temerarie, scandalose e offensive a pie orecchie (43).
Il beato Innocenzo XI condannò 68 proposizioni di Molinos come eretiche, sospette, erronee, scandalose, blasfeme, offensive a pie orecchie, temerarie, dissolutrici della disciplina cristiana, sovversive e sediziose (44).
Alessandro VIII condannò 31 proposizioni gianseniste come temerarie, scandalose, male sonanti, ingiuriose, prossime alla eresia, con sapore di eresia, erronee, scismatiche ed eretiche (45).
Innocenzo XII condannò 23 proposizioni di Fénelon, arcivescovo di Cambray, come temerarie, scandalose, male sonanti, offensive a pie orecchie, in pratica dannose, ed erronee (46).
La lista potrebbe estendersi con le condanne dei fraticelli (47), di Marsilio da Padova (48), di Meister Eckhart (49), di Wiclef (50), di Lutero (51), del Sinodo di Pistoia (52), ecc. Ma tali enumerazioni, lunghe e fastidiose, sarebbero ormai superflue.
UNA OBIEZIONE FINALE: CENSURARE NON È COMPITO DEI LAICI
Di fronte a questo quadro delle censure dottrinali, qualche lettore potrebbe ancora obiettare di non avere niente a che fare con tutto questo, dal momento che il compito di censurare una affermazione che si opponga alla fede spetta al Papa e ai vescovi, e mai a un semplice laico.
L’obiezione non regge. Infatti, i teologi, dopo avere mostrato che il compito di pronunciare censure dottrinali spetta in primo luogo al Sommo Pontefice e ai vescovi, e a tutti coloro che hanno giurisdizione in foro esterno, aggiungono che «i privati possono, anch’essi, usare la loro intelligenza cristiana per valutare e qualificare libri o proposizioni a proposito della ortodossia e dei costumi. Questa è una facoltà e, entro un certo limite, perfino un dovere di ciascuno, in vista della conservazione, della difesa e della propagazione della fede […]» (53).
Per questa ragione i manuali sono soliti distinguere le censure giudiziali, che sono pronunciate da una autorità ecclesiastica, in modo ufficiale, da quelle semplicemente dottrinali o scientifiche, che sono proferite da teologi, e quindi godono della sola autorità privata di chi le ha emesse (54).
A queste considerazioni, mons. Antonio de Castro Mayer aggiunge che «la condanna degli errori degli eresiarchi in genere, come Lutero, Giansenio e più recentemente i Modernisti, fu sempre preceduta da una polemica chiarificatrice tra i novatori e alcuni benemeriti difensori della Fede, ecclesiastici o laici, operanti sotto la propria responsabilità» (55).
DISTRUTTRICE DI TUTTE LE ERESIE
«Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo mundo», preghiamo nel Piccolo Ufficio della Beata Vergine Maria: «Godi o Vergine Maria, tu sola hai distrutto tutte le eresie nel mondo» (56).
Chiediamole la grazia di avere una fede pura e ardente, che ci permetta di evitare non soltanto la eresia, che la distrugge, ma tutto quanto la possa macchiare.
ARNALDO VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA
Traduzione dell’articolo Não só a heresia pode ser condenada pela Autoridade ecclesiástica, comparso in Catolicismo, anno XVII, n. 203, novembre 1967.
NOTE
(1) Gv. 1, 5.
(2) Cfr. AD. TANQUEREY, Synopsis Theologiae Dogmaticae, Desclée, Parigi 1959, tomo II, p. 116.
(3) Cfr. AD. TANQUEREY, op. cit., pp. 116 ss.; J. M. HERVÉ, Manuale Theologiae Dogmaticae, Berche, Parigi 1952, vol. I, pp. 503 ss.; IOSEPHUS MORS S. J., Institutiones Theologiae Fundamentalis, Editôra Vozes Ltda., Petrópolis 1943, tomo II, pp. 194 ss.; IOACHIM SALAVERRI S. J., De Ecclesia Christi, in Sacrae Theologiae Summa, B.A.C., Madrid 1958, vol. I, pp. 805 ss.; SISTO CARTECHINI S. J., Dall’Opinione al Domma, La Civiltà Cattolica, Roma 1953, pp. 8-9.
(4) Cfr. EDUARDUS GENICOT S. J. – IOS. SALSMANS S. J., Institutiones Theologiae Moralis, Desclée, Bruges 1951, vol. I, p. 154.
(5) Ibid., p. 155.
(6) Cfr. il nostro articolo Qual è l’autorità dottrinale dei documenti pontifici e conciliari, in Cristianità, anno III, n. 9, gennaio-febbraio 1975.
(7) Cfr. DENZ., 1792.
(8) Questo punto ci pare tanto importante che vogliamo offrire al lettore interessato a maggiori approfondimenti una bibliografia più abbondante: FRANCISCUS DIEKAMP, Theologiae Dogmaticae Manuale, Desclée, Parigi-Tours-Roma 1933, vol. I, pp. 14 e 78; J. M. HERVÉ, op. cit., vol. I, p. 504; AD. TANQUEREY, op. cit., p. 117; DOMINICUS M. PRÜMMER O. P., Manuale Theologiae Moralis, Herder, Friburgo i.B. 1940, tomo I, p. 367; JOANNES MUNCUNILL S. J., Tractatus de Ecclesia Christi, Libraria Religiosa, Barcellona 1914, p. 446; EDUARDUS GENICOT S. J. – IOS. SALSMANS. S. J., op. cit., pp. 154-155; ARTHURUS VERMERSCH S. J. – IOS. CREUSEN S. J., Epitome Iuris Canonici, Dessain, Malines – Roma 1946, tomo III, p. 314; IOSEPHUS MORS S. J., op. cit., p. 194; CIPRIANO VAGAGGINI, voce Dogma, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1950, vol. IV, coll. 1794 ss:; M. BERTHIER S. J., Abrégé de Théologie Dogmatique et Morale, Vitte, Lione-Parigi 1927, p. 49; IOACHIM SALAVERRI S. J., op. cit., 815; ANTONIO PIOLANTI, voce Herejia, in Diccionario de Teología Dogmática, Editorial Litúrgica Española, Barcellona 1955; SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., pp. 8-9 e 23.
(9) Cfr. il nostro art. cit.
(10) Cfr. CARD. PIETRO PARENTE, voce Censura teológica, in Diccionario de Teología Dogmática, cit.
(11) CIPRIANO VAGACCINI, voce Dogma, cit., col. 1795.
(12) Cfr. il nostro art. cit.
(13) Cfr. AD. TANQUEREY, op. cit., p. 117; J. M. HERVÉ, op. cit., vol. I, p. 503; CARD. PIETRO PARENTE, voce Censura teológica, cit.
(14) Cfr. AD. TANQUEREY, op. cit., pp. 117-118.
(15) Ibid., p. 118.
(16) Ibidem.
(17) Ibid., p. 117.
(18) Sulla determinazione di questo lasso di tempo cfr. il nostro art. cit.
(19) SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., p. 164.
(20) Cfr. J. M. HERVÉ, op. cit., vol. III, p. 154, nota 2.
(21) Cfr. AD. TANQUEREY, op. cit., p. 117.
(22) Cfr. AD. TANQUEREY, op. cit., p. 117; J. M. HERVÉ, op. cit., vol. I, p. 504; IOSEPHUS MORS S. J., op. cit., p. 197; CARD. PIETRO PARENTE, voce Censura teológica, cit.
(23) Cfr. ANTONIUS PEINADOR C.M.F., Cursus Brevior Theologiae Moralis, Coculsa, Madrid 1950, tomo II, vol. I, pp. 119-120.
(24) Cfr. H. QUILLIET, voce Censures doctrinales, in Dictionnaire de Théologie Catholique, Letouzey, Parigi 1923, col. 2108.
(25) AD. TANQUEREY, op. cit., p. 117.
(26) Apud ANTONIUS PEINADOR C.M.F., op. cit., p. 120.
(27) Cfr. AD. TANQUEREY op. cit., p. 117.
(28) Ibid., p. 110.
(29) Cfr. in proposito IOACHIM SALAVERRI S. J., op. cit., pp. 878 ss.; M. TEIXEIRA-LEITE PENIDO, O Mistero da Igreja, Editôra Vozes Ltda., Petrópolis 1956, pp. 169 ss.
(30) Cfr. SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., pp. 110-111.
(31) Cfr. AD. TANQUEREY, op. cit., pp. 110 ss.; SERAPINO DE IRAGUI O.F.M. CAP. – FRANCISCUS DE ABÁRZUZA O.F.M. CAP., Manuale Theologiae Dogmaticae, Studium, Madrid 1959, vol. I, pp. 444 ss.; IOACHIM SALAVERRI S. J. , op. cit., p. 812.
(32) Cfr. IOACHIM SALAVERRI S. J., op. cit., p. 815.
(33) Cfr. H. QUILLIET, voce Censures doctrinales, cit.
(34) Cfr. DOMINICUS M. PRÜMMER O.P., op. cit., p. 367.
(35) Cfr. ANTONIUS PEINADOR C.M.F., op. cit., p. 120.
(36) Cfr. SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., p. 166.
(37) Cfr. AD. TANQUEREY, op. cit., p . 118.
(38) Cfr. SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., p. 167.
(39) Ibid., p. 168.
(40) Ibidem.
(41) H. QUILLIET, voce Censures doctrinales, cit. col. 2104.
(42) Ibid., coll. 2104 ss.
(43) Cfr. DENZ., 1001-1080.
(44) Ibid., 1221-1288.
(45) Ibid., 1291-1321.
(46) Ibid., 1327-1349.
(47) Ibid., 484-490.
(48) Ibid., 495-500.
(49) Ibid., 501-529.
(50) Ibid., 581-625.
(51) Ibid., 741-781.
(52) Ibid., 1501-1599.
(53) H. QUILLIET, voce Censures doctrinales, cit. col. 2102.
(54) Cfr. AD. TANQUEREY, op. cit., p. 116.
(55) MONS. ANTONIO DE CASTRO MAYER, Problemi dell’apostolato moderno, trad. it., Edizioni dell’Albero, Torino 1964, p. 59.
(56) Prima antifona del 3º notturno.