Alfredo Mantovano, Cristianità n. 220-221 (1993)
L’esame accurato di un intervento superfluo, in quanto relativo a un settore ampiamente coperto dalla legislazione vigente, e straordinariamente pericoloso, in quanto di possibile ambigua applicazione anche in campo religioso.
«Naziskin»: una legge per «spezzare le reni» a «mille giovanotti»
Mesi? No, no. Qui si tratterà di anni. Saranno di anni le pene previste contro chi, con le parole o con i fatti, incita alla violenza. Tutto, naturalmente, sarà commisurato al reato commesso, ma è sin troppo evidente che se il Governo decide di fare una legge apposita essa dovrà avere una severità tale da ottenere risultati dissuasivi» (1). In questi termini si esprimeva il ministro dell’Interno, sen. Nicola Mancino, intervenendo il 30 novembre 1992 a Londra, in occasione di una riunione convocata per discutere sui problemi dell’immigrazione con i suoi colleghi degli altri Stati membri della Comunità Europea; in coerenza con l’impegno preso, e con notevole tempestività, a distanza di due settimane, il consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge «contro la discriminazione etnica», e nel mese di gennaio del 1993 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha iniziato l’esame del provvedimento, presentato alla stampa come lo strumento più idoneo per affrontare il problema dei cosiddetti naziskin (2). L’esigenza di «bruciare le tappe» ha poi fatto sì che alla fine di aprile l’articolato, dopo qualche cambiamento apportato all’originario disegno di legge, venisse trasformato nel decreto legge n. 122, del 26 aprile 1993, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (3), e quest’ultimo, con ulteriori modifiche, è stato convertito dal Parlamento, nei termini prescritti, nella legge n. 205, del 25 giugno 1993 (4).
Vale la pena di esaminare il testo, per il suo carattere emblematico e per le considerazioni critiche che sullo stesso si possono e si devono fare, pur se ciò fa correre il rischio di equivoci: infatti, avanzare riserve, pur motivate, su questa legge, a sua volta significativa di un certo modo di legiferare, può essere facilmente scambiato, per dolo o anche solo per superficialità, per una difesa mascherata della violenza contro gli extracomunitari e delle intemperanze a sfondo razzista. Sarà sufficiente dichiarare subito e senza incertezze che non è questo l’intento di chi scrive? In realtà, l’obiettivo viene puntato su un insieme di norme per un verso inutili quanto agli scopi dichiarati a sostegno della loro approvazione, e per altro verso pericolose per l’applicazione che ne potrebbe derivare.
1. «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa»
Il decreto legge n. 122/93, convertito dalla legge n. 205/93, si compone di nove articoli, e contiene innovazioni di rilievo penale e procedurale; per facilità di esposizione, d’ora in avanti farò riferimento soltanto al decreto legge, dando per scontato che esso è stato convertito in legge e tenendo conto delle modifiche inserite in sede di conversione. Quanto alle novità di carattere penale, l’articolo 1 formula nuovamente il reato già previsto dall’articolo 3 della legge n. 654, del 13 ottobre 1975, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, e sanziona con la reclusione fino a tre anni «[…] chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», e con la reclusione da sei mesi a quattro anni «[…] chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
La stessa pena è prevista per chi partecipa a «[…] organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività», che abbiano «[…] tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», mentre la più elevata sanzione da uno a sei anni di reclusione è riservata agli organizzatori e ai promotori di quei sodalizi. Dalla condanna per uno di tali reati può inoltre derivare l’applicazione di una o più sanzioni accessorie temporanee, talune delle quali del tutto nuove e atipiche: così, alla sospensione della patente di guida e dei documenti validi per l’espatrio, al divieto di detenere armi e all’obbligo di restare nell’abitazione in ore notturne sono affiancati l’obbligo di lavorare gratuitamente «per finalità sociali» e il divieto di svolgere propaganda elettorale.
L’articolo 2 sanziona con la reclusione fino a tre anni e con una multa chi «[…] in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali» delle organizzazioni prima menzionate, e vieta «[…] l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino» con quegli emblemi o simboli; gli articoli 3 e 4 introducono aggravamenti di pena qualora altri delitti siano commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.
Quanto poi alle norme di carattere procedurale, l’articolo 5 consente la perquisizione dell’immobile che si ritenga «luogo di riunione, di deposito o di rifugio» per la consumazione dei più gravi reati di nuova formulazione: esso va sottoposto a sequestro e, in caso di condanna, a confisca, se al suo interno siano rinvenute armi, o anche soltanto materiale di propaganda ed emblemi; sono inoltre previsti, dall’articolo 6, la procedibilità d’ufficio, il rito direttissimo, ed è ampliata la possibilità di disporre l’arresto in flagranza.
In base all’articolo 7, se è in corso un procedimento penale per i reati di cui all’articolo 1 o per reati aggravati dalle menzionate ragioni di discriminazione, e se, in base a elementi concreti, si deve «[…] ritenere che l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente […] la sospensione di ogni attività associativa», dal magistrato competente per il giudizio mentre il ministro dell’Interno ordina lo scioglimento di quei gruppi qualora l’attività di agevolazione sia stata accertata da una sentenza definitiva.
2. «Mille, al massimo milleduecento giovanotti» «sotto controllo»
«Voglio punire il gesto, e anche il verbo. — Sono ancora parole del sen. Nicola Mancino, a illustrazione degli scopi dell’originario disegno di legge — […] Voglio vietare l’associazione finalizzata a predicare la violenza antisemita e razzista. E voglio distinguere tra il punire il reato di associazione dall’atto di violenza compiuto. E voglio soprattutto ottenere un risultato politico. Voglio vedere se il Movimento sociale decide di assumere un atteggiamento difensivo, oppure se preferisce prendere le distanze dai naziskin. In questo secondo caso sarò riuscito a isolare ancora di più quella gente» (5). Vi è da chiedersi se la realtà esigesse in modo indilazionabile le nuove norme. L’esame dei dati di fatto e di diritto della vicenda solleva più di un dubbio in proposito; quanto ai primi, è stato lo stesso ministro dell’Interno a riferire in più occasioni, parlando dei naziskin, che «oggi ci troviamo di fronte a mille, al massimo milleduecento giovanotti, che la nostra polizia ben conosce. […] oggi conosciamo questa gente, dico che per noi hanno un nome e un cognome, che siamo in grado di controllarli» (6).
L’esattezza delle assicurazioni del ministro dell’Interno — che cioè la situazione fosse stata sempre sotto controllo — trova significativa conferma nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, dottor Enrico Tranfa, del 30 marzo 1993, che ha imposto l’obbligo di dimora, il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio in ora notturna e il divieto di espatrio, a carico di 66 persone indiziate di appartenere, e di operare a vario titolo, nella organizzazione denominata «base autonoma», avente fra i suoi scopi, secondo il provvedimento, quelli «[…] di incitare all’odio e alla discriminazione razziale». Dal testo dell’ordinanza, che è precedente rispetto all’entrata in vigore del decreto legge n. 122/93, si ricava che nei confronti dei componenti dell’organizzazione sono state svolte «[…] attività investigative […] nell’arco di un anno con osservazioni, controlli di p. g., sequestro di materiale, perquisizioni domiciliari ed intercettazioni telefoniche», con l’acquisizione di «un elevatissimo numero di elementi, soprattutto di ordine documentale». Dunque, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 122/93, le forze dell’ordine non avevano problemi di sorta a eseguire indagini con ampiezza, né a utilizzare tutti gli strumenti investigativi consentiti.
In presenza di tale efficienza operativa, quale era il problema? Esiste una fascia esigua e ben schedata di scalmanati, o di presunti tali; esiste già, come si vedrà fra breve, un’abbondanza di norme incriminatrici pronte a essere applicate qualunque sia il comportamento violento che qualcuno di quei «mille» realizzi; si trattava soltanto di tenere quei soggetti sotto controllo, e di intervenire, sapendo già come orientarsi, qualora taluno di loro fosse sfuggito al controllo medesimo e avesse commesso qualche illecito: è quanto è accaduto — per lo meno come ipotesi di reato: è chiaro che le accuse dovranno per tutti essere vagliate in sede di giudizio — per le vicende che hanno portato all’emissione dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Milano. Varare una legge ad hoc ha avuto il senso di conferire ai «mille giovanotti» dignità di fenomeno di massa, e un’importanza probabilmente superiore a ogni aspettativa, tale comunque da rafforzarli nelle loro posizioni ideologiche e da alimentare quel fascino del proibito che, in un mondo così povero di valori autentici e così avaro di proibizioni ben più opportune, spesso motiva i gesti più audaci.
3. Vecchia e nuova disciplina
Quanto al quadro giuridico antecedente il decreto legge n. 122/93, va ovviamente ricordato che erano e sono sempre in vigore le disposizioni del codice penale che puniscono le lesioni personali, graduando la pena a seconda della gravità del danno fisico cagionato, le ingiurie, le diffamazioni, le violenze private, le minacce, i danneggiamenti, e le leggi speciali che sanzionano il porto di armi proprie e improprie. Non vi era perciò alcun vuoto normativo al riguardo: che il naziskin di turno bastonasse, o dileggiasse, o intimidisse, o distruggesse beni materiali, si trattava comunque di condotte rientranti in quelle previsioni generali, e per questo già sicuramente soggette a pena. Non basta: esistevano tre testi di legge, la legge n. 645, del 20 giugno 1952, Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, meglio conosciuta come «legge Scelba», dal nome del ministro dell’Interno che a suo tempo l’aveva proposta e sostenuta, il democristiano Mario Scelba; la legge n. 962, del 9 ottobre 1967, Prevenzione e repressione del delitto di genocidio; e la legge n. 654, del 13 ottobre 1975, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 — nessuna delle quali in tutto o in parte abrogata —, che avevano, nel corso degli anni, introdotto più figure di reato a sfondo etnico e razziale; a sua volta, la legge Scelba era stata sensibilmente modificata in chiave ulteriormente repressiva dalla prima «legge Reale», dal nome del ministro di Grazia e Giustizia all’epoca dell’approvazione, il repubblicano Oronzo Reale, la legge n. 152, del 22 maggio 1975. Questi testi normativi non solo punivano e puniscono le attività di riorganizzazione del disciolto partito fascista e gli atti più gravi qualificabili come genocidio, ma anche condotte più specifiche quali, per esempio, con l’articolo 8 della legge n. 962/67, l’apologia o l’istigazione a commettere lesioni o atti di violenza per ragioni di razza, di etnia o di religione, ovvero, con l’articolo 4 della legge Scelba, la pubblica esaltazione di «esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee e metodi razzisti», con aumento di pena se ciò avviene a mezzo della stampa, ovvero ancora, con l’articolo 5 della stessa legge, il compimento, «[…] partecipando a pubbliche riunioni», di «manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste».
Infine, l’articolo 3 della legge n. 654/75, notevolmente modificato dal decreto legge n. 122/93, già sanzionava, nella sua formulazione originaria, la diffusione di «idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale», l’incitamento «alla discriminazione» o ad «atti di violenza o di provocazione alla violenza nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale», nonché promotori e partecipi a «ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all’odio o alla discriminazione razziale». Che l’insieme di tali norme fosse più che bastevole a contrastare in modo efficace nuove forme organizzate di discriminazione razziale è rivelato in modo inequivoco dalla vicenda giudiziaria culminata con la ricordata ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, dottor Enrico Tranfa, del 30 marzo 1993; tale provvedimento è, come si è detto, antecedente rispetto all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, e quindi si basa su quelle anteriormente vigenti. Non è un particolare di scarso peso, sia perché a quell’ordinanza gli organi di informazione hanno dato ampio spazio, presentandola però, in modo erroneo, come il primo caso di applicazione della legge anti-naziskin, sia perché dimostra che le norme già esistenti non solo non impedivano le indagini, ma consentivano anche di intervenire in modo tutt’altro che indolore nei confronti degli indiziati di certi reati.
Che ci si trovi di fronte all’ennesima utilizzazione dello strumento legislativo in chiave demagogica è più che un sospetto; certamente le nuove norme non giovano alla chiarezza della materia, e anzi a quest’ultima apportano un consistente contributo di confusione, sovrapponendosi alle disposizioni già esistenti. Volendo fare qualche esempio, viene da chiedersi come si fa a distinguere l’incitamento, sanzionabile dall’articolo 1 del decreto legge anti-naziskin, «alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», dalla istigazione a commettere lesioni o atti di violenza per ragioni di razza, di etnia o di religione, già punita dalla legge sul genocidio. E ancora: come discernere quando ci si trova di fronte a una violazione dell’articolo 5 della legge Scelba, che, come si è visto, sanziona le «manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste», e quando di fronte alle «manifestazioni esteriori» o alla ostentazione di «emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi» che abbiano «[…] tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 122/93?
Preoccupano poi taluni effetti che potrebbero derivare dall’applicazione della nuova disciplina. Coordinando i primi due articoli del decreto legge n. 122/93, si ricava, dopo l’espresso divieto delle organizzazioni fra i cui scopi vi sia l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per ragioni razziali, etniche, nazionali o religiose, anche il divieto di ostentare, da parte delle medesime organizzazioni, loro «emblemi o simboli propri o usuali». Ora, posto che nessuna associazione menzionerà quelle finalità di discriminazione e/o di violenza nel proprio statuto, ammesso che ve ne sia uno, è lecito chiedersi quali saranno i criteri per ravvisare la sussistenza degli scopi il cui perseguimento il decreto legge intende punire: è lasciata al giudice una discrezionalità talmente ampia, condizionata pure dalla formazione culturale di chi concretamente sia chiamato ad applicarla, da far dubitare della conformità di essa alla Costituzione. Vi sarà così chi riterrà movimento razzista, con tutte le pesanti conseguenze sanzionatorie, quello che avrà sbandierato allo stadio striscioni con la croce celtica, mentre altri escluderà — come già è avvenuto nella esegesi della legge Scelba — che il saluto romano sia di per sé idoneo a costituire manifestazione esteriore di odio.
Né ci si dovrebbe meravigliare se altri ancora, forzando la mano solo fino a un certo punto, in considerazione delle significative assonanze riscontrabili fra l’ecologismo più radicale e la disciplina in favore degli animali e della natura in vigore nella Germania nazionalsocialista, vedesse in certi messaggi «verdi» favorevoli all’incremento della mortalità fra gli uomini per la salvezza della natura una «manifestazione esteriore» di odio, in tal caso multietnico e multirazziale (7). Comunque, è certo che le disposizioni introdotte rendono possibile la persecuzione penale della manifestazione di idee, giuste o errate che esse siano, e si pongono in netto contrasto con l’orientamento più volte sostenuto dalla Corte Costituzionale in tema di reati di opinione.
Si può discutere a lungo circa l’opportunità di prevedere ipotesi criminose di tale tipo, ma non si deve trascurare il dato oggettivo — che fa comodo ricordare in altre circostanze, ma che si dimentica in queste — rappresentato dal contesto di pluralismo ideologico e di relativismo che connota la nostra società, e che rende difficile poter contare su parametri sicuri per concludere che la propaganda — che in taluni casi si realizzerebbe solo attraverso simboli — di una determinata posizione ideologica coincida con la consumazione di un delitto. Chissà se i compilatori e i sostenitori della legge cosiddetta sui naziskin ricordano che quasi vent’anni or sono la Corte Costituzionale intervenne, con la sentenza n. 108, del 23 aprile 1974, a modificare l’articolo 415 del codice penale; questa norma, nella versione originaria, puniva chi «[…] pubblicamente istiga […] all’odio fra le classi sociali». I giudici di Palazzo della Consulta l’hanno ritenuta illegittima, perché «[…] non esclude che […] possa colpire la semplice manifestazione ed incitamento alla persuasione della verità di una dottrina ed ideologia politica o filosofica della necessità di un contrasto e di una lotta fra portatori di opposti interessi economici e sociali. […] Le teorie della necessità del contrasto e della lotta tra le classi sociali sono dottrine che, sorgendo e sviluppandosi nell’intimo della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell’individuo, appartengono al mondo del pensiero e dell’ideologia. L’attività di esternazione e di diffusione di queste dottrine, che non susciti di per sè violente reazioni contro l’ordine pubblico o non sia attuata in modo pericoloso per la pubblica incolumità, non hanno finalità contrastanti con interessi primari costituzionalmente garantiti e pertanto qualsiasi repressione o limitazione di essa viola la libertà consacrata nell’art.21 Costituzione» (8).
È appena il caso di notare che l’articolo 1 del decreto legge n. 122/93 non prevede che la diffusione di «idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico» o l’incitamento «[…] a commettere […] atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» siano realizzati in modo da suscitare «di per sè violente reazioni contro l’ordine pubblico» ovvero «in modo pericoloso per la pubblica incolumità»; è sufficiente la direzione finalistica «alla discriminazione», esattamente come era per l’istigazione «all’odio fra le classi sociali». La 3a sezione penale del Tribunale di Milano, decidendo in sede di riesame con provvedimento depositato il 24 maggio 1993 — presidente ed estensore il dottor Fabrizio Poppi — sulla più volte menzionata ordinanza del giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale dottor Enrico Tranfa, ha precisato, facendo riferimento alla norme di cui alla legge n. 654/75, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal decreto legge n. 122/93, che «è necessario distinguere le manifestazioni di pensiero contrarie alla cosiddetta società multirazziale dalla propaganda di ideologie razziste. Le prime si esprimono nell’opposizione all’immigrazione di fatto incontrollata da paesi del terzo o del quarto mondo e nell’opzione per aiuti allo sviluppo sul posto in favore dei popoli storicamente svantaggiati in alternativa all’emigrazione in massa degli stessi verso gli stati europei. Le seconde predicano la superiorità di una razza sulle altre e la discriminazione delle razze ritenute inferiori, incitando all’odio e alla violenza nei confronti dei “diversi”. Le prime costituiscono lecite manifestazioni del pensiero e soltanto le seconde rientrano nella previsione della norma penale che, lungi dal comportare violazione di principi costituzionali, è ispirata all’esigenza di una più efficace tutela del fondamentale principio di eguaglianza sancito nell’art. 3 Cost., oltre che di garantire il mantenimento delle regole minime di civile convivenza».
Indipendentemente dalla fondatezza e dalla condivisibilità del merito di quelle che il Tribunale di Milano definisce «manifestazioni di pensiero contrarie alla cosiddetta società multirazziale» — che è ovviamente discorso che si situa sul piano culturale, del tutto diverso rispetto alla questione della sanzionabilità penale di quel pensiero —, viene da domandarsi se oggi, alla stregua della nuova normativa, esse possano continuare a essere ritenute senza ombra di dubbio «lecite manifestazioni del pensiero»; gli aderenti a un gruppo che accetti queste idee e che le diffonda possono essere certi di non essere qualificati partecipi di una associazione avente fra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione per motivi etnici?
4. La «discriminazione religiosa»
Fra i motivi posti a base della discriminazione che il decreto legge n. 122/93 intende sanzionare vi è pure quello di carattere religioso; quale particolare necessità vi fosse di tale ulteriore precisazione non è dato sapere: certamente non si ha notizia di fatti di violenza o di intimidazione a opera di naziskin, o comunque di elementi a loro assimilabili, che abbiano avuto per sfondo la religione. Di quella qualificazione è ancora più dubbia la necessità sul piano del diritto, se si riflette sulla presenza nel nostro ordinamento penale, oltre che — come si è ricordato — delle norme sanzionatorie della diffamazione, dell’ingiuria, della violenza privata e delle lesioni personali, anche di quelle richiamate dall’articolo 406 del codice penale: questa disposizione, com’è noto, estende ai «culti ammessi nello Stato», e cioè alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, la protezione che il codice penale garantisce alla religione cattolica contro il vilipendio di chi la professa e delle cose destinate al culto, e contro il turbamento delle funzioni religiose.
È utile in proposito ricordare che il 10 marzo 1992, innanzi al Tribunale di Venezia, si è celebrato un processo a carico dell’avvocato Luciano Faraon, fondatore dell’Aris, Associazione ricerca e informazione sulle sette, che era stato imputato, fra l’altro, di diffamazione a mezzo stampa, per avere espresso in un’intervista valutazioni offensive a proposito della «Congregazione cristiana dei testimoni di Geova»; il giudizio si è concluso con l’assoluzione di Luciano Faraon, e nella sentenza — presidente ed estensore il dottor Marini — (9), il Tribunale ha sostenuto che, «[…] poiché si verte in materia ad elevatissimo carattere di contrarietà dottrinale, è inevitabile come, nello svolgersi dialettico delle argomentazioni, si utilizzino espressioni a forte carattere polemico, le quali non possono non raggiungere il culmine allorquando il ragionamento si rivolga ai fedeli propri: con l’unico limite dello sconfinamento nelle contumelie e nella gratuita denigrazione, non può non riconoscersi all’espressione del pensiero religioso, così come di quello politico, sindacale, economico, associativo, il diritto alla critica la più aspra e la più penetrante, quale privilegiata manifestazione di libertà dell’espressione in ambiti oggetto di tutela costituzionale al massimo livello dei principi fondamentali. L’ammissione di un culto al pieno esercizio delle proprie funzioni religiose non si può certo spingere fino al divieto per gli altri culti di contrastarne il proselitismo ed i fondamenti dottrinali e spirituali, anche con l’uso, di plurisecolare tradizione, della polemica e dell’argomentazione paradossale».
Può essere discutibile l’esito che ha avuto il giudizio davanti al Tribunale di Venezia, dubitandosi se nel caso concreto le parole adoperate dall’imputato relativamente alla «Congregazione cristiana dei testimoni di Geova» non siano effettivamente qualificabili come contumelie, ma non può disconoscersi la fondatezza del principio affermato da quei giudici; quel che ci si chiede è se — per restare al caso ricordato —, alla luce della nuova normativa l’esponente di un’associazione che rivolge pubblicamente una critica forte agli aderenti di un gruppo religioso non corra il rischio di essere considerato partecipe — o dirigente — di una organizzazione fra i cui scopi vi sia la discriminazione religiosa. Il che è tanto meno improbabile quanto più è incerto il parametro del giudizio sul perseguimento dei fini di discriminazione religiosa; il giudice si baserà sulla lettura dei testi di riferimento di un determinato gruppo? O si limiterà alla interpretazione di manifestazioni esteriori, emblemi o simboli? In un caso o nell’altro, quali saranno i suoi canoni ermeneutici? Prima ancora, come farà a districarsi nel ritenere «religioso» un determinato atteggiamento e/o comportamento, quando gli stessi esperti del settore consigliano cautela nell’attribuzione di qualifiche e di aggettivi del genere (10)?
Il discorso è molto meno paradossale di quello che appare: in teoria, la lettura del Corano potrebbe convincere qualche magistrato che le organizzazioni islamiche presenti in Italia abbiano fra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione per motivi religiosi! La gravità delle conseguenze — che sarebbero coerenti con la lettera del decreto legge n. 122/93 — sarebbe direttamente proporzionale all’assurdità che lo Stato «laico» discetti di religione. Com’è stato osservato, «[…] nello Stato moderno la libertà […] delle aggregazioni religiose trova il suo limite nel rispetto del diritto naturale, a cui nessuno può sottrarsi» (11); ma per punire chi, in nome della libertà religiosa, abbia diffuso droga o abbia usato violenza bastano le leggi ordinarie dello Stato, «[…] senza che vi sia necessità di “leggi speciali”, che qualcuno invoca di fronte al cosiddetto “pericolo delle sette”. […] Il rischio di una dilatazione impropria dei poteri di giurisdizione e di sorveglianza dello Stato moderno nei confronti delle religioni non deve essere sottovalutato» (12).
5. Una considerazione non marginale
Ancora una considerazione. Con il decreto legge n. 122/93 il legislatore ha deciso di punire sia la diffusione «in qualsiasi modo» — quindi con libri, giornali, volantini, manifesti, film, videocassette — di idee latamente discriminatorie, sia l’ostentazione di striscioni, bandiere e distintivi, evidentemente ravvisando l’esistenza di un nesso causale fra la propagazione di quelle stesse idee, nonché delle immagini e dei simboli che in qualche modo le sintetizzano, e condotte discriminatorie o violente per motivi di razza, di etnia, di nazionalità e di religione. Ferme restando tutte le riserve prima sollevate sul merito del provvedimento, viene da chiedersi come mai lo stesso iter logico venga invece costantemente disatteso, in nome della libertà di manifestazione del pensiero o della cultura, a proposito di altri settori, per i quali invece esso avrebbe connotati di minore incertezza; come trascurare, per esempio, il condizionamento che filmati pornografici o di efferata violenza — spesso scene violente e pornografiche si ritrovano negli stessi film — hanno avuto e hanno su condotte di violenza carnale, di pedofilia, o comunque di accanimento gratuito contro il prossimo? Come nascondere l’influenza deleteria sui più giovani di ore e ore di televisione durante le quali i morti ammazzati, il sangue, le sparatorie e le sevizie sono all’ordine «del minuto»? Come negare gli effetti dannosi per i bambini di fumetti e di giocattoli mostruosi propagandati con spot televisivi e con ogni genere di pubblicità, inclusa quella contenuta nei diari e nei quaderni scolastici?
Eppure il settore horror è oggi il più in voga fra gli adolescenti, che prediligono periodici — le cui testate sono già di per sé illuminanti — come Mostri, il cui sovratitolo è orridi, fetidi, bavosi, Bloob, termine che assomma blob e blood, e quindi sta per «rassegna di sangue», Primi delitti e Splatter. E questo senza trascurare Dylan Dog, che con 340.000 copie vendute per numero è il periodico più diffuso in assoluto fra i giovanissimi, avendo superato perfino Topolino. Si tratta di fascicoli nei quali manca totalmente ogni valutazione morale per quanto viene raccontato, e in cui si passa con naturalezza estrema, quasi si trattasse delle cose più normali del mondo, da omicidi di poliziotti a «sabba» infernali, a scheletri di streghe che entrano ed escono dalle tombe; il tutto affiancato da altrettanto totale assenza di logica nello sviluppo della narrazione: si stenta — ed è spesso una fatica vana — a capire quale sia il filo conduttore di racconti nei quali ciò che sembra realtà è invece un incubo, e in cui lo stesso confine fra cattivo sogno e accadimenti concreti è inesistente. Quando poi ci si chiede come può accadere che un ragazzo ritenuto «per bene», in compagnia di due amici della sua stessa età, uccida i genitori — la vicenda di Pietro Maso, nella Verona del 1992, non è stato peraltro un evento isolato: le cronache degli ultimi anni testimoniano del tragico ripetersi di episodi simili —, non sarebbe male tenere in considerazione, evitando automatismi e generalizzazioni, il retroterra «culturale» di violenza gratuita che accompagna tanti adolescenti, rappresentato dalla frequentazione continua di certi fumetti e di certi spettacoli.
Tutto ciò per concludere che una eventuale normativa di salvaguardia delle esigenze pedagogiche dei bambini, che si manifestasse in una seria censura sui film e sugli oggetti ludici più orripilanti, benché certamente osteggiata come contraria alla libera manifestazione del pensiero, avrebbe senso ed efficacia certamente maggiori di altri provvedimenti, presentati come rimedi sicuri contro la violenza gratuita; peraltro, in materia, vi è un vuoto quasi completo di legislazione, sì che sarebbe assente il rischio di sovrapposizioni.
E invece la solerzia del Governo e del Parlamento è stata adoperata tutta, e con la massima energia, per contrastare nel modo ambiguo e pericoloso prima descritto la violenza dei naziskin; circa la quale, l’ultima annotazione riguarda l’uso del provvedimento dichiarato espressamente dal ministro dell’Interno, per costringere il Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale a prendere le distanze dagli stessi naziskin. Qui, evidentemente, la fantasia non ha confini: senza questa affermazione ci si sarebbe limitati a pensare che, per l’ennesima volta, un problema di ordine pubblico — non gravissimo, se è vero il discorso dei «mille giovanotti» —, coinvolgente in quanto tale la responsabilità dell’esecutivo, era stato invece nuovamente affrontato con un intervento demagogico di tipo legislativo. Alla luce di quelle dichiarazioni, oggi questo è vero, ma non è tutto; vi è stato anche l’intento, proclamato senza alcun ritegno, di adoperare lo strumento legislativo al fine di ottenere che un certo partito politico segua talune condotte piuttosto che altre.
Che tale sia la funzione propria della legge è tutto da discutere. È certo invece che, fino a quando alla stessa non verrà restituita la dignità che le compete, sarà difficile intravvedere la fine della crisi della legalità.
Alfredo Mantovano
Note:
(1) Mancino: «Puniremo chi predica violenza», intervista a cura di Liana Milella, in Il Sole-24 Ore, 1-12-1992.
(2) Fuorilegge tutti i movimenti razzisti, in ItaliaOggi, 16-12-1992, che pubblica il testo del disegno di legge.
(3) Cfr. il testo del decreto legge n. 122, del 26 aprile 1993, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 97, 27-4-1993.
(4) Cfr. il testo del decreto legge n. 122, del 26 aprile 1993, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, coordinato con la legge di conversione n. 205, del 25 giugno 1993, ibid., n. 148, 26-6-1993.
(5) Mancino: «Puniremo chi predica violenza», intervista cit.
(6) Ibidem.
(7) È lecito cogliere suggestioni di questo tipo in affermazioni di esponenti di rilievo del Governo degli Stati Uniti d’America; illustrando le sue preoccupazioni sull’incremento demografico nel Terzo Mondo, Paul Kennedy ha scritto, fra l’altro, che «l’Africa, già oggi allo stremo sotto la pressione dei suoi 680 milioni di abitanti, dispone forse solo del dilagare dell’AIDS per contenere il previsto aumento fino a 1,6 miliardi entro il 2025» (Tutti i rischi del sottosviluppo, in Il Sole-24 Ore, 1-5-1993). Per informazioni, anche sotto questo profilo, sull’amministrazione guidata da William «Bill» Clinton, cfr. Pierre Faillant de Villemarest, L’«Establishment» controlla Clinton e Gore, in Cristianità, anno XX, n. 212, dicembre 1992.
(8) Corte Costituzionale, Sentenza 23 aprile 1974, n. 108, in Giustizia penale, 1974, parte prima, col. 1565.
(9) Tribunale di Venezia, Sentenza 10 marzo 1992, imp. Faraon e altro, in Il Foro Italiano, anno CXVII, n. 12, dicembre 1992, p. II, coll. 709-719.
(10) Cfr. Massimo Introvigne, La questione della nuova religiosità. In appendice la relazione generale al Sinodo Straordinario del 1991 di S. Em. il card. Francis Arinze, Cristianità, Piacenza 1993, pp. 8-18.
(11) Mons. Giuseppe Casale, arcivescovo di Foggia-Bovino, Nuova religiosità e nuova evangelizzazione. Lettera pastorale, del 6-3-1993, Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 1993, p. 80.
(12) Ibidem.