Pio XI, Cristianità n. 47 (1979)
Enciclica Casti connubii, del 31-12-1930, in Il matrimonio, Insegnamenti pontifici a cura dei monaci di Solesmes, trad. it., 2ª ed. aggiornata, Edizioni Paoline, Roma 1964, p. 233.
RESPONSABILITÀ DI GOVERNANTI E LEGISLATORI IN MATERIA DI ABORTO
A coloro […] che tengono il supremo governo delle nazioni, e ne sono legislatori, non è lecito dimenticare che è dovere dell’autorità pubblica di difendere, con opportune leggi e con la sanzione di pene, la vita degli innocenti; e ciò tanto maggiormente, quanto meno valgono a difendersi quelli la cui vita è in pericolo, e alla quale si attenta; e fra essi, certo, sono da annoverare, anzitutto, i bambini ascosi ancora nel seno materno. Che se i pubblici governanti non solo non prendono la difesa di queste creature, ma anzi con leggi e con pubblici decreti le lascino, o piuttosto le mettano in mano dei medici o d’altri, perché le uccidano, si rammentino che Dio è giudice e vindice del sangue innocente, il quale dalla terra grida verso il cielo (cfr. Gen. 4, 10).
PIO XI