Nota del 18 maggio 2020.
Nel nono anniversario della morte di padre Tito Sante Centi O.P., riproponiamo questo suo scritto sulla liceità e, a volte, la necessità della pena di morte nella lotta al terrorismo. Terrorismo presente ancor oggi, sono solo cambiati i terroristi: se quaranta anni fa erano i comunisti delle Brigate Rosse, oggi sono i “jihadisti” dell’estremismo islamico.
Tito S. Centi O. P., Cristianità n. 60 (1980)
Contro la invadente mentalità progressista e pacifista, una autorevole e precisa puntualizzazione circa la dottrina cristiana sulla liceità della pena di morte e sulla sua esemplarità, nonché sul diritto di rappresaglia. La necessità per lo Stato di utilizzare tali lecite possibilità al fine di combattere efficacemente – e quindi vincere – il terrorismo comunista. Su argomenti di così tragica attualità, soprattutto un invito rivolto ai cattolici a non lasciarsi irretire da un «misticismo» fuori luogo, inopportuno e dottrinalmente infondato, che confonde i consigli evangelici con le norme che devono regolare la vita delle società in tutti i tempi.
Alla luce di sempre valide norme morali
“Giusta vendetta” e rappresaglia contro il terrorismo
Per la teologia morale i temi della «giusta vendetta» e della rappresaglia non sono nuovi; penso però che tali debbano risultare per i lettori dei periodici cattolici, i quali ormai da tempo non hanno la ventura di incontrarli. Insensibilmente la mentalità laicista e permissiva ha imposto anche presso di noi il suo predominio; cosicché parlare della giusta vendetta e della responsabilità personale dei criminali, o dei peccatori in generale, non è più di moda. Di conseguenza si dà per scontato, comunemente, che non esiste un delitto che davvero meriti la pena capitale.
Espressione tipica di questa mentalità sono certe pubblicazioni a favore dell’abolizione della pena di morte e dell’ergastolo, di cui si è fatto eco in Italia il Dizionario enciclopedico di teologia morale, che le Edizioni Paoline negli anni ‘70 affidarono alla redazione di Leandro Rossi e di Ambrogio Valsecchi (1). Con una certa sorpresa ho dovuto constatare, in un lungo articolo di padre Giovanni Caprile su La Civiltà Cattolica, che in gran parte codeste idee sono state recepite in recenti dichiarazioni di questo o di quell’altro collegio episcopale (2). Ma le ragioni addotte non sono diverse da quelle del ricordato Dizionario, e quindi non sono più persuasive, anche se la cattedra è più alta.
Perciò ho creduto opportuno affrontare l’argomento, considerando tutti gli aspetti del problema con minore acquiescenza verso le mode intellettuali del nostro tempo.
La virtù della vindicatio
Tanto per cominciare, non darò per scontato che nei tempi andati la pena di morte sia stata accettata dalla Chiesa, e da teologi quali sant’Agostino e san Tommaso, per mancanza di senso critico, anzi, di spirito evangelico. Troppe volte, infatti, ho potuto constatare che questi giudizi sommari nascono da un certo modo di vedere la storia e le persone che ne sono state i protagonisti: cioè da quel modo che è dettato non dalla realtà, bensì da un tipo di storicismo. Nel caso nostro si parte dal presupposto che in antico (anzi, fino a ieri) i teorici, teologi compresi, erano più preoccupati di salvare le istituzioni che i diritti dei singoli individui. Si afferma con grande sufficienza che con la severità delle pene l’istinto della vendetta è stato trasferito dal singolo alla società, senza subire in sostanza nessuna sublimazione.
Ebbene, codesto modo di ricostruire la prassi giudiziaria di altri tempi, in cui vigeva la pena di morte, è una semplice e cervellotica astrazione. Infatti nella società che i nostri antichi volevano difendere erano ben visibili, perché in primo piano, le vittime innocenti, che invece i nostri abolizionisti e pacifisti chiudono così bene tra parentesi, da non sentire le loro grida e un po’ di compassione per esse.
Quanto poi all’istinto della vendetta bisogna intendersi, facendo le debite distinzioni, prima di condannarlo sommariamente in blocco, come se si trattasse di un istinto diabolico. San Tommaso, infatti, insegna: trattandosi di un moto di ripulsa naturale di fronte alla cattiveria, esso non può non contenere qualcosa di positivo e di buono (3). La natura, ricordiamolo, non è opera del diavolo, ma è opera di Dio, il quale ha inserito negli animali l’istinto della difesa, la vis irascibilis, ben distinta dalla vis concupiscibilis (4).
E ciò non è in contrasto con la virtù della carità, che dispone il cristiano a perdonare le offese ricevute. Perché l’uomo virtuoso e santo «respinge le cose nocive difendendosi, oppure vendicandosi delle ingiurie subite, non con l’intenzione di nuocere, ma con l’intenzione di eliminare il male» (5). Ed è appunto questo il compito della vindicatio, ossia di quella virtù morale, che sta nel giusto mezzo tra la crudeltà di chi gode del male altrui e la tollerante vigliaccheria.
Insomma, per san Tommaso la vindicatio, ossia la brama di veder ristabilita la giustizia con la giusta punizione del delinquente, non è condannabile: purché si metta al primo posto non il male e la sofferenza del colpevole, bensì la sua emenda, oppure «la repressione del male per la pubblica quiete, la tutela della giustizia e dell’onore di Dio» (6). Se invece sulla scia del bolso pacifismo si condanna ogni volontà di repressione contro la violenza scatenata, logicamente si dovrà condannare anche la giustizia divina; e si condannerà come improponibile non solo la pena di morte, ma anche l’ergastolo e qualsiasi altro castigo.
Il cristianesimo, dunque, nella sua versione autentica, che è quella dei santi, non è tutto zucchero. Certi moralisti odierni, invece, sembrano davvero malati di diabete. Perciò non pochi confessori, invece di leggere certi dizionari «aggiornati», farebbero meglio a rileggere la questione della Somma teologicache ho citato, prima di impartire predicozzi a quelle brave persone, che per scrupolo confessano moti di indignazione contro la delinquenza ed esprimono il desiderio di una repressione davvero efficace.
Purtroppo il pericolo di eccedere nella vendetta è tutt’altro che improbabile; perciò, volendo evitare ogni equivoco, bisognerebbe tradurre diversamente il termine vindicatio. Ma il dizionario non offre alternativa, e quindi ci si deve contentare di precisare il termine con un aggettivo: «giusta vendetta». Si deve, comunque, ringraziare i redattori del monumentale Dictionnaire de Théologie Catholique, per avere illustrato esemplarmente un tema così delicato, con un articolo agile, moderno e quasi esauriente, che porta il titolo esatto Vengeance(7).
Invece, Leandro Rossi ha tentato di dimostrare che il messaggio cristiano condanna radicalmente la volontà individuale e collettiva di reprimere col castigo l’imperversare della delinquenza. E, sebbene egli dica di non voler prendere il discorso della montagna «per un capitolo di morale politica», di fatto lo esige; perché conclude il ragionamento in questi termini: «È preoccupante il riflettere per quanto tempo si sia taciuto questo discorso profetico della Bibbia» (8).
Il valore esemplare della pena di morte
Venendo poi a parlare della pena di morte, egli dichiara «insufficiente la posizione di coloro che difendono la legittimità teorica della pena di morte, salvo sostenere oggi la sua inopportunità pratica» (9). Per lo più è questa la posizione di quei vescovi cattolici, che in questi ultimi tempi hanno preso posizione contro la pena di morte, secondo le indicazioni fornite da La Civiltà Cattolica(10).
A sostegno di tale inopportunità si citano le statistiche, dalle quali risulterebbe che nelle nazioni in cui è stata abolita la pena capitale le cose non vanno peggio che negli Stati in cui è tuttora vigente. Nel fare tale constatazione, allo scopo di negare il valore «esemplare» della pena suddetta, Leandro Rossi fa questa significativa ammissione: «La pena capitale avrebbe forse questa efficacia psicologica, se esistesse una connessione necessaria tra il compimento di un delitto e la conseguente condanna a morte: ma tale connessione non esiste, perché il reo può anche pensare che non verrà scoperto o, se scoperto, non verrà punito in quel modo…» (11). Precisamente: la pena di morte è ormai un deterrente inefficace anche per colpa di quei pubblicisti e moralisti, i quali, di fatto, hanno sposato la causa della delinquenza.
E sentite fino a che punto d’ingenuità: «Se proprio vogliamo parlare di esemplarità[…], perché non fare il discorso diametralmente opposto, visto che tutti siamo tentati di violenza e abbisognamo di modelli che c’insegnino a perdonare le offese e a rispettare la vita umana[?]. La società civile non sopprimendo mai nessuno per nessun motivo, non fornirebbe ai cittadini un esempio preclaro di come e quanto deve essere rispettata la vita?» (12).
Ma lasciamo da parte tutti questi ragionamenti misticoidi, che confondono pacchianamente i consigli evangelici (i quali mirano a predisporre il singolo alla mitezza e al compatimento fraterno, fino all’eroico perdono dei nemici personali) con le norme sociali chiamate a governare la collettività politica, composta di uomini moralmente mediocri, che nell’immediato reclamano la difesa efficace dei loro elementari diritti per la sopravvivenza stessa del vivere civile. E non è la società soltanto, lo ripeto ancora una volta, che astrattamente interessa in codesta difesa; ma sono le vittime innocenti, che tutti – moralisti e teologi compresi – sono tenuti a difendere dalla delinquenza.
Oggi, poi, il problema si è fatto più vivo e drammatico per l’imperversare del terrorismo. Di fronte a questo fenomeno di violenza collettiva gli Stati democratici sentono l’estrema gravità dei loro condizionamenti, che rendono inefficace la repressione e spesso ineludibile il ricatto. Perciò è doveroso chiedersi, come cristiani, che cosa di debba fare sul piano sociale, per una difesa della collettività così duramente provata, e per le vittime della violenza.
Non giova certo aumentare la confusione, frenando le forze dell’ordine e la sana reazione del popolo con l’imperativo categorico: «Non ammazzare»; poiché codesto comandamento biblico fu dato primariamente non per i carabinieri, bensì per i briganti; e per l’esattezza va tradotto: «Non assassinare». Né si dica che con la condanna capitale, o con l’ergastolo si contraddice il Vangelo, il quale comanda di non giudicare … Tale pacchiana interpretazione, già smentita dai santi Padri, se fosse vera, proibirebbe di mettere in galera qualsiasi delinquente, vuotando le carceri e moltiplicando i crimini fino all’estinzione di ogni vita civile.
D’altra parte, sempre da un punto di vista cristiano, è impossibile dire che l’assassino, o il criminale in genere, non merita il castigo supremo; perché nella sacra Scrittura tale concetto è ripetuto troppe volte con assoluta chiarezza (a cominciare dal peccato di Adamo per finire ad Anania e Saffira, anzi con l’Apocalisse). A differenza della psicanalisi e derivati, Dio ci prende sul serio.
L’episcopato francese e il «diritto assoluto dell’uomo alla vita»
Nel commentare brevemente l’edizione italiana della Somma teologica anch’io ho sostenuto l’opinione, che nei secoli passati si sia ricorso con troppa frequenza alla pena capitale, e che in una società modernamente organizzata siano relativamente pochi i casi estremi in cui sia davvero opportuno e giusto applicarla. Però non me la sentirei di dichiarare codesta pena un abuso, un arbitrio contrario alla dottrina cristiana e una crudeltà inutile, come alcuni pensano di dover fare oggi a rimorchio dell’amoralismo contemporaneo, o magari sulla scia di certi pronunciamenti dell’episcopato in questa o in quell’altra nazione. Tra le altre, la dichiarazione che a me sembra più sfasata e pericolosa è quella presentata alla stampa il 21 gennaio 1978 dall’episcopato francese, stando almeno alla ricapitolazione di padre Giovanni Caprile S. J. in La Civiltà Cattolica(13).
Circa i tre punti su cui s’insiste in codesto documento, ecco il mio pensiero:
- 1. Ho già contestato, fin dall’inizio di questo breve articolo, e lo ripeto, quello che l’episcopato avrebbe potuto leggere sul Dictionnaire de Théologie Catholiquea proposito della Vengeance, ossia della «giusta vendetta». Il bene comune a cui essa mira non è un’astrazione: è il vero bene degli innocenti e dei criminali stessi. È vero che anche il criminale ha bisogno di comprensione, di compatimento e di riabilitazione; ma non può pretendere tutto questo come un diritto, fino al punto di privilegiarlo di fronte all’innocente. In casi estremi di pericolo per quest’ultimo l’autorità civile è tenuta a ricorrere anche al mezzo più radicale di dissuasione: perché l’innocente ha tutti i diritti, mentre il criminale viene depauperato dei suoi diritti nella misura in cui attenta ai diritti altrui. Parlare invece, come fanno i vescovi francesi in quel documento, di un «diritto assoluto dell’uomo alla vita», quando si tratta di assassini, di rapinatori a mano armata, ecc., che calpestano tale diritto innegabile delle loro vittime innocenti, è un non senso.
È vero, poi, che possibilmente la pena deve essere medicinale; ma non può esserlo sempre, sia per la cattiva volontà del colpevole, sia per il dovere superiore e impellente di provvedere alle persone innocenti, sia per la pace della società, ossia di tutti gli onesti cittadini.
- Sul modo col quale il documento rilegge l’esperienza storica della Chiesadovrei ripetere quanto già detto, pur accettando molte giustissime osservazioni. La Chiesa in passato ha accettato la pena di morte (e qui va ricordato che contro i valdesi dichiarò in modo esplicito che tale diritto spetta all’autorità civile) (14) non solo perché condizionata dall’ambiente socio-culturale; ma perché la salvaguardia del bene comune, inteso nel senso «personalistico» ricordato sopra, per essere efficace, può effettivamente richiederla.
- «Il documento afferma che è difficile ricavare dalla Bibbia argomenti decisivi pro o contro la pena di morte» (15). Ciò è vero solo nel senso che la Bibbia non obbliga lo Stato cristiano a inserirla nella propria legislazione. Quando, poi, si afferma nel senso abolizionista radicale che il Vangelo «propone continuamente alla nostra meditazione temi fondamentali sul rispetto dovuto all’uomo… » (16), vorrei far presente che temi del genere valgono anche in senso contrario. Perché proprio considerando che l’uomo è oggetto di tanta, benevolenza da parte di Dio, si capisce come sia intollerabile e punibile il gesto di chi calpesta la vita, la dignità, i diritti dell’innocente.
Accetto, invece, senza riserve le indicazioni pratiche dell’episcopato francese: «aiutare i cristiani a riflettere seriamente sul problema[…]fornendo dati e orientamenti anche agli specialisti. Caldeggiare gli investimenti preventivi in opere che socialmente allontanino i giovani dalla delinquenza… » (17). Però accetto tutto questo non come conseguenza di una radicale condanna della pena capitale; perché, nonostante tutto, casi sciagurati di criminalità atroce capiteranno ancora. E nell’immediato futuro la nostra generazione ha pur bisogno di veder amministrata decentemente la giustizia, senza attendere i frutti delle più belle e doverose iniziative sociali.
Legittimità teorica e opportunità pratica della pena capitale
Chi ha avuto la pazienza di seguirmi ha compreso che il mio punto di vista diverge da quello di tanti nostri fratelli di fede specialmente circa la valutazione del sentimento istintivo e riflesso, che spinge alla difesa contro la cattiveria, alla sua condanna e alla sua repressione. Non trovo niente da ridire su quanto san Tommaso insegna sulla virtù della vindicatio, ossia della giusta vendetta (18). E prego chi fosse tentato di condannarmi per questo, di rileggere attentamente quanto il santo ha scritto in proposito, senza trascurare il lungo e magistrale articolo sulla moralità dell’ira, nella questione disputata De malo(19). Leggendo e analizzando il tutto con attenzione, si noterà che la condanna radicale dell’ira («appetitus vindictae») non è così evangelica come comunemente si crede, bensì stoica. Furono infatti gli stoici a condannare persino le sante frustate impartite da Cristo ai profanatori del tempio.
Ma, per contribuire a un chiarimento delle idee circa i gravi problemi pratici imposti dal terrorismo alla società odierna, devo dire ancora qualche cosa circa l’estensione e l’applicazione della pena capitale; perché l’inefficacia di questo rimedio come mezzo di dissuasione in gran parte si deve alla maniera di applicarlo. Si può, infatti, riconoscere che spesso, dopo il delitto, la pena può essere mitigata, senza vero danno per nessuno: ma quando l’azione criminale è in atto, l’autorità civile non ha il diritto di escludere questo mezzo per la repressione dei criminali.
Per la chiarezza dirò subito qual è la tesi, o conclusione della mia ricerca: la pena capitale contro la banda armata, che con atti terroristici tenta di sopraffare l’autorità costituita, può e (in certi casi) deve essere applicata come arma di rappresaglia su tutti e singoli i componenti della banda medesima. Nel caso specifico, infatti, valgono i criteri morali che assoggettano all’obbligo della riparazione in solidum, i singoli cooperatori formali di un delitto. Anzi, come ben dice il card. Palazzini, nel caso bisogna parlare di «correità» (20).
Il pericolo costituito dalle associazioni a delinquere è talmente grave e oggettivo, da non aver bisogno di dimostrazione. Qualsiasi codice penale ne prende atto (21). Però tutti avvertono con sgomento, quando le bande armate si scatenano in atti di terrorismo proditorio, che lo Stato è impotente a reprimerne l’audacia. Basterà ricordare il «caso Moro». Un pugno di delinquenti uccide e sequestra con un’azione di guerriglia urbana; per settimane le Brigate Rosse lanciano proclami, propongono condizioni e sfidano le forze dell’ordine. Il tutto si conclude con l’esecuzione capitale di un uomo politico, senza che lo Stato osi compiere un gesto risolutivo per la liberazione dell’ostaggio.
Atti del genere si sono ripetuti, senza che le autorità costituite abbiano saputo reagire diversamente. Il capo dello Stato si è limitato a una constatazione: «È la guerra! Siamo in guerra». E sarebbe già molto, se da questa constatazione si sapessero tirare le conseguenze; perché una nazione che si rispetti di fronte all’aggressione armata reagisce con atti di guerra, per non lasciare indifesi i propri cittadini. In Italia invece, e in altri paesi democratici dell’occidente, si continua a subire il terrorismo.
La coscienza popolare avverte che qui c’è qualche cosa che non funziona. Ma a non funzionare non sono le forze dell’ordine, che fanno spesso eroicamente il proprio dovere: non funzionano gli organi legislativi, i quali non sanno, o non vogliono, proporzionare le leggi alla reale situazione.
La guerra, questo mostro pauroso evocato dalla criminalità politica, ha anch’essa le sue leggi ineluttabili: per esempio, non potrà mai essere vinta da chi si rifiuta di combattere; né potrà esser vinta da chi subisce le angherie più sanguinose, senza ripagare il nemico con la stessa moneta. Di qui la necessità della rappresaglia.
A me sembra che di fronte al terrorismo non si possa ormai eludere una conseguenza di questo genere. Vediamo, quindi, quali sono i principi morali, che devono guidare in un’impresa tanto deprecabile quanto doverosa per la salvaguardia e la liberazione degli innocenti.
In un articolo di assaggio e di provocazione come questo non posso svolgere tutta la tematica che un simile argomento comporta. Rimando gli studiosi al già citato articolo sullaVengeancedel Dictionnaire de Théologie Catholique(22), a cura di Albert Michel, e alla classica opera di Louis Le Fur, Des représailles en temps de guerre(23). Mi limiterò a riferire qui una battuta di quest’ultimo contro i soliti legalisti e pacifisti a oltranza, che vorrebbero escludere la reciprocità della rappresaglia, con l’osservanza scrupolosa delle norme internazionali, anche nei riguardi di coloro che le calpestano per sistema: «Qui[…]la non reciprocità sarebbe assurdità o inganno. Se misure restrittive di qualsiasi tipo fossero imposte agli Stati in guerra nei riguardi di coloro stessi che si rifiutano di applicarle, sarebbe voler assicurare nello stesso tempo e la loro disfatta e quella del diritto; il diritto internazionale lavorerebbe dunque alla propria distruzione. Il che è inammissibile» (24).
Verso il nemico che calpesta ogni diritto, come verso il terrorista che insidia con le sue imprese criminali la vita degli onesti cittadini, lo Stato deve quindi accettare a malincuore di scendere sul piano della rappresaglia, senza esitare di fronte alle più spaventose conseguenze. La forza della banda armata risiede, come è noto, nell’organizzazione e nella solidarietà dei suoi componenti. Ebbene, lo Stato deve combatterla e colpirla nei singoli, come se si trattasse di un’unica persona fisica. Esattamente come fanno i terroristi, che mirano a colpire lo Stato nei singoli suoi funzionari, o «servitori».
Perciò, quando i terroristi, con la rivendicazione di un atto criminale, o, peggio ancora, con un sequestro di persona, tentano di ricattare lo Stato, nessuno può impedire a quest’ultimo di procedere alla decimazione di quegli ostaggi, ossia dei criminali in carcere, di cui i terroristi in libertà chiedono la liberazione. Per fare un esempio, torniamo al «caso Moro», e cerchiamo di applicarvi il meccanismo della rappresaglia. Chi oserebbe affermare che la vicenda si sarebbe conclusa con lo stesso finale risultato, qualora alla precisa richiesta delle Brigate Rosse di liberare i cosiddetti detenuti politici di quella fazione armata, si fosse intimato loro di restituire l’ostaggio entro 24 ore, pena la fucilazione del primo dei brigatisti detenuti e solidali, indicato dalla sorte?
Il diritto dello Stato alla rappresaglia
È penoso, lo confesso, ricorrere a questi metodi brutali e barbari; ma quando la società in cui viviamo esprime uomini-belva come quelli allevati dalle ideologie rivoluzionarie, non è possibile evitare questo tipo di ritorsione, se non si vuole dare partita vinta alla sopraffazione. L’esperienza insegna – e speriamo che qualcuno l’abbia capito – che uomini del genere sono refrattari a qualsiasi altra iniziativa; cosicché lo Stato, per la salvezza dei cittadini onesti, deve ricorrere a quei metodi stessi che vengono adoperati dalla delinquenza. Però con la sostanziale variante, che sono adoperati solo per ritorsione e non per sistema.
Per dimostrare che la rappresaglia nel caso sarebbe immorale, bisognerebbe poter dimostrare che essa è immorale in caso di guerra internazionale. Anzi, nel caso si presenta assai più ragionevole. Se è vero, infatti, che lo Stato ingiustamente aggredito e angariato può compiere atti di ritorsione sui cittadini non colpevoli dello Stato aggressore, per un’implicita solidarietà spesso solo presunta, molto più è lecita la ritorsione sui membri di una banda armata, aggregati volontariamente e ben coscienti delle proprie responsabilità.
In un clima di permissivismo come quello in cui viviamo, un discorso come quello che ho fatto sulla «giusta vendetta» e sulla rappresaglia è decisamente ostico e impopolare presso la gente di lettere, anche se potrebbe essere popolarissimo presso la gente del popolo, esasperata da tanti delitti impuniti. Comunque, penso che forse non sarà del tutto inutile, a conclusione di quanto ho detto, riferire una riflessione appropriata di un mio confratello americano: «La punizione non è cosa da passarci sopra con leggerezza: vuole sempre soddisfazione; se veramente meritata, è positivamente obbligatoria: è l’atto con cui lo Stato si difende dai nemici interni come si difende con la guerra dai nemici esterni. Se la punizione dello Stato può a volte sembrare dura, proviamo a far valere i nostri migliori sorrisi quando ci occorrerà di incontrarci in un bandito e vedremo se giova. Certi uomini non ascoltano le omelie sulla virtù; non sono sensibili alle paternali né ai richiami tutta dolcezza: gli strumenti del loro mestiere sono il bastone e la carabina. Questo è il linguaggio con cui essi si fanno intendere; ed è con lo stesso linguaggio che si spera restituire un po’ d’intelligenza all’uomo bestia da preda, perché egli capisce solo ciò che rappresenta una minaccia di perdere cose come la vita, la salute, l’integrità, la libertà e i soldi, per non dire dell’esilio e della degradazione, cose che forse non lo colpiscono più» (25).
Tito S. Centi O. P.
NOTE
(1) Cfr. Dizionario enciclopedicodi teologia morale, a cura di Leandro Rossi e Ambrogio Valsecchi, 4ª ed., Edizioni Paoline, Roma 1976.
(2) Cfr. p. GIOVANNI CAPRILE S. J., Recenti orientamenti episcopali sul problema della pena di morte, in La Civiltà Cattolica, anno 130, n. 3098, 21-7-1979, pp. 148-163.
(3) Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa teologiae, II-IIæ, q. 108, aa. 1, 2.
(4)Ibid., a. 2.
(5)Ibidem.
(6) Ibid., a. 1.
(7) Cfr. ALBERT MICHEL, voce Vengeance, in Dictionnaire de Théologie Catholique, t. XV, coll. 2613-2623.
(8) L. ROSSI, voce Pena di morte, in Dizionario enciclopedico di teologia morale, cit., p. 754.
(9)Ibidem.
(10) Cfr. p. G. Caprile S. J., art. cit.
(11) L. ROSSI, voce Pena di morte, cit. p. 751.
(12)Ibidem.
(13) Cfr. p. G. CAPRILE S. J., art. cit., pp. 155 ss.
(14) Cfr. DENZ. S., 1795.
(15) P. G. CAPRILE S. J., art. cit., p. 157.
(16)Ibidem.
(17)Ibidem.
(18) Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa teologiae, II-IIæ, q. 108.
(19) Cfr. IDEM, De malo, q. 12, a. 1.
(20) Cfr. CARD. PIETRO PALAZZINI, voce Cooperatori (al male), in Dizionario di teologia morale, diretto da Francesco Roberti e Pietro Palazzini, 4ª edizione riveduta, Editrice Studium, Roma 1968, p. 430.
(21) Cfr., per l’Italia, gli artt. 305, 415-417 C P.
(22) Cfr. A. MICHEL, voce Vengeance, cit.
(23) Cfr. LOUIS LE FUR, Des représailles en temps de guerre, Parigi 1919.
(24)Ibid., p. 26.
(25) WALTER FARREL O.P., Guida alla Summa teologica, trad. it., Edizioni Paoline, Alba 1958, vol. II, p. 223.