Ermanno Pavesi, Cristianità n. 416 (2022)
Il 24 giugno 2022 la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ha emesso la sentenza sul caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (1), annullando due decisioni precedenti: la Roe v. Wade (2) e la Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (3), spesso citate semplicemente come Dobbs, Roe e Casey. La maggioranza dei media e degli ambienti progressisti hanno deplorato questa sentenza e paradossalmente i giudici della Corte sono stati accusati di dogmatismo ideologico proprio da parte di coloro che con le loro dichiarazioni dimostrano di non aver letto nessuna delle sentenze in questione ma solo agenzie o articoli di stampa.
Il Gestional Age Act dello Stato del Mississippi
La Corte doveva decidere della costituzionalità di una legge dello Stato del Mississippi, il Gestional Age Act (4) del 2018, che proibisce l’aborto dopo la quindicesima settimana di gravidanza, ad esclusione di emergenze o di gravi malformazioni del feto. Questa legge riconosce che oggi disponiamo di molte più conoscenze sullo sviluppo umano prenatale che non in passato, in particolare che il cuore comincia a battere fra la quarta e la quinta settimana, che alla nona settimana si può riconosce se il feto è un bambino o una bambina, e che alla dodicesima settimana esso ha assunto una «forma umana» in tutti gli aspetti rilevanti. La legge ricorda che dopo la quindicesima settimana la maggior parte degli aborti avviene con procedure che comportano l’uso di strumenti chirurgici per frantumare il nascituro prima di rimuovere dall’utero i pezzi del bambino ormai morto. Il Gestional Age Act considera la partecipazione intenzionale a tali atti per ragioni non terapeutiche o elettive come una pratica barbara, pericolosa per la madre e umiliante per la professione medica, e quindi ritiene di doverla proibire, anche in contrasto con le sentenze Roe e Casey.
Le sentenze Roe e Casey
La Costituzione degli Stati Uniti non contempla esplicitamente un «diritto» all’aborto, ma la Roe ha ritenuto che il concetto di libertà personale tutelato dal Quattordicesimo emendamento della Costituzione sarebbe stato talmente ampio da includere anche il diritto della donna ad abortire, mentre tale tutela non spetterebbe al bambino prima della nascita, perché la Costituzione considererebbe come persona solamente chi è nato o naturalizzato negli Stati Uniti.
Secondo la Roe la liberalizzazione dell’aborto non sarebbe stata in contrasto con leggi che per secoli lo hanno considerato un reato penale, perché tale proibizione avrebbe avuto come unico scopo la tutela della donna, proibendo una pratica che allora era inutile o estremamente pericolosa per la vita o la salute. Con i progressi della medicina l’aborto è diventato più sicuro, per questo la sua proibizione a tutela della donna non sarebbe solo obsoleta ma addirittura controproducente. Comunque, alla donna non veniva riconosciuto un diritto assoluto ad abortire: in particolare, veniva negato il diritto a un «abort-on-demand», ma veniva richiesta sempre un’indicazione medica. Contemporaneamente veniva anche riconosciuto l’interesse dello Stato a tutelare la salute della donna e della vita fetale. La sentenza dichiarava che sulla base delle conoscenze di allora, il 1973, esperti di varie discipline non sarebbero stati d’accordo su quando inizia la vita umana: per questo motivo anche la Roe ha rinunciato a pronunciarsi in proposito e ha introdotto il concetto di «viability», cioè la capacità del bambino di sopravvivere al di fuori del grembo materno, che viene raggiunta al più tardi alla ventottesima settimana, ma in alcuni casi già alla ventiquattresima e, secondo la sentenza, prima di questo momento si tratterebbe solamente di «vita potenziale».
Altre sentenze, come la Doe v. Bolton e la Casey, hanno modificato alcuni criteri, consentendo che gli aborti potessero esser praticati non solo in ospedali ma anche in strutture apposite, cioè in cliniche per aborti, e ha ampliato i criteri relativi all’indicazione medica per l’interruzione di gravidanza: non era più richiesto il rischio per la vita o per un grave danno per la salute della donna, ma semplicemente un rischio per il suo benessere, «wellbeing», che comunque doveva essere attestato da un medico.
Le sentenze che hanno liberalizzato l’aborto presentano diverse ambiguità: per esempio, con il conflitto fra un legittimo interesse riconosciuto allo Stato di regolamentare la pratica dell’aborto da una parte e il diritto della donna a interrompere la gravidanza dall’altra.
Già dopo la Roe sono state aperte cliniche per aborti che non sempre si sono attenute alle condizioni, per quanto modeste, stabilite dalla Roe: per esempio, doveva essere il medico della donna a valutare con lei i rischi connessi al proseguimento della gravidanza e quindi a dare l’indicazione per l’aborto; invece, la donna che si rivolgeva a certe cliniche per aborti incontrava un medico per la prima volta in sala operatoria.
La sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization
La sentenza del 24 giugno 2022 ha rivelato, fra l’altro, che ventisei Stati dell’Unione avevano chiesto esplicitamente alla Corte di annullare le sentenze Roe e Casey, in modo da lasciare agli Stati la competenza di regolare o di proibire l’aborto prima della viability.
La Dobbs ha criticato vari aspetti delle sentenze in questione: in esse la Corte si sarebbe arrogato il diritto di occuparsi di una questione di profonda importanza morale e sociale, che la Costituzione delega piuttosto al popolo; la tesi, che in passato l’aborto fosse stato criminalizzato unicamente per tutelare la donna, sarebbe infondata; non sarebbe legittimo interpretare la tutela della libertà ai sensi della Costituzione in modo così ampio da includere un diritto all’aborto; il concetto di viability sarebbe inutilizzabile e del tutto aleatorio perché dipende da numerose variabili difficilmente valutabili nel singolo caso, ma in realtà si tratta di probabilità di sopravvivenza difficilmente calcolabile.
In un passaggio della Casey, inoltre, si afferma che «le norme sanitarie non necessarie che hanno lo scopo o l’effetto di presentare un ostacolo sostanziale a una donna che abortisce impongono un onere indebito all’esercizio del suo diritto». Conterrebbe addirittura tre concetti che possono essere interpretati in modo non univoco: se una norma sanitaria è necessaria, se un ostacolo può essere definito sostanziale e se un onere è indebito o no.
Un punto importante è lo status del bambino nel grembo materno: negargli la tutela costituzionale perché non sarebbe ancora persona, nel senso di individuo dotato di raziocinio e di volontà, sarebbe arbitrario e pericoloso, perché si priverebbe di tale tutela anche un neonato o un bambino con deficit mentali. La sentenza si rifiuta pure di assimilare il diritto all’aborto ad altri diritti che sentenze della Corte Suprema hanno considerato tutelati dalla Costituzione, perché in questo caso si tratterebbe di qualcosa di particolare: l’aborto distrugge ciò che sentenze anteriori hanno descritto come «vita fetale» o «essere umano non ancora nato». E questo «essere umano non ancora nato» è il grande assente nelle critiche alla sentenza.
Con l’annullamento della Roe e Casey rientrano in vigore le leggi dei vari Stati dell’Unione e saranno i parlamenti di ognuno di essi a legiferare sull’aborto.
Le reazioni alla Dobbs dimostrano che ambienti pro-aborto ne pretendono una liberalizzazione sempre maggiore, fino a ottenere un «diritto» assoluto all’aborto; del resto, lo consideravano già un diritto acquisito, anche quando la Roe dichiarava di non essere d’accordo con chi pretendeva il diritto della donna ad abortire a proprio piacimento. In previsione di un possibile annullamento delle Roe e Casey Stati dell’Unione si sono portati avanti e hanno già varato leggi particolari. Lo Stato del Colorado, per esempio, in una legge del 4 aprile 2022 ha deciso che «un uovo fecondato, un embrione o un feto non hanno diritti indipendenti o derivati ai sensi della legge dello Stato» (5), rendendo impossibile una qualsiasi loro tutela prima della nascita, e legalizzando l’aborto non solo nelle prime settimane ma addirittura fino alla nascita.
Ermanno Pavesi
Note:
1) Cfr. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, del 24-6-2022, nel sito web <https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf> (gli indirizzi internet dell’intero articolo sono stati consultati il 12-9-2022).
2) Cfr. Roe v. Wade (410 U.S. 113), del 22-1-1973.
3) Cfr. Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (505 U.S. 833), del 29-6-1992.
4) Cfr. Gestional Age Act, nel sito web <https://law.justia.com/codes/mississippi/2018/title-41/chapter-41/gestational-age-act/section-41-41-191>.
5) Sulla legge, approvata il 22 aprile scorso, cfr. la Lettera aperta ai politici cattolici e ai fedeli sulla degna ricezione della Comunione, datata 6-6-2022 e firmata dai quattro vescovi del Colorado, in Cristianità, anno L, maggio-giugno 2022, pp. 65-68.