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Pillola n. 5 – Una magistratura dipendente?

18 Marzo 2026 by Stefania Ragaglia

La falsità più diffusa sulla riforma Costituzionale, che poi è quella che maggiormente ha attecchito nella mente degli elettori, riguarderebbe la presunta ingerenza della politica all’interno della magistratura, ma non esiste alcuna norma o meccanismo che permetterà alla politica di “comandare” il potere giudiziario

di Stefania Ragaglia

Caro Elettore,

Siamo alla quinta pillola di referendum e anche questa volta cercherò di fornirti qualche strumento per scegliere con consapevolezza e, soprattutto, per rispondere alle sterili e false notizie diffuse da quanti operano a favore del “no” basandosi su false illazioni. Una di queste è la formula retorica, ripetuta dai soliti volti di avanspettacolo incompetenti in materia, ma allineati sempre da un solo lato, secondo cui la politica con questa riforma finirebbe per controllare la magistratura.

Come ho spiegato nelle pillole precedenti, oggi il CSM — al di là dei componenti che ne fanno parte di diritto, ossia il Presidente della Repubblica che lo presiede, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione — è composto in totale da 33 membri. Nello specifico, la maggioranza dei componenti è proveniente dalla magistratura (componente cosiddetta togata) e rappresenta i 2/3 con ben 20 voti,  mentre gli altri 10, ossia il rimanente 1/3 dei consiglieri, sono scelti dal Parlamento in seduta Comune (e questa rappresenta la componente cosiddetta ‘laica’ incarnata da avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione e professori universitari in materie giuridiche).

Potrai notare, dunque, che vi è già nell’assetto attuale una percentuale di consiglieri non provenienti dalla magistratura che siede al CSM.
La presenza della componente “laica” di nomina politica, garantisce o, quantomeno, dovrebbe garantire il più possibile l’oggettività dell’operato dell’organo di autogoverno della stessa.

Si potrebbe anche affermare che, per quanto esista e sia consacrata nella nostra Carta Costituzionale la cosiddetta “separazione dei poteri”, essa non è mai “pura”, nel senso che non esiste un potere completamente slegato dagli altri, ma ognuno collabora e vigila sull’altro, e solo in questo modo può esistere un equilibrio tra di essi senza che uno prenda il sopravvento sull’altro.

Detto ciò, come ricordato in precedenza, all’interno di quelli che saranno i due CSM (uno creato ad hoc per organizzare i PM e l’altro per i giudici di merito) la spartizione degli scranni ricalcherà la proporzione attuale (ossia la maggioranza sarà sempre rappresentata dalla magistratura e la minoranza dalla componente “laica”).
All’interno di quella che verrà chiamata “Alta Corte”, ossia il nuovo (e terzo) organismo che deciderà sulla responsabilità giuridica dei magistrati, la suddivisione dei voti sarà sempre a favore della magistratura che rappresenterà sempre e comunque la maggioranza (infatti 9 voti su 15 saranno espressione di magistrati sorteggiati tra i consiglieri della Corte di Cassazione).

Dei restanti 6 membri laici tre verranno scelti direttamente dal Presidente della Repubblica e solo 3 dall’elenco predisposto dal Parlamento e approvato da Senato e Camera in seduta comune.

Dunque, da quale dato tecnico si ricaverebbe la presunta ingerenza politica all’interno dei futuri CSM o, addirittura, dell’Alta Corte?
Se restano, come restano, identiche ad oggi le proporzioni delle future maggioranze e minoranze all’interno dei CSM, dovremmo dire o che esiste già oggi una forte ingerenza della politica all’interno della magistratura (e quindi non avrebbe senso difendere a spada tratta lo stato attuale delle cose), oppure dovremmo semplicemente ammettere che questa riforma non intaccherà in alcun modo l’indipendenza del potere giudiziario, anche perché le norme di riferimento della Costituzione sull’indipendenza e libertà dei giudici non sono oggetto di riforma.

Da quale elemento si ricaverebbe, allora, una forte ingerenza del Governo (o in generale della politica) all’interno del nuovo assetto? Da dove si evincerebbe un controllo della magistratura da parte del Ministro della Giustizia? Nessuna norma presente e futura lascia intendere la concreta possibilità di questo pericolo e, in ogni caso, massimo garante della correttezza istituzionale resterebbe il Presidente della Repubblica che, addirittura, da capo dei due futuri CSM andrebbe a scegliere tre personalità da inserire all’interno dell’Alta Corte.

Tra le altre versioni della medesima menzogna che circola tra i comitati del “no”, ho anche letto e sentito che con la riforma il (solo) Pubblico Ministero perderà l’“autonomia/potere” investigativo perché controllato dal Ministro della Giustizia.

Dobbiamo chiarire che la riforma non tocca né le formule costituzionali sull’obbligatorietà dell’azione penale né il codice di procedura penale, in base ai quali l’ esercizio dell’azione penale spetta al solo PM (il quale continuerà, anche post-riforma, a dirigere le indagini, al limite delegando ove necessario alla Polizia Giudiziaria).
Quindi se il codice di procedura penale resta il medesimo e se la Costituzione nella parte inerente l’autonomia della Magistratura resta la stessa, da cosa si evincerebbe questo presunto nuovo potere del Ministro della Giustizia o della politica in genere, oppure, come ripetuto da qualcuno, la sedicente “intenzione” di assoggettare le indagini a proprio piacimento, imbrigliando il PM?

E dovremmo dire anche: perché, a questo punto, la politica dovrebbe voler controllare solo i PM e non anche tutti i magistrati?
Come vedi, caro elettore, le bugie si spera abbiano le gambe corte, in quanto è lecito pensarla diversamente e propendere anche per il “no”, ma bisogna fare campagna referendaria in buonafede, poiché il voto è veramente libero solo quando ben (in)formato.

Mercoledì, 18 marzo 2026

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