Massimo Introvigne, Cristianità n. 121 (1985)
La valutazione etica di una pratica sempre più diffusa e che offende la natura cosi come è stata voluta da Dio, nella prospettiva della sua qualificazione giuridica.
Un tema di sempre maggiore attualità
Fecondazione artificiale, morale e diritto
I. Il fenomeno
1. La stampa ripropone episodi e problemi relativi alla fecondazione artificiale con frequenza ormai quasi quotidiana. Nel giugno del 1984 scoppia in Francia il «caso Corinne Richard» il tribunale di Creteil è chiamato a decidere se una vedova ha diritto a farsi restituire il seme depositato dal marito, prima di morire, in un Centre de Conservation du Sperme; in luglio deciderà a favore della vedova, che potrà così tentare la fecondazione post mortem. Nell’ottobre del 1984 il parlamento australiano risolve con un emendamento speciale il «caso Rios», consentendo la donazione a una «gestante adottiva» di due embrioni ottenuti in vitro e congelati in attesa di essere re-impiantati nel grembo della madre, la milionaria cileno-argentina Elsa Rios, nel frattempo deceduta con il marito in un incidente aereo. Nei primi giorni del 1985 i giornali danno ampio rilievo al caso di Kim Cotton, una ragazza inglese di ventotto anni che aveva accettato la inseminazione artificiale e il parto come «madre vicaria» per conto di una coppia che non poteva avere figli.
2. Come è evidente dagli esempi riportati è necessario, per un corretto inquadramento del fenomeno, distinguere fra ipotesi diverse. Quando si parla di «fecondazione artificiale» si intende fare riferimento a una categoria al cui interno trovano posto almeno tre differenti ipotesi:
a. la inseminazione artificiale in senso improprio, che è un insieme di tecniche ausiliarie e successive rispetto a un atto coniugale normalmente compiuto, attuate allo scopo di favorire un concepimento altrimenti impossibile: l’esempio classico è quello in cui il muco cervicale agisce da barriera rispetto al seme maschile già deposto nella vagina; si procede allora a «riprendere» il seme e a rimandarlo oltre la barriera del muco cervicale;
b. la inseminazione artificiale in senso proprio, che non è ausiliaria ma sostitutiva dell’atto coniugale; il seme maschile – prelevato con diverse tecniche, alcune delle quali prescindono dalla eiaculazione – viene trasferito, con un intervento del medico, nell’organismo femminile;
c. la fecondazione in vitro con successivo trasferimento dell’embrione – embryo transfer -, in cui vengono separatamente prelevati il seme maschile e gli ovociti femminili: la fecondazione avviene in vitro e l’embrione così ottenuto viene poi trasferito nell’utero femminile. Allo stato attuale della tecnica nella maggiore parte dei casi vengono ottenuti in laboratorio non uno solo, ma diversi embrioni: gli embrioni in soprannumero vengono congelati per tentativi successivi, soppressi nel caso di malformazioni o talora – come hanno dimostrato inchieste ufficiali in vari paesi – utilizzati per la ricerca e la sperimentazione scientifica (1).
3. Alla prima distinzione, che fa riferimento alla tecnica usata, occorre aggiungerne una seconda, relativa ai rapporti fra l’uomo e la donna che partecipano al procedimento della fecondazione artificiale. Si distingue, così, fra fecondazione artificiale omologa, che coinvolge marito e moglie, ed eterologa, nella quale entrano soggetti diversi dai coniugi. Le ipotesi eterologhe formano, peraltro, una vasta costellazione: nella inseminazione artificiale in senso proprio una moglie può ricevere il seme di un «donatore» diverso dal marito, ovvero il seme del marito può essere introdotto in una «madre vicaria», che accetta di concepire un figlio per conto di una coppia dove la moglie è sterile, come nel «caso Kim Cotton». Nella fecondazione in vitro l’embrione può essere concepito con ricorso a ovociti o a seme di «donatori»; nella fase successiva – anche se il concepimento è stato omologo – può diventare eterologa la gravidanza, impiantando l’embrione non nella moglie ma in una surrogate mother. Le tecniche permettono oggi anche una combinazione tra inseminazione artificiale in senso proprio ed embryo transfer: è la cosiddetta «adozione intrauterina» in cui il seme del marito viene introdotto in una «madre vicaria»; avvenuto il concepimento, l’embrione verrà poi asportato dalla «madre vicaria» e reimpiantato nella moglie della coppia sterile che desidera il figlio. Infine la possibilità di congelare sia il seme che gli embrioni permettono la inseminazione artificiale e l’embryo transfer nell’organismo di una vedova dopo la morte del marito, come nel «caso Corinne Richard» una ipotesi che pone problemi morali e giuridici particolarmente delicati, tanto più che in molti paesi le leggi non considerano legittimi i figli nati oltre trecento giorni dopo la morte del padre.
II. La valutazione
1. È stata l’Australia nel 1984 con l’Infertility (Medical Procedures) Bill a regolare per prima con una legge la fecondazione artificiale, ammettendo le ipotesi eterologhe accanto a quelle omologhe, ma vietando l’uso di «madri vicarie». In Italia una recente circolare del ministro della Sanità si limita a confermare che i servizi sanitari pubblici possono provvedere al solo «trattamento di inseminazione artificiale che utilizza esclusivamente i gameti dei coniugi interessati», mentre d’altra parte rileva che il parlamento sarà presto chiamato a compiere «scelte indispensabili di politica legislativa» (2). Il Partito Liberale Italiano ha da poco presentato una sua proposta di legge, mentre i radicali già nel 1981 avevano proposto una legge dal titolo Disciplina dell’inseminazione artificiale umana. Il giudizio sulle varie proposte dipende, anzitutto, dalla valutazione morale del fenomeno; quindi, dalla concezione del rapporto tra morale e legge. Per la dottrina sociale cristiana «la legge […] non può andare contro una legge più profonda e più augusta di ogni legge umana: la legge naturale»; una legge dello Stato «non può rendere onesto quel che sarebbe contrario al diritto naturale, perché tale opposizione basta a far sì che una legge non sia più legge» (3). Tra legge e morale non vi è confusione, ma neppure vi può essere separazione: una volta accertato che un fenomeno di rilevanza sociale è contrario al diritto naturale la legge non può legittimamente né incoraggiarlo né permetterlo, anche se potrà, talora, graduare interventi e sanzioni per evitare, in determinate ipotesi, un male peggiore. Il quesito – che qui si intende semplicemente impostare nelle sue linee generali – è, dunque, se le varie ipotesi di fecondazione artificiale siano o meno conformi al diritto naturale.
2. In primo luogo non vi è nessuna seria ragione per non considerare come omicidio, cioè come soppressione di una vita umana innocente, la «distruzione» di embrioni in soprannumero, attuata talora mediante il loro utilizzo per fini di ricerca scientifica. La «produzione» di una pluralità di embrioni già sapendo che alcuni di essi – oppure tutti, tranne uno – dovranno essere «distrutti» è già una azione preparatoria all’omicidio. La vita umana sussiste fino dal primo istante del concepimento; il fine, cioè la ricerca scientifica, la soluzione dei dolorosi problemi della sterilità, non può certamente giustificare l’omicidio come mezzo. Non si deve sottovalutare questo problema come «secondario» in un complessivo giudizio sul fenomeno della fecondazione in vitro: di fatto, la «produzione» di embrioni in soprannumero sembra normale nella pratica corrente, anche se in futuro miglioramenti delle tecniche potrebbero modificare la situazione.
3. Uno dei più forti motivi di diritto naturale che fondano il riconoscimento sociale del matrimonio e della sua indissolubilità, nonché la riprovazione dell’adulterio, è la esigenza elementare di assicurare per quanto possibile la certezza della paternità, essenziale anche per un normale rapporto fra genitori e figli. Tutti gli elementi «eterologhi» che fanno intervenire «donatori» estranei alla coppia vanno – insegnava già Pio XII «riprovati in modo assoluto» come contrari non solo «alla morale cattolica», ma anche «alla legge naturale», in quanto equiparati all’«adulterio volontario» (4). A questa ipotesi sembra di dovere assimilare anche il caso delle gravidanze eterologhe da parte di surrogate mothers, tanto più se si considerano le delicate relazioni – su cui la scienza oggi particolarmente insiste – che si stabiliscono tra la gestante e il figlio durante la gravidanza.
4. Per quanto riguarda la fecondazione in vitro omologa Pio XII, in un celebre discorso del 19 maggio 1956, osservava che tutti «i tentativi di fecondazione artificiale umana “in vitro” […] sono da rigettarsi come immorali e assolutamente illeciti»; «la fecondazione artificiale viola la legge naturale ed è contraria al diritto e alla morale» (5). Dal punto di vista del magistero pontificio i vari discorsi sul tema di Pio XII, ripresi da alcuni accenni di Giovanni XXIII e di Paolo VI, fanno parte di un magistero ordinario continuato e concorde, che in quanto tale esige dai fedeli «un religioso ossequio della volontà e dell’intelligenza», anche se ogni singolo pronunciamento non gode della nota della infallibilità (6). Dal punto di vista del diritto naturale – esplicitamente richiamato da Pio XII – la conclusione del Pontefice discende direttamente dalla premessa secondo cui, come ha scritto recentemente monsignore Carlo Caffarra, «solo […] [l’atto coniugale] è degno di dare origine ad una nuova vita umana, ad una nuova persona umana: ogni altro modo è eticamente illecito» (7). Che la indagine sulla legge naturale sia condotta con particolare riguardo alle esigenze assiologiche e alla dignità dell’atto da cui segue una nuova vita, oppure al disegno di Dio rivelato nella creazione, la sostanza del problema e le conclusioni non cambiano (8).
5. Se soltanto l’atto coniugale è degno e adeguato a dare origine a una nuova vita umana, non sembrano esistere ragioni sufficienti per un giudizio sulla inseminazione artificiale in senso proprio diverso da quello sulla fecondazione in vitro. Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI hanno tenuto ferma la «connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l’uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell’atto coniugale: il significato unitivo e il significato procreativo» (9). Come è illecita la contraccezione, che elimina dall’atto il significato procreativo, così deve essere ritenuta illecita la inseminazione artificiale in senso proprio, che separa la procreazione dalla dimensione unitiva dell’atto. Per questo, concludeva Pio XII, «abbiamo riprovato in modo assoluto l’inseminazione fra persone non coniugate e anche fra coniugi» come «contraria alla legge naturale e alla morale cattolica» (10). Non mancano oggi moralisti che, pure rimanendo assolutamente contrari alla fecondazione in vitro, si mostrano più disponibili verso la inseminazione artificiale in senso proprio fra coniugi, almeno quando il seme maschile non sia stato ottenuto con mezzi contrari alla morale, e sottolineano come il magistero pontificio in materia non goda della nota della infallibilità (11). Qualcuno, a fronte delle opinioni in libertà espresse da moralisti di vario orientamento, mette in luce «l’opportunità, e forse anche la necessità, di un intervento ad hoc da parte del Magistero della Chiesa» (12). Dal punto di vista del diritto naturale – a prescindere dall’ossequio dovuto al magistero ordinario – sembra difficile comprendere perché la premessa secondo cui solo l’atto unitivo dei coniugi è causa moralmente adeguata e degna della procreazione debba portare a conseguenze diverse per la fecondazione in vitro e per la inseminazione artificiale in senso proprio: in entrambe le ipotesi l’atto coniugale è ugualmente assente.
6. Con il giudizio negativo sulla inseminazione artificiale in senso proprio «non si prescrive necessariamente l’uso di taluni mezzi artificiali destinati unicamente sia a facilitare l’atto naturale, sia a procurare il raggiungimento del proprio fine all’atto naturale normalmente compiuto» (13). Questa espressione di Pio XII indica un giudizio di liceità sulla cosiddetta inseminazione artificiale in senso improprio, che non sostituisce ma aiuta un atto coniugale compiuto normalmente, dove la procreazione non ha una causa diversa dall’atto unitivo, dei coniugi. Qui, tuttavia, non si dovrebbe forse neppure parlare di «inseminazione artificiale», per evitare equivoci e confusioni già pericolosamente presenti in questo campo.
7. Il giudizio negativo sulla fecondazione artificiale è oggi un giudizio contro corrente e impopolare. Chi rifiuta la logica che vede nell’uomo il solo padrone della vita – la stessa logica che si esprime nell’aborto e nella eutanasia – è considerato nemico del «progresso» o della «scienza». In una intervista sulla fecondazione artificiale, dopo il «caso Kim Cotton», è stato chiesto a monsignore Carlo Caffarra – autore del commento con cui L’Osservatore Romano è intervenuto sul problema -: «di chi è la colpa, chi innesca questa logica perversa?». La risposta del teologo merita di essere meditata sia dei cattolici che da tutti gli uomini che hanno a cuore la sorte della persona: «Per me – ha affermato – la risposta è semplice: è il diavolo che, come dice il Signore nel Vangelo, è omicida fin dall’inizio. […] Ma la colpa è anche degli intellettuali di questa corte satanica che per avere l’applauso affermano non ciò che è vero, ma ciò che il cinquanta più uno afferma essere vero. […] E poi bisogna aggiungere la stoltezza di molti governanti. Mai come oggi ci rendiamo conto di come sia necessaria la sapienza di chi ci governa» (14).
Massimo Introvigne
Note:
(1) Sulle vane ipotesi, cfr. ADRIANO BOMPIANI, Gli aspetti tecnici della fecondazione in vitro e dell’embryotransfer umano, in Federazione Medica, 1984, pp. 5-13.
(2) La stampa ha dato notizia della circolare il 3 marzo 1985: cfr., per esempio, Solo fra i coniugi fecondazione artificiale, in La Stampa, 3-3-1985. Sui vari problemi che sorgono, de iure condito e a prescindere dalle proposte di nuove leggi, nell’ordinamento italiano vigente, cfr. COSTANTINO SEMIZZI, Rilievi giuridici sull’inseminazione artificiale e sulla fecondazione in vitro-embryo transfer, in AA.VV., La cicogna di vetro ovverosia la fecondazione in vitro, a cura della Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana, Salcom, Brezzo di Bedero (VA) 1985, pp. 29-58.
(3) SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione sull’aborto procurato, del 18-11-1974, n. 21.
(4) PIO XII, Risposte a quesiti presentati dal VII Congresso della Società Internazionale di Ematologia, del 12-9-1958, in Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, vol. XX, p. 344. Cfr. anche IDEM, Discorso ai partecipanti al IV Congresso Internazionale dei Medici Cattolici, del 29-9-1949, ibid., vol. XI, pp. 224-225; e IDEM, Discorso alle partecipanti al Congresso della Unione Cattolica Italiana Ostetriche, del 29-10-1951, ibid., vol. XIII, p. 349.
(5) IDEM, Discorso ai partecipanti al II Congresso Mondiale della Fertilità e della Sterilità, del 19-5-1956, ibid., vol. XVIII, p. 217.
(6) CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, n. 25.
(7) CARLO CAFFARRA, Demolire l’etica in provetta, in Il Sabato, anno VII, n. 45, 10-11-1984, p. 15.
(8) Con riferimento all’accenno al problema contenuto nella Humanae vitae, il cardinale Joseph Höffner ha scritto che «l’obiezione secondo la quale papa Paolo VI sarebbe partito da un concetto biologistico della natura non regge. Il prof. Robert Spaeman scrive a buon diritto: “Piuttosto mi sembra sia biologistico il concetto di natura che hanno i critici, che riducono la sessualità a un fenomeno naturale come tanti altri e ne disconoscono l’importanza nella vita umana […]”» (CARD. JOSEPH HÖFFNER, Il bambino in provetta, in Studi Cattolici, anno XXII, n. 210-11, agosto-settembre 1978, p. 558). La stessa risposta vale per le accuse di biologismo rivolte a Pio XII.
(9) PAOLO VI, Enciclica Humanae vitae, del 25-7-1968, n. 12.
(10) PIO XII, Risposte a quesiti presentati dal VII Congresso della Società Internazionale di Ematologia, cit., p. 344.
(11) Verso questa posizione inclina DIONIGI TETTAMANZI, Bambini fabbricati. Fertilizzazione in vitro, embryo transfer, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1985, in un volume ricco di documentazione dove pure confuta in modo persuasivo le obiezioni della minoranza di moralisti possibilista anche sulla fecondazione in vitro. Dello stesso autore cfr. Il figlio: prodotto della tecnica o frutto del dono? Considerazioni morali sulla fecondazione in vitro, in AA.VV., La cicogna di vetro ovverossia la fecondazione in vitro, cit., pp. 59-95.
(12) IDEM, Bambini fabbricati. Fertilizzazione in vitro, embryo transfer, cit., p. 155.
(13) PIO XII, Discorso ai partecipanti al IV Congresso Internazionale dei Medici Cattolici, cit., p. 225.
(14) Dolce Baby Cotton, non si nasce così, intervista a cura di Marina Ricci, in Il Sabato, anno VIII, n. 3, 19-1-1985, p. 5.