Si può affrontare il tema della disciplina giuridica delle convivenze basandosi in prevalenza su considerazioni di diritto positivo? Ci prova, nello studio La guerra dei “dico”, Alfredo Mantovano, leccese, magistrato, socio fondatore di Alleanza Cattolica, deputato per Alleanza Nazionale — cui è iscritto dal febbraio del 1997 — dal 1996 al 2001 e dal 2005 al 2006, sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno dal 2001 al 2006, senatore dal 2006.
Per l’editrice Cristianità l’autore ha pubblicato La giustizia negata. L’esplosione della criminalità fra crisi dei valori ed emergenza istituzionale (con Presentazione di Mauro Ronco, Piacenza 1992; cfr. recensione di Giuliano Mignini, in Cristianità, anno XX, n. 205-206, maggio-giugno 1992, pp. 25-27) e Giustizia a una svolta. Verso il tramonto o verso il ricupero della legalità? (con Prefazione di Mario Cicala, Piacenza 1993; cfr. recensione di Domenico Airoma, ibid., anno XX, n. 225-226, gennaio-febbraio 1994, pp. 23-24). Per altre case editrici ha pubblicato Testimoni a perdere (con Introduzione di Tano Grasso, Piero Manni, Lecce 2000; cfr. recensione di D. Airoma, ibid., anno XXVIII, n. 299, maggio-giugno 2000, pp. 23-24), Miliardi in fumo. Sviluppo, prevenzione e contrasto del contrabbando (con Introduzione di Piero Luigi Vigna, Piero Manni, Lecce 2001; cfr. recensione di D. Airoma, ibid., anno XXX, n. 309, gennaio-febbraio 2002, pp. 23-24), Ritorno all’Occidente. Bloc-notes di un conservatore (con Introduzione di Giuliano Ferrara e Prefazione di Gianfranco Fini, Spirali, Milano 2004; cfr. Giovanni Cantoni, Presentazione di “Ritorno all’Occidente”, ibid., anno XXXIII, n. 327, gennaio-febbraio 2005, pp. 21-23) e Prima del kamikaze. Giudici e legge di fronte al terrorismo islamico (con Introduzione di Giuseppe Pisanu, Rubbettino, Soveria Mannelli [Catanzaro] 2006; cfr. recensione di Massimo Introvigne, ibid., anno XXXIV, n. 334, marzo-aprile 2006, pp. 21-22).
Già nella Premessa (pp. 1-4) Mantovano dichiara di voler prescindere dal Magistero pontificio e/o episcopale sulla famiglia e sulle unioni di fatto, non perché non lo ritenga importante e tale da orientare la coscienza, ma per sottolineare che la riflessione in materia è doverosa anche se non si parte da presupposti di carattere religioso: l’uso sereno della ragione, peraltro compatibile con le indicazioni magisteriali, e la verifica delle fonti normative permettono di giungere ugualmente a conclusioni critiche.
Immediatamente a seguire, nel capitolo 1, L’antefatto dei “dico”: la proposta di legge Grillini (pp. 5-10), esamina anzitutto, nell’ambito delle varie iniziative legislative avanzate nella Legislatura in corso, quella presentata dall’on. Franco Grillini, perché è la più articolata e dettagliata, ed è quella che, sottoscritta da 161 deputati nella XIV Legislatura e riproposta all’inizio della XV, ha costituito il riferimento di Romano Prodi — per sua esplicita dichiarazione — al momento della redazione del programma dell’Unione, nel dicembre del 2005, nella parte in cui si richiama il riconoscimento delle coppie di fatto. Nel capitolo 2, Il disegno di legge del Governo sui “dico” (pp. 11-27), offre una sintesi del disegno di legge sui cosiddetti “dico”, diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, nella consapevolezza che esso potrebbe non costituire il testo-base della discussione avviata al Senato, all’interno della Commissione Giustizia, a seguito delle critiche di ordine tecnico formulate, fra gli altri, dal sen. Cesare Salvi, presidente della stessa Commissione e relatore del provvedimento, il quale ha sottolineato le numerose incongruenze del disegno di legge. Tuttavia, poiché su tale proposta si è raggiunto un faticoso accordo all’interno del Governo, non perderla di vista, al di là della sorte che conoscerà, permette di restare agganciati ai temi chiave del dibattito. Il quadro delle iniziative più significative si completa, al termine del capitolo 4 (pp. 56- 58), con una “scheda” dedicata al disegno di legge depositato dal sen. Alfredo Biondi, che il medesimo sen. Salvi ha mostrato di preferire quale possibile testo di riferimento per la discussione e il voto. Tale iniziativa legislativa, che introduce nel codice civile un’apposita disciplina per una nuova figura contrattuale, il cosiddetto c.u.s., contratto di unione solidale, pure è accompagnata dai rilievi critici dell’autore, dal momento che finisce con l’ipotizzare una famiglia “fai-da-te”. E infatti il contratto di unione solidale, pur mantenendo natura privatistica, acquista un contenuto generalistico: i due partner si recano dal notaio o dal giudice di pace e gli prospettano la registrazione di un loro “pacchetto-famiglia”, modulato sulla base delle esigenze e dei desideri di entrambi.
Poiché il fulcro della questione è comprendere se e quali lacune esistano in tema di tutela dei diritti dei singoli componenti dell’unione civile, o di quest’ultima nel suo insieme, nel capitolo 3 I diritti che l’attuale ordinamento riconosce ai componenti di una coppia di fatto (pp. 29-50) essi vengono elencati e ne vengono indicate le fonti. Si scopre così, per fare qualche esempio fra le voci evocate con maggiore frequenza, che non vi è nessun ostacolo all’assistenza in qualunque struttura sanitaria del convivente nei confronti del proprio partner, se addirittura — quando il paziente non è in condizioni di decidere e in assenza di coniuge — in base alla legge 1° aprile 1999 n. 91, il convivente viene informato e può decidere perfino un’operazione di trapianto di organo. L’estensione al convivente di diritti riconosciuti al coniuge, derivante dalla legge ordinaria o dalla giurisprudenza, costituzionale o di legittimità, vi è in tema di assistenza da parte dei consultori, d’interdizione e d’inabilitazione, di figli, di successione nella locazione, di successione nell’abitazione di proprietà e nell’assegnazione di un alloggio popolare; il partner di fatto ha titolo, a determinate condizioni, al risarcimento del danno subito dall’altro partner; perfino la legislazione sulle vittime di mafia o terrorismo non conosce trattamenti diversificati fra convivente e coniuge. Tutto ciò accade perché, a partire dagli anni 1980, ogniqualvolta la legge ordinaria ha sancito un diritto per il coniuge, di regola lo ha previsto anche per il convivente; questo modo di procedere è stato affiancato, in parallelo, da numerose sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione intervenute nella materia, lì dove il Parlamento non si era mostrato tempestivo.
Alla fine, è più facile elencare quello che resta ancora fuori: a. la riserva di legittima per la successione; b. la possibilità per i conviventi di adottare figli, che non è prevista in via generale né nel d.d.l. sui “dico” né nella proposta di legge Grillini; c. una parte delle disposizioni penali che toccano le relazioni familiari: se si considerano una per una, non giustificano la costruzione di un modello alternativo di famiglia, bensì — al più — un modesto intervento di estensione di garanzie e di tutele; d. la previsione del regime patrimoniale della comunione di beni fra conviventi, per il quale il d.d.l. sui “dico” non stabilisce nulla; ma niente osta a che i componenti di una coppia di fatto regolino contrattualmente, con scrittura privata o con atto redatto da un notaio, gli acquisti di beni mobili e/o immobili effettuati per la durata del rapporto — magari oltre un certo limite di valore —, la contribuzione alle spese della vita in comune, le elargizioni di un convivente in favore dell’altro e un assegno alimentare per l’ipotesi di scioglimento della convivenza.
Nel capitolo 4, Per i diritti non ancora tutelati è necessario un codice dei conviventi? (pp. 51-58), l’autore contesta la tecnica legislativa — propria sia del d.d.l. sui “dico” che della p.d.l. Grillini — di partire dal presupposto della formalizzazione dell’unione civile e di agganciarvi materie eterogenee, ciascuna delle quali ha nell’ordinamento giuridico sede, disciplina e logica differenti e diversificate. Il comune denominatore delle varie proposte è la creazione di uno strano contenitore, in cui sono inserite norme che si riferiscono a materie già disciplinate in altri testi di legge: in tal modo si determinano disparità di trattamento rispetto ai coniugi; si realizza infatti una sorta di codice di diritti del convivente, che non esiste per i diritti dei coniugi: allo stato attuale della legislazione non vi è una legge quadro che raccolga tutti i diritti e tutti i doveri dei coniugi che scaturiscono dalle leggi vigenti. L’esempio più significativo si ha con l’articolo 6 del d.d.l. del Governo sui “dico”, che prevede il ricongiungimento con il convivente extracomunitario: svincolare il permesso di soggiorno, che viene concesso a costui dall’intero sistema delle norme sull’immigrazione, ha come effetto che il titolo, che in questo caso consente di accedere al territorio nazionale, non dovrà tenere conto dei limiti soggettivi e oggettivi del testo unico che regola la materia — reddito, capacità abitativa, assenza di pregiudizi penali — per il coniuge straniero. Sarebbe più semplice colmare gli eventuali vuoti di tutela con interventi mirati al riconoscimento caso per caso dei diritti non tutelati, sempre che li si ritenga meritevoli di tutela.
Nel capitolo 5,“Dico”-pacs: perché viene dichiarata guerra alla famiglia? (pp. 59-76), l’autore esamina infine la consistenza sociologica delle convivenze e dimostra, sulla base delle dichiarazioni e degli atti parlamentari provenienti dai sostenitori dei “pacs-dico“, che l’obiettivo reale delle iniziative legislative che vanno in tale direzione è quello del riconoscimento pubblico delle coppie di omosessuali, esito di presupposti culturali maturati soprattutto dopo il 1968. E, con una serie di esempi tratti dal diritto vivente, ricorda che in questo momento il soggetto realmente penalizzato dalla disciplina vigente, e in particolare da quella sul fisco, è la famiglia, che andrebbe tenuta in maggiore considerazione e adeguatamente rilanciata.
Nelle Appendici, infine, sono pubblicati il testo del disegno di legge presentato dall’on. Grillini e altri (pp. 79-108) e quello del disegno di legge d’iniziativa del Governo (pp. 109-116).