di Paolo Mazzeranghi
L’età dell’assolutismo (secoli XVI-XVIII)
1. La nozione
Il termine assolutismo si diffonde nei circoli liberali della prima metà del secolo XIX per indicare un esercizio giudicato illimitato della sovranità politica da parte della monarchia. Assolutismo viene a volte associato a tirannide e a dispotismo, regimi prevalentemente monocratici con particolare dilatazione del momento potestativo. In base ai criteri presenti sin dall’antichità classica nella riflessione politica, l’assolutismo differisce dalla tirannide in primo luogo perché non vi assume sostanziale rilevanza il vantaggio personale del monocrate, secondariamente perché non se ne discute la legittimità di origine; ancor più differisce dal dispotismo, rapporto fra governante e governati analogo a quello fra padrone e schiavi, totalmente arbitrario e normalmente brutale, tipico dei popoli considerati — come quelli asiatici — predisposti alla schiavitù.
2. La monarchia limitata
Il fenomeno assolutistico si situa cronologicamente fra la fine del secolo XV — seppure con segnali premonitori nei due secoli precedenti — e la fine del secolo XVIII, e interessa pressoché tutte le monarchie europee, anche se il suo studio privilegia l’esempio francese, sia per la sua esemplarità che per la parziale identificazione con l’ancien régime da cui muove ogni storia della Rivoluzione dell’Ottantanove. L’assolutismo vede in tesi il sovrano sciolto, solutus, dalla subordinazione nei confronti della legge e da ogni obbligazione nei confronti di altri soggetti istituzionali, discostandosi in ciò dalla monarchia medioevale, che non conosce l’idea di sovranità nel senso di pienezza, unicità ed esclusività del potere statuale. Nella società medioevale il potere è policentrico: feudi, città, ceti, corporazioni possiedono un proprio ambito di sovranità, all’interno di un sistema gerarchico in cui doveri e diritti sono — spesso meticolosamente — specificati. Il compito del re è essenzialmente giudiziario: in primo luogo “dire la giustizia”, cioè promulgare ciò che si scopre nell’ambito delle consuetudini o si precisa giurisprudenzialmente, piuttosto che fare nuove leggi; in secondo luogo rendere giustizia, ovvero dare a ciascuno quanto gli conviene in base a diritti che l’autorità politica non stabilisce e non revoca a piacimento. Il potere del monarca trova i suoi limiti in alto nella legge divina, sia naturale — alla quale significativamente viene ricondotto il diritto consuetudinario — che positiva; in basso nella costituzione del regno, nelle procedure legali, nelle prerogative riconosciute di persone e di corpi. Il re è dunque subordinato non solo a Dio, ma anche alla legge, il cui rispetto lo conferma nella regalità: lex supra regem, quia lex facit regem. Tale subordinazione non è pura autolimitazione del sovrano, ma è effettivamente esigibile secondo varie modalità: dalla mancata registrazione delle ordinanze regie da parte degli organi a ciò preposti, alla rivolta feudale o cittadina — concepita come legittima difesa contro gli abusi dell’autorità regale —, all’inflizione di sanzioni canoniche. Il Papato e l’Impero costituiscono i termini ultimi di questo sistema di limiti.
3. La monarchia assoluta
Nel secolo XIII, all’apice della parabola storica della monarchia medioevale, inizia a manifestarsi una nuova idea di sovranità, frutto di molteplici influssi filosofici, religiosi — o piuttosto, talvolta, irreligiosi —, giuridici e politici. I filosofi e teologi Giovanni Duns Scoto (1266-1308), scozzese, e Guglielmo di Occam (fra il 1295 e il 1300-1350 ca.), inglese, sostenendo il primato della volontà sull’intelletto tanto nell’ordine divino che in quello umano, e asserendo — in contrasto con il pensiero di san Tommaso d’Aquino (1225 ca.-1274) — che la norma di diritto naturale non trae valore dalla sua intrinseca razionalità, ma dall’arbitrario comando divino che la prescrive agli uomini, introducono nel campo della filosofia e della teologia una concezione che, sviluppata sul piano giuridico e politico, conduce all’idea della sovranità come fonte del diritto, cioè a un positivismo giuridico. Già Marsilio da Padova (1275 ca.-1342 ca.), docente all’università di Parigi, poi consigliere del principe Ludovico il Bavaro (1287-1347), da un lato enfatizza l’elemento formale della legge — la sua imperatività e coattività —, dall’altro ne attribuisce il contenuto a una volontà suprema, creatrice e arbitraria — legislator humanus — da cui dipenderebbero sia il principatus che il sacerdotium. Seguendo l’interpretazione naturalistica di Aristotele (384-322 a. C.), trasmessa in Europa dal filosofo arabo noto come Averroè (1126-1198), separa ragione e rivelazione cristiana e riduce la religione a un fatto privato, estraneo alle questioni secolari o addirittura sottomesso al potere temporale per quanto attiene alle sue conseguenze pubbliche. Nello stesso periodo i giuristi — legisti —, al servizio delle sorgenti monarchie nazionali, teorizzano l’indipendenza del sovrano prima dall’autorità del Papa e poi dell’Imperatore — in quanto superiorem non recognoscens, e in regno suo imperator —, attribuendogli quindi la prerogativa imperiale, riesumata dal tardo diritto romano, di essere esclusiva fonte della legge — solus conditor legis —, alla cui dignità assurge ogni suo volere, quod principi placuit legis habet vigorem. Il monaco tedesco Martin Lutero (1483-1546), padre della cosiddetta Riforma protestante, riprende e inasprisce, con il suo radicale pessimismo nei riguardi della natura umana decaduta, un malinteso agostinismo politico che trascura l’aspetto ragionevole e benevolo dell’autorità, e prescrive la cieca ubbidienza dei sudditi nei confronti di un potere inflessibile finalizzato a reprimere il disordine introdotto nel mondo dal peccato. Il francese Jean Bodin (1529-1596), giurista e funzionario regio, definisce la sovranità come supremo potere, sciolto dalle leggi, sui sudditi: summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas; potere assoluto in quanto non ammette controlli politici o giurisdizionali, indivisibile in quanto non ammette, come nel Medioevo, ambiti di condivisione. L’uomo politico e scrittore fiorentino Niccolò Machiavelli (1469-1527) sancisce la separazione di politica e morale: anche quanti rifiutano l’immoralità dei mezzi da lui proposti al Principe finiscono per concepire l’agire politico nei termini di una ragion di statoche, intesa come puro comportamento razionale rispetto a uno scopo, si legittima esclusivamente attraverso i risultati. Per il filosofo inglese Thomas Hobbes (1588-1679) è tale razionalità formale, e non limiti etici e giuridici, a rendere non arbitrario un potere assoluto che egli invoca, anche nei suoi aspetti più brutali, come rimedio alla conflittualità sociale — frutto della malvagità umana — che minaccia l’incolumità individuale e la proprietà. Il complesso edificio sociale medioevale viene da lui ridotto al rapporto non mediato fra sovrano e individuo, che anticipa la sostanza di ogni futuro individualismo politico. A tali e a tanti altri autori di spicco si aggiunge la pletora di scrittori politici — particolarmente giuristi, funzionari regi e membri dei nuovi ceti economici e sociali su cui la monarchia si appoggia nella lotta contro i poteri feudali — non spassionatamente fautori della dilatazione della sovranità.
Con la progressiva elaborazione delle teorie assolutistiche si afferma l’idea che il regnante non sia solo un elemento, per quanto vessillare e riepilogativo, dell’ordine sociale, ma che quest’ultimo promani integralmente dalla sua persona. Se nel Medioevo la reciprocità di obblighi fra sovrano e sudditi è resa manifesta nel cerimoniale d’ingresso del re nelle città, nell’età dell’assolutismo l’universale assoggettamento al sovrano si evidenzia nella straordinaria importanza attribuita alla corte, punto focale del regno, dove il monarca attira la nobiltà, distraendola dalle sue responsabilità giurisdizionali e politiche e allontanandola dal popolo. Durante l’assolutismo emergono molti caratteri del moderno Stato centralista: l’unificazione giuridica del paese, la sostituzione delle élite tradizionali con una burocrazia professionale responsabile solo verso il sovrano, la limitazione delle autonomie locali e del ruolo dei parlamenti, l’aumento della fiscalità — sempre meno subordinata all’approvazione dei soggetti su cui grava —, l’esercito permanente. Quasi sempre le nuove istituzioni non si sostituiscono traumaticamente ma si affiancano alle vecchie, svuotandole di prestigio e di potere effettivo. Lo storico e pensatore politico francese Alexis de Tocqueville (1805-1859), considerando il “dispotismo ministeriale” e la generale caduta di tono della società di fronte al potere centrale durante l’ancien régime, sottolinea l’aspetto di continuità fra questo e la Rivoluzione francese nell’opera di centralizzazione e di livellamento sociale; giudizio ripreso dallo storico pure francese François Furet (1927-1997): “[…] la monarchia amministrativa svuota la società d’ordini di ogni sua vera sostanza e spiana la strada non tanto all’uguaglianza delle condizioni quanto all’egualitarismo come valore”.
4. Un bilancio dell’assolutismo
Gli storici Roland Mousnier (1907-1993), francese, e Fritz Hartung (1883-1972), tedesco, segnalando il persistere di errate identificazioni fra assolutismo e dispotismo, tirannide e, addirittura, totalitarismo, hanno messo in guardia dal ravvisare assolutismo solo dove se ne incarna l’estremo limite concettuale: dove, secondo le idee di Machiavelli e di Hobbes, il monarca ha il potere di legiferare senza riferimento a una legge eterna o a un codice di princìpi ideali, senza restrizione da parte di alcuna persona, gruppo o corpo costituzionale all’interno dello Stato, o di alcuna autorità esterna. Certo non stupisce la distanza da tale condizione limite agli esordi tardo-medioevali dell’assolutismo, quando Claude de Seyssel (1450-1520), membro del Consiglio del re di Francia, scrive di Francesco I di Valois-Angoulême (1494-1547): “E benché egli abbia tutta la forza e l’autorità di comandare e di fare ciò che vuole, questa immensa libertà è regolata, limitata e vincolata da buone leggi e ordinanze, e dalla moltitudine e varietà di funzionari che stanno vicino alla sua persona, o preposti nei diversi luoghi del suo regno”.
Meno noto è che nel secolo XVIII, all’apogeo storico dell’assolutismo, i re di Francia e i loro cancellieri proclamino la felice impotenza di alterare le leggi fondamentali del regno per quanto attiene allo status, all’onore e alla proprietà dei sudditi — pratica quotidiana e indiscussa di qualsiasi odierno parlamento democratico. Come scrive il francese Bertrand de Jouvenel (1903-1987), economista e teorico della politica, “lo stato monarchico sembra oggi incomprensibile: nessuno sopporterebbe il riferimento, da parte di coloro che gestiscono il potere, ad un diritto senza limiti e senza regole, appartenente ad un uomo. Difatti, questo diritto non esisteva: esso è assolutamente moderno. Questa concezione, per mezzo della quale dei teorici estremisti avevano creduto di affermare l’autorità regia su più solide basi, ha finito per distruggerla; ma essa non è morta con quest’ultima, al contrario, ha ripreso a vivere al servizio di una nuova autorità”, ovvero il Popolo “sovrano”. Se l’assolutismo non ha realizzato tutte le potenzialità in esso latenti, lo si deve al retaggio, per quanto affievolito, delle concezioni e degli istituti della civiltà cristiana medioevale, nonché a una residua strutturazione della società, frutto di tale passato. I limiti costituiti dalla legge di Dio — tanto naturale che positiva —, dalle leggi fondamentali dello Stato, dalle prerogative naturali e storiche dei corpi intermedi, scompariranno con la secolarizzazione del potere, con il positivismo e con il monismo giuridici — che attribuiscono allo Stato la creazione del diritto ed escludono la collaborazione all’ordine giuridico degli altri soggetti sociali —, con la finzione della sovranità popolare, con la destrutturazione della società: in altre parole, con la deriva totalitaria dello Stato moderno a partire dalla Rivoluzione francese.
Per approfondire: vedi l’inquadramento generale e le problematiche interpretative forniti da Fritz Hartung e da Roland Mousnier, Quelques problèmes concernant la monarchie absolue, in Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Sansoni, Firenze 1955;efficaci ricostruzioni del processo assolutistico sono fornite da Emilio Bussi (1904-1997), Evoluzione storica dei tipi di Stato, Editrice Sarda, Cagliari 1954; da Bertrand de Jouvenel, La sovranità, trad. it., Giuffrè, Milano 1971, e Del potere, trad. it., SugarCo, Milano 1991; da Nicola Matteucci, Lo stato moderno, il Mulino, Bologna 1997; solo apparentemente settoriale, Norbert Elias (1897-1990), La società di corte, trad. it., il Mulino, Bologna 1997.