Alfredo Mantovano, Cristianità n. 373 (2014)
1. C’era una volta… potremmo iniziare così, ma quale sarà il finale della storia, se lieto ovvero da incubo, dipende dall’impegno di ciascuno. Cominciamo con le favole perché nel gennaio 2014 Camilla Seibezzi, delegata dall’allora sindaco di Venezia per le politiche contro la discriminazione, ha fatto acquistare dal Comune del capoluogo veneto, nell’ambito del progetto Leggere senza stereotipi, migliaia di copie di 49 libretti contenenti altrettante «fiabe alternative»: si tratta di favole scritte per contrastare l’omofobia, che sono state destinate ai 36 asili nido e alle 18 scuole materne del territorio comunale. Contengono storie di famiglie con due mamme o con due papà; al loro interno vi sono disegnini […] relativi a che cosa s’intende per «famiglia»: [in ognuno dei cinque si vedono schematizzate le figure di un bambino affiancato rispettivamente da due uomini, da un uomo e una donna, da due donne, da un solo uomo, da una sola donna. Sotto ciascuna figurina sta la dicitura “FAMILY”].
È un caso isolato? Al contrario: è una delle tante applicazioni della Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (2013-2015); si tratta di linee-guida varate negli ultimi giorni del governo Monti dal ministro del Welfare Elsa Fornero, che aveva pure la delega per le Pari opportunità: tali direttive sono il risultato di un intenso lavoro di consultazione fra il governo e le associazioni della rete LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) (1). La scuola è uno dei principali terreni operativi di questa Strategia, per realizzare la quale l’esecutivo si è avvalso dell’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali; a sua volta, l’UNAR, che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimenti Integrazione e Pari Opportunità, ha commissionato all’Istituto A[aron]. T[emkin]. Beck una trilogia di manuali dal titolo Educare alla diversità a scuola (2). I testi sono uno per le scuole primarie, le elementari di una volta; uno per le secondarie di primo grado, cioè le medie inferiori; e uno per le secondarie di secondo grado, le medie superiori.
Con il pretesto di combattere presunte discriminazioni, a partire dalle scuole elementari s’indottrinano i bambini e gli adolescenti all’ideologia del gender: questa campagna, una volta avviata, ha trovato applicazione in tutta Italia e ha provocato disagi e reazioni. Il 24 marzo 2014, in apertura dei lavori del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), il card. Angelo Bagnasco ha menzionato esplicitamente l’«[…] iniziativa — variamente attribuita — di tre volumetti dal titolo “Educare alla diversità a scuola”, che sono approdati nelle scuole italiane, destinati alle scuole primarie e alle secondarie di primo e secondo grado. In teoria le tre guide hanno lo scopo di sconfiggere bullismo e discriminazione — cosa giusta —, in realtà mirano a “istillare” (è questo il termine usato) nei bambini preconcetti contro la famiglia, la genitorialità, la fede religiosa, la differenza tra padre e madre… parole dolcissime che sembrano oggi non solo fuori corso, ma persino imbarazzanti, tanto che si tende a eliminarle anche dalle carte. È la lettura ideologica del “genere” — una vera dittatura — che vuole appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare l’identità di uomo e donna come pure astrazioni. Viene da chiederci con amarezza se si vuol fare della scuola dei “campi di rieducazione”, di “indottrinamento”. Ma i genitori hanno ancora il diritto di educare i propri figli oppure sono stati esautorati?» (3).
Non è stato da meno Papa Francesco. L’11 aprile, parlando alla Delegazione dell’Ufficio Internazionale Cattolico dell’Infanzia (BICE), il Santo Padre ha detto: «[…] occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia, con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva. Continuando a maturare nella relazione, nel confronto con ciò che è la mascolinità e la femminilità di un padre e di una madre» (4).
Qualora non fosse chiaro il riferimento a chi propone forme diverse di famiglia e «instilla» nei bambini ideologie «alternative», il Pontefice ha invitato a «[…] sostenere il diritto dei genitori all’educazione morale e religiosa dei propri figli. E a questo proposito — ha aggiunto — vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può sperimentare. Non sono cavie da laboratorio! Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature genocide del secolo XX non sono spariti» (5). Il Pontefice, nella circostanza, ha concluso che qualche volta non si capisce se «[…] si mandi un bambino a scuola o in un campo di rieducazione» (6): l’assonanza con il contenuto e con i toni della prolusione del card. Bagnasco al Consiglio permanente della CEI è stata anche terminologica.
Quasi un anno dopo l’inizio dell’applicazione alla scuola della StrategiaFornero-UNAR, il MIUR, ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha sconfessato l’UNAR e, attraverso il ministro Stefania Giannini, ha sostenuto di non essere stato messo al corrente di tale iniziativa: intervistata, la senatrice Giannini ha dichiarato che si è trattato di «un’iniziativa autonoma dell’Unar che non ha mai concordato i dettagli con il ministero. Il ministero non ha autorizzato la diffusione nelle scuole di quel materiale che, come si ricorderà, era materiale dell’istituto Beck tradotto in italiano. E quindi frutto di una cultura, quella anglosassone, che non può essere riproposta in fotocopia in Italia» (7). È dovuto trascorrere molto tempo prima che il MIUR si esprimesse, nonostante le forti polemiche, rimbalzate in Parlamento e sui media, e qualche rivolo resta ancora, come attesta, fra gli altri, il caso del liceo romano Giulio Cesare (8). Ciò vuol dire che i fautori dell’ideologia del gender hanno provato ad accelerare, hanno incontrato reazioni decise e hanno dovuto abbozzare una parziale ritirata: è servito però a rendere chiaro qual è l’obiettivo.
Proprio per questo non è fuori luogo continuare a parlare dellaStrategia Fornero-UNAR. Rinviando alla lettura integrale della Strategiamedesima, giova accennare ad alcune tematiche affrontate nelle Direttive e riprese nei testi dell’Istituto Beck: i nemici vengono indicati espressamente in Dio, nella patria e nella famiglia. Ve n’è, in particolare, per la religione: «vi è un modello omofobo di tipo religioso, che considera l’omosessualità un peccato» (!). Vi sono indicazioni specifiche; fermandomi al testo diretto alle scuole elementari, riporto senza commento: «Molti bambini trascorrono gli anni della scuola elementare senza accenni positivi alle persone LGBT. Gli anni delle elementari offrono, invece, una meravigliosa e importante opportunità di instillare [si adopera proprio questo vocabolo, non a caso ripreso dal card. Bagnasco] […] atteggiamenti positivi e rispettosi delle differenze […], comprese quelle relative all’orientamento sessuale, all’identità e all’espressione di genere». Si rivolgono moniti ai maestri per rifuggire da condotte definite«stereotipi basati sul genere»; esempio di tali «stereotipi», per i«maschi […] guardare la Formula 1 o giocare ai videogiochi», per le«femmine […] essere interessate alla cucina o allo shopping». Vi sono pure i compiti da fare a casa; ecco la traccia per un problema di matematica: «Rosa e i suoi papà hanno comprato tre lattine di tè freddo al bar. Se ogni lattina costa 2 euro, quanto hanno speso?». Per il quale, con tutta evidenza, la cosa più interessante non è il risultato della moltiplicazione, ma il messaggio che avere «due papà» è qualcosa di assolutamente naturale.
2. Affrontando queste tematiche, ci si trova in genere di fronte a tre tipi di argomenti, riassumibili come segue: 1) basta con questi pregiudizi religiosi e basta con il dato confessionale, è una questione di laicità; 2) bisogna fare i conti con l’Unione Europea e con le istituzioni europee, incluso il Consiglio d’Europa, e con i loro numerosi provvedimenti di tutela dell’identità di genere, che hanno un orientamento univoco; 3) è necessario combattere le discriminazioni. Ciascuna di tali obiezioni merita una replica distinta: 1) non è in discussione alcun dato confessionale: semmai è un problema di libertà; 2) con l’Europa su questi temi è importante discutere, essendoci argomenti per farlo; 3) le discriminazioni vanno prevenute e contrastate, a patto d’individuarle e di comprendere dove realmente si collocano.
È un problema di libertà. Se si lascia il mondo delle favole e si fa una gita in Spagna, a Malaga, nella bella città andalusa il 6 febbraio 2014 è accaduto che un vescovo — nominato cardinale da Papa Francesco, di cui è amico personale — sia stato iscritto nel registro degli indagati per «omofobia»: si tratta di mons. Fernando Sebastián Aguilar, claretiano, arcivescovo emerito di Pamplona, 84 anni, un teologo di cui il Papa si dichiara «alunno» (9). Che cosa ha fatto di così grave il card. Sebastián? Ha rilasciato un’intervista al quotidiano di Malaga Diario Suril 20 gennaio 2014: richiesto di commentare le frasi di Papa Francesco che invitano a non giudicare le persone omosessuali, egli ha spiegato testualmente: «Il Papa accentua i gesti di rispetto e di stima a tutte le persone, ma non tradisce né modifica il Magistero tradizionale della Chiesa». E ha aggiunto: «Una cosa è manifestare accoglienza e affetto a una persona omosessuale, un’altra è giustificare moralmente l’esercizio dell’omosessualità. A una persona posso dire che ha una deficienza, ma ciò non giustifica che io rinunci a stimarla e aiutarla».
Scatta l’allarme. Il giornalista gli domanda: lei usa il termine«deficienza» dal punto di vista morale? «Sì.— è la risposta del card. Sebastián — […] con tutto il rispetto dico che l’omosessualità è una maniera deficiente di manifestare la sessualità, perché questa [la sessualità] ha una struttura e un fine, che è quello della procreazione. L’omosessualità, in quanto non può raggiungere questo fine, sbaglia. Questo non è per niente un oltraggio. Nel nostro corpo abbiamo molte deficienze. Io ho l’ipertensione. Mi devo arrabbiare perché me lo dicono? È una deficienza che cerco di correggere come posso». Apriti cielo! È sufficiente questo passaggio perché gli attivisti LGBT si scatenino contro il neo-porporato: che adesso rischia il carcere, come previsto dalla legge spagnola contro l’omofobia.
Va ricordato che negli Stati in cui è stata introdotta una legge simile, la sua applicazione ha colpito non chi in qualsiasi modo offende le persone omosessuali, bensì chi sostiene le ragioni della famiglia. Così in Francia, dove le disposizioni di una legge del 2004, che sanziona le discriminazioni razziali — come avviene in Italia dal 1993 con la legge n. 205, nota come «legge Mancino», dal nome di Nicola Mancino, ministro dell’Interno dell’epoca —, sono state estese nel 2008 e nel 2012 alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, grazie all’iniziativa del ministro della Giustizia Christiane Taubira: è il medesimo meccanismo che il disegno di legge (d.d.l.) Scalfarotto — così detto dal nome del primo firmatario, l’on. Ivan Scalfarotto, del Partito Democratico (PD), che ne è stato anche relatore alla Camera dei deputati — intende operare con la legge Mancino. La legge Taubira è stata applicata, anche con arresti, verso persone ree di indossare una felpa recante il logo della Manif pour tous, cioè un disegno con le sagome di un papà, di una mamma e di due bambini (10). Oltrepassando l’Atlantico, va ricordato il caso di un’università protestante alla periferia di Vancouver, la Trinity West: agli studenti di quest’ateneo viene chiesto ordinariamente di sottoscrivere, al momento dell’ingresso, un codice di comportamento nel quale ci s’impegna a non accedere a siti pornografici utilizzando il wi-fidell’università, a non assumere alcol nel campus e ad astenersi «da forme di intimità sessuale che violino la sacralità del matrimonio tra un uomo e una donna». La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Legge canadesi ha avviato un procedimento amministrativo contro l’università e ha chiesto agli ordini degli avvocati di non ammettere alla pratica forense i laureati di quell’ateneo perché «omofobi». Dove starebbe l’omofobia in quel codice di comportamento? Nel riferimento alla «sacralità del matrimonio tra un uomo e una donna» (11)e al fatto che sia menzionato solo questo matrimonio e non quello fra omosessuali.
In Italia la partita è altrettanto seria e non può ridursi a un pur importante sì o a un no al disegno di legge sull’omofobia. Intendiamoci: il d.d.l. Scalfarotto è un testo che, se diventasse legge, avrebbe conseguenze gravi in sé e per la carica simbolica a esso collegata. Sarebbe però un errore ridurre la portata dell’attacco alla famiglia solo ai pochi commi che compongono l’articolato in questione. Quei commi pesano, ma si coglie il senso della posta in gioco se essi vengono inseriti in un quadro d’insieme, che non può sfuggire e che deve portare a identificare più attori sulla scena: lobby mediatiche e culturali, direttive e risoluzioni comunitarie, legislazione nazionale, azione di governo, decisioni da parte di regioni e di enti locali.
A proposito dell’azione di governo, ricordavo prima le controverse applicazioni della Strategia Fornero-UNAR. Vi è dell’altro: sempre a proposito di libertà, vi è il documento, pubblicato il 13 dicembre 2013 ancora una volta dal medesimo UNAR, che — lo ripeto — fa capo alla Presidenza del Consiglio, dal titolo Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT. Non sono consigli, sono precetti per i giornalisti e si collegano esplicitamente alla Carta dei doveri del giornalista, al Codice sul trattamento dei dati personali e a una direttiva europea sulle attività televisive, recepita in Italia nel 2010; dunque, la denuncia all’Ordine dei Giornalisti è dietro l’angolo.
Queste linee-guida sono una sorta di «dieci comandamenti» (12) per giornalisti «gendericamente corretti»; anche in tal caso rinvio alla lettura dell’intero testo (13), ma qualche cenno merita di essere fornito. Il «primo comandamento» impone di non confondere il «sesso biologico», che riguarda i cromosomi e la fisiologia degli apparati genitali, con l’identità di genere, che viene definita come «il senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza alle categorie sociali e culturali di uomo e di donna, ovvero ciò che permette a un individuo di dire: “Io sono un uomo, io sono una donna”, indipendentemente dal sesso anatomico di nascita». Ha una certa importanza il «sesto comandamento»: viene detto, travolgendo secoli di sana antropologia, che «il matrimonio non esiste in natura. Mentre in natura esiste l’omosessualità». E già ciò crea difficoltà a qualunque giornalista che per avventura sia d’accordo con il Magistero della Chiesa, o anche solo con il diritto naturale. Vi sono indicazioni perfino sulle espressioni permesse e su quelle che invece sono vietate nella redazione degli articoli e dei servizi: fra le seconde, è vietatissimo per un giornalista usare la terminologia «utero in affitto»; tale dizione è qualificata«dispregiativa» e per questo va sostituita con l’espressione «gestazione di sostegno» (!). Ce n’è anche per i fotografi. Il «decimo comandamento» li invita a fare attenzione a che cosa fotografano neigay pride: devono evitare le immagini di persone «luccicanti e svestite». Alla spontanea obiezione per cui chi partecipa ai gay pridefarebbe prima a non svestirsi e a non indossare lustrini se non vuol correre il rischio di essere fotografato nudo, le Linee guida replicano che immagini di questo genere non vanno riportate perché altrimenti mettono in secondo piano «il tema dei diritti».
Con tutto ciò — e per concludere sul punto — si deve essere grati all’UNAR e ai governi sotto i quali l’Ufficio ha elaborato la Strategia-Fornero e queste Linee guida, nonché ai governi che ne assicurano l’operatività. Rendono senza volerlo un enorme servizio: spiegano esattamente, nero su bianco, che cosa sarà davvero vietato dalla legge contro l’omofobia. Il loro scopo non è certo quello di proteggere le persone omosessuali da insulti, minacce e violenze, com’è giusto che sia e come già affermano le leggi in vigore. A fronte della genericità delle parole adoperate nel d.d.l. Scalfarotto, ne anticipano in qualche modo l’esegesi e il contenuto, e con ciò forniscono un saggio significativo di ciò che vuol dire «dittatura del relativismo».
3. Come la mettiamo con le istituzioni europee? Con Ue e Consiglio d’Europa si pretende di discutere! Discutere partendo da una certezza: rispetto a direttive e a documenti, che esortano a tutelare le persone omosessuali da offese fisiche e morali, l’ordinamento italiano è attrezzato. Lo è, senza incertezze, sul piano penale, che da tempo sembra dare eco al Catechismo della Chiesa Cattolica, quando al n. 2358 esorta ad accogliere le persone omosessuali «con rispetto, compassione e delicatezza. […] si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione». E ciò tenendo conto della tendenza consolidata in larga parte dell’Occidente, che sanziona penalmente i crimini cosiddettidi odio; per questi illeciti la linea di confine rispetto ai crimini comuni non è la materialità della condotta — per esempio, colpire una persona con un pugno —, ma è la motivazione della condotta. Immaginiamo che una donna di colore, di fede cristiana e obesa, vada al ristorante e non paghi il conto. Il proprietario del ristorante ha uno scatto d’ira e la percuote: se lo fa perché non ha pagato il conto, non è un crimine di odio; saranno percosse, o lesioni, motivate dall’ira per un fatto ingiusto, certamente sanzionabili, ma che non chiamano in causa la circostanza che quella donna abbia la pelle nera, creda in Dio e le piaccia molto mangiare. Se però ha pagato il conto e subisce lesioni o perché nera, o perché cristiana, o perché obesa, o per tutte e tre le qualità, allora vi è una motivazione maggiormente riprovevole, che — in base all’orientamento consolidato in Occidente — merita di essere sanzionata in modo più grave. Lo stesso discorso vale quando la vittima è una persona omosessuale.
Il problema da porsi a questo punto è il seguente: è necessaria una legge antiomofobia per punire le offese recate a persone omosessuali in quanto omosessuali? Per rispondere, va ricordato che non solo nessuno ha mai abolito le disposizioni penali che sanzionano le diffamazioni, o le minacce, o le violenze — sì che tali disposizioni si applicano qualunque sia l’orientamento sessuale della vittima —, ma che, di più, le pene previste dal codice penale possono essere aggravate applicando norme che nel nostro ordinamento esistono da decenni. Lo ricorda con chiarezza il parere reso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati all’inizio di agosto 2013 alla proposta di legge Scalfarotto, allorché ha richiamato — come sufficiente rispetto all’esigenza di maggior tutela per questa particolare versione dei «crimini di odio» — l’art. 61, n. 1, del codice penale. Tale disposizione stabilisce che «aggrava il reato […] l’aver agito per motivi abietti o futili»: nella categoria dell’«abiezione» o della «futilità» rientra l’aver recato offesa a una persona omosessuale in quanto tale. Il n. 5 dello stesso art. 61 aggiunge: «Aggrava il reato […] l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona […] tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa»; è la cosiddetta «minorata difesa».
L’applicazione dell’una o dell’altra aggravante ha l’effetto d’incrementare fino a un terzo per ciascuna l’entità della pena; le lettere nn. 1 e 5 dell’art. 61 comprendono più situazioni di debolezza e più tipologie di motivazioni abiette, dalla persona anziana al bambino, dalla donna incinta al disabile. Ma ciò non rappresenta un limite di quella norma, la cui caratteristica è di essere generale e astratta: ciò che importa è che finora nessuno ha mai dubitato che quelle previsioni includano le ipotesi in cui la vittima è una persona omosessuale. La conclusione è che la previsione legislativa di maggior tutela, allorché l’odio s’indirizza verso le persone omosessuali, esiste e non necessita d’integrazioni. Dunque, sul piano della tutela penalistica, il quadro normativo sembra completo. Conferma questa tesi, in modo insospettabile, il Circolo Mario Mieli, storico raggruppamento gay, nel cui sito si suggerisce — a chi chiede consiglio su come regolarsi a fronte di un’offesa ricevuta —, d’inserire nell’atto di querela la contestazione dell’aggravante per motivi abietti e futili, indicata quale esempio positivo di disposizione antidiscriminatoria presente nell’ordinamento italiano (14).
Si dirà: ammesso e non concesso, serve comunque una tutela civilistica, cioè una legge che formalizzi le coppie di fatto, anche quelle composte da omosessuali. Ci troviamo di fronte a una situazione analoga alla precedente: se poniamo su due colonne, gli uni a fianco agli altri, i diritti di cui godono i coniugi e i diritti riconosciuti ai componenti di un’unione di fatto, constatiamo che è più facile dire per costoro che cosa resta fuori rispetto a ciò di cui invece possono godere: restano fuori la quota di legittima nelle successioni, la possibilità di adottare un bambino e la reversibilità del trattamento pensionistico. Tutto il resto è riconosciuto. Ed è riconosciuto o per espressa previsione legislativa o per stabile acquisizione giurisprudenziale. In uno scritto di qualche anno fa (15), ho provato a compilare l’elenco completo dei diritti già riconosciuti, con i riferimenti normativi e interpretativi. Faccio un solo esempio, che riguarda un argomento spesso adoperato per invocare la legge sulle coppie di fatto: quello dell’assistenza sanitaria. Quante volte si sente dire che l’opposizione a una legge del genere è segno di crudeltà perché, fra l’altro, s’intende impedire a un convivente di assistere il partner che si trova ricoverato in ospedale. L’art. 3 della legge n. 91 del 1999, recante Disposizioni in materia di trapianti e di prelievi di organi e di tessuti, prevede che «i medici […] forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio». Che cosa vuol dire? Che il convivente è così coinvolto nelle decisioni sulla salute del partner che addirittura può esprimere il consenso per il trapianto o per l’espianto di un organo: e si vuole davvero credere che un ordinamento che gli attribuisce una decisione così impegnativa e complessa, impedisca l’assistenza al convivente malato? In base a quale norma o circolare? Di più: l’art. 4 della legge n. 53 del 2000 riconosce a ogni lavoratore il diritto a permessi retribuiti per morte o per grave infermità del coniuge, del parente entro il secondo grado e del convivente, realizzando anche in tal caso la parificazione di quest’ultimo ai familiari.
Per concludere sul punto. Sia quanto al diritto penale sia sul terreno civilistico, il problema non riguarda le norme: vi sono e vanno solo applicate. Se la preoccupazione è la conformità dell’ordinamento italiano ai principi fondanti dell’Unione Europea, si può illustrare alle istituzioni europee come la nostra legislazione tuteli chiunque, a cominciare dalle persone omosessuali, da qualunque tipo di offesa, e quanto ampio sia il novero dei diritti già riconosciuti ai componenti delle unioni di fatto.
4. Non vi è solo il d.d.l. Scalfarotto, come si diceva. Vi è molto altro: impressiona l’accelerazione e la contestualità della trattazione, e in alcuni casi, dell’introduzione di norme ostili alla famiglia e alla natura dell’uomo dall’avvio della legislatura in corso. Sembra che accada tutto adesso:
– l’approvazione definitiva della nuova legge sulla droga;
– l’approvazione alla Camera dei deputati del c.d. divorzio breve e il suo rapido esame al Senato;
– la privatizzazione del matrimonio con l’introduzione per decreto-legge della possibilità di separarsi o di divorziare senza andare dal giudice;
– la disciplina delle unioni civili, anche fra persone dello stesso sesso, in discussione in Commissione Giustizia al Senato;
– il ricorso alla fecondazione eterologa, reso possibile da una sentenza della Corte Costituzionale;
– le modifiche alla disciplina del cognome per i figli;
– dulcis in fundo, il d.d.l. Scalfarotto, pendente sempre davanti alla Commissione Giustizia del Senato.
È come se si entrasse in una multisala cinematografica, una sorta diNuovo cinema 68. All’interno, ciascuna delle sale proietta un suo film, ma le varie rappresentazioni hanno un legame fra loro; è una rassegna che ha un filo ideologico unitario.
Nella sala n. 1 si proietta il film divorzio sprint (più che breve). È probabile che la versione definitiva venga fuori presto dagli schermi del Senato: se i numeri della Camera dei deputati hanno un senso, la circostanza che a Montecitorio la nuova legge sia passata con 381 a favore, 14 astenuti e 30 contrari non lascia dubbi sul seguito a Palazzo Madama. Il sistema finora in vigore prevede che la domanda di divorzio si proponga purché siano decorsi tre anni dalla comparizione delle parti davanti al presidente del Tribunale per il giudizio di separazione personale; con il nuovo testo sarà sufficiente un anno dalla notifica del ricorso per il giudizio di separazione. Dunque, la riduzione di tempo disposta dalle nuove norme è superiore a due anni rispetto al sistema attuale. Se la separazione è consensuale, il nuovo testo riduce l’anno a sei mesi; il tutto prescinde dall’esistenza e dall’età dei figli. È evidente che una così drastica riduzione dei termini ha come effetto immediato quello di rendere più difficili ripensamenti o ricomposizioni e che il giudizio di separazione non è più — come era stato presentato secondo la logica originaria della prima legge sul divorzio, la cosiddetta Fortuna-Baslini, del 1970 — l’occasione per prendere le distanze da una situazione di difficile convivenza/coabitazione: un tempo non lunghissimo, ma neanche di poche settimane, che lasciava aperta la prospettiva di un ritorno alla vita comune insieme (poco probabile, ma non impossibile), derivante anche da una congrua esperienza per conto proprio.
Con la nuova legge la separazione, o meglio: la richiesta di separazione — non si attende la sentenza di separazione —, diventa il semplice formale passaggio verso il divorzio. Altrettanto evidente è che i figli non contano nulla: una mamma di bambini appena nati può trovarsi nel giro di poco più di un anno nella condizione di «divorziata» senza volerlo, e probabilmente, vista la fretta, senza che le disposizioni relative ai piccoli siano sufficientemente ponderate; peggio, può trovarsi nella debolezza di dover accettare «questa minestra» per non «uscire dalla finestra», alla faccia della parità e della tutela dei minori, e senza poter invocare nessun equivalente dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: può essere «licenziata» molto più velocemente. Anzi, con il divorzio sprint il patto di matrimonio rischia di sciogliersi in un tempo inferiore a quello previsto per disdire un contratto di fornitura elettrica o di un servizio per la casa: sarebbe stato più rispondente alle esigenze degli italiani accelerare questo tipo di rescissioni piuttosto che l’altro, cui si legano le sorti della famiglia.
Il Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014 ha aggiunto un tempo ulteriore a questo film, approvando il decreto-legge enfaticamente denominato «taglia-liti», che punta a snellire i ruoli dei giudici civili, introducendo forme alternative di risoluzione delle controversie: prima di avviare una causa davanti al giudice, le parti, con l’aiuto dei propri avvocati, provano la soluzione amichevole della lite con un accordo denominato «convenzione di negoziazione assistita». Il tentativo di accordo è obbligatorio per alcune controversie, come i danni da circolazione stradale, facoltativo per altre, ed è invece vietato quando il contenzioso riguardi «diritti indisponibili». L’articolo 6 del decreto estende questa procedura anche ai «coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale», di divorzio, «di modifica della condizioni di separazione o di divorzio», purché non vi siano figli minori o figli di maggiore età non autosufficienti.
Per cogliere la portata della modifica va ricordato che la legge ancora in vigore prevede quale presupposto più diffuso per il divorzio la pronuncia di una sentenza definitiva di separazione fra i coniugi, o di omologa della consensuale; prevede altresì, come prima si ricordava, che siano trascorsi almeno tre anni dalla comparizione di marito e moglie davanti al presidente del tribunale per l’udienza di separazione. La legge stabilisce poi che il giudice che incontra la coppia ai fini della separazione e del divorzio sia, per l’appunto, il presidente del tribunale o un suo delegato: quasi a caricare di significato — in virtù della maggiore autorevolezza del magistrato — la verifica della effettiva volontà e della possibilità di mantenere il rapporto matrimoniale. E fa in modo che l’udienza davanti a tale giudice ci sia realmente; così il comma 7 dell’articolo 4 della legge sul divorzio: «I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli». La ragione di tutto ciò è evidente: pur disciplinando il divorzio, la legge non trascura che il matrimonio è il fondamento naturale della famiglia; e, poiché la famiglia ha rilievo pubblico e ha peso per l’intero ordinamento, il magistrato più elevato dell’ufficio giudiziario, colui che lo presiede, ha il compito, per quel che gli è possibile, di evitare la frattura, con uniter che di per sé richiama alla serietà e alla gravità di quanto accade.
Per completezza di quadro, l’articolo 12 del decreto-legge prevede una modalità concorrente per giungere al medesimo risultato: l’accordo di separazione personale o di divorzio — con le stesse limitazioni riguardanti i figli — può raggiungersi senza avvocati se i coniugi lo concludono andando in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile, anche in un Comune diverso da quello nel quale si sono sposati.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge «taglia-liti» non sono un semplice snellimento della procedura. Sono un’altra cosa: con due brevi articoli istituiscono un regime diverso. Si arriva alla separazione o al divorzio — lo si ripete: purché non vi siano minori o figli non autosufficienti — senza passare dal giudice, con la mera assistenza di un avvocato o di un impiegato del municipio. Il che vuol dire:
a. privatizzazione del matrimonio e della sua disciplina. L’avvocato non è né diventa un pubblico ufficiale, e ancor meno un sostituto del giudice. La sua assistenza è finalizzata in via esclusiva a conferire veloce efficacia a una manifestazione di volontà delle parti. Che questa procedura non sia ammissibile in presenza di figli minorenni conferma che questi ultimi rappresentano il residuo del profilo pubblicistico del matrimonio: l’assunzione di reciproci doveri e impegni fra i coniugi perde invece questo tratto;
b. eliminazione del tentativo di comporre le divergenze fra i coniugi. Non si può replicare che se un coniuge arriva a chiedere il divorzio non ha nessuna volontà di giungere a una conciliazione: sia perché non è vero in assoluto, sia perché togliere di mezzo il giudice — e il giudice formalmente più autorevole, il presidente del tribunale — è la conseguenza logica della cancellazione della rilevanza sociale e pubblica del matrimonio;
c. dichiarare che tutto ciò che riguarda il matrimonio è «diritto disponibile». È l’effetto della contemporanea previsione della «convenzione di negoziazione assistita» per separazione e divorzio e della preclusione della convenzione medesima quando sono in discussione «diritti indisponibili».
L’affiancamento di queste nuove disposizioni a quelle del divorzio sprintassicurerà il divorzio in meno di otto mesi dall’istanza di separazione, dal momento che la «convenzione di negoziazione assistita» deve completarsi in un tempo non inferiore a un mese: il nuovo «matrimonio all’italiana» sarà un contratto privatistico, rescindibile a elevata velocità. I giuristi si diletteranno nel definire l’aspetto prevalente del nuovo patto fra i coniugi, ma la riduzione del peso di esso per l’ordinamento sarà nella lettera delle nuove norme.
Il film in programmazione nella sala n. 2 si chiama unioni civili, ma la sostanza è quella del matrimonio, per come finora è disciplinato dal nostro ordinamento, anche fra persone dello stesso sesso: a determinate condizioni, nel testo finora discusso, sono ammesse la pensione di reversibilità e la possibilità di accesso alla quota di legittima. La sala di proiezione è la Commissione Giustizia del Senato, nella quale è in corso la discussione. Il 2 luglio 2014 la senatrice Monica Cirinnà, del PD, relatrice del provvedimento, ha depositato il testo-base, cioè la risultante delle proposte presentate e della discussione generale; ciò vuol dire che i numerosi disegni di legge iniziali hanno perduto autonomia e gli emendamenti vanno riferiti all’articolato curato dalla relatrice, che definisce la traccia della discussione. Il testo-base del Senato si muove in coerenza con le dichiarazioni del premier Matteo Renzi alla direzione del PD del 12 giugno 2014. Da esso deriva un sistema di relazioni familiari che si fa letteralmente in quattro:
a. civil partnership fra persone dello stesso sesso, con regime di fatto paramatrimoniale e con la sola eccezione dell’adozione;
b. patti di convivenza fra persone di sesso diverso, o fra persone dello stesso sesso che desiderano un’unione meno impegnativa e meno invasiva;
c. unioni di fatto fra persone, dello stesso o di diverso sesso, che vogliono stare insieme senza sottoscrivere alcun patto di convivenza;
d. matrimonio fra persone di sesso diverso, come è stato disciplinato finora.
Per avere un’idea di ciò che sarà l’unione di cui al punto a), alla quale sono dedicati i primi 15 articoli del testo-base, e per convincersi che definirla paramatrimonio non è una esagerazione, giova una rapida antologia delle nuove disposizioni:
— articolo 3: «ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio», con la sola eccezione della possibilità di adottare;
— articolo 2: «le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile». A parte l’uso del termine «vedovile» per qualificare lo «stato» del partner che sopravvive, va segnalato che la Camera discute del doppio cognome per i figli di coniugi uniti in matrimonio, dando per scontato che ciascuno dei coniugi conserva il suo: secondo il Senato invece il componente di un’unione omosessuale può assumere il cognome del compagno…
— articolo 4: «Nella successione legittima […] i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un’unione civile tra persone dello stesso sesso»;
— articolo 7: il governo è delegato ad attuare con proprio decreto la riforma, tenendo conto, fra gli altri, del seguente principio: «in materia di ordinamento dello stato civile […] gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall’ufficiale dello stato civile insieme a quelli del matrimonio».
Gli articoli da 8 a 21 riguardano la «disciplina delle convivenze» fra persone dello stesso o di altro sesso. Questa seconda parte del testo-base conferma, se taluno avesse dubbi su dove si va a parare con la prima, che un conto è la convivenza e un conto la civil partnership, un conto sono le unioni civili vero nomine e un conto è la costruzione di un sistema eguale al matrimonio, tranne che nell’adozione, essendoci la seria probabilità che la «lacuna» venga poi colmata dalla Corte Costituzionale. È evidente che parlare di «famiglie» fa perdere il senso autentico del termine «famiglia»: un senso non confessionale, derivante dalla tradizione della civiltà occidentale. È nota la definizione che del matrimonio dà Modestino, giurista insigne — uno dei cinque giuristi le cui opere costituivano fonti utilizzabili nei giudizi: il Digestocontiene circa 350 passi a lui attribuiti —, che però non ha avuto la grazia della conversione: vissuto nel secolo III d.C., non conobbe la fede cattolica. Ecco come indica i tratti essenziali dell’istituto matrimoniale: «Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris comunicatio» (Digesto, 23.2.1), «Il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna, un consorzio per tutta la vita, una comunione fra diritto divino e quello umano».
Ogni singolo termine ha un significato profondo e il richiamo al «divino» non è un surrogato religioso, bensì il modo per sottolineare che la faccenda è importante e trascende l’ordinaria quotidianità. Vi è un evidente legame con il richiamo alla natura contenuto nell’art. 29 della Costituzione italiana — «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» — e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che all’art. 16, comma 3, riconosce che «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società», dopo aver affermato al comma 1 che «uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia».
Nella sala n. 3 si proietta la versione definitiva della fecondazione eterologa, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 9 aprile 2014, depositata il 9 giugno. Essa contiene almeno tre dichiarazioni di principio, che meritano considerazione e che corrispondono ad altrettanti passaggi della sentenza:
a. la scelta di una coppia sterile o infertile di utilizzare la tecnica di PMA-Procreazione Medicalmente Assistita secondo la modalità eterologa coincide, secondo la Consulta, con la scelta «[…] di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli»(16). Tale scelta è qualificata «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi» (ibidem): una «libertà»costituzionalmente fondata (si richiamano in proposito gli articoli 2, 3 e 31 Cost.), «concernendo la sfera più intima e intangibile della persona umana» (ibidem). E se è vero che «[…] la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli» (p. 11), la «formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico è favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico, […] come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione» (ibidem);
b. il diritto costituzionale alla salute entra in questione poiché non si esclude che «[…] l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura rilevante, sulla salute della coppia» (ibidem). Il termine «salute» va quindi inteso come«comprensivo anche della salute psichica, oltre che fisica» (ibidem);
c. non rappresenta un ostacolo il «diritto alla identità genetica» (p. 12), poiché esso si pone in modo similare nei casi di adozione o per la«[…] madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata» (p. 14).
Sono affermazioni non nuove nella giurisprudenza della Consulta. Le prime due richiamano alla memoria le sentenze costituzionali che, dopo l’entrata in vigore della legge sull’aborto, respinsero tutte le ordinanze d’illegittimità sollevate dai giudici di merito, soprattutto negli anni immediatamente seguenti all’approvazione della legge n. 194 del 1978. In quelle decisioni l’argomento maggiormente utilizzato fu la prevalenza del diritto alla salute della donna, ma in esse «salute» significa non già assenza di patologie, più o meno gravi, bensì pieno benessere fisico e psichico. E poiché la legge n. 194 ha un impianto ipocritamente terapeutico — le varie indicazioni all’aborto rilevano in quanto hanno una ricaduta sulla «salute» della gestante — l’estensione del concetto di «salute» e il contestuale richiamo alla tutela di essa di cui all’art. 32 della Costituzione hanno reso l’aborto «costituzionale». Il di più della sentenza n. 162 è il riconoscimento di fondamento costituzionale alla «libertà di autodeterminarsi» in ordine alla formazione di una famiglia con figli; l’identità di logica con la disciplina dell’aborto è evidente pure qui: se la «libertà di autodeterminarsi», unita alla nozione lata di «salute», ha un peso tale da avere la meglio sulla vita di un figlio che già esiste e che ha il solo limite di essere troppo giovane, è ovvio che incida in parallelo sulla possibilità di avere un figlio con gameti estranei alla coppia. Il dato comune è che il figlio è un oggetto: un oggetto da rimuovere, benché essere umano a tutti gli effetti, se ha avuto la cattiva idea di farsi concepire in contrasto con un’autodeterminazione che andava nella direzione opposta; un oggetto da ottenere perfino con il patrimonio genetico — e quindi con l’identità — di altri, se l’autodeterminazione è diretta al suo conseguimento a ogni costo.
5. Si è già accennato ai contenuti e agli obiettivi del film d.d.l. Scalfarotto (sala n. 4), che è all’esame — in questo momento sospeso — della Commissione Giustizia del Senato, dopo essere stato approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati il 19 settembre 2013. Il d.d.l. è composto soltanto da due articoli, il primo dei quali contiene disposizioni penali: esse incidono sull’art. 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, contro le discriminazioni razziali; a sua volta, l’art. 3 di tale legge era stato sostituito dall’art. 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito nella legge n. 205 del 1993, la «legge Mancino». Nella sua attuale versione, l’art. 3 punisce con la reclusione fino a 18 mesi e con la multa «chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi», e con la reclusione fino a 4 anni «chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi». Il nocciolo del d.d.l. Scalfarotto è l’inserimento, al termine di ciascuno dei due periodi riportati, delle parole «o fondati sull’omofobia o sulla transfobia»; in tal modo, l’art. 3 punirebbe con la reclusione fino a 18 mesi e con la multa «chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, o fondati sull’omofobia o sulla transfobia», e con la reclusione fino a 4 anni «chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia».
Si sono già esposte le ragioni per le quali si è di fronte a un’integrazione non necessaria. Di più, è un’integrazione dannosa. Omofobia e transfobia sono parole generiche e ambigue, ordinariamente adoperate secondo un’accezione differente da quella letterale: proprio perché si tratta di termini non giuridici, si prestano a interpretazioni differenti e discordanti, la cui estensione è alla fine lasciata al giudice. Quando una condotta può penalmente qualificarsi omofoba? L’esperienza di altri Stati occidentali nei quali esistono già leggi antiomofobia non è rassicurante, se hanno un senso gli episodi ricordati prima. Si dirà: ma la «legge Mancino», sulla quale avverrebbe l’innesto delle nuove disposizioni, finora non ha prodotto effetti palesemente persecutori. È agevole replicare che non li ha prodotti perché, pur nella genericità delle sue disposizioni, i motivi «razziali, etnici, nazionali o religiosi» hanno un tasso di estensibilità, e quindi di possibile arbitrarietà interpretativa, inferiore rispetto ai motivi «fondatisull’omofobia o sulla transfobia». Non è il caso di fare l’esperimento, considerato quello che accade in altri ordinamenti, a breve distanza da noi. Si dirà, ancora: ma nel d.d.l. Scalfarotto esiste una «clausola di salvaguardia» che dovrebbe tutelare dalla costruzione di un reato di opinione. Essa introduce nell’art. 3 della legge n. 654 del 1975 un comma 3-bis: «Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente». La quantità di parole non tranquillizza: si lascia al giudice la decisione di considerare una manifestazione di opinione quale «riconducibile al pluralismo delle idee» — qual è il significato giuridico di quest’inciso? —, e soprattutto si fa riferimento alla conformità «al diritto vigente», trascurando che, se venisse approvato, il d.d.l. Scalfarotto sarebbe anch’esso «diritto vigente» e quindi criterio alla cui stregua interpretare l’esenzione da responsabilità. In tal modo si trasformano i tribunali in giudici dell’opinione, con criteri di valutazione tutt’altro che precisi.
Ancora. Poiché le disposizioni del d.d.l. Scalfarotto entrano a pieno titolo nella «legge Mancino», esse rendono applicabili a condotte che caso per caso saranno qualificate «omofobe» o «transofobe» pure:
– l’art. 5 della legge anzidetta, che autorizza la perquisizione, il sequestro e la confisca «dell’immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l’autore se ne sia avvalso come luogo di riunione […] o per altre attività comunque connesse al reato»: visto che in Spagna un cardinale sta per essere processato per «omofobia» per le espressioni prima riportate, non è fuori luogo immaginare che tale disposizione in tesi sarebbe applicabile alle sale di una parrocchia al cui interno s’insegni il Catechismo, per i giudizi che esso rivolge alle pratiche omosessuali;
– e l’art. 7, che giunge a prevedere la sospensione di associazioni che favoriscono i reati di cui all’art. 3 della legge n. 654 del 1975, e addirittura il loro scioglimento.
Il d.d.l. Scalfarotto pone a serio rischio non solo la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa, ma pure la libertà di ricerca. In ordine a quest’ultima andrebbero conosciute le difficoltà che oggi incontra uno psicologo serio nell’esercizio della professione: se in momenti particolari dello sviluppo di un adolescente, con la delicatezza e la riservatezza imposte dalle circostanze, chi svolge questo lavoro è in grado di affrontare situazioni di disagio, e magari di aiutare a farle superare insieme con la famiglia del ragazzo, l’introduzione di quelle norme rischia di far leggere come «omofobi» alcuni profili dell’intervento dello psicologo; il quale eviterà anche d’iniziare a trattare questa tipologia di casi, oppure cambierà mestiere. E il danno non sarà solo per il professionista che non prosegue un lavoro importante, ma per tante vicende critiche adolescenziali che potrebbero essere risolte e invece vengono cristallizzate.
Nella sala più piccola, la n. 5, è giunto da poco un prodotto di nicchia: è prossimo al completamento, nell’aula della Camera dei deputati, l’esame delle proposte di legge in tema di doppio cognome per i figli, relatrice l’on. Michela Marzano, del PD. Non ha il peso delle rappresentazioni delle altre sale, ma si pone in continuità tematica con la rassegna, poiché: a) apporta un contributo non marginale alla disgregazione dell’identità familiare; l’effetto della sua approvazione sarà che nel medesimo nucleo familiare figli degli stessi genitori si ritrovino con cognomi differenti; b) determina la cancellazione della continuità del cognome, e ciò a differenza di quanto avviene in Stati nei quali vi è da secoli un regime di doppio cognome; in essi, però, l’attribuzione e la trasmissione dello stesso non sono lasciate all’arbitrio, e quindi non creano confusione.
La sala più grande è la n. 6, con forte capacità attrattiva per i minori: ospita un remake, che riguarda la droga. Camera e Senato hanno approvato definitivamente la legge n. 79 del 16 maggio 2014, che converte il decreto-legge n. 36 del 20 marzo 2014. Sono tre i profili di maggior danno che deriveranno dalle nuove norme:
a. il ripristino della non punibilità quando vi è l’«uso personale». Nella restaurata formulazione questa destinazione, desunta da elementi, oltre il limite di quantità, come le «modalità di presentazione» della droga, il «confezionamento frazionato» o «altre circostanze dell’azione», fa rivivere una giurisprudenza che in passato aveva mandato assolti dalla detenzione di quantitativi importanti di stupefacenti se non vi era la prova evidente della destinazione allo spaccio;
b. la depenalizzazione di fatto dello spaccio da strada, grazie a un emendamento proposto dal governo e approvato dalla Camera dei deputati, che riduce la sanzione per la cessione qualificata «di lieve entità» da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni di reclusione, rispetto al minimo di un anno e al massimo di cinque prima in vigore. Il nuovo tetto massimo impedisce l’arresto obbligatorio, e quindi la custodia in carcere, di chi sia colto nell’atto di spacciare; il nuovo limite minimo permette, con le attenuanti generiche e con le diminuenti degli eventuali patteggiamento o rito abbreviato, di ridurre la pena anche a tre mesi e quindi di convertirla in sanzione pecuniaria.Ergo: chi spaccia per strada non rischia quasi per nulla di essere arrestato e, se processato, se la cava pagando un ticket. Nel calcolo costi-benefici, al netto di altre considerazioni, conviene spacciare;
c. il ripristino della distinzione fra droghe «pesanti» e «leggere», che farà la fortuna di chi traffica la cannabis geneticamente modificata, con un principio attivo che può giungere fino a 30 volte quello della pianta naturale, con effetti devastanti soprattutto sui minori.
6. Ci si potrebbe chiedere: ma come mai tutto insieme? E come mai tutto adesso, quando appena dieci anni fa, se non di meno, il Parlamento varava la legge n. 40 sulla fecondazione artificiale (nel 2004), approvava la legge Fini-Giovanardi sulla droga (nel 2006), resisteva a novità disgregatrici per la famiglia e la libertà di educazione (fino al 2010); e negli stessi anni il Governo italiano contrastava con successo imposizioni di fonte europea, come per esempio quella di estromettere il Crocifisso dai luoghi pubblici. E il popolo seguiva: nel 2005 il referendum che puntava a distruggere la legge n. 40 è stato largamente sconfitto, mentre nel 2007 il Family Day ha avuto il merito, richiamando le ragioni della famiglia, di archiviare senza tante discussioni il progetto di introduzione dei cosiddetti «Dico», acronimo per «diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi». Sembrava che si fosse avviata un’inversione di tendenza. Come mai tutto questo oggi è un passato remoto?
Risultati importanti sul piano delle norme e dell’azione di governo si conseguono se sono preceduti, accompagnati e seguiti da un intenso e diffuso lavoro pre-politico, anzitutto di formazione e d’informazione. Si affrontano le battaglie difficili se vi è una base culturale solida e partecipata; si difendono i risultati di quelle battaglie se si hanno costantemente presenti le ragioni che le fondano. Ma quando, per partire dai dati più elementari, da un lato il Parlamento approva la Fini-Giovanardi, com’è accaduto nel 2006, e dall’altro le televisioni pubbliche e private continuano a mandare in onda talk show e presunti approfondimenti in cui si dice che quelle norme servono solo a riempire le carceri di tossicodipendenti — falsamente, perché i dati obiettivi attestano l’esatto contrario —, non vi è da meravigliarsi se perfino chi ha voluto la Fini-Giovanardi a distanza di otto anni voti per la sua demolizione.
Per completare la risposta ai luoghi comuni, dai quali si erano prese le mosse, va detto che la contrarietà alle discriminazioni deve partire dalla loro corretta individuazione: è il caso di affrontare quelle che esistono. Oggi la realtà veramente discriminata si chiama famiglia, come ha ricordato Papa Francesco il 20 febbraio 2014 all’apertura del Concistoro straordinario, dedicato alla preparazione del Sinodo sulla famiglia: «La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell’umanità» (17). Quelli che seguono sono esempi concreti di «disprezzo» e di «maltrattamento» (18), e quindi di concreta quotidiana discriminazione:
– in caso di separazione, gli alimenti corrisposti al coniuge vanno in detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma non vi è alcuna detrazione se la medesima cifra è trasferita all’interno della famiglia dall’uno all’altro dei componenti: si pensi al mantenimento di un figlio all’università;
– ogni qual volta si prevedono agevolazioni fiscali — rottamazioni, imposte di successione, ristrutturazioni edilizie —, queste vengono riconosciute senza limite di reddito, ma i sostegni alla maternità o le detrazioni fiscali per i figli a carico sono corrisposti in relazione al reddito;
– è a tal proposito emblematica la vicenda degli 80 euro in più, entrati nella remunerazione di chi ha un reddito inferiore a 24.000 euro netti a titolo di minor peso fiscale, per decisione del governo Renzi. Poniamo, l’una a fianco all’altra, due famiglie. La prima è composta da marito e moglie, senza figli; lavorano entrambi e percepiscono ciascuno un reddito da dipendenti di 24.000 euro, in totale 48.000 euro. La seconda famiglia è composta da cinque persone, padre, madre e tre figli, con un solo reddito da lavoro dipendente pari a 30.000 euro. A partire da maggio 2014, che coincide con la decorrenza del beneficio, la prima riceve ogni mese 160 euro in più — 1.280 fino a fine anno —, la seconda nulla, pur essendo al proprio interno il reddito pro capite (6.000 euro) pari a un quarto di quello della prima (24.000 euro). È la più recente conferma di una discriminazione che non scompare, per la semplice ragione che il «fattore famiglia», che dovrebbe scattare in automatico, semplicemente non esiste o, se esiste, funziona in negativo;
– chi svolge attività sindacale gode — giustamente — di permessi e di distacchi, chi va a scuola per essere ricevuto dai docenti dei propri figli deve — ingiustamente — chiedere le ferie;
– il medico di base è da sempre oggetto di libera scelta, gli insegnanti per i figli no;
– il professionista che assuma la moglie nel suo studio non può dedurre dalla dichiarazione dei redditi il costo delle retribuzioni e dei contributi: ciò che invece avviene se assume l’amante.
Si potrebbe proseguire nell’elenco. Ma è più che sufficiente per concludere che ciò di cui vi è reale necessità è un intervento normativo che rilanci la famiglia e permetta a due persone che desiderano condividere la vita, contribuire all’ordine della generazione e all’educazione dei figli di guardare al futuro con maggiore speranza e con minore angoscia di quanto accade ora.
7. Per concludere e per individuare le priorità, il primo passo è acquisire articolata consapevolezza del quadro nel quale siamo collocati. Il secondo è quello della mobilitazione, che, nonostante i mezzi limitati, produce effetti importanti. Si ponga a confronto quello che è accaduto per la legge sulla droga e quello che sta accadendo per il d.d.l. Scalfarotto. Come mai la prima, con la sua portata devastante, ha superato il traguardo dell’approvazione senza incontrare sostanziale opposizione, e il secondo, che sembrava dovesse passare in poche battute un anno fa, benché abbia superato lo scoglio della Camera dei deputati, è fermo in Commissione Giustizia al Senato? La differenza di tempi e di esiti non dipende solo dal fatto che sulla droga ci si trovava di fronte a un decreto-legge che andava convertito in sessanta giorni — comunque il contenuto avrebbe potuto essere diverso —, bensì dal fatto che il dibattito sulla droga all’esterno del Palazzo è mancato quasi del tutto: i giornali ne hanno parlato poco e male, nessun talk show ne ha trattato, non vi è stata mobilitazione e quindi è mancata la consapevolezza della gravità di quanto andava in votazione.
Sull’omofobia, dopo un momento iniziale di sbandamento, la mobilitazione è partita già dall’estate 2013: associazioni come Alleanza Cattolica hanno pubblicato appelli a pagamento su taluni quotidiani, in tutta Italia si sono tenuti e si tengono convegni ai quali sono stati invitati numerosi parlamentari, vi sono state e vi sono manifestazioni in piazza — la rete di Sentinelle in piedi ha toccato in modo intelligente quasi tutte le città italiane —, vi è l’attività di fondazioni come Novae Terrae, e ciò ha avuto riflessi sui media e dentro il Palazzo e ha indotto a una certa cautela chi immaginava di sbrigare velocemente la pratica d.d.l. Scalfarotto. Morale della favola: se ci si muove i risultati non mancano.
In questo quadro s’inserisce il Comitato Sì alla famiglia, cartello di associazioni e di movimenti che condividono il Manifesto Sì alla famiglia (19) e aderiscono su base territoriale. L’attività del Comitato è anzitutto quella della formazione e dell’informazione sui temi della famiglia, attraverso conferenze, convegni, seminari e un sito web in cui vi è una sezione — Sì Jus — che:
a. dà conto in tempo reale dei lavori parlamentari attinenti ai temi della famiglia, con la pubblicazione dei resoconti dei lavori delle Commissioni e delle Assemblee di Camera e Senato: ciascun documento è accompagnato da rapide e semplici schede di lettura, che permettono di orientarsi nell’esame degli stenografici parlamentari. Vi è spazio pure per gli atti di sindacato ispettivo — interrogazioni, interpellanze, question time — quando da essi è possibile ricavare elementi interessanti per le questioni familiari;
b. aggiorna sulle novità giurisprudenziali, riferendo ciò che accade nelle Corti europee e in quelle nazionali, senza escludere le pronunce di merito, con analitici commenti redatti da esperti;
c. informa sull’azione in materia dei governi nazionale e regionali.
Il Comitato Sì alla famiglia ha inoltre allestito sull’intero territorio nazionale una rete di avvocati tesa a fornire consulenza e assistenza a chi, nella scuola o nei luoghi di lavoro, viva momenti di disagio e di tensione a seguito di direttive come quelle dell’UNAR, o sia investito da iniziative similari. L’intervento dei legali che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità avviene all’insegna della discrezione, della rinuncia ad azioni spettacolari o anche solo pubblicizzate, e del ricorso all’azione giudiziaria quando ogni altra possibilità stragiudiziale sia stata praticata e non abbia prodotto risultati, in tal caso preferendo l’azione civile a quella penale: il rapporto fra il Comitato e ogni avvocato è disciplinato da una convenzione con la quale tali impegni sono formalmente assunti. Infine, prima dell’ultima tornata elettorale, per le europee ma anche per le regionali e per le amministrative, nelle regioni e nei comuni in cui si è votato il Comitato ha raccolto decine di sottoscrizioni da parte di candidati con l’impegno a realizzare, se eletti, i contenuti delManifesto.
È evidente che tutto ciò ha senso, ma non è in grado di arrestare la concentrazione istituzionale, mediatica e lobbistica delle forze del fronte avverso. La mobilitazione deve essere più ampia, con forme che — pur con gli adattamenti del caso — riprendano esperienze felici come quella del Family Day: perché tutti coloro che hanno voce in capitolo, nelle chiese, nelle sedi istituzionali, nelle aule giudiziarie e nelle università, smettano i panni della rassegnazione. Attendere ancora equivale di fatto, al di là delle intenzioni, ad accettare come ineluttabile quel filo unitario ideologico di cui si diceva prima; mentre nella storia non vi è nulla d’ineluttabile. Nei primi anni del pontificato di san Giovanni Paolo II (1978-2005) più d’uno gli rivolgeva la critica di «non porsi al passo con la Storia». Passato qualche tempo, mentre i Muri cadevano e rotolavano le macerie di strutture, statali e non, che avevano preteso di «essere al passo con la Storia», si è avuto modo di osservare che quella critica iniziale aveva un fondo di verità: ma solo nel senso che, da un certo momento in avanti, è stata la Storia a «mettersi al passo» con il Papa recentemente proclamato santo. Per tutto, ma in particolare per ciò che riguarda quel pilastro del corpo sociale che è la famiglia, seguirne l’esempio è ciò che compete a ciascuna persona di buona volontà.
Alfredo Mantovano
Note:
(1) Cfr. il testo all’indirizzo internet: <http://www.unar.it/unar/portal/?p=1921> (gl’indirizzi internet dell’intero articolo sono stati consultati l’8-9-2014).
(2) Cfr. il testo all’indirizzo internet: <http://www.istitutobeck.com/progetto-unar.html>.
(3) Card. Angelo Bagnasco, L’individualismo origine dei mali, inAvvenire. Quotidiano di ispirazione cattolica, Milano 25-3-2014.
(4) Francesco, Discorso alla Delegazione dell’Ufficio Internazionale Cattolico dell’Infanzia, dell’11-4-2014, in L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano 12-4-2014.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
(7) Stefania Giannini, Più Europa contro l’euroscetticismo, intervista a cura di Giovanni Grasso, in Avvenire. Quotidiano di ispirazione cattolica, Milano 18-4-2014.
(8) Nell’aprile 2014 sono state lette in classe pagine del libro di Melania Mazzucco, Sei come sei (Einaudi, Torino 2013), descrittive di un rapporto orale fra due adolescenti dello stesso sesso.
(9) Sulla vicenda cfr. Massimo Introvigne, Omofobia, si comincia: in Spagna indagato neo-cardinale Sebastián, in la nuova Bussola Quotidiana, 7-2-2014 (all’indirizzo internet: <http://www.lanuovabq.it/ it/articoli-omofobia- si-comincia- in-spagna- indagato-neo-cardinale- sebastian- 8380.htm>), da cui sono tratte le citazioni che seguono.
(10) Per una rassegna degli abusi perpetrati in applicazione della legge francese, cfr. La répression pour tous? (Lethielleux, Parigi 2013), dell’imprenditore e attivista politico François Billot de Lochner. Cfr. pure M. Introvigne, Dalla Francia sappiamo come andrà a finire, in La nuova Bussola Quotidiana, 22-7-2013, all’indirizzo internet: <http://www.lanuovabq.it/ mobile/ articoli-dalla- franciasappiamo-comeandr- a-finire- 6927.htm>.
(11) Cfr. in proposito M. Introvigne, Se credi nella castità, non fai l’avvocato, in La nuova Bussola Quotidiana, 21-8-2013, all’indirizzo internet: <http://lanuovabq.it/ it/stampaArticolo- se-credi- nella-castita- non-fai- lavvocato- 7114.htm>.
(12) Idem, La lobby gay imbavaglia i giornalisti, ibid., 15-12-2013, all’indirizzo internet: <http://www.lanuovabq.it/ it/articoli-la-lobby-gay- imbavaglia- i-giornalisti- 7973.htm>.
(13) Cfr. il testo all’indirizzo internet: <http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-notizie/2426-linee-guida-per-uninformazione-rispettosa-delle-persone-lgbt>, da cui sono tratte le citazioni che seguono.
(14) Cfr. il testo all’indirizzo internet: <http://www.mariomieli.net/ paura-no-grazie.html>.
(15) Cfr. il mio La guerra dei dico, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2007.
(16) Sentenza 9 aprile-10 giugno 2014, in Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, Corte Costituzionale, anno 155°, n. 26, 18-6-2014, pp. 1-16 (p. 10). Fino a diversa segnalazione tutte le citazioni senza riferimento rimandano a questo documento.
(17) Concistoro Straordinario, Parole del Santo Padre Francesco, inL’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano 21-2-2014.
(18) Ricavo parte del raffronto che segue da un appunto elaborato una decina di anni or sono dall’allora presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari Luisa Santolini, poi eletta deputata nella XV e nella XVI legislatura.
(19) Consultabile sul sito internet <http://www.siallafamiglia.it>.