Nota del Centro Studi “Rosario Livatino” del 08/05/2019. Quel che non può il Comune con la trascrizione può il giudice con l’adozione
La sentenza della Cassazione depositata oggi ha certamente il pregio di ribadire il divieto della maternità surrogata contenuto all’art. 12 della legge 40/2004, di ancorare tale divieto all’ordine pubblico interno, di richiamare il principio della dignità della gestante e di precludere – proprio perché si tratta di una pronuncia delle Sezioni unite civili – ogni improprio aggiramento di tali norme e principi. “Il giudice non può sostituire la propria valutazione”, dice la Suprema Corte, al bilanciamento effettuato dal Parlamento.
Lascia invece a desiderare l’apertura che nella sentenza si trova alla estensione della c.d. stepchild adoption ai casi di maternità surrogata: quel che non è consentito all’ufficiale dello stato civile, cioè il riconoscimento come figlio dei “committenti” del nato da maternità surrogata, parrebbe consentito col ricorso all’adozione da parte degli stessi “committenti”.
Il messaggio che viene dato, ridotto alla sostanza, è che – ferma restando la preclusione in Italia dell’utero in affitto – la coppia che lo desideri può recarsi all’estero per ottenere un bambino da maternità surrogata e poi renderlo proprio giuridicamente attivando la procedura adottiva: un messaggio pilatesco, visto che conduce comunque a un esito di legittimazione, se pure per altra via, della maternità surrogata. Andrebbe poi spiegato alle coppie che attendono da anni un bambino, avendo attivato una procedura di adozione, perché una condotta vietata dalla legge la rende in concreto possibile, mentre per via ordinaria l’adozione resta complicatissima ed eventuale.
Il Parlamento ha bisogno di altro per intervenire con una legge che scongiuri in modo chiaro la pratica dell’utero in affitto?