Alfredo Mantovano, Cristianità n. 189 (1991)
Dall’omicidio, avvenuto ad Agrigento il 21 settembre 1990, del giudice Rosario Livatino, l’unico provvedimento normativo adottato è stato, nonostante i propositi e le esortazioni, il decreto “natalizio” di indulto. Nel frattempo la nazione patisce l’aggressione di una delinquenza sempre più efferata e le iniziative di un legislatore che privilegia le “attese” dei colpevoli rispetto ai diritti delle vittime dei reati.
Venerdì 21 settembre 1990, alle porte di Agrigento, quattro killer bloccano la vettura a bordo della quale Rosario Livatino, trentottenne, giudice al Tribunale penale della città sicula, si sta recando al lavoro, e uccidono il magistrato raggiungendolo con più colpi di arma da fuoco: è l’episodio forse più clamoroso, che esprime emblematicamente il livello e la gravità che il fenomeno della criminalità ha raggiunto nel 1990. È la punta di un iceberg le cui dimensioni appaiono sempre più cospicue: infatti, dai dati a disposizione si ricava con sufficiente chiarezza da un lato l’occupazione di vaste zone del territorio nazionale da parte della delinquenza, organizzata e non, se è vero che — per segnalare soltanto una delle cifre più indicative — nei primi dieci mesi del 1990 il 70,7% degli omicidi registrati in Italia sono stati consumati in Sicilia, in Campania e in Calabria (1); dall’altro l’estensione del fenomeno a tutto il paese, pur se non con caratteristiche di controllo territoriale tendenzialmente completo: confrontando il primo semestre del 1989 con lo stesso periodo del 1990, nella provincia di Milano i furti sono passati da 108.000 a 129.000 e le rapine da 1.688 a 2.122 (2); e si tratta di dati parziali, in quanto tengono conto — ovviamente — soltanto dei reati denunciati, e non di quelli complessivamente commessi. Alle cifre, che non sempre esprimono in modo adeguato la realtà tragica a essi retrostante, va aggiunta l’efferatezza, spesso gratuita, che con frequenza viene constatata nella consumazione dei crimini, e la condizione di frustrazione che attanaglia sia chi è maggiormente esposto sul fronte della lotta alla criminalità, sia chi, rimasto vittima di quest’ultima, non riesce a ottenere tempestiva e adeguata riparazione.
Un’emergenza reale
Quanto alla ricerca, tutt’altro che semplice, delle ragioni della pesante situazione di attacco — o quanto meno di minaccia — alla sicurezza, ai beni e alla vita dei cittadini, “è chiaro che — come ha detto in proposito il Santo Padre Giovanni Paolo II nel novembre del 1990 — i problemi configurati da questa situazione sono primariamente politici, sociali, culturali ed economici, ma non v’è dubbio che la loro radice è di ordine etico, giacché certi meccanismi perversi […] appartengono a quelle “strutture di peccato” che hanno il loro fondamento nelle colpe personali, in quanto collegate ad atti concreti delle persone, che le introducono, le consolidano e ne rendono difficile la rimozione” (3).
Alla corruzione personale, nel senso più profondo del termine, e all’immoralità delle leggi, che provocano a distanza anche non lunga l’affievolimento dei freni di ordine etico — si pensi al radicale sconvolgimento di valori prodotto dall’introduzione e dalla vigenza nell’ordinamento della Repubblica Italiana della legge sull’aborto (4) — va pure affiancata, quale concausa prossima del dilagare del crimine, la presenza di norme, di carattere sia sostanziale che procedurale, di ambito specificamente penale, improntate all’ipergarantismo e alla studiata complicazione dell’istruttoria volta a pervenire al vero.
Fra i guasti più evidenti del sistema penale in vigore vi sono senz’altro la scarsa efficacia del sistema di accertamento dei reati (5) e la materiale assenza di effettività della pena, nonché la sproporzione esistente, soprattutto in alcune aree del Sud d’Italia, fra gli organici e i mezzi delle forze dell’ordine e la gravosità dei compiti cui le stesse sono chiamate. Quanto alla certezza della pena, vi è consenso pressoché unanime nel constatarne l’avvenuta scomparsa dall’ordinamento penale italiano, in virtù del vigore di quella serie di istituti — ciascuno dei quali ha diversi presupposti e finalità, ma di cui è opportuno avere presente anche l’insieme — che vanno dalla sospensione condizionale della pena alle misure alternative alla detenzione, agli “sconti” di pena introdotti dal nuovo codice di procedura penale, ai numerosi benefici — permessi-premio, semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, liberazione anticipata — previsti dall’ordinamento penitenziario — la cosiddetta “legge Gozzini” —, fino a giungere ai provvedimenti di amnistia e di indulto, che con cadenza regolare hanno segnato e continuano a segnare la vita della nazione — dal dopoguerra a oggi ve ne sono stati più di quaranta.
Esortazioni e propositi
Eppure, in una realtà sociale nella quale i richiami di ordine morale hanno effetto contenutissimo, soprattutto a causa degli “effetti profondi del processo di scristianizzazione in atto” (6), la certezza della pena, pur con tollerabili temperamenti, dovrebbe costituire un principio difficilmente derogabile: “la necessità che la minaccia legale trovi concreta applicazione deriva dal fatto che la sola prospettazione di essa ben difficilmente ha il 100% di efficacia intimidatoria” (7) e “si può affermare che lo scopo primario della legge penale sia quello di agire come una minaccia e che lo scopo primario della irrogazione ed esecuzione della pena sia quello di rendere la minaccia credibile.
“[…] Le pene segnalano la gravità dell’offesa, come un monito per i potenziali aggressori e come guida per il giudice e per la pubblica opinione” (8).
La diffusa consapevolezza di questa realtà, e le polemiche, anche accese, innescate da quanti — magistrati e forze dell’ordine — sono più impegnati nelle zone “a rischio”, ha indotto, all’indomani dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, i titolari delle più alte cariche dello Stato a prese di posizione significative e ad altrettanto significative dichiarazioni di intenti. Queste ultime sono state ancor di più sollecitate da episodi, succedutisi nei giorni e nelle settimane seguenti, che hanno suscitato, non senza fondamento, allarme e preoccupazione: dalla semilibertà concessa a Valerio Morucci e ad Adriana Faranda, organizzatori ed esecutori, con altri, del sequestro dell’on. Aldo Moro e dell’assassinio degli uomini della sua scorta, e dell’omicidio del giudice Girolamo Tartaglione, agli arresti domiciliari di cui ha beneficiato Francesco Maietta, condannato in primo grado a ventisette anni per l’omicidio del generale Licio Giorgieri, alla scarcerazione per decorrenza dei termini di detenzione cautelare degli esponenti del “clan dei catanesi”, anch’essi condannati in primo grado a Torino per numerosi omicidi e altre gravi gesta criminose; e ciò senza trascurare i delitti commessi da condannati in regime di semilibertà o in permessi-premio. Facendosi in qualche modo interprete di esigenze reali, il 24 settembre 1990 il presidente della Repubblica, sen. Francesco Cossiga, inviava una lettera al ministro di Grazia e Giustizia, ai presidenti dei due rami del Parlamento e al vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, nella quale, premesso che la situazione impone “misure straordinarie politiche, amministrative e legislative che […] pongano il governo, l’ordine giudiziario, le forze di polizia e le amministrazioni pubbliche in condizioni legali di fronteggiare, contrastare nel modo più adeguato e stroncare la minaccia che la criminalità organizzata in alcune zone del paese, ma con riflessi ed anche pericolo di espansione in tutta la comunità civile e politica, rappresenta per le Istituzioni e la sovranità dello Stato”, indicava, fra quanto andava fatto con maggiore urgenza, l’adozione di “meccanismi e procedure di più attenta valutazione della concessione dei benefici previsti per i detenuti”, e “forme più severe di ineleggibilità e incompatibilità”, contro le “infiltrazioni della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali” (9). Negli stessi giorni autorevoli esponenti del Governo, a cominciare dal ministro di Grazia e Giustizia professor Giuliano Vassalli, e del Parlamento individuavano nella revisione di taluni articoli della “legge Gozzini” e del nuovo codice di procedura penale il punto di partenza per un adeguato impegno dello Stato.
A distanza di quasi quattro mesi dalla tragica fine del dottor Rosario Livatino, quale esito hanno avuto le esortazioni, gli appelli e i propositi sbandierati, in termini di provvedimenti normativi?
La risposta dello Stato
A tutta la prima decade di gennaio del 1991 — questa precisazione è d’obbligo a causa delle modifiche che si susseguono disordinatamente in materia, sì che per l’operatore del diritto l’informazione fornita dal giornale-radio o dal televideo ha sostituito, o quanto meno ordinariamente precede di più giorni, quella della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — il solo provvedimento avente forza di legge introdotto con carattere non provvisorio nell’ordinamento dal settembre del 1990, per quanto assurdo possa sembrare, è il decreto di indulto, con il quale sono condonate le pene detentive fino a due anni e quelle pecuniarie fino a dieci milioni di lire, inflitte per i reati commessi entro il 24 ottobre 1989 (10).
Non che siano mancate le iniziative di segno contrario, in particolare da parte del Governo, ma esse non hanno avuto finora alcun effetto concreto, essendosi concentrate soprattutto nel varo di un decreto-legge — n. 324, del 13 novembre 1990 —, che però non è stato convertito in legge dal Parlamento. Il decreto, nuovamente approvato con qualche modifica dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 gennaio 1991, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ripresentato in Parlamento per la conversione in legge (11). In realtà, all’interno di esso erano e sono affiancate misure di vario tipo, e precisamente limitazioni o esclusioni, per un periodo di cinque anni e con decorrenza immediata, dei permessi-premio e dell’affidamento al servizio sociale in relazione ai delitti più gravi, minori restrizioni per il ricorso da parte del pubblico ministero alle intercettazioni telefoniche, minori formalità per le ordinanze di privazione della libertà, aggravanti per l’utilizzazione dei minori nella consumazione dei reati e per gli illeciti commessi da chi è sottoposto a misure di prevenzione, modifiche alla legislazione antimafia, e in particolare ai contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, norme per un migliore coordinamento fra le forze di polizia.
L’intento alla base del decreto-legge — sia di quello decaduto che del nuovo — è evidentemente quello di fornire una prima risposta all’emergenza-criminalità, partendo dalla correzione di quegli istituti, giudicati eccessivamente permissivi, la cui applicazione aveva destato le maggiori perplessità. Non vi è dubbio che sia stata una risposta confusa, per l’eterogeneità dei settori di intervento e per la conseguente frammentarietà delle modifiche apportate; frettolosa, perché una riflessione più attenta avrebbe evitato all’inizio oggettive anomalie, prima fra tutte l’applicazione retroattiva delle nuove norme, pregiudizievole per quei non pochi detenuti che avevano mantenuto un certo comportamento nella sicurezza di conseguire un beneficio legalmente concesso: tale disposizione è infatti scomparsa dal nuovo decreto; ma anche notevolmente lacunosa. Infatti, nel decreto-legge governativo è stato infatti sostanzialmente eluso il problema più consistente, rappresentato dalla farraginosità nell’accertamento dei reati provocata dalle norme del nuovo codice di procedura penale; né è stato in alcun modo sfiorato il problema del regime della carcerazione preventiva introdotto dalle stesse norme.
“Rigorismo” e “perdonismo”
È utile soffermarsi sul punto perché, come sempre accade quando la polemica si accompagna alla demagogia e alla ricerca di un unico capro espiatorio, nella campagna politica e di opinione di stampo “antiperdonista” si sono fatte derivare dalla “legge Gozzini” effetti a essa estranei. Per esempio, che dall’ottobre del 1989 al settembre del 1990 vi siano state ben 29.910 scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautela- re (12) non è un fatto ascrivibile alla “legge Gozzini”, ma alle nuove norme procedurali, che hanno ristretto i termini di durata della carcerazione preventiva; lo stesso discorso vale per quanti, arrestati anche per gravi delitti, sono stati rimessi in libertà o posti agli arresti domiciliari — nel periodo prima indicato sono stati concessi 13.699 provvedimenti di arresti domiciliari — perché non sussistevano le condizioni rigorosamente delimitate che il nuovo codice impone per far proseguire la custodia cautelare (13). L’aver concentrato l’attenzione più sulla “legge Gozzini” che sul nuovo codice processuale non fa intravvedere una volontà politica tesa a fronteggiare in modo coerente e globale l’emergenza reale.
Pur con tutte le riserve delle quali ho fatto cenno — cui ben si poteva, volendo, porre rimedio in sede di conversione da parte del Parlamento —, il decreto-legge n. 324 avrebbe potuto costituire il primo passo per avviare un riequilibrio del sistema sanzionatorio in una direzione meno permissiva. Come ho detto, il provvedimento è abortito: l’opposizione al suo contenuto da parte soprattutto del Partito Comunista Italiano e di consistenti settori della Democrazia Cristiana ne ha di fatto impedito la conversione in legge, e al momento non si può prevedere se, dopo la sua riproposizione con qualche modifica da parte del Governo, esso sarà convertito in legge integralmente o parzialmente, oppure se decadrà. Ma l’opposizione all’interno del Parlamento è stata il riflesso di un’ampia campagna di opinione orchestrata sui mass media — in contrasto con quella pseudorigorista e che, al pari di questa, ha tenuto conto solo di dati parziali — a difesa della “legge Gozzini”, legge che, per quel che ho detto, se non è né la prima né la sola che urge riformare, non è neppure l’ultima. La “campagna” si è articolata sia sul fronte delle statistiche, battendo il tasto dell’esigua percentuale di evasioni in rapporto ai benefici ottenuti e della buona condotta tenuta fuori dal carcere dai detenuti in permesso o in semilibertà, sia su quello della natura rieducativa della pena, che sarebbe compromessa da una limitazione o da un’esclusione dei benefici medesimi.
Quanto al primo aspetto, va osservato però che si è ancora una volta avuta conferma della possibilità di un uso distorto dei numeri, se non li si legge nella loro interezza; infatti, è fuorviante asserire che è evaso solo l’1,5% dei detenuti beneficiari dei permessi-premio, e cioè 1.719 detenuti su 112.513 autorizzazioni concesse, “perché se un detenuto evade non al primo, ma al decimo permesso ottenuto, non è un evaso su dieci, ma un evaso su uno” (14). Né è serio ipotizzare statistiche sui reati consumati fuori dal carcere; infatti, ancora, “oltre il 90 per cento dei reati commessi restano a opera di ignoti e […] non è pensabile che solo coloro che ottengono permessi vengano scoperti ogni volta che delinquono” (15).
Quanto al secondo aspetto, è opinione consolidata della più accorta dottrina penalistica contemporanea che “l’idea retributiva resta l’idea forza, l’idea centrale del diritto penale della libertà” (16): infatti, essa è nel contempo la più adeguata a sottolineare la dignità e la libertà dell’uomo e a responsabilizzarne i comportamenti. Ciò non esclude la tensione verso la correzione del comportamento antisociale, cioè la rieducazione, ma collega quest’ultima a comportamenti concreti e a meccanismi pedagogici seri: la progressiva attenuazione della pena dovrebbe essere parallela alla “dimostrata progressiva acquisizione delle abitudini sociali” (17), mentre ogni regresso in questa direzione dovrebbe ritardare le forme di pena più attenuate. Comunque si tratta di istituti che non dovrebbero mai in tesi portare all’abolizione dell’effettività e della certezza della pena, se non si vuole cancellarne del tutto la funzione retributiva e di prevenzione; e quindi da far funzionare dopo un congruo periodo di espiazione effettiva, valutando l’opportunità di escludere, in considerazione dello sviluppo e dell’incidenza della criminalità in un determinato momento storico, alcune specie di più efferati delitti.
Nel dibattito sul punto non sono stati neppure abbozzati indispensabili approfondimenti in quanto ci si è limitati, per lo più, agli appelli e alle petizioni di principio in un senso o nell’altro. Sotto questo profilo, dopo che, all’indomani dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, L’Osservatore Romano aveva invocato “interventi radicali e coraggiosi, efficaci e incisivi sul piano pur necessario della repressione” (18), e dopo l’“appello”, formulato a conclusione della XXXIII Assemblea Generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, “agli organi dello Stato e a tutti i cittadini e alle forze sociali perché, con sforzo concorde e rigorosa determinazione, sia impiegata ogni energia nel debellare le organizzazioni criminose” (19), riescono di non facile intelligibilità le prese di posizione di autorevoli presuli i quali, a pochi giorni di distanza, si sono pronunciati pubblicamente in favore del mantenimento in vigore della “legge Gozzini” nella sua interezza; vanno ricordate in particolare le dichiarazioni del card. Ugo Poletti, il quale, in un messaggio ai detenuti negli istituti di pena romani, ha scritto, fra l’altro, di condividere la “delusione” e il “dolore” dei reclusi “a causa della sospensione di una Legge nella quale avevate riposto molta fiducia”, e ha assicurato l’impegno “di far sentire la nostra povera voce presso le alte Autorità” (20), e del card. Carlo Maria Martini che, incontrando i detenuti del carcere di Opera, presso Milano, in sciopero della fame da due settimane contro il decreto-legge del Governo, ha espresso l’augurio “con tutto il cuore che la sterzata che avete avuto il coraggio di fare voi abbia il coraggio di farla anche il Parlamento” (21). Sarebbe interessante apprendere, in assenza di adeguate precisazioni, come è possibile conciliare gli auspici di determinazione e di efficacia nella lotta contro il crimine con gli auspici della decadenza di un decreto che, sia pure con tante incertezze, si muoveva in questa direzione.
Verso la scomparsa della pena?
Tornando all’impegno a livello istituzionale, va ricordato che altre misure anticrimine, annunciate a riprova della inversione di tendenza, sono contenute in una serie di disegni di legge governativi, elaborati nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 1990, che prevedono l’allungamento dei termini di durata delle indagini preliminari, della custodia cautelare e della prescrizione dei reati, misure “premiali” per i “pentiti” delle organizzazioni criminose, e nuove norme per i reati contro l’amministrazione della giustizia (22): ma l’approvazione di essi, considerando i tempi usuali del Parlamento e i contrasti esistenti, non si immagina né imminente né sicura. E comunque la nuova procedura penale viene appena sfiorata dalle modifiche proposte.
Resta così, nella sua palese assurdità, il dato di fatto prima ricordato: le sole norme inserite stabilmente nell’ordinamento penale dal settembre del 1990 sono state quelle dell’indulto. Nella scarna relazione di accompagnamento alla proposta di legge, successivamente approvata dal Parlamento, e recepita nel proprio decreto dal presidente della Repubblica (23), la prima ragione del provvedimento di clemenza viene individuata negli sconti di pena che il nuovo codice di procedura penale concede a chi si avvale del “patteggiamento” o del “rito abbreviato” (24), e dei quali invece non ha potuto fruire chi è stato condannato prima della riforma. Un’esigenza di perequazione, dunque, che però non tiene conto né che il ricorso al patteggiamento o al rito abbreviato è subordinato al rispetto di determinate condizioni — mentre l’abbuono di pena dell’indulto è secco e incondiziona- to —, né che numerosi imputati di reati commessi prima del 24 ottobre 1989 sono stati giudicati con la nuova procedura, e quindi, dopo aver beneficiato dei nuovi riti, sono adesso ulteriormente premiati dall’indulto.
Un esempio può rendere meglio l’idea. Tizio commette poco prima del 24 ottobre 1989 una rapina a mano armata: colto in flagranza, viene arrestato e portato a giudizio. Qui, essendo nel frattempo entrato in vigore il nuovo codice, “patteggia” la pena: il che gli consente, fruendo della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto non ha gravi precedenti penali, di abbassare la sanzione dai quattro anni e mezzo di reclusione — previsti come minimo edittale per il delitto che ha commesso — a tre anni, e quindi a due anni, in virtù dello sconto fino a un terzo per il “patteggiamento”; viene rimesso in libertà, non esistendo le condizioni che il nuovo codice prevede perché egli rimanga in stato di custodia cautelare; quindi propone ricorso per cassazione per impedire che la sentenza passi in giudicato, e che egli sia costretto a espiare la pena. Oggi interviene il condono, che gli cancella interamente il pur esiguo debito nei confronti dello Stato e della società; a completare il quadro va ricordato che chi è stato leso dal delitto che Tizio ha commesso non ha potuto costituirsi parte civile, essendo ciò impedito dal nuovo codice nell’ipotesi del “patteggiamento”, e che per la stessa ragione lo Stato non può recuperare nei confronti di Tizio nemmeno le spese processuali. Chiunque è in grado di valutare quale incidenza può avere in termini di “dissuasione” un sistema penale al cui interno queste dinamiche rappresentano la regola.
La seconda ragione indicata a sostegno dell’indulto dai relatori del provvedimento è stata l’“attesa” creata “all’interno delle carceri” (25) dal varo dell’amnistia nell’aprile del 1990. L’amnistia, in altri termini, è stato un regalo che ha estinto i reati meno gravi; per i responsabili di quelli più gravi era necessario quanto meno un contentino che, conoscendo la generosità del legislatore, era fonte di “attesa” ansiosa.
L’“attesa” delle vittime e dei danneggiati dal crimine, a considerare gli esiti concreti, ha ovviamente per il Governo e per chi ha responsabilità legislative, dignità e precedenza di gran lunga inferiori. Con buona pace di chi, al servizio di questo Stato, è morto sotto il fuoco dei killer; ma anche dei proclami e delle intenzioni sbandierati da chi andrebbe una buona volta qualificato per quello che fa e non per ciò che dice.
Alfredo Mantovano
Note:
(1) Il dato, riportato sui quotidiani del 1°-12-1990, è stato fornito dal ministro degli Interni, on. Vincenzo Scotti, nella relazione svolta il giorno precedente alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.
(2) Cifre esposte dal dirigente della Squadra Mobile di Milano, Pippo Micalizio, nel corso di un convegno sul nuovo codice di procedura penale organizzato a Bologna dal SIULP, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia: cfr. Avvenire, 28-10-1990.
(3) Giovanni Paolo II, Discorso agli Amministratori Pubblici a Capodimonte, del 10-11-1990, n. 3, in L’Osservatore Romano, 12/13-11-1990.
(4) Sul carattere suicida per le stesse fondamenta di un ordinamento civile della legislazione abortista, cfr. mons. José Guerra Campos, vescovo di Cuenca, in Spagna, Aborto praticamente libero, legittimazione di un delitto, in Cristianità, anno XIII, n. 124-125, agosto-settembre 1985.
(5) Cfr. Mauro Ronco, Giustizia penale in coma. Le premesse ideologiche della nuova codificazione, ibid., anno XVIII, n. 187-188, novembre-dicembre 1990; e il mio Giustizia penale in coma. Le conseguenze dell’applicazione del nuovo codice di procedura, ibidem.
(6) Giovanni Paolo II, Per iscrivere la verità cristiana sull’uomo nella realtà della nazione italiana. Loreto, 11 aprile 1985, Cristianità, Piacenza 1985, p. 11.
(7) Johannes Andenaes, La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena, in Mario Romano e Federico Stella (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, il Mulino, Bologna 1980, p. 33.
(8) Ibid., p. 37.
(9) Cfr. il testo integrale della lettera, in la Repubblica, 25-9-1990.
(10) D.P.R. 22-12-1990 n. 394, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 299, del 24-12-1990. A differenza di analoghi provvedimenti approvati in passato — l’ultimo risale al dicembre del 1986 — le esclusioni dall’indulto riguardano un numero molto limitato di reati; il beneficio si applica pure a illeciti gravissimi come gli omicidi volontari, le rapine e le estorsioni aggravate.
(11) Cfr. il testo, in Il Sole-24 Ore, 11 e 12-1-1991.
(12) Cfr. la Repubblica, 23/24-9-1990.
(13) Ovviamente una più elevata durata dei termini di custodia cautelare non rappresenta una soluzione accettabile di principio. E tuttavia la riduzione di quei termini non fa per ciò stesso definire più rapidamente i giudizi: in presenza della cronica lentezza dell’apparato giudiziario, termini brevi di carcerazione preventiva favoriscono inevitabilmente la rimissione in libertà di soggetti dotati di elevato grado di pericolosità. Una differenziazione andrebbe poi fatta fra chi è ristretto in attesa del giudizio di primo grado e chi invece è stato condannato quanto meno in primo grado: in questo caso termini più lunghi sarebbero giustificati dalla riconosciuta, anche se non definitiva, colpevolezza.
(14) Così il procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Torino, già componente del CSM, Marcello Maddalena, Le statistiche truccate non aiutano la giustizia, in il Giornale, 7-12-1990.
(15) Ibidem.
(16) Ferrando Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 2a ed., CEDAM, Padova 1988, p. 719.
(17) Ibid., p. 727.
(18) L’Osservatore Romano, 22-9-1990.
(19) Conferenza Episcopale Italiana, Nuova evangelizzazione e solidarietà sociale, n. 4, in L’Osservatore Romano, 26/27-11-1990. Nella prolusione ai lavori dell’assemblea il card. Ugo Poletti, dopo aver ricordato le “uccisioni, a sangue freddo e ben calcolate, di vittime della mafia e camorra, mentre gli autori sono sempre inafferrabili”, ha parlato in proposito di “un sistema organizzato e diabolico, che, ci auguriamo, le forze dello Stato riusciranno, a poco a poco, a individuare e sgretolare” (ADISTA, anno XXIV, n. 82, 26/27/28-11-1990, p. 3).
(20) Cfr. il testo integrale della lettera, in ADISTA, anno XXIV, n. 87, 13/14/15-12-1990, p. 5.
(21) Avvenire, 8-12-1990.
(22) Cfr. tutti i testi, in Il Sole-24 Ore, 24-11-1990.
(23) La relazione è contenuta in Atti Parlamentari della X Legislatura, Camera dei Deputati, n. 4401, Proposta di legge d’iniziativa dei Deputati Nicotra, Vairo, Fiori, presentata il 7 dicembre 1989, Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto, p. 1.
(24) Cfr. il mio Giustizia penale in coma. Le conseguenze dell’applicazione del nuovo codice di procedura, cit.
(25) Atti Parlamentari della X Legislatura, Camera dei Deputati, n. 4401, cit., p. 2.