Di Renato Veneruso dal Centro Studi “Rosario Livatino” del 30/05/2020
1. 264 pagine di Gazzetta Ufficiale e 266 articoli: il testo del decreto legge n. 34, annunciato – more solito – in conferenza stampa televisiva con molti giorni di anticipo rispetto alla data di pubblicazione, con il titolo ‘Rilancio’, ha l’obiettivo di affrontare la c.d. Fase 2 dell’emergenza Covid-19, pur se le ragioni di urgenza di contrasto alla crisi economica indotta dalle misure di contenimento sono sconfessate dalla mole di norme e prescrizioni, dalla loro eterogeneità e incoerenza rispetto alle dichiarate finalità, e dalla necessità che gran parte di esse ha di decreti ministeriali attuativi.
Tra i 55 miliardi di euro annunciati si ritrovano somme difficilmente riconducibili all’emergenza: inter alia, 40 milioni al Tecnopolo di Bologna, 800mila euro di consulenze all’anno per il MISE–Ministero Sviluppo Economico, 7 milioni per il personale della Motorizzazione Civile, 72.6 milioni per la proroga della convenzione dei trasporti marittimi con la Sardegna a favore della più che claudicante Tirrenia (il cui a.d. è tra i maggiori sponsor della Fondazione Open di Renzi), 350mila euro all’ANAS per i minori introiti versati dai concessionari, 100 milioni a INVITALIA (il cui presidente Domenico Arcuri è il capo della task force dei presidi antiCOVID) per intervenire nel capitale delle imprese, oltre agli indennizzi per le TV locali disposte a rilasciare le frequenze a beneficio del 5G, per il cui progetto del governo cinese Vittorio Colao, presidente dell’altra task force governativa per uscire dalla crisi post Covid, quale CEO del fondo di private equity General Atlantic, ha stanziato un investimento di 36 miliardi di dollari.
Nel merito dei provvedimenti, si rinvengono materie le più varie: il bonus bici, l’emersione degli irregolari ed il rilascio dei permessi di soggiorno, le nuove assunzioni per il settore ‘Giustizia’…
2. A voler limitare l’analisi alle disposizioni economiche vero nomine, va detto che il difetto già manifestatosi per i precedenti interventi governativi non sembra essere stato rimosso. Si è anzi aggravato per la loro maggiore estensione: tutte le provvidenze statali a beneficio di imprese, lavoratori e famiglie sono condizionate alla verifica di requisiti di ammissibilità, per la gran parte già previgenti, che inevitabilmente rendono l’efficacia dell’aiuto dilazionata nel tempo, con effetto pratico on never never (come dicono gli anglosassoni delle cambiali mai a scadenza)!
A parte l’esclusione, allo stato, di tutti i professionisti iscritti a Casse di Previdenza private – una platea di milioni di italiani e relative famiglie! – dai contributi a fondo perduto, e a prescindere dalla necessità di requisiti dimensionali di reddito per potervi accedere, dalla limitazione del REM-Reddito di Emergenza al non aver fruito di alcun altra provvidenza, dalla incongrua previsione di dimostrare un decremento di reddito rispetto al corrispondente mese di aprile del 2019, dalla limitazione percentuale al 20% massimo della differenza di tale decremento, atterrisce la previsione, dettata per l’esigenza di far presto, di consentire la richiesta con mera autocertificazione all’Agenzia delle Entrate: quest’ultima però, dopo aver erogato direttamente le somme, deve inviare la Guardia di Finanza in azienda per verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati, con possibile finale revoca del contributo erogato e denuncia all’Autorità penale non solo per il mendacio ma anche a mente dell’art. 316 ter cod. pen. (“nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale”, art. 25 n° 14 D.L.).
Quale commercialista o consulente suggerirà al proprio cliente imprenditore tali istanze, certo di suscitare l’arrivo dei finanzieri, che non mancheranno di controllare altri aspetti di possibile difformità alla legge dell’attività dell’impresa? Come giustificare il rischio di rispondere a contestazione di reato che prevede una pena fino a tre anni, per il beneficio di poche decine di migliaia di euro?
La stessa sospensione dei pagamenti fiscali (non però per il saldo IRAP 2020) è stata sì prolungata al 16 settembre, con facoltà di dilazionare in quattro ratei mensili decorrenti da tale data i debiti fiscali maturati, ma sottoposta alla condizione del decremento di fatturato per percentuale non inferiore a un terzo dei ricavi del corrispondente periodo del 2019.
3. Quanto poi ai bonus (ecobonus, sismabonus, bonus baby sitter, bonus mobilità, bonus vacanze), come, analogamente, al credito d’imposta per i costi di messa in sicurezza delle riavviate attività, e anche per le locazioni ad uso non abitativo, il diavolo sembra nascondersi nel dettaglio di doverne assumere prima il costo, per poi fruire del credito d’imposta, anche agevolato, di cui si prevede la possibile cessione a terzi, ovvero la compensazione con le proprie obbligazioni fiscali; ciò comporta o di anticipare la spesa o di trovare la disponibilità dell’impresa fornitrice ad anticipare essa il bene o i servizi, in vista dello sconto bancario del credito cedibile.
Non sono certo misure atte ad agevolare iniezioni di liquidità a favore di chi non ha potuto produrre reddito negli ultimi due mesi e mezzo. Ancora una volta si scarica sul sistema bancario l’operatività di agevolazioni che saranno tutt’altro che automatiche, a tacere dei maggiori costi dello sconto bancario!
Agli imprenditori viene confermata l’inibizione dei licenziamenti, a tutela dei lavoratori, dei quali viene aumentata la platea dei beneficiari delle misure ‘a pioggia’, compensata dall’ampliamento, oggettivo e soggettivo, della cassa integrazione, ma con l’esclusione dai benefici – in termini di credito d’imposta – alle medie imprese non solo qualificabili come ‘in difficoltà’, ma anche non in regola col fisco e con la previdenza, ovvero con la normativa urbanistica e di tutela del lavoro e dell’ambiente.
Gli aspetti più problematici si rinvengono nell’art. 26 del decreto legge, quanto al Fondo PMI, con riferimento all’ingerenza statale nella gestione d’impresa, e passano dal divieto di distribuzione degli utili, dal vincolo di destinazione territoriale degli investimenti finanziandi e dalla conseguente rendicontazione periodica al gestore pubblico: disposizioni che è francamente difficile non qualificare come lesive della libertà di impresa costituzionalmente garantita ex art. 41. Vi è un rinnovato protagonismo dello Stato imprenditore, di cui sono sintomi l’istituzione della figura del ‘Patrimonio Destinato’ in capo alla CDP–Cassa Depositi e Prestiti spa, sempre più lanciata ad essere il nuovo IRI, e la costituzione, ex art. 35 del decreto legge, del fondo SACE di garanzia riassicurativa dei crediti commerciali.
Le famiglie, a scuole ancora chiuse, devono accontentarsi, oltre al bonus baby sitter -peraltro raddoppiato nell’ammontare -, del prolungamento del congedo parentale e del lavoro da casa; nulla per quelle che conducono in locazione le proprie abitazioni, se non evitare, per il momento, le conseguenze giudiziali della eventuale morosità nel pagamento dei canoni, essendo legalmente preclusa fino al 31 luglio l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, che possono però essere nel frattempo ottenuti dai proprietari, cui non è impedito di azionare le convalide di sfratto.
Profili di rischio presenta, altresì, la deformalizzazione, ex art. 33 del decreto legge, della stipula da remoto dei contratti assicurativi e di finanziamento, in palese, almeno potenziale, spregio delle tutele del consumatore.
4.Tutti tali problemi di dettaglio appaiono, dunque, risolversi nell’unificante rilievo per cui si è preferito, in luogo di una declaratoria di causa di forza maggiore, tale da giustificare la copertura legale dei maggiori oneri aggiuntivi e la relativa indennizzabilità, predisporre una pletora di interventi settoriali. Essi si mostrano incapaci di affrontare organicamente una crisi che è stata aggravata, ma non creata, dalle misure di confinamento, specie per la preesistente ingessatura burocratica dell’organizzazione ordinamentale dell’economia: ancor più fortificata dalla legittima prevenzione, come nel caso della medicina difensiva, dei funzionari pubblici (ma vale anche per i bancari!) di non assumersi personalmente responsabilità decisionali rese ardue dalla congerie di norme di riferimento.
Non sarebbe stato meglio liberare le capacità produttive della Nazione, sospendendo tutti i condizionamenti procedurali e attraverso sgravi e agevolazioni fiscali? Questo, in virtù della nota regola economica per cui lo Stato debitore, inabile alla leva monetaria devoluta all’Europa, avrà più facile accesso ad ulteriore credito sui mercati internazionali non tanto in dipendenza della minore entità del debito già accumulato, quanto per la sua attitudine alla restituzione, dimostrabile solo a mezzo della sua capacità di fare PIL.
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