Di Alfredo Mantovano da La Verità del 24/03/2021
Non ogni anomalia del corpo umano esige l’opera del chirurgo. Anzi, un sistema sanitario funziona bene se il chirurgo è chiamato in causa il meno possibile, quando è veramente necessario: quando cioè il paziente non ha tratto giovamento né da una attenta prevenzione, né da terapie non invasive. Alla stessa maniera, la corretta fisiologia dell’ordinamento giuridico dovrebbe riservare carattere eccezionale all’introduzione di nuove fattispecie di reato, in assoluto e soprattutto se connotate da sanzioni non lievi, e dovrebbe essere sempre preceduta da una risposta ragionevole al quesito: quanta effettiva necessità vi è di un nuovo precetto e della correlata sanzione?La prima domanda da porre a fronte delle proposte di legge contro la omotransofobia è esattamente questa. […] E tuttavia, l’esame obiettivo delle disposizioni contenute nel codice penale e nelle leggi penali a tutela della persona,unitamente ai dati riguardanti i reati che hanno come parti offese persone omosessuali o transessuali, non fanno riscontrare lacune nelle norme incriminatrici. […] L’esame altrettanto obiettivo delle norme contenute nel testo unificato Zan fa invece intravvedere, al di là delle intenzioni dei promotori, il rischio di un effetto liberticida derivante dalla loro eventuale introduzione nell’ordinamento. […] L’articolo 4 del testo unificato Zan («Pluralismo delle idee e libertà di scelte», ndr) è la più evidente ammissione del carattere liberticida delle sue disposizioni. Il contenuto dell’articolo 4 deriva da un emendamento, denominato«salva-idee». […] In una intervista a II Foglio quotidiano del 16 ottobre 2020, successiva all’approvazione dell’emendamento «salva-idee», alla domanda «si ha comunque il diritto di ritenere che un uomo che si dichiari donna non sia donna[…], con una simile legge, dirlo in tv sarebbe considerato istigazione all’odio», il relatore del testo unificato (l’onorevole Alessandro Zan) ha risposto: «No, ma resta un atteggiamento di non rispetto». Incalzato dal giornalista -Giulio Meotti -, il quale osservava che «una associazione Lgbt potrebbe fare causa dopo la legge Zan», colui che dà il nome alla legge ha replicato «lo decide un giudice»: confermando che a suo avviso -ma non è un’opinione di scarso peso, visto che è il relatore – porta dritto al processo la semplice perplessità che taluno manifesti sul fatto che autodichiarare il cambio del proprio sesso sia sufficiente per farlo ritenere mutato. Poi l’eventuale condanna sarà demandata alla discrezionalità del giudicante, ma intanto vi è la certezza della chiamata in giudizio, con gli annessi e connessi delle spese materiali, delle ansie, e di avere a carico chissà per quanti anni una pendenza giudiziaria, con gli effetti preclusivi che questo implica. [..] L’onorevole Zan non si ferma qui: «La legge», ha proseguito nell’intervista citata, «serve a instillare nelle persone un atteggiamento di prudenza. Se dici che una donna trans non è donna, è come se dicessi a una persona che non è cattolica»: il che elimina la linea di confine fra«instillare un atteggiament odi prudenza» e spingere all’autocensura. L’onorevole Zan ammette con chiarezza, pur se non in modo esplicito, che il testo unificato di cui è relatore viola il diritto di manifestare il pensiero; se una persona resta ferma – pur se in modo rispettoso, senza usare diffamazioni o minacce – sulla distinzione fra uomo e donna rischia, e non poco: con la sua legge affermare che «una donna trans non è donna» è un reato, garantisce con certezza la citazione a giudizio e con una certa probabilità pure la condanna. La differenza rispetto all’impianto originario della legge Mancino c’è tutta, e per bocca del relatore. Si potrebbe replicare che la posizione dell’onorevole Zan rileva, ma in misura inferiore rispetto alla lettera dell’articolo 4: esso, ha spiegato il capogruppo del Partito democratico in Commissione Giustizia, onorevole Alfredo Bazo in uno dei suoi interventi nell’Aula della Camera nella seduta del 28 ottobre 2020, «è l’articolo che garantisce in maniera piena la libertà di manifestazione del pensiero». E allora, valgano le espressioni e le parole adoperate in questo articolo 4, al netto delle dichiarazioni che ne hanno accompagnato l’introduzione. […] Nell’ordinamento italiano la «salvezza» della «libera espressione di convincimenti e di opinioni» non deriva dalla graziosa concessione di una legge ordinaria: quella libertà trova riconoscimento, fondamento e tutela nell’articolo 21 della Costituzione. Stabilire in una legge ordinaria che «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni»nella migliore delle ipotesi è irrispettoso per la Costituzione, che pure rappresenta il complesso di norme fondamentali alla cui stregua valutare la legittimità delle disposizioni ordinarie. Equivale a dire che non è sufficiente che sia scritto lì, tant’è che si sente il bisogno di ribadirlo: il Parlamento del 2020 si ritiene con tutta evidenza più importante dell’Assemblea costituente. […] Il senso dell’inserimento di quella frase nel mezzo del testo unificato Zan nei fatti è una segnalazione di allarme: vi è necessità di rimarcare quel che è incontestabilmente scritto nella Costituzione solo perché il rischio della violazione di quest’ultima è reale. Restando nell’area dei «principi fondamentali», come verrebbe letto un articolo di legge che stabilisse che «sono fatti salvi i diritti inviolabili dell’uomo»? Farebbe immediatamente domandare chi e in che modo li sta mettendo in discussione.Il «sono fatte salve» riguarda anche il passaggio successivo (dell’articolo 4, ndr), cioè«le condotte legittime [riconducibili al pluralismo di idee e alla libertà delle scelte]». È vero che da decenni la tecnica legislativa ha abituato a tutto, ma scrivere che «è legittimo quel che è legittimo» fa correre il dubbio sulla padronanza anche dei fondamentali di quella tecnica. […] Qui la lettera della norma «fa salve», cioè ritiene non punibili condotte che vengono definite già in sé «legittime»: a che serve? Quel che segue non aiuta, perché si aggiunge che la «salvezza» attiene alle «condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte»: par di trovarsi, se è lecita l’espressione, di fronte a una «legittimità rafforzata», visto che il «pluralismo delle idee» o «la libertà delle scelte», come prima si sottolineava, hanno fondamento costituzionale. Il groviglio diventa inestricabile di fronte alla chiusura della norma, che prevede una deroga alla clausola di salvezza: la lettera di essa va nel senso che non tutte le condotte di «libera espressione di convincimenti od opinioni» sono in realtà «fatte salve», bensì solo quelle che, pur costituendo «condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte», tuttavia non siano tali da «determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Dunque, l’articolo 4, dopo aver sancito che «è legittimo quel che è legittimo», precisa che l’area della legittimità, pur «rafforzata» col richiamo a valori costituzionali come il «pluralismo delle idee» e la «la libertà delle scelte», conosce tuttavia una restrizione quando da esse derivi «il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Attenzione: la deroga alla clausola «salva-idee» non riguarda condotte riguardanti «atti discriminatori o violenti»; tenere queste condotte fa ricadere senza ombra di dubbio in una delle incriminazioni che il codice penale prevede da sempre. La deroga, se le parole hanno un significato, riguarda condotte «legittime» corrispondenti a manifestazioni di idee, che però «legittime» non sono più allorché il magistrato ritenga che da esse derivi il pericolo prima indicato.
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