Di Francesco Farri dal Centro Studi Livatino del 07/07/2021
A confronto le due vicende, articolatesi nei giorni scorsi, della ‘Nota verbale’ della S.Sede sul d.d.l. Zan e dell’approvazione del ‘rapporto Matic’ da parte del Parlamento europeo. Chi viola la sovranità di chi?
1. Il bello della democrazia è che ciascuno è libero di dire ciò che gli pare. E’ vero, abbiamo un po’ perso il gusto di ciò quando gli scienziati si sono arrabbiati perché ciascuno pensava di dire la sua su temi tecnici come i vaccini, e hanno tenuto a precisare che quando si parla di scienza “uno non vale uno”; o quando, più in generale, dissentire da alcune teorie – pensiamo a quella gender – sembra un’eresia. Ma in questi giorni abbiamo recuperato il terreno perduto grazie alla discesa in campo di personaggi della “cultura”, dello spettacolo, del giornalismo, dello sport, e così via, che hanno ritenuto di partecipare alla comunità nazionale le loro convinzioni sull’alto tema della “sovranità dello Stato”.
Fra i giuristi vi è chi non pretende di essere latore di una scienza esatta, non essendo né virologo, né attivista, né frequentatore di talk show: pur lieto che tutti abbiano libertà di esprimersi posizioni sul punto, non può tuttavia fare a meno di notare, nel profluvio di interpretazioni del concetto di “sovranità” di questi giorni, “sgrammaticature” e aporie.
Se fossero rimaste circoscritte al dibattito popolare e come tali presentate dai media, queste “sgrammaticature” e aporie avrebbero potuto dar luogo a un’antologia di quelle barzellette che, con un po’ di snobismo, i tecnici riservano alle smarronate altrui. “Lo sai che differenza passa tra il Vaticano e l’Unione Europea? Che quando di cose italiane parla il Vaticano, viola la sovranità dello Stato; quando ne parla l’Unione Europea, bisogna mettersi sull’attenti”. O cose del genere.
Ma siccome queste “sgrammaticature” e aporie sono trasudate anche nella loquela di taluni personaggi delle istituzioni, è il caso di ricordare alcuni aspetti fondamentali del tema che ha coinvolto l’opinione pubblica nei giorni scorsi. Non sarà come la virologia o il gender, ma anche il diritto ha un suo ABC: da conoscere prima di parlare, per evitare figuracce.
2. Il tema della “sovranità” ha interessato per secoli generazioni di filosofi, costituzionalisti e scienziati del diritto: per comprenderlo a fondo, non basterebbe una vita di studio. Tuttavia, un rapido prontuario su temi di cui così ampiamente parlano, specialmente se si tratta di personaggi delle istituzioni, può far puntare l’attenzione su due passaggi fondamentali, di agevole comprensione, dai quali le conclusioni sulla valutazione dei fatti di attualità dovrebbero derivare in modo strettamente consequenziale anche agli occhi dei meno tecnici (o più faziosi).
Il primo è che la Costituzione Italiana si basa sul principio che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. La sovranità è il potere di autodeterminazione giuridica, cioè il potere di stabilire le regole del vivere comune. In alcune Nazioni è propria del Re; in altre essa è considerata una caratteristica originaria dello Stato; in Italia essa appartiene al popolo italiano, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Che cosa si intende per forme e limiti della Costituzione? È il secondo passaggio: le forme sono la forma di stato e la forma di governo. Nel nostro caso, la sovranità popolare si esercita nelle forme di una repubblica democratica parlamentare, come specificata nella Carta Costituzionale. I limiti sono in primo luogo quelli dettati dal diritto internazionale. Infatti, nel potere sovrano rientra anche quello di autolimitarsi. Poiché il popolo sovrano è libero di decidere come crede sulle sue regole, può anche, da una parte, vincolarsi ad astenersi dal regolare certe materie in modo tale da ledere gli interessi di altre entità sovrane; dall’altra parte, di delegare ad altre entità la regolazione di talune materie.
3. Il tema dei limiti della sovranità previsti dalla Costituzione è decisivo per comprendere che cosa è accaduto nei giorni scorsi, e che cosa potrebbe accadere in futuro, se alcune iniziative legislative, come il d.d.l. Zan, fossero approvate.
Da una parte, vi è stata una entità sovrana (la Santa Sede o, come generalmente si dice, il Vaticano) con la quale lo Stato Italiano si è impegnato, tramite il Concordato, e in particolare gli Accordi di Villa Madama, ad astenersi dal regolare certe materie in modo tale da ledere i suoi interessi, la quale ha notificato allo Stato Italiano la propria motivata preoccupazione per la possibile violazione di tali accordi (cf. https://www.centrostudilivatino.it/la-nota-verbale-della-s-sede-sul-ddl-zan-profili-di-diritto-internazionale/; https://www.centrostudilivatino.it/il-nodo-del-ddl-zan-al-pettine-del-concordato/).
Dall’altra parte, vi è stata una entità sovranazionale (l’Unione Europea) la quale ha dettato indicazioni (il rapporto Matic) in una materia (aborto e obiezione di coscienza) totalmente estranea a quelle per le quali lo Stato Italiano, tramite i trattati istitutivi e regolatori dell’UE, ha deciso di limitare la propria competenza normativa delegandola, con la conseguenza che essa rimane saldamente nella sfera esclusiva della sovranità nazionale.
Ebbene, nella reazione mainstream il Vaticano avrebbe violato la sovranità italiana, mentre l’Unione Europea avrebbe dettato principi cui il nostro legislatore dovrebbe prontamente conformarsi: alla stregua dell’ABC della “sovranità” prima tratteggiato, si tratta con evidenza di una lettura esattamente contraria a quella corretta sotto il profilo giuridico.
4. Se una Autorità dotata di una propria sfera di sovranità, cui si è legati da un Accordo che impone limiti allo Stato Italiano, prospetta all’Italia il rischio di violazioni, non vi è da lamentare ingerenze nella propria sovranità: si tratta di ordinarie vicissitudini dei rapporti internazionali. Tanto più che il Concordato contiene gli strumenti – da attivare – per pervenire a una ‘amichevole soluzione’ (senza trascurare che l’Accordo con la Santa Sede è oggetto di speciale protezione tra i Principi Fondamentali della nostra Costituzione). Non sta all’Italia indignarsi per la lamentela del partner o degradarla a infondata, evocando lo ‘Stato laico’. Sarebbe come dire, per restare a esempi semplici, che se i Blefuscudiani lamentano che i Lillipuziani abbiano invaso il loro territorio, gli stessi Lillipuziani debbano giudicare unilateralmente se ciò sia vero o meno: sarebbe, questa, la cosiddetta legge del più forte, non esattamente ciò che ispira l’attuale diritto internazionale né tanto meno gli art. 7 e 11 della nostra Costituzione.
Dall’altro lato, se un’entità cui lo Stato ha delegato competenze a emettere norme nelle materie x, y, z si mette a parlare della materia w, è abbastanza evidente che ciò che dice non vincola la sovranità nazionale. Così è del rapporto Matic approvato il 23 giugno dal Parlamento dell’Unione Europea, al pari di molte altre iniziative assunte dall’Unione in materie affini.
5. È comprovato che il “facite ammuina” equale grido di “battaglia” sia un falso storico della propaganda antimeridionale: sembra invece essere preso sul serio nell’asettico emiciclo di Strasburgo, dove alcuni dei molti parlamentari e funzionari, anziché dedicarsi ai veri e gravi problemi di competenza dell’Unione si impegnano moltissimo a elaborare carte, poco importa se su materie che esulano dalla competenza attribuita alla UE dai Trattati. Il risultato di queste ‘ammuine’, e da ultimo del rapporto Matic, sconta il banco di prova fondamentale della totale assenza di competenza giuridica in capo all’ente che li emette.
E dunque, se si tiene conto della grammatica della “sovranità”, si deve concludere che la S. Sede, allorché ha denunciato possibili violazioni del Concordato, ha rispettato la sovranità italiana e la Costituzione; quando, invece, il Parlamento UE ha approvato il rapporto Matic, ha violato il diritto europeo e la sovranità degli Stati.
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