Alfredo Mantovano, Cristianità n. 241-242 (1995)
Fra le molteplici cause all’origine del conflitto fra le forze politiche che hanno sostenuto il Governo Berlusconi e la magistratura vanno annoverati il collateralismo di una parte significativa, benché minoritaria, di quest’ultima con i partiti della sinistra — rilevante il ruolo di Magistratura Democratica nella giustificazione dell’intervento giudiziario anche in materie di stretta pertinenza politica —, frutto di un percorso storico plurudecennale, e l’approssimazione di molti esponenti del Polo delle Libertà nell’affrontare i problemi della giustizia.
La magistratura italiana fra «toghe rosse» e «authority»
Treviso, 2 maggio 1977. Davanti al pretore, dottor Franco La Valle, si celebra un processo contro sessantotto imputati, legali rappresentanti di agenzie investigative, accusati di aver condotto accertamenti illeciti sul conto di un migliaio di lavoratori; prima dell’apertura del dibattimento chiedono di costituirsi parte civile la federazione CGIL, CISL, UIL, la CISNAL e Lotta Continua. Il pretore ammette le costituzioni di CGIL, CISL, UIL e di Lotta Continua, con un’ordinanza nella quale, a proposito di Lotta Continua, si legge, fra l’altro: «[…] come partito marxista, che anzi si propone come giustificazione della propria autonoma esistenza, accanto ad altri partiti marxisti, proprio un’interpretazione autentica della teoria marxista-leninista dello Stato a fronte di diverse interpretazioni e prassi revisioniste, Lotta Continua non può non porre, sulla linea interpretativa che da Marx attraverso Lenin va a Mao Tse Tung, l’insurrezione armata come evento futuro, necessario e decisivo della lunga marcia della rivoluzione proletaria verso il Comunismo. […] Non c’è contraddizione, se non dialettica e pertanto feconda di tensione creativa di progresso, tra l’attualità della funzione e la fedeltà attuale ed efficace al giuramento repubblicano, e le successive tappe evolutive future, previste come necessarie dall’ideologia professata» (1). Il pretore respinge invece la richiesta di costituzione di parte civile della CISNAL, sostenendo che «il collegamento della Cisnal con movimenti e organizzazioni neo-fasciste, come tali incompatibili con la Costituzione, elimina in radice qualsiasi rappresentatività di tale sindacato» (2).
1. Esperienze e precedenti di «giurisprudenza alternativa»
Fra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta provvedimenti giudiziari di questo tipo non si contano. Certamente si ricorderà il sequestro penale di numerosi appartamenti a opera di un pretore romano, che poi pose i beni sequestrati a disposizione del municipio perché li assegnasse ai senza tetto (3); o le assoluzioni di autori di violenze appartenenti ai gruppi dell’ultrasinistra; o, ancora, le lunghe detenzioni cautelari di giovani rei di svolgere attività politica a destra. Vorrei solo menzionare due sentenze, pronunciate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra dalla quarta sezione del Tribunale di Milano: il 20 gennaio 1976 otto extraparlamentari di sinistra, che un mese prima erano stati arrestati per tafferugli accaduti in piazzale Brescia, subito dopo essere stati colti nell’atto di lanciare bottiglie incendiarie, vengono assolti dai delitti, loro contestati, di violenza, di resistenza e di porto di armi da guerra; il 2 febbraio 1976, un imprenditore, Elio Maderna, titolare di una ditta di autotrasporti, viene giudicato in stato di detenzione per minaccia a mano armata e porto d’arma abusivo e condannato a otto mesi di reclusione, senza sospensione della pena e senza libertà provvisoria: era intervenuto, con una pistola scarica e puntata verso terra, dopo che, nel corso di uno sciopero, un suo dipendente era stato affrontato da un servizio di picchettaggio ed era stato colpito al volto, e dopo che lostesso Elio Maderna aveva richiesto, invano, l’intervento della polizia (4).
In quegli anni circolano libri come il Manuale di autodifesa legale del militante, edito da Giulio Savelli «a cura del Soccorso Rosso»; nell’introduzione, scritta dal magistrato Franco Marrone, si legge che l’utilità della pubblicazione sta nel fatto che «[…] giova conoscere le regole dell’avversario per non fornirgli appigli formali che rendano legittima la repressione» (5). Sono gli anni in cui non solo la giustizia penale, ma anche la giustizia civile, e in particolare i provvedimenti d’urgenza, diventano strumenti per combattere quella che viene definita l’oppressione borghese: nel febbraio del 1977, per fare un esempio fra i tanti, il pretore di Roma dottor Vitozzi nega la giusta causa al licenziamento operato nei confronti di due dipendenti, che avevano malmenato un loro collega, a sua volta colpevole di non aver partecipato a uno sciopero proclamato la settimana precedente. Nella motivazione il pretore osserva che, se «[…] si va […] affermando una linea giurisprudenziale che, in armonia con l’evoluzione della coscienza sociale, ritiene leciti quei comportamenti, entro certi limiti anche violenti, strumentali rispetto ad uno sciopero in atto (c.d. picchetti duri), a maggior ragione deve essere valutata con minore rigore una violazione isolata, non direttamente influente sulla libertà di lavoro e comunque motivata in base al fondamentale interesse dei lavoratori all’uso efficace dell’arma difensiva dello sciopero. Nella specie, inoltre, il Flamini [si tratta del lavoratore licenziato], data la sua qualità di rappresentante sindacale aziendale, ha in un certo senso espresso la reazione di tutta la categoria ad una rottura individuale della coscienza unitaria e del fronte di lotta dei lavoratori» (6).
2. Il conflitto fra Governo Berlusconi e una parte della magistratura
Perché affronto il tema partendo da questi cenni storici, che sembrano riportare a contesti del tutto diversi dal nostro? Perché nei mesi passati, e in particolare nei sette mesi di vita del governo presieduto dall’on. Silvio Berlusconi, uno dei fronti dai quali sono partiti gli attacchi più pesanti a livello istituzionale contro l’esecutivo di centro-destra è stato senza alcun dubbio quello giudiziario. Si può anzi dire che è stato il primo fronte: primo nella sensibilità della gente, che non del tutto a torto, dopo l’esplosione di Mani Pulite, ha identificato nei magistrati i salvatori della patria dalle bande dei profittatori, e persone nei cui confronti nutrire un pregiudizio di favore. Ma primo anche in ordine cronologico, perché la prima seria «grana» del governo Berlusconi è consistita nello scontro, a metà luglio del 1994, con una parte significativa della magistratura, in occasione del varo del decreto legge sulla custodia cautelare, poi ritirato; a questo hanno fatto seguito una serie di episodi, che hanno acuito i toni delle polemiche: dalle proposte di legge per uscire da Tangentopoli, elaborate da un singolare gruppo di studio composto da pubblici ministeri e da avvocati di «indagati», al preavviso di garanzia nei confronti del capo del governo, dato a mezzo di intervista dal Procuratore della Repubblica di Milano (7), fino all’avviso di garanzia vero e proprio, fatto recapitare allo stesso on. Silvio Berlusconi nel corso di un importante summit internazionale sulla criminalità, per non parlare — al contrario — del trattamento soft riservato a indagati vicini al Partito Democratico della Sinistra e alla Lega delle Cooperative.
In queste vicende vi sono stati sicuramente comportamenti disinvolti, per dire il meno, di taluni magistrati, ma vi è stata pure incertezza e approssimazione da parte delle forze di governo, del quale non è stato possibile individuare una linea politica coerente e unitaria sui temi della giustizia, mentre, soprattutto quando si è lasciato spazio a personaggi notoriamente ostili ai magistrati, hanno prevalso le polemiche aspre e la demagogia. Attacchi spesso irosi e scomposti, condotti contro l’intera categoria dei giudici, hanno provocato un effetto di solidarietà di corpo pure da parte di chi non condivideva le iniziative giudiziarie che li avevano preceduti, e hanno ottenuto un compattamento sulle posizioni della sinistra, che ha reso ancora più radicale e preoccupante lo scontro.
Se non è mai stato facile comprendere quale fosse, su queste tematiche, la posizione della Lega Nord, e se in Forza Italia spesso hanno prevalso gli orientamenti della componente degli avvocati — non è un male che tutti coloro che spendono quotidianamente la loro professionalità nell’ambito giudiziario offrano il proprio contributo alla soluzione dei problemi del settore; i guai sorgono quando una voce diventa esclusiva e prevale sulle altre —, da parte di Alleanza Nazionale è mancata una linea univoca. E ciò, a mio avviso, per una serie di circostanze concomitanti: anzitutto perché, fino a un passato anche recente, quello della giustizia non è stato fra i coni di attenzione privilegiati della destra italiana, e il gap culturale nello specifico ha impedito di cogliere gli aspetti più delicati del settore; poi, per una sorta di reciproco latente sospetto, a causa della demonizzazione che, per decenni, è stata praticata contro la destra, anche a livello giudiziario, che ha di fatto impedito il dialogo e la comprensione con la magistratura; ancora, per la difficoltà di armonizzare, all’interno di AN, le posizioni che, per esemplificare, potremmo definire «garantiste», sostenute da una folta schiera di avvocati penalisti, e quelle più rigide, ugualmente presenti al centro e in periferia. La differenza di sensibilità — un punto troppo importante per non essere ribadito — non è un dato negativo, perché, su problemi così complessi, è necessario tener conto di prospettazioni diverse, che provengono da diverse esperienze professionali; la sinistra riesce a valorizzare la differenza quando, per esempio, spende alternativamente le immagini dell’on. Luciano Violante o del sen. Giovanni Pellegrino, a seconda che sia necessario adoperare toni duri e invocare provvedimenti repressivi, ovvero richiamare all’esigenza di rispetto delle regole formali e dei diritti degli indagati.
3. La magistratura fra applicazione della legge, «supplenza» e teorizzazione della «supplenza»
Poiché le esperienze negative giovano soltanto se da esse se ne trae frutto per il futuro, è allora indispensabile un serio sforzo di comprensione dei problemi del settore giustizia per chi è rimasto nello schieramento della ex maggioranza di governo, espressa dal voto del 27 marzo 1994; lo sforzo di comprensione deve indirizzarsi, oltre che all’esame attento e non demagogico del merito dei temi di volta in volta presi in considerazione, anche alla condizione politico-ideologica della magistratura. Al livello di approccio più elementare spesso ci si è limitati a esaltare i «buoni», identificandoli con i pubblici ministeri che fanno arrestare i corrotti, i ladri e i mafiosi, e a denigrare i «cattivi», cioè quanti esagerano e utilizzano strumentalmente il potere del quale dispongono, soprattutto se colpiscono chi fa parte del proprio schieramento, senza andare oltre.
E invece andare oltre è indispensabile; per fare questo è necessario ampliare il quadro e prendere le mosse da una constatazione dalla quale ritengo che pochi possano dissentire: dalla fine degli anni Sessanta e, in misura crescente nei decenni seguenti, la magistratura ha scoperto e ha ricoperto un ruolo di giustizia, intesa in senso lato, e quindi anche in qualche modo di giustizia sociale, che l’ha condotta di frequente oltre i limiti istituzionali del proprio ambito specifico; si è trattato di un ruolo svolto in larga parte dalla magistratura penale — dai pubblici ministeri, ma più ancora dai pretori, nelle cui competenze fino al 1989 vi era pure, com’è noto, l’iniziativa dell’azione penale —, ma al quale hanno collaborato anche settori della magistratura del lavoro e di quella civile, quest’ultima soprattutto con i provvedimenti cosiddetti «di urgenza».
Negli ultimi tre decenni si possono seguire con chiarezza i percorsi paralleli da un lato del progressivo decadimento della classe politica, soprattutto di quella al governo, centrale e periferico, incapace di affrontare e di risolvere i problemi di propria competenza, e nel contempo impegnata nella gestione affaristica e corrotta della polis; dall’altro del progressivo ampliamento dell’opera di «supplenza» della magistratura e del tentativo di sanzionare i comportamenti deviati dei politici. Il tutto in una cornice legislativa che ha tenuto in sempre minore considerazione l’ordine oggettivo dei valori, fino a negare i cardini del diritto naturale, a cominciare dalla tutela della vita, e che, in modo sempre più confuso, ha assegnato vantaggi e privilegi ai potenti, ha imposto obblighi e sanzioni ai cittadini, ha degradato la qualità dei rapporti civili, ha sollecitato condotte deviate, se non criminose, e ha fatto incrementare la litigiosità.
È doveroso distinguere, pur nella connessione spesso in concreto esistente, fra la «supplenza» e la punizione della condotte illecite: l’intervento della magistratura in settori non di sua stretta competenza è un dato storicamente acquisito, ed è di peso da vari fattori, dall’inerzia colpevole delle amministrazioni pubbliche su fronti importanti e socialmente rilevanti, quali l’urbanistica, l’ambiente, la sanità e l’igiene pubblica, all’insoddisfazione della gente che, di fronte all’incapacità e/o all’impossibilità pratica di punire l’amministratore omissivo e ignavo servendosi di strumenti politici, ha individuato nel giudice il soggetto che, con la clava della sanzione penale, era in grado di indurre il potere politico a comportamenti di maggiore presenza ed efficienza.
È altrettanto doveroso ricordare che, da anni, personaggi impegnati in politica seguono il pessimo costume di affrontare i problemi non già nella sede propria, servendosi dei meccanismi a essa connaturali, bensì di tentare la scorciatoia della denuncia al procuratore della Repubblica — ovviamente pubblicizzata — al fine di delegittimare l’avversario, ottenendo i risultati negativi di paralizzare l’azione politica e amministrativa e di rinviare sine die la soluzione dei problemi. La magistratura, d’altra parte, occupandosi con troppa frequenza di affari non di sua pertinenza, ha di fatto contribuito alla deresponsabilizzazione dei politici e ha distolto energie preziose dalla trattazione di quanto a essa specificamente e istituzionalmente demandato.
Non sempre i magistrati hanno inteso resistere alle istanze d’intervento oltre i propri limiti, e anzi taluni non solo hanno praticato la «supplenza», ma l’hanno teorizzata, individuando in essa una forma di controllo «democratico» sui comportamenti dei politici. E qui comincio a rispondere all’interrogativo posto all’inizio, relativo alla ragione di quelle rievocazioni storiche: un dato — di natura certamente politica — da riconoscere nella sua obiettività, relativo al mondo dei giudici, è l’articolazione di esso in forma correntizia, che viene alla luce in modo esplicito quando, a scadenze fisse, si elegge il direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati o i componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura.
4. La formazione delle «correnti» e la nascita di Magistratura Democratica
Nella magistratura le correnti non sono un dato di natura: non esistono da sempre; il loro sorgere e il loro sviluppo coincise, negli anni Sessanta, con una frammentazione del corpo sociale che non risparmiava la stessa magistratura, e con la parallela crescita del ruolo politico di essa in quella funzione di «supplenza», cui prima facevo riferimento.
La formalizzazione di organismi ideologici fra i magistrati avvenne in occasione delle prime elezioni per l’ANM svolte con il sistema proporzionale, cui presero parte quattro «correnti» con altrettante liste: Magistratura Indipendente, che riuniva chi rifiutava l’incipiente politicizzazione dell’azione associativa; Terzo Potere, espressione di quello che all’epoca era il gruppo dirigente dell’ANM; Magistratura Democratica, che giudicava troppo limitato l’impegno ideologico di Terzo Potere, e la lista Concentrazione, che mirava a unificare l’azione di TP e di MD. Quest’ultima, secondo quanto scrisse uno dei suoi fondatori, il dottor Marco Ramat, all’inizio era «[…] un movimento di opinione culturale nell’ambito della magistratura e con massimo possibile di proiezione all’esterno» (8), e solo in seguito assunse «anche la struttura e la funzione di corrente» dell’ANM.
Un grande giurista, Salvatore Satta, riferisce un episodio accaduto a Parigi il 2 settembre 1792 (9). Davanti al tribunale rivoluzionario, costituito da pochi giorni, veniva giudicato il maggiore Bachmann, guardia svizzera del re; mentre i giudici interrogavano alcuni soldati svizzeri, tratti in arresto il 10 agosto dello stesso anno e chiamati a testimoniare contro il loro capo, una folla di sanculotti, che da qualche ora si era raccolta dai bassifondi della città, irruppe nel palazzo, forzò i cancelli del carcere sottostante, da lì trascinò i prigionieri in mezzo al cortile, davanti a un improvvisato tribunale del popolo, e ne fece scempio. Appreso poi che gli svizzeri si trovavano nella sala delle udienze, la folla salì le scale, attraversò stanze una volta importanti, e apparve sulla porta grondante di sangue, pronta a completare l’opera con le guardie del re ivi presenti; e a questo punto il presidente del tribunale — tale Lavau — bloccò la torma e intimò «di rispettare la legge e l’accusato che è sotto la sua spada» (10): gli omicidi si fermarono, restarono in silenzio, poi indietreggiarono: «Essi hanno compreso — scrive uno storico — che l’opera che essi compiono là in basso, le maniche rivoltate e la picca tra le mani, questi borghesi in mantello e cappello a piume la perfezionano (la parachèvent) sui loro seggi» (11).
Ora, ovviamente senza generalizzare e senza presumere le intenzioni dei singoli simpatizzanti di MD, questa è stata la logica che ha ispirato la costituzione e l’operatività della corrente di sinistra dell’associazionismo dei giudici; dal suo programma, pubblicato nello stesso anno della costituzione, il 1964, emergevano, fra gli altri, l’obiettivo della «[…] formazione di un nuovo tipo di giudice, il quale sappia rendersi conscio di essere strumento delegato e parziale della sovranità popolare e, pertanto, sappia ognora mediare nella sua giurisprudenza le esigenze espresse dalla medesima», e la «[…] necessità di una più ampia e profonda democratizzazione dell’esercizio della finzione giurisdizionale, affinché la sovranità popolare sia posta sempre in grado di esercitare il suo controllo» (12). Nel 1971 MD propone l’istituzione dei «consigli di giustizia», definiti chiaramente come organi «[…] di collegamento fra gli operatori della giustizia e la classe operaia e come centri di attenzione e di controllo (democraticamente esercitati) sull’amministrazione della giustizia» (13).
Dal 15 al 17 maggio 1972 si svolgeva all’università di Catania, organizzato dal Dipartimento giuridico della facoltà di Scienze Politiche, un incontro di studio, le cui relazioni furono poi raccolte in due volumi (14); nella circostanza il dottor Luigi Ferrajoli, magistrato, spiegava la funzione della giurisprudenza alternativa, che non è di «mediazione dei conflitti sociali», ma è piuttosto «diretta ad aprire e a legittimare a livello legale […] nuovi e più ampi spazi di lotte delle masse in vista di nuovi ed alternativi assetti di potere» (15). I1 professor Fabio Mazziotti, premesso che è compito del giurista «contribuire a una presa di coscienza sociale del proletariato», segnalava che «in questo senso si muovono collettivi, di recente formazione, di studiosi del diritto e di magistrati — si pensi alla corrente di Magistratura democratica — che hanno tentato […] un uso anticapitalistico del diritto in genere e del diritto del lavoro in ispecie» (16).
E nel 1977, in occasione del III congresso nazionale di MD, all’indomani dell’esplosione di Autonomia Operaia e degli «indiani metropolitani», si delineò uno scontro fra l’ala filo-PCI e un’ala più a sinistra, che vinse il congresso con 209 voti contro 134. Dall’intervento dell’allora pretore di Palermo, dottor De Lello, esponente delle posizioni in quel momento vincenti: «Noi in questi ultimi tempi siamo stati zitti proprio quando dovevamo parlare. Quando si è criminalizzato tutto ciò che sorgeva spontaneo per gli strati popolari, gli autoriduttori che in fondo non chiedono che una vita migliore, gli studenti che lottano per una università che non sforni agenti del capitalismo. Lo Stato borghese non può sopravvivere senza la repressione e noi di Magistratura Democratica dobbiamo dire se vogliamo stare dalla parte di chi ci utilizza per questa manovra o quella dei cosiddetti devianti, che lo sono non per colpa loro ma del sistema. Diciamo se vogliamo essere compagni che lottano per il socialismo o magistrati che al massimo possono dare una mano: ma questo sarebbe il marxismo dei fratelli Marx» (17).
5. La falsa alternativa fra collusione e sovversione
Se queste sono le premesse ideologiche, non ci si deve stupire delle applicazioni che esse hanno trovato sul terreno dei provvedimenti giudiziari: ho provato a fornirne qualche esempio all’inizio. Ma giova ricordare altri episodi: per esempio, quanto al controllo democratico della giurisdizione, nell’ottobre del 1972, il dottor Guido Viola, all’epoca pubblico ministero a Milano e aderente a MD, fu esortato ad allontanarsi da un’assemblea della corrente alla quale partecipava perché, come gli veniva comunicato, fra gli altri, dalla dottoressa Elena Paciotti, non aveva più nulla a che fare con quella corrente dopo il comportamento tenuto in occasione delle indagini sulla morte di Giangiacomo Feltrinelli e sull’attività delle Brigate Rosse (18). Un esempio di «consigli di giustizia» si ricava probabilmente da quanto denunciato dall’avvocato Montorzi, patrono di parte civile nel processo per la strage alla stazione di Bologna, il quale, nel 1989, rinunciava all’incarico raccontando di riunioni svolte nella federazione bolognese del PCI fra difensori di parte civile e magistrati impegnati nel processo: nell’occasione, lo stesso avvocato Montorzi faceva in proposito, fra gli altri, i nomi del dottor Nunziata, del dottor Mancuso e del dottor Antonio Grassi, i primi due pubblici ministeri e l’ultimo presidente aggiunto al processo di primo grado per la strage (19).
Ricordare questi episodi non vuol dire per ciò stesso negare che all’interno della magistratura, e su sponde lontane dall’area della sinistra, vi siano state collusioni con il potere, collateralismi di fatto più che ideologici, omissioni e incapacità: comportamenti tutti che meritavano e meritano denunce e reazioni vigorose. Per anni importanti procure della Repubblica hanno insabbiato indagini riguardanti personaggi dell’establishment ritenuti intoccabili; per anni l’inerzia ha costituito il dato comune di quella che avrebbe dovuto essere l’azione giudiziaria contro la criminalità organizzata, soprattutto in alcune zone del territorio nazionale; si è giunti, in talune relazioni lette da procuratori generali operanti in Sicilia in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ad affermare l’inesistenza o la sconfitta del fenomeno mafioso; per anni tutti sono stati consapevoli dell’estensione dell’area della corruzione politico-amministrativa, ma pochi hanno tentato di scardinare il sistema; e questo per tacere dell’allungamento dei tempi delle cause civili, oggettivamente scandaloso e non spiegabile esclusivamente con la carenza delle strutture e con l’aumento della litigiosità.
E, tuttavia, la constatazione di questa realtà non può far sostenere che il rimedio fosse la giurisprudenza alternativa promossa dai «magistrati democratici»; lo stesso discorso vale, mutatis mutandis, in sede propriamente politica, dove l’alternativa al sistema di potere fatto di crescente corruzione, sedimentato da decenni di «regime» consociativo, è stato quasi sempre identificato dai mass media e dalla propaganda con una sinistra che, oltre ad aver preso parte a quel «regime», avrebbe perseguito, se vincente, obiettivi certamente deteriori rispetto ai mali che dichiarava di voler eliminare.
Come sulla scena politica per decenni la drammatica alternativa è parsa ridursi a quella fra la prospettiva socialcomunista e vertici politici che hanno esercitato il potere fine a sé stesso, mentre i principi oggettivi del diritto naturale non hanno mai incontrato difensori autorevoli, ugualmente nel mondo della magistratura, in presenza di una maggioranza «silenziosa», dedita a una quotidianità di lavoro serio e infastidita dai rumori delle polemiche correntizie, chi non solo non si schierava apertamente con MD, ma anzi contrastava le sue prese di posizione, era bollato come alfiere dei corrotti e dei collusi. Grande assente, sulla scena politica come nell’ambito della magistratura, è stata una scuola di pensiero che, senza rinunciare alla denuncia delle cadute dei singoli tentati dal potere, puntasse all’elaborazione culturale dei fondamenti del diritto conforme alla natura dell’uomo; chi ha percorso questa strada lo ha fatto, pur meritoriamente, in modo del tutto isolato. Spesso, in assoluta buona fede, si è opinato che l’ultima trincea contro la sinistra giudiziaria fosse la difesa della lettera del diritto positivo, senza porsi il problema della conformità a giustizia della specifica norma di legge.
Il risultato è stato che leggi anche gravemente lesive del diritto naturale — per tutte quella sull’aborto — non hanno incontrato opposizione da parte di settori consistenti della magistratura, in termini di critica culturale e di affermazioni pubbliche, prescindendo dal problema delicatissimo della possibilità per un magistrato di sollevare obiezione di coscienza contro una legge oggettivamente iniqua: e ciò a differenza di quanto accaduto in altri settori della vita della nazione, a cominciare dall’ambito dei medici: a proposito dell’aborto non si è andati oltre qualche decina di ordinanze di illegittimità costituzionale, ma il dibattito è stato talmente circoscritto che alla fine è rimasto privo di sviluppi.
6. Magistratura Democratica e il PCI-PDS
Tornando all’articolazione della magistratura in correnti, va detto che oggi MD, dopo un progressivo percorso di ampliamento dei consensi, arriva a raccogliere il 25% dei voti in occasione delle consultazioni elettorali. Alla formazione di MD è stata coeva la costituzione di un riferimento moderato, MI, che sarebbe improprio definire «di destra», sia perché la sua contrapposizione a MD non è mai stata particolarmente ideologizzata, sia perché i suoi referenti politici, se pure in modo discontinuo e certamente non organico, sono stati soprattutto i partiti di centro: MI è arrivata a contare in passato sulla maggioranza assoluta dei consensi, che è poi diventata relativa, e oggi, dopo una lenta ma progressiva erosione, si attesta intorno al 20% dei voti.
Fra le due correnti si colloca Unità per la Costituzione, che da qualche anno ha la maggioranza relativa — circa il 40% dei voti — e che potrebbe definirsi di centro- sinistra, pur militando al suo interno molti elementi moderati; infine, nel 1988 compaiono i cosiddetti Movimenti Riuniti, che compattano una frangia di dissidenti di UC e una frangia di dissidenti di MI, su posizioni ideologicamente radical-illuministiche: attualmente costoro raccolgono circa il 15% dei consensi.
Nonostante la sua consistenza elettorale, che — come si è visto — non è straordinaria, la corrente che oggi esercita il maggior peso culturale è MD; essa ha mitigato i toni barricadieri originari, ma non ha cancellato il vizio di origine dell’aver costituito di fatto — al di là delle intenzioni dei singoli militanti, ma certamente con la consapevole collaborazione dei vertici — la proiezione del PCI all’interno della magistratura, in ossequio alla strategia gramsciana di conquista del potere attraverso la conquista delle istituzioni, nel rispetto della legalità e delle regole democratiche, sfruttando, senza credervi, i metodi liberali. E va dato atto che, così come i comunisti italiani hanno sempre curato rigorosamente la formazione dei propri quadri, dimostrando un livello culturale medio superiore a quello dei quadri degli altri partiti, così, mediamente, MD ha saputo riunire attorno a sé giudici fra i più intelligenti e giuridicamente attrezzati, oltre che ideologicamente motivati, tali quindi da esercitare un ruolo trainante all’interno degli uffici giudiziari nei quali operano.
Grazie a questa azione pluridecennale oggi MD raccoglie i frutti della sua «lunga marcia», perché occupa importanti posizioni all’interno dell’ANM, e soprattutto perché aderiscono a MD i dirigenti degli uffici giudiziari più importanti, dalla Procura di Palermo a quella di Roma, per non parlare del palazzo di giustizia di Milano. La manovra di cooptazione e/o di condizionamento è stata più ampia e più complessa, ed è arrivata a interessare anche autorevoli magistrati non di sinistra, che patiscono in qualche modo la suggestione delle Procure in mani progressiste, e la spinta all’emulazione di queste, anche per non essere tacciati di collusioni o di omissioni, di fatto finendo per comportarsi, quanto a scelte di rilievo politico, allo stesso modo, o quasi.
Che il «collateralismo» fra l’ex- PCI e MD non sia scomparso è dimostrato sia dalle modalità operative e dal clamore dato a iniziative giudiziarie a carico dei personaggi maggiormente sgraditi alla sinistra — indipendentemente dal fondamento effettivo che hanno certe accuse —, sia dal trattamento di oggettivo favore del quale continua a godere il principale partito della sinistra. Basta ricordare per tutti il caso delle indagini sulla cosiddetta Gladio Rossa, concluse dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, dottor Claudio D’Angelo, su conforme richiesta del Pubblico ministero, con decreto di archiviazione del 6 luglio 1994: nonostante i gravissimi reati ipotizzati sulla scorta della documentazione della quale disponeva il Gip, alcuni dei quali non soggetti a prescrizione, non si è ritenuto di effettuare accertamenti processuali a causa — così si è scritto nella motivazione del provvedimento — del tempo trascorso dai fatti in questione, risalenti comunque a epoca successiva all’invasione sovietica della Cecoslovacchia, e quindi agli stessi anni in cui si sono consumate stragi — per tutte, quella di piazza Fontana —, in ordine alle quali le indagini sono ancora in corso (20).
7. Il mito del PCI-PDS «partito della giustizia»
Fra gli equivoci dai quali sgombrare il terreno, anche per vincere una sorta di complesso d’inferiorità di chi non è schierato a sinistra, vi è quello secondo cui, da anni, in Italia, il partito della giustizia coincide con l’ex PCI ora PDS. È un falso storico, per una serie di ragioni che provo a enunciare: in primo luogo, sul presupposto che la crisi della giustizia è anzitutto crisi delle leggi, è lecito domandarsi dov’era e che cosa faceva il PCI quando è stato approvato il nuovo codice di procedura penale, un codice che ha contribuito a rendere più difficile l’accertamento delle responsabilità penali, per lo meno fino a quando le stragi di Capaci e di via D’Amelio, l’insofferenza popolare e gl’interventi della Corte Costituzionale hanno introdotto radicali modifiche; un codice che non è nato per caso, ma ha rappresentato la coerente traduzione a livello processuale di quel relativismo etico e filosofico che rappresenta l’anima del pensiero debole progressista, e che non a caso è stato sostenuto e approvato in Parlamento con l’appoggio trainante dell’ex PCI. E se la crisi di credibilità della giustizia penale dipende anche dalla totale assenza dell’effettività della pena, va aggiunto che il PCI non si è mai dissociato dai provvedimenti di amnistia o di condono che, a scadenze fisse e ravvicinate, dal dopoguerra fino al 1990, hanno vanificato la sanzione penale e hanno indotto a ritenere che è più conveniente violare la legge piuttosto che rispettarla; è poi superfluo ricordare l’appartenenza alle file dell’ex PCI del sen. Mario Gozzini, autore di una riforma dell’ordinamento penitenziario che, pur essendo apprezzabile per taluni criteri ispiratori e per alcune soluzioni concrete, ha avuto però maglie larghissime nei confronti della delinquenza di ogni tipo.
Sempre in tema di ricordi, difficile dimenticare che nel 1987 il PCI, pur avendo in un primo momento manifestato perplessità sull’estensione della responsabilità civile dei giudici, ha collaborato fattivamente, di fronte a un orientamento della piazza in quel periodo ostile alle toghe, alla vittoria dei «sì» nel referendum promosso dagli onn. Bettino Craxi e Marco Pannella «per una giustizia giusta», che ha rappresentato il più virulento e demagogico attacco politico contro la magistratura degli ultimi anni.
8. Verso la magistratura-«authority», con poteri di controllo sulla politica?
Il discorso svolto finora ovviamente non auspica il sorgere di un collateralismo «di destra» fra giudici e politica, che faccia da contraltare a quello — ormai trentennale — realizzatosi a sinistra: sarebbe un danno per la giustizia e per tutti, prima ancora che per la dignità e l’autonomia di valutazione di ciascun magistrato. Ma vuole solo far presente che, pur non essendo tutta la magistratura schierata a sinistra, e anzi — come s’è detto — raccogliendo la sinistra la minoranza dei consensi, permane una sorta di difficoltà da parte dei giudici di area moderata a guardare con attenzione a forze politiche non di sinistra, oggi derivante — una volta superata la demonizzazione della destra — da inadeguata considerazione delle complesse problematiche del mondo giudiziario, e spesso da superficialità, se non proprio da atteggiamenti demagogici.
Ma questo non significa rinunciare all’osservazione del rapporto, che è culturale prima ancora che politico, fra la sinistra, e in particolare il PDS, e i settori della magistratura a essa vicina. Chissà se le linee future di questo rapporto non siano individuabili nelle riflessioni che svolgeva il 20 dicembre 1993 il sen. Giovanni Pellegrino, attualmente presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle stragi, partecipando al convegno Magistratura e politica, organizzato dalla rivista Micromega; diceva nell’occasione l’esponente pidiessino: «vi è una tendenza culturale diffusa dell’intero mondo occidentale che auspica a regime nel governo delle società complesse una riduzione del ruolo dei poteri fondati sul mandato rappresentativo in favore di poteri neutri e tra questi in particolare del potere giurisdizionale, naturaliter il più intensamente neutrale. […] Quando da anni si sotto linea la necessità di una separazione tra politica e amministrazione, quando nella legislazione amministrativa si creano a ogni piè sospinto autorità neutre e cioè sottratte ai vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti di vertici amministrativi a diretta investitura politica, si obbedisce ad una tendenza evolutiva dell’ordinamento che è nelle cose, non è contrastabile ed è opportuna, quale risposta adeguata ai problemi propri di una società complessa; dove è indubbiamente auspicabile che il governo di molti processi e la decisione finale dei relativi conflitti siano sottratti a poteri che dalla investitura rappresentativa derivano la ineludibile tendenza a soddisfare le esigenze della maggioranza. […] Il governo democratico di una società complessa sembra quindi richiedere, nella fase attuale di sviluppo, un maggior potere di decisione e di controllo da parte di poteri neutrali ad investitura non rappresentativa, ma burocratica. La tendenza non è contrastabile; comunque (e voglio dirlo con chiarezza) è da me condivisa» (21).
Il che sembra veramente chiudere il cerchio: dopo una pluridecennale progressione legislativa, che ha condotto all’allontanamento del quadro normativo dai cardini del diritto naturale, anche con il contributo di una giurisprudenza «democratica» che non aveva né l’apparenza né la sostanza della «neutralità», si invoca «che il governo di molti processi e la decisione finale dei relativi conflitti» siano affidati a «poteri neutrali ad investitura non rappresentativa, ma burocratica»; fra questi poteri viene inclusa la magistratura, parificata a una delle tante authority, delle quali — a scadenze fisse — viene proposta l’istituzione per settori di particolare rilievo. La pericolosità di quest’orientamento sta nella sua fascinosità per un giudice, perché sembrerebbe riconoscere alla magistratura quei caratteri d’autonomia e d’indipendenza che in passato sono stati sottoposti a critica proprio da sinistra, quando in essi s’individuava il paravento formale di una «giustizia di classe».
Porterebbe lontano soffermarsi, come sarebbe necessario, sul concetto di «neutralità»; in questo momento basta ricordare l’insegnamento, realisticamente fondato, del Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale, al n. 2244, ricorda che «ogni istituzione si ispira, anche implicitamente, ad una visione dell’uomo e del suo destino, da cui deriva i propri criteri di giudizio, la propria gerarchia dei valori, la propria linea di condotta». Il problema vero sta allora non già nel perseguire il mito della neutralità, ma nell’individuare la «visione dell’uomo e del suo destino» cui s’ispirano certe proposte; in un contesto sociale di estrema frammentazione e di pluralismo ideologico, con riflessi gravi sulle norme giuridiche, l’estensione operativa dei poteri indicati come «neutri» ottiene il risultato di cristallizzare il relativismo anche coattivamente.
E anzi, la coazione sarà tanto maggiore quanto più i poteri «neutri» saranno estesi e «sottratti a poteri che dalla investitura rappresentativa derivano la ineludibile tendenza a soddisfare le esigenze della maggioranza»: sembrano incredibili certe affermazioni da parte di un esponente autorevole di un partito che reca nel nome la qualifica di «democratico», dal momento che «le esigenze della maggioranza» rispettano, sia pure in modo parziale e improprio, un consenso realmente espresso. Ma il linguaggio è chiaro e non lascia spazio a dubbi: dopo essere stata, per una parte minoritaria ma rumorosa, uno degli strumenti per contrastare lo «stato borghese», oggi la magistratura è chiamata di fatto a un ruolo di «controllo» sempre più penetrante sulle scelte politiche; sostenere che il controllo sarà «neutrale» equivale a far torto all’intelligenza dell’interlocutore: il problema più serio è identificare i parametri per l’esercizio del «controllo», che certamente non possono mancare, e gli obiettivi cui il «controllo» tende di volta in volta. L’orientamento espresso dal sen. Giovanni Pellegrino si coniuga peraltro con la tendenza in atto nella magistratura, che è al tempo stesso una tentazione frutto di mentalità radical-illuministica, a considerare sé stessa come un soggetto che non riceve la legittimazione dal voto, ma non rinuncia all’esercizio del controllo politico.
Quanto all’aspetto più strettamente politico della questione, si potrebbe osservare: quando la sinistra vince, qualsiasi iniziativa che, pur nell’ambito della legalità, ponga riserve sull’operato della maggioranza diventa automaticamente un attentato alla democrazia; quando invece perde, entra in scena l’authority per contenere i poteri derivanti dall’investitura popolare.
9. Necessità di un riequilibrio
Se questi sono i nuovi orientamenti del rapporto fra la sinistra e la magistratura, vi è l’assoluta necessità di un lavoro culturale, prima ancora che politico e giuridico, teso a riportare chiarezza sui ruoli e sui compiti della magistratura, del governo e del parlamento. Dopo che la bufera giudiziaria ha falciato una certa quantità di uomini politici, provocando effetti dirompenti, l’obiettivo di un sereno riequilibrio fra i differenti poteri dello Stato va perseguito partendo da una seria riflessione storica e di principio, nella prospettiva che la politica e l’ordine giudiziario ritrovino ciascuno il ruolo e l’ambito operativo di rispettiva competenza, evitando le reciproche interferenze.
La politica ha bisogno di riscoprire, con la correttezza dei comportamenti dei suoi protagonisti, il senso della responsabilità delle scelte di lungo respiro, che non possono risolversi nella mera amministrazione del quotidiano e non devono essere condizionate da estemporanee iniziative giudiziarie; la giustizia ha bisogno di dismettere i troppi panni impropri rivestiti finora, per dedicarsi a quanto le compete, e cioè — di fronte alla consumazione di un reato o in presenza di una controversia di ordine civile — alla riaffermazione del diritto ove questo sia stato violato.
Alfredo Mantovano
Note:
(*) Testo dell’intervento Magistratura e politica: un rapporto difficile nella storia italiana più recente, riveduto e annotato, al convegno in due tornate dal titolo Alla ricerca del nemico perduto: dalla «caduta» dell’impero socialcomunista all’egemonia progressista, promosso da Alleanza Cattolica e da Cristianità a Milano, il 18 marzo e il 10 aprile 1995, e svolto in occasione della seconda tornata Una storia ancora da scrivere: il tentativo egemonico del PCI-PDS nella Magistratura.
(1) Cfr. brani dell’ordinanza in ROMANO RICCIOTTI, Cronache della politicizzazione, in Critica giudiziaria, rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e vita giudiziaria, anno VI, n. 5-6, settembre-dicembre 1981, p. 37. I1 dottor Romano Ricciotti è stato procuratore della Repubblica per i minorenni di Bologna e attualmente è Commissario liquidatore degli usi civici nella stessa città.
(2) Il Mattino, 3-5-1977.
(3) Cfr. R. RICCIOTTI, art. cit., p. 37.
(4) Cfr. entrambi gli episodi in il Giornale nuovo, 13-2-1976.
(5) Il Tempo, 4-2-1977.
(6) Cfr. il testo del provvedimento in Il Tempo, 11-2-1977.
(7) Corriere della Sera, 5-10-1994
(8) Cit. in ROMANO CANOSA e PIETRO FEDERICO, La magistratura in Italia dal 1945 a oggi, il Mulino, Bologna 1974, p. 276.
(9) Cfr. SALVATORE SATTA, Il mistero del processo, Adelphi, Milano 1994, pp. 11-13.
(10) Ibid., p. 13.
(11) GEORGES LENOTRE, Le Tribunal révolutionnaire, Perrin, Parigi 1947, p. 52, cit. ibidem.
(12) Cit. in R. RICCIOTTI, art. cit., p. 25.
(13) Bollettino di Magistratura democratica, n. 1, del 1971, cit. ibidem.
(14) PIERO BARCELLONA, (a cura di), L’uso alternativo del diritto, 2 vol., Laterza, Bari 1973.
(15) Ibid., I vol., p. 144.
(16) Ibid., p. 2015.
(17) il Giornale nuovo, 24-4-1977.
(18) Il Mattino, 7-10-1976.
(19) Cfr. l’esposizione completa del «caso» nel volume Noi speriamo che ce la siamo cavata-Quattro anni al C.S.M.: rendiconto ai colleghi, del Gruppo di Magistratura indipendente al Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicazione extracommerciale, Roma 1990, pp. 245-258; cfr. anche FRANCESCO MARIO AGNOLI, Un Csm di pronte archiviazioni, in Il Tempo, 30-3-1990.
(20) Cfr. MAURO RONCO, Gladio rossa, l’«inchiesta impossibile», in Secolo d’Italia. Quotidiano del MSI-DN, 30-10-1994.
(21) GIOVANNI PELLEGRINO, I giudici e la loro cultura, intervento al convegno Magistratura e politica organizzato dalla rivista Micromega, Bari,20 dicembre 1993, dattiloscritto, pp. 6-7.