Di Angelo Picariello da Avvenire del 11/06/2020
«La legge già prevede varie norme a tutela della libertà della persona, o che perseguono gli atti persecutori, e -paradossalmente sarebbe gravemente discriminatorio nei confronti delle persone omosessuali ritenere non applicabile nei loro confronti una o più di tali disposizioni a causa del loro orientamento sessuale», nota Alfredo Mantovano, ex sottosegretario all’Interno, oggi magistrato di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Livatino. «Il contrasto a comportamenti illeciti in materia di orientamento sessuale – si dice certo – può avvenire già con una corretta applicazione delle norme in vigore».
Ma perché considerare negativamente una tutela specifica per la discriminazione o l’istigazione ai danni degli omosessuali?
Una tutela rafforzata nei loro confronti risulterebbe discriminatoria verso le persone eterosessuali, o comunque verso altri soggetti. Se, per esempio, fosse penalmente sanzionata soltanto l’ingiuria contro persone omosessuali, ciò costituirebbe una violazione del principio di uguaglianza. L’intento di punire l’offesa rivolta a una persona in considerazione del suo orientamento sessuale può farsi rientrare fra i casi in cui scatta l’aggravante dei motivi abietti e futili.
L’aumento dei casi richiederebbe, si sostiene, unaprevisione specifica contro l’omofobia.
Da 10 anni il Ministero dell’Interno ha istituito, nell’ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, l’Oscad-Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. In base al report finora disponibile sarebbero 197 (13%) i casi riguardanti l’orientamento sessuale, e solo 15 (1%) l’identità di genere. Dai dati ufficiali disponibili, quindi, non sembra emergere un’emergenza specifica.
Quali rischi vede, in caso di introduzione della nuovanormativa?
In base al testo che vede primo firmatario Scalfarotto si è sostenuto che con l’allargamento dei casi sanzionati dall’articolo 604 anche una discussione familiare si potrebbe trasferire in un’aula di giustizia e una madre verrebbe gravemente discriminata per la manifestazione di una opinione, peraltro all’interno delle mura domestiche. Si andrebbe ben oltre la sanzione per un comportamento violento o persecutorio, che, come detto, sarebbe già applicabile in base alle disposizioni in vigore. Si punisce un modo di pensare, e ancor prima di essere: il che giustifica la qualifica di ‘liberticida’ conferita alla normativa proposta. Se infatti si prospetta quale fonte di problemi il ‘suggerimento’ della madre alla figlia, con lo stesso metro si può immaginare la procedibilità penale per il docente di morale di un seminario, o molto più semplicemente per il catechista nelle lezioni che tiene ai bambini.
«Paradossalmente queste nuove proposte introdurrebbero una discriminazione proprio a scapito degli omosessuali, se non li si ritenesse già tutelati al pari degli altri cittadini»
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