Il grande interesse suscitato, sia presso ecclesiastici che presso laici, dalla pubblicazione della conferenza del cardinale Joseph Ratzinger sulla trasmissione della fede e le fonti della fede (cfr. Cristianità, anno XI, n. 96, maggio 1983), induce a portare a conoscenza di un pubblico il più possibile vasto due recenti documenti della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, sollecitati da quesiti di carattere giuridico posti rispettivamente dalla Sacra Congregazione per il Clero e dalla conferenza episcopale francese, e approvati dal Pontefice nelle udienze del 23 marzo e del 1° luglio 1983. La «aridità» dei testi – che hanno avuto eco eccessivamente scarsa, se si tiene conto del loro dettato e della materia su cui versano – non nasconde, a una lettura attenta, la loro grande importanza dottrinale e le loro possibili conseguenze pratiche. La loro conoscenza pare perciò utilissima alla formazione di una corretta opinione «domestica», proprio mentre entra in vigore la nuova codificazione dei diritti e dei doveri delle diverse componenti del corpo ecclesiale. Infatti in essi si mette in adeguato risalto il corretto rapporto intercorrente, a proposito della funzione di catechizzare, tra il Sommo Pontefice, i singoli vescovi e le diverse conferenze episcopali, e si ribadiscono i limiti delle eventuali possibilità di delega dei rispettivi poteri. Trascriviamo i due documenti da L’Osservatore Romano del 29 ottobre 1983, affiancandoli con le rispettive lettere di accompagnamento. Il titolo comune, i titoli intermedi e la traduzione dal francese della lettera a mons. Vilnet e del documento indirizzato alla conferenza episcopale francese sono redazionali.
Due documenti della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
Princìpi, competenze e norme in tema di catechesi
La lettera inviata al cardinale Silvio Oddi, prefetto della Sacra Congregazione per il Clero
Signor Cardinale,
Con lettera in data 2 luglio 1982, Ella ha presentato a questa Congregazione cinque quesiti relativi alla interpretazione delle disposizioni del Decreto Ecclesiae Pastorum, art. 4, circa l’approvazione delle opere destinate alla catechesi.
Tale problema è stato sottoposto allo studio dei Consultori e degli Em.mi Cardinali Membri di questo Dicastero, i quali lo hanno esaminato nelle loro adunanze del 23 marzo e del 22 giugno u.s. Le decisioni sono state poi approvate dal Santo Padre nelle Udienze del 26 marzo e del 1° luglio u.s.
Mi pregio ora rimettere all’Eminenza Vostra le risposte ai cinque quesiti di codesta Sacra Congregazione per il Clero, precedute da una premessa, espressamente voluta dagli Em.mi Cardinali, allo scopo di richiamare i principi fondamentali a cui si ispirano dette risposte (cfr. Allegato).
Con sensi di distinto ossequio mi confermo di Vostra Eminenza dev.mo nel Signore
Joseph Card. Ratzinger
Prefetto
✝ Fr. Girolamo Hamer O.P.
Arcivescovo tit. di Lorium
Segretario
7 luglio 1983
La risposta ai quesiti presentati dalla Sacra Congregazione per il Clero
Premessa
Le diverse questioni che sono state poste circa la procedura per l’approvazione delle pubblicazioni di catechesi riguardano l’esercizio dell’autorità rispettivamente della Sede Apostolica, dei Vescovi diocesani e delle Conferenze Episcopali. Pertanto, prima di dare le risposte particolari, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ritiene opportuno indicare i princìpi generali di ordine dottrinale, giuridico e pastorale che ne sono il fondamento, enunciati in particolare nel Directorium Catechisticum Generale della Sacra Congregazione pro Clericis, dell’11-4-1971, n. 134 (A.A.S. 64, 1972, 173); nel Decretum Ecclesiae Pastorum della Sacra Congregazione pro Dottrina Fidei, del 18-3-1974, a. 4, par. l (A.A.S. 67, 1975, 283); e nella Responsio della Sacra Congregazione pro Dottrina Fidei, del 25 giugno 1980 (A.A.S. 72, 1980, 576); nel can. 775 del nuovo C.I.C..
1. «Il Pontefice Romano […] è per divina istituzione rivestito di un potere supremo, pieno, immediato e universale per il bene delle anime […]. Essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale sia il bene delle singole Chiese, detiene il supremo potere ordinario su tutte le Chiese» (Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus, n. 2; nuovo C.I.C., can. 331).
In forza di questo titolo, egli stabilisce per la Chiesa universale delle norme in materia di catechesi, che, in applicazione del Concilio Vaticano II, sono state enunciate nel Directorium Catechisticum Generale (A.A.S. 64, 1972, 97-176) e richiamate in buona parte nell’esortazione apostolica Catechesi Tradendae.
2. «I Vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono al posto degli Apostoli come pastori delle anime e, insieme al Sommo Pontefice e sotto la sua autorità, hanno la missione di perpetuare l’opera di Cristo […]. Perciò sono divenuti i veri e autentici maestri della fede, i pontefici e i Pastori» (Christus Dominus, n. 2; cfr. nuovo C.I.C., can. 375).
Come il Sovrano Pontefice per la Chiesa universale, così ogni Vescovo per la sua Chiesa particolare esercita immediatamente, in virtù del ius divinum, il potere d’insegnare (munus docendi). Pertanto egli è, nella sua diocesi, la prima autorità responsabile della catechesi nel rispetto delle norme della Sede Apostolica (cfr. can. 775, par. 1 del nuovo C.I.C.; cfr. anche can. 827, par. 1; Catechesi Tradendae, n. 63).
3. La Conferenza Episcopale è «un’assemblea nella quale i pastori di una nazione o di un territorio esercitano congiuntamente il loro mandato pastorale, per l’incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini, in particolare per mezzo di quelle forme e di quei metodi di apostolato, che sono appropriati alle circostanze dei nostri giorni» (Christus Dominus, n. 38; nuovo C.I.C., par. 447).
Essa detiene i poteri che le sono riconosciuti dal diritto (cfr. Christus Dominus, n. 38, par. 4; can. 455 del nuovo C.I.C.), e non può delegare il suo potere legislativo alle commissioni o ad altri organismi da essa creati (cfr. Risposta della Commissione per l’Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, 10 giugno 1966).
Per quello che riguarda la catechesi, restando salvo il diritto proprio di ogni Vescovo (cfr. can. 775, par. 1; can. 827, par. 1 del nuovo C.I.C.), è di competenza della Conferenza Episcopale, se ciò appare utile, far pubblicare, con l’approvazione della Sede Apostolica, dei catechismi per il proprio territorio (cfr. can. 775, par. 2 del nuovo C.I.C.; Directorium Catechisticum Generale, nn. 119 e 134).
4. L’azione pastorale catechetica deve realizzarsi in maniera efficace e coordinata, nel quadro di una regione, di una nazione o anche di più nazioni che appartengono ad una medesima zona socio-culturale.
Ciò implica – nel rispetto delle competenze sopra richiamate – una necessaria intesa fra Vescovi diocesani, Conferenze Episcopali e Sede Apostolica, in un’azione comune insieme fraterna e rispettosa del principio della collegialità.
Quesiti della Sacra Congregazione per il Clero
Q. I. Dopo il Decreto De Ecclesiae Pastorum vigilantia circa libros (A.A.S. 67, 1975, p. 283) e la ulteriore precisazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede con la risposta in merito al dubbio all’art. 4 (A.A.S. 72, 1980, p. 756), possono le Conferenze Episcopali nazionali e regionali pubblicare catechismi nazionali o regionali e documenti catechistici valevoli sul piano extra diocesano senza la previa approvazione della Santa Sede?
R. Negative
Osservazioni:
Si rimanda alla risposta della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede al dubbio citato nel quesito, in conformità ai nn. 119 e 134 del Directorium Catechisticum Generale, e soprattutto al canone 775 par. 2 del nuovo C.I.C.: Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur.
Q. II. Senza la previa approvazione della Santa Sede possono essere proposti e diffusi dalle Conferenze Episcopali catechismi a livello nazionale, per «la consultazione e la sperimentazione»?
R. Negative
Osservazioni:
a) Per quanto riguarda la sperimentazione: non si può ammettere la pubblicazione di catechismi ad experimentum: i catechismi destinati ad una intera nazione devono già avere quanto al contenuto e al metodo un valore provato che assicuri l’autorevolezza e la stabilità che si addice alla catechesi. Non si escludono però gli experimenta particularia precedenti la pubblicazione, di cui al n. 119, par. 2 del Direttorio Catechistico (A.A.S. 64, 1972, 166).
b) Per quanto riguarda la consultazione: il concetto di catechismi «per consultazione» richiederebbe maggiori precisazioni. Ma se si tratta di un’opera catechetica di consultazione destinata ad un’intera nazione e proposta dalla Conferenza Episcopale, valgono le norme citate sopra (ad 1).
Q. III. I singoli Ordinari Diocesani che hanno dato parere favorevole per un catechismo nazionale, possono concedere l’Imprimatur a catechismi particolari, quando questi sono sicuri per il contenuto e chiari per l’esposizione?
R. Affirmative
Q. IV. Una Commissione Episcopale può avere l’autorità permanente di approvare o di non approvare catechismi a livello nazionale o per singole diocesi?
R. Negative
Osservazioni:
La responsabilità di curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur spetta collegialmente alla Conferenza Episcopale. Una commissione episcopale può essere incaricata anche stabilmente di preparare il materiale catechistico, salvo sempre il diritto della Conferenza Episcopale, nel suo insieme, di decidere se accettarlo o meno e, per quanto riguarda i catechismi nazionali, se presentarli o meno alla approvazione della Santa Sede.
Tale decisione che riguarda la institutio catechetica posta dal nuovo Codex opportunamente nel libro II De munere docendi, rientra nel potere legislativo della Conferenza Episcopale e in quanto tale deve essere presa con una maggioranza qualificata a norma dei can. 455, par. 2, e non può essere delegata (cfr. Risposta ad dubium della Ponttjìcia Commissione per l’Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, del 25 maggio 1966: A.A.S. 60, 1968, 361). D’altra parte, i decreta generalia secondo il can. 29 proprie sunt leges.
Q.V. Oltre al catechismo ufficiale, possono essere usati altri catechismi debitamente approvati dalla Autorità ecclesiastica?
R. Affirmative iuxta mentem:
1. per la catechesi fatta sotto la autorità del Vescovo nelle parrocchie e nelle scuole, si devono usare i catechismi approvati e adottati come testi ufficiali dal Vescovo stesso o dalla Conferenza Episcopale;
2. altri catechismi approvati dalla autorità ecclesiastica possono essere adoperati come mezzi sussidiari.
Lettera inviata a mons. Jean Vilnet, presidente della conferenza episcopale francese
Eccellenza,
Con lettera in data 3 agosto 1982, Ella ha presentato ufficialmente alla nostra Congregazione un quesito relativo alla interpretazione delle disposizioni sull’Imprimatur delle opere catechetiche, enunciate dall’articolo 4 del decreto Ecclesiae Pastorum.
Tale problema è stato sottoposto all’esame dei Consultori e dei Cardinali Membri del nostro Dicastero, che lo hanno esaminato rispettivamente nelle loro adunanze del 23 marzo e del 22 giugno u.s. L’approvazione delle decisioni è stata data dal Santo Padre nel corso delle Udienze del 26 marzo e del 1° luglio.
Posso ora comunicarLe la risposta al quesito posto (cfr. Allegato). Come Ella vedrà, essa è preceduta da una premessa, espressamente voluta dagli Em.mi Cardinali, che richiama i princìpi fondamentali da cui deriva.
Voglia gradire, Eccellenza, la espressione di sensi di rispettosa devozione nel Signore
Joseph Card. Ratzinger
Prefetto
✝ Fr. Jérome Hamer O.P.
Arcivescovo tit. di Lorium
Segretario
7 luglio 1983
La risposta al quesito presentato dalla conferenza episcopale francese
Premessa
Prima di rispondere alla domanda posta, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ritiene opportuno indicare i princìpi generali di ordine dottrinale, giuridico e pastorale enunciati in particolare nel Directorium Catechisticum Generale della Sacra Congregazione pro Clericis, dell’11-4-1971, n. 134 (A.A.S. 64, 1972, 173); nel Decretum Ecclesiae Pastorum della Sacra Congregazione pro Dottrina Fidei, del 19-3-1974, art. 4, par. 1 (A.A.S. 67, 1975, 283); e nella Responsio della Sacra Congregazione pro Dottrina Fidei, del 25-6-1980 (A.A.S. 72, 1980, 576); nel can. 775 del nuovo C.I.C..
* * *
[Viene a questo punto omessa la parte dell’allegato che corrisponde esattamente a quella già trascritta nel documento indirizzato dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede alla Sacra Congregazione del Clero (ndr) ]
Quesito della Conferenza Episcopale francese
L’articolo 4, par. 1 del Decreto Ecclesiae Pastorum comporta che l’ordinario del luogo oppure la Conferenza Episcopale devono tenere conto del fatto che un libro sia destinato all’uso catechetico, quando sono sollecitati a dare a esso l’approvazione prevista da questo decreto?
Infatti, alcuni autori o editori che preparano libri a contenuto e a destinazione catechistica si fondano sull’articolo 1 del Decreto Ecclesiae Pastorum per sollecitare dal Vescovo competente l’«approvazione» prevista in questo articolo, se i libri in questione non contengono nulla di contrario alla fede e ai costumi, indipendentemente da ogni valutazione sul valore del loro contenuto per uso catechetico. Essi pensano che la concessione dell’Imprimatur anche per libri a contenuto catechetico e destinati a questo uso è un «diritto» dell’impetrante e di conseguenza un «dovere» da parte del vescovo interessato.
R. Affirmative iuxta mentem, cioè:
a) se l’approvazione è richiesta solamente per la pubblicazione di un catechismo, senza che questo significhi l’adozione del libro come testo ufficiale per la catechesi diocesana, essa deve essere data secondo i criteri che regolano in modo generale la censura preventiva dei libri da sottoporre al giudizio dell’ordinario, cioè tenendo anzitutto conto della ortodossia del contenuto e delle norme ecclesiastiche universali concernenti la catechesi (nuovo C.I.C., can. 823, par. 1; 830, par. 2; Directorium Catechisticum Generale, n. 119; inizio del par. 6).
b) se l’approvazione è richiesta per catechismi destinati alla catechesi ufficiale della diocesi, oltre alla ortodossia del contenuto e delle norme universali della catechesi, l’ordinario terrà anche conto delle regole specifiche dettate da lui stesso in funzione dei bisogni concreti della diocesi (nuovo C.I.C., can. 775, pag. 1) e delle norme fissate dalla Conferenza Episcopale e approvate dalla Santa Sede (Directorium Catechisticum Generale, n. 134).