Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Cristianità n. 9 (1975)
“Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa” (1). “Ed ecco che io sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli” (2). “Io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno; e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli” (3).
Sono numerosi i passi scritturali in cui il Verbo Incarnato insegna la indefettibilità della Cattedra di Verità, personificata dal Principe degli Apostoli e dai suoi successori.
Per questo i santi, con un attaccamento pieno di trasporto e di ardore per la Cattedra di Pietro, affermano che il Papa è il “dolce Cristo in terra” (santa Caterina da Siena), “colui che dà la verità a quelli che la chiedono” (san Pietro Crisologo), colui che, parlando, mette fine alle questioni relative alla fede (sant’Agostino).
L’infallibilità dei Sommi Pontefici e della Chiesa è garanzia della Tradizione e di tutto quanto è contenuto nella Rivelazione. Se non vi fosse questa garanzia, la malizia e la debolezza degli uomini avrebbero subito deturpato e corrotto il deposito rivelato, con lo stesso odio e con lo stesso impeto satanico con cui hanno ucciso il Figlio stesso di Dio.
* * *
Nell’epoca di sovvertimento di tutti i valori nella quale viviamo, quando, al dire di Giovanni XXIII, la norma è l’antidecalogo, è fondamentale conoscere l’ampiezza della infallibilità del Papa e della Chiesa.
ESTENSIONE DELLA INFALLIBILITÀ PONTIFICIA
Nello spirito di molti cattolici di istruzione religiosa media è radicata l’idea che il Sommo Pontefice è infallibile in tutto quanto insegna. In altri troviamo la nozione ugualmente errata secondo cui vi è infallibilità soltanto nelle definizioni solenni, come quella dell’Assunzione di Maria Santissima.
Altri ancora si chiedono se un concilio ecumenico sia sempre infallibile, se il Papa possa errare, se è obbligatorio credere a tutto quello che hanno insegnato i Papi nel corso dei secoli, a tutti i documenti dottrinali delle congregazioni romane, a tutto quello che insegnano i vescovi, almeno il proprio vescovo, e che differenza esista tra la infallibilità del Papa e quella della Chiesa.
Nei ristretti limiti di questo articolo, analizzeremo i punti fondamentali di questi problemi, senza tuttavia affrontare gli aspetti collaterali – e tante volte estremamente sottili e complessi – che essi possono suggerire.
È LECITO TRATTARE QUESTO ARGOMENTO?
Un cattolico devoto al papato, e quindi con particolare zelo per il carattere monarchico della Chiesa, potrebbe chiederci preliminarmente se sia lecito trattare simili argomenti, e se non sarebbe indice di maggiore pietà accettare come infallibile tutto quanto insegnano sia i Papi che i vescovi.
Gli risponderemmo che i fedeli non devono prendere in considerazione la Chiesa diversa da come l’ha fatta nostro Signore. Se su un punto tanto fondamentale della dottrina cattolica aleggiano dubbi tra i fedeli è compito anche di pubblicazioni cattoliche contribuire a chiarirli, perché la dottrina della Chiesa non è esoterica.
Inoltre, siamo portati ad affrontare questo argomento per il fatto che oggi i progressisti cercano in mille modi di sminuire le prerogative del pontificato romano e predicano la ribellione contro il secolare insegnamento del Magistero.
Perciò – risponderemmo ancora al nostro ipotetico contraddittore – l’atteggiamento di maggiore pietà è costituito dal conoscere la Chiesa così come l’ha istituita Gesù Cristo. Cercare di perfezionare la sua struttura essenziale significa volerla svisare, volerla modellare a immagine e somiglianza del nostro orgoglio. Dobbiamo, quindi, conoscerla, amarla, ammirarla e venerarla così com’è, nella sua perfezione divina di Sposa di Cristo. E d’altra parte dobbiamo mettere tutto il nostro impegno nell’arricchirla con la perfezione accidentale che le porta la santificazione dei suoi figli.
MAGISTERO PONTIFICIO E UNIVERSALE, ORDINARIO E STRAORDINARIO
Prima di affrontare il problema della infallibilità, bisogna fissare alcune distinzioni fondamentali.
Il Magistero ecclesiastico deve essere preventivamente diviso in pontificio e universale. Magistero pontificio è quello del Papa, capo supremo della Chiesa. Magistero universale è quello di tutti i vescovi uniti al Sommo Pontefice.
Nel Magistero pontificio il successore di san Pietro parla individualmente e per autorità propria. Per esempio, attraverso encicliche, costituzioni apostoliche, allocuzioni dirette a pellegrini.
Nel Magistero universale, in unione con il Sommo Pontefice, parla l’insieme dei vescovi, sia riuniti a concilio che dispersi nel mondo.
È assolutamente necessario cautelarsi contro una concezione errata del Magistero universale, secondo cui i vescovi potrebbero insegnare indipendentemente dal Papa. Niente di più falso. Tenendo presente il carattere monarchico della Chiesa, l’insegnamento dei vescovi, sia quando sono riuniti a concilio, sia quando sono dispersi nel mondo, non avrebbe nessuna autorità se non fosse approvato, almeno implicitamente, dal Papa. Il Magistero universale trae tutta la sua autorità dall’unione di pensiero con il Sommo Pontefice.
Il carattere monarchico della Chiesa è di diritto divino, ed è stato oggetto di numerose definizioni del Magistero (4).
Mons. Antonio de Castro Mayer, vescovo di Campos, trattando del magistero di ciascun vescovo nella sua diocesi, insegna che “essendo infallibile il magistero pontificio, e fallibile, anche se ufficiale, quello dei singoli Vescovi, è possibile, per la fragilità umana, che uno o altro Vescovo cadano in errore; e la storia registra alcune di tali eventualità” (5).
Altra distinzione basilare, che è necessario stabilire, è quella tra Magistero ordinario e straordinario.
Nel Magistero straordinario ogni pronunciamento gode dell’infallibilità di per sé stesso. Di questo tipo sono le definizioni solenni come quelle della Immacolata Concezione, della Infallibilità pontificia, della Assunzione di Maria Santissima.
Ma, come più avanti vedremo, non tutto quanto insegnano i Papi, i concili e i vescovi è di per sé infallibile. Il Magistero si dice ordinario nei casi in cui non sono osservate le condizioni necessarie perché un pronunciamento sia di per sé stesso infallibile.
Tanto il Magistero pontificio quanto quello universale possono essere ordinari o straordinari. Nella santa Chiesa abbiamo quindi quattro modalità diverse di insegnamento.
Cercando di farsi un’idea del Magistero universale straordinario, è necessario non confondere il senso che abbiamo appena attribuito al termine “straordinario” con l’altro senso, che la parola comporta, di cosa fuori dal comune, che si sottrae alla routine di tutti i giorni. Infatti, ogni Concilio è straordinario nel senso che non è permanentemente riunito; ma il suo insegnamento è straordinario soltanto se definisce un dogma di fede. In questo articolo useremo il termine “straordinario” solo nel senso di definizione solenne e infallibile.
Tra i teologi, la parola si trova usata ora in un senso, ora in un altro, il che ci sembra fonte di non piccole confusioni (6).
Preferiamo adottare la terminologia indicata perché, oltre a sembrarci più didattica, è stata sanzionata da Paolo VI in due discorsi relativi al Concilio Vaticano II (7).
Ad analoga confusione si presta la parola “solenne”, che talora indica il pronunciamento di per sé stesso infallibile, talora quello che, inoltre, si circonda di formule particolarmente solenni (8).
CHE COS’È UN PRONUNCIAMENTO PONTIFICIO “EX CATHEDRA”?
Analizziamo inizialmente il Magistero pontificio straordinario.
Dalle lezioni di catechismo, ogni cattolico ricorda che il Papa è infallibile quando parla ex cathedra, e in materia di fede e di morale. Formula vera, ma che per il suo carattere estremamente laconico – per altro inevitabile – può indurre in inganno, e perciò richiede alcune spiegazioni.
Infatti, che cosa significa ex cathedra? Parlare dalla Cattedra di Pietro significa soltanto insegnare ufficialmente? Significa rivolgersi alla Chiesa universale? Le encicliche, per esempio, essendo documenti ufficiali, in generale diretti a tutta la Chiesa, sono ipso facto pronunciamenti ex cathedra?
Nella definizione della infallibilità pontificia, nel Concilio Vaticano I, troviamo la soluzione chiave per questi dubbi. La costituzione Pastor Aeternus stabilisce le condizioni necessarie per la infallibilità delle definizioni pontificie. Insegna che il Papa è infallibile “quando parla ex cathedra, cioè quando, adempiendo l’ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema autorità apostolica, definisce una dottrina riguardante la fede ed i costumi, da tenersi da tutta la Chiesa” (9).
I teologi sono unanimi nel vedervi la soluzione del problema delle condizioni della infallibilità pontificia (10).
Pertanto, le condizioni necessarie perché si abbia un pronunciamento del Magistero pontificio straordinario sono quattro:
1) che il Papa parli come Dottore e Pastore universale;
2) che usi della pienezza della sua autorità apostolica;
3) che manifesti la volontà di definire;
4) che tratti di fede o di morale.
La infallibilità è una facoltà che risiede nella persona del Pontefice come in un essere dotato di intelligenza e di volontà. Egli userà o non userà di questo potere, a seconda che voglia o no.
Nella sua vita privata, per esempio in una conversazione con amici o in una lettera a un parente, è chiaro che il Papa non sta usando del suo potere di definire. Da questo deriva la prima condizione, e cioè che parli come Maestro universale.
In più di un documento Benedetto XIV afferma che non emette una certa opinione teologica come Sommo Pontefice ma come semplice dottore privato. Lo stesso ha dichiarato san Pio X a proposito di affermazioni che il Papa fa in udienze private (11).
Ma perché si abbia infallibilità non è sufficiente che il Papa insegni come Maestro universale. È infatti necessario che sia rispettata una seconda condizione, e cioè che parli usando la pienezza dei suoi poteri. L’importanza e la gravità di un pronunciamento infallibile sono tali che è necessario sia ben chiaro che, emettendolo, il Papa sta facendo uso della pienezza delle prerogative che gli competono come legittimo successore di san Pietro. Per questa ragione tanto Pio IX nella definizione della Immacolata Concezione quanto Pio XII in quella della Assunzione dichiarano di parlare “per l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra”.
Tuttavia, anche questo non basta. Infatti, anche parlando come Maestro universale è nell’uso di tutta la sua autorità, il Papa può limitarsi a raccomandare una dottrina, o a ordinare che sia insegnata nei seminari, o a mettere in guardia i fedeli dal pericolo presente nella sua negazione. Per questa ragione vi è una terza condizione, e cioè la manifestazione della volontà di definire.
Questa volontà di definire manca, per esempio, nei documenti, che tuttavia sono tanto saggi, positivi ed energici, con i quali i Papi hanno raccomandato o anche imposto ai professori di filosofia e sacra teologia lo studio e l’insegnamento del tomismo. Tra gli altri, si possono vedere l’enciclica Aeterni Patris di Leone XIII, il motu proprio Doctoris angelici di san Pio X, e l’enciclica Studiorum ducem di Pio XI.
L’ultima condizione è che si tratti di materia di fede e di morale. Lasciamo da parte questo punto, perché esorbiterebbe dai limiti di questo articolo lo studio degli oggetti primari e secondari della infallibilità (12).
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI DEFINIRE
Il punto cruciale del problema è nella terza condizione, e cioè che vi sia intenzione di definire.
Come si manifesta questa intenzione? Con l’uso della parola “definiamo”? Con la scomunica di chi dica il contrario? Con la natura giuridica del documento?
Nessuno di questi segni è apodittico (13). Fondamentale è che sia chiaro, in un modo o nell’altro, che il Papa vuole definire un dogma.
Per questa ragione, nelle definizioni solenni, i Sommi Pontefici accumulano i verbi per rendere indiscutibile la loro intenzione: “promulghiamo, decretiamo, definiamo, dichiariamo, proclamiamo“, ecc.
In altri casi, potranno mancare tali verbi, ma le circostanze che circondano il documento mostreranno che vi è stata volontà di definire. È quanto accade quando il Papa impone a tutta la Chiesa l’accettazione di una formula di fede. O quando risolve ufficialmente e definitivamente una disputa dottrinale sorta tra i vescovi, in un documento indirizzato, in modo almeno indiretto, alla Chiesa universale.
IL MAGISTERO UNIVERSALE STRAORDINARIO
Il Concilio Vaticano I non ha dichiarato in che condizioni un concilio ecumenico è infallibile. Ma, per analogia con il Magistero pontificio, si può affermare che le condizioni sono le stesse quattro. Come il Papa, il Concilio ha la facoltà di essere infallibile, ma può usarne o no, a sua volontà.
Molti cattolici male informati potrebbero a questo punto obiettarci di avere sempre sentito dire che ogni sinodo ecumenico è necessariamente infallibile. Questo non è però quanto dicono i teologi.
San Roberto Bellarmino spiega che solo dalle parole del concilio si può sapere se i suoi decreti sono proposti come infallibili. E conclude che, quando le espressioni al riguardo non sono chiare, non è certo che tale dottrina sia di fede (14). E, se non è certo, non è dogma, perché, secondo il Codice di Diritto Canonico, “nessuna verità deve essere considerata come dichiarata o definita come dogma, a meno che questo consti in modo manifesto” (15).
Uno studio esauriente del Magistero universale straordinario dovrebbe comportare l’analisi di numerosi problemi, che però eccedono i limiti di questo articolo, Per dare al lettore una visione più vasta dell’argomento, anche se sommaria, enunciamo alcune tesi che sono pacifiche tra i teologi non progressisti:
– Le decisioni conciliari non possono essere infallibili se non sono state approvate dal Papa.
– Un concilio è infallibile soltanto in quello che chiaramente impone come doveroso da credere (16).
– Il Concilio di Trento e il Vaticano I vollero definire non solo nei loro canoni, ma anche nei loro capitoli dottrinali (17).
CONTINUITÀ DI UN INSEGNAMENTO NEL MAGISTERO ORDINARIO
Non si può definire il Magistero ordinario, sia pontificio che universale, come quello costituito dagli insegnamenti che non godono della nota della infallibilità.
È vero che, di per sé, cioè isolato dagli altri, un insegnamento del Magistero ordinario non comporta l’infallibilità. Così, quando l’enciclica Ad diem illum, di san Pio X, sostiene la Corredenzione di Maria, non dice nulla che impegni la infallibilità pontificia. Quindi, in questo caso, siamo ben lontani dalle definizioni solenni, come per esempio da quella della bolla Ineffabilis Deus, che ha definito la Immacolata Concezione, e che da sola chiuderebbe la questione, anche se non vi fosse nessun altro pronunciamento pontificio in proposito.
Tuttavia, il Magistero ordinario può, in altro modo, comportare la infallibilità. Così, a proposito della Corredenzione, il padre J. A. Aldama S. J. dice: “Benché il Magistero ordinario del Pontefice Romano non sia di per sé infallibile, se però insegna costantemente e per un lungo periodo di tempo una certa dottrina a tutta la Chiesa, come accade nel nostro caso [quello della Corredenzione], si deve assolutamente ammettere la sua infallibilità; in caso contrario, la Chiesa indurrebbe in errore” (18).
Pertanto, secondo il padre Aldama, la Corredenzione Mariana è dottrina già oggi infallibilmente insegnata dalla Chiesa, benché non sia ancora stata oggetto di qualche pronunciamento straordinario, sia pontificio che universale.
In questo caso ci troviamo di fronte alla infallibilità del Magistero ordinario per la continuità di uno stesso insegnamento. Si tratta di un principio importantissimo, di cui generalmente si dimenticano molti cattolici che studiano la nostra fede (19).
Il fondamento dottrinale di questo titolo di infallibilità è quello indicato dal padre Aldama: se in una lunga e ininterrotta serie di documenti ordinari su uno stesso punto i Papi e la Chiesa universale potessero ingannarsi, le porte dell’inferno avrebbero prevalso contro la Sposa di Cristo. Essa, si sarebbe trasformata in maestra di errori, la cui influenza pericolosa e perfino nefasta i fedeli non avrebbero modo di sfuggire.
Che lasso di tempo è necessario perché una determinata verità si possa dire infallibile per la continuità del Magistero ordinario? È puerile voler decidere tali questioni con la clessidra in mano. I fatti viventi non si misurano con calcolatori ma con il buon senso, unico strumento capace di pesare gli imponderabili. E i fatti della fede, che oltre a essere viventi sono di ordine soprannaturale, si misurano soltanto con il senso cattolico, ispirato dalla grazia.
FATTORI CHE INFLUISCONO NELLO STABILIRE LA CONTINUITÀ
Evidentemente il fattore tempo non è l’unico di cui si debba tenere conto. Ve ne sono numerosi altri, dei quali indicheremo solo alcuni per orientare il lettore, senza mirare a una enumerazione esauriente. Non analizzeremo neanche minuziosamente i fattori indicati, e ancora meno le questioni collaterali che ciascuno di essi potrebbe suggerire, poiché il farlo esorbiterebbe dagli stretti limiti di questo articolo.
– L’importanza che il Papa dà al documento. Se questa importanza è grande, il pronunciamento avrà un peso molto maggiore nello stabilire la serie di continuità, di un altro che sia stato oggetto di una piccola insistenza e rilievo da parte dello stesso Pontefice.
– Importanza che i Papi posteriori danno al documento. Molto frequentemente i Sommi Pontefici citano i loro predecessori, ripetono ciò che hanno insegnato, elogiano i loro documenti. Questa prassi, che potrebbe sembrare una semplice manifestazione protocollare di rispetto, ha però una enorme importanza nello stabilire la continuità di un insegnamento. Infatti rende patente che il Papa posteriore vuole battere le stesse vie del suo predecessore.
– La solennità del pronunciamento. Una enciclica o una costituzione conciliare, per esempio, pesano più di un discorso pronunciato dal Papa in una pubblica udienza.
– L’universalità dell’insegnamento. Le lezioni di catechismo date da san Pio X al popolo di Roma e ai pellegrini hanno minore autorità dei radiomessaggi natalizi che Pio XII dirigeva tutti gli anni al mondo cattolico.
– L’uditorio a cui il Papa parla. I discorsi a congressi scientifici, per esempio, sono particolarmente importanti, dato l’alto livello tecnico degli ascoltatori. Questi congressi costituiscono talora delle casse di risonanza per la voce del Pontefice, destinate ad ampliarla, a commentarla e a diffonderla in tutto il mondo. Così, fu enorme la ripercussione in tutto l’orbe dei discorsi sui metodi anticoncezionali rivolti da Pio XII a congressi di ostetriche, ematologiste, ecc.
– L’attenzione prestata dai teologi al pronunciamento. Dottori nelle scienze sacre, i teologi sono incaricati dalla Chiesa stessa di sistematizzare e insegnare la sua dottrina. Se un grande numero di essi interpretasse male la portata di una dichiarazione conciliare o del Papa, questi presumibilmente li correggerebbe con un nuovo pronunciamento. Ora, se una certa dottrina desunta dai documenti pontifici è ampiamente ripetuta dai teologi con il silenzio compiacente del Papa, diventa chiaro che questi non solo la professa, ma la vuole anche ampiamente diffusa in tutta la Chiesa.
– La ripercussione del documento nel mondo cattolico in generale. L’argomento appena esposto non vale solo per i teologi, ma, mutatis mutandis, per gli ambienti cattolici in generale. Se una dichiarazione pontificia o conciliare è oggetto di vasta accoglienza negli ambienti politici, giornalistici, nelle associazioni religiose, ecc., e se il Papa tace, è perché la vuole vedere largamente diffusa.
– Quanto per molto tempo è pacificamente insegnato in tutto l’orbe cattolico acquista facilmente il carattere di insegnamento. infallibile.
Secondo la classica formula di san Vincenzo di Lerins, dobbiamo credere a quanto è stato insegnato sempre, ovunque e da tutti, “quod semper, quod ubique, quod ab omnibus“. Infatti l’assistenza dello Spirito Santo divino sarebbe manchevole se una dottrina insegnata sotto queste tre condizioni potesse essere falsa. Tuttavia è necessario non intendere l’adagio in senso esclusivo, cioè come se la infallibilità per la continuità di uno stesso insegnamento esistesse soltanto quando si verificassero queste tre condizioni (20).
– Il carattere ininterrotto della serie. Se una dottrina insegnata da diversi Papi è interrotta da uno dei loro successori, oppure da un concilio, prima di costituirsi in insegnamento infallibile, è chiaro che la serie è rotta. Questo fattore negativo può influire considerevolmente nello stabilire la continuità.
È possibile che qualche documento pontificio o conciliare contrasti diametralmente con insegnamenti infallibili del passato? Evidentemente, se anche il nuovo pronunciamento è infallibile, questa opposizione non si può dare. Ma se non lo è, autori di vaglia – come san Roberto Bellarmino, Suarez, Cano e Soto – prendono in considerazione questa ipotesi come teologicamente possibile. Ed è chiaro che il cattolico dovrebbe allora restare fedele alla dottrina infallibile. Questa ipotesi porterebbe gli studiosi alla questione plurisecolare, sulla quale si sono specialmente impegnati i maggiori teologi dell’Evo Moderno, circa la possibilità di un Papa eretico (21).
– L’importanza di cui gode la tesi nel documento. Il tema centrale di una enciclica, per esempio, impegna molto di più l’autorità pontificia di una breve affermazione a proposito di una tesi secondaria.
– Il modo in cui il documento presenta l’argomento. Nella Quadragesimo anno Pio XI dichiara che intende rispondere ai dubbi pervenuti alla Santa Sede a proposito del carattere acattolico del socialismo. Questo dà una speciale importanza a questa parte del documento, perché mette in evidenza il proposito di risolvere con l’autorità pontificia questioni dottrinali.
UN ESEMPIO: LA PROPRIETÀ PRIVATA
Ci sembra indiscutibile che i principi enunciati dai teologi a proposito della infallibilità per la continuità di uno stesso insegnamento, si applicano ai punti fondamentali della dottrina della proprietà privata.
Il numero dei documenti pontifici che ininterrottamente, nel corso di un secolo e mezzo, hanno insegnato che la proprietà privata è di diritto naturale e hanno condannato il socialismo, è impressionante (22).
Questi documenti hanno avuto risonanza in tutta la Chiesa: basti pensare alla Rerum novarum e alla Quadragesimo anno.
Come sarebbe possibile sostenere che la serie di tali insegnamenti è meno ricca di quella della Corredenzione Mariana, che per altro, secondo il padre Aldama, non è già più una questione libera tra i cattolici?
CANONIZZAZIONE, LITURGIA, LEGGI ECCLESIASTICHE
Nello studio del Magistero della Chiesa, tanto ordinario quanto straordinario, meritano speciale rilievo le canonizzazioni, la liturgia, le leggi ecclesiastiche, l’approvazione di regole di ordini e congregazioni religiose.
Nella canonizzazione, il Sommo Pontefice afferma che un determinato servo di Dio si è santificato e che merita il culto della Chiesa universale: e propone la sua vita come modello per tutti i fedeli. Ora, se quell’anima si fosse dannata, la santa Chiesa proporrebbe ai suoi figli un culto falso, e un modello che li porterebbe alla perdizione eterna. E allora le porte dell’inferno avrebbero prevalso sulla roccia di Pietro. Per questo il Papa nelle canonizzazioni è infallibile. Le dottrine implicitamente insegnate, raccomandando l’imitazione e la venerazione del nuovo santo, non sono abbracciate dalla infallibilità. Nella canonizzazione è infallibile soltanto la dichiarazione che il servo di Dio è in Cielo.
In certi passi, gli autori pongono le canonizzazioni nel Magistero ordinario, mentre in altri le classificano nel Magistero straordinario. Evidentemente queste due posizioni non sono contraddittorie. La dichiarazione che una data persona si è santificata è infallibile di per sé stessa, e quindi fa parte del Magistero straordinario. E d’altra parte l’insegnamento dottrinale implicitamente contenuto nella canonizzazione appartiene al Magistero ordinario (23).
Per la stessa ragione per cui le porte dell’inferno prevarrebbero sulla Chiesa se il Papa orientasse i fedeli verso la perdizione eterna, le leggi ecclesiastiche e in modo speciale l’approvazione delle regole religiose comportano in qualche modo la infallibilità. Se, per esempio, la Santa Sede, con un atto legislativo paragonabile a quello che sarebbe, in materia dottrinale, una definizione dogmatica solenne, obbligasse i fedeli a una pratica peccaminosa, o approvasse una regola di vita condannabile, si sarebbe trasformata in strumento di condanna.
Anche le orazioni della sacra liturgia possono comportare la infallibilità, a seconda del grado di autorità che la Chiesa ha in esse voluto impegnare. “Lex orandi; lex credendi – la legge della preghiera è la legge della fede“. Come potrebbe la Chiesa, attraverso le preci che impone o raccomanda con tutto il peso della sua autorità, instillare nelle anime principi contrari alla fede?
A somiglianza di quanto accade con gli insegnamenti direttamente dottrinali, non sono garantite dal carisma della infallibilità le leggi disciplinari e liturgiche, nella cui approvazione la Chiesa non abbia voluto impegnare la pienezza della sua autorità.
Inoltre, l’infallibilità relativa a una legge ecclesiastica o liturgica non comporta l’ammissione che sia la più perfetta possibile.
I diversi titoli di infallibilità che abbiamo indicati non si devono confondere con la cosiddetta infallibilità passiva dei fedeli. Questa espressione, corrente nella sacra teologia, indica che i figli della Chiesa, seguendone gli insegnamenti, conosceranno certamente la vera fede. Ma non compete loro nessuna missione ufficiale di magistero, ossia la loro parte è a questo riguardo puramente passiva (24).
AUTORITÀ DEI DOCUMENTI NON INFALLIBILI
L’impegno nello studio dei diversi titoli di infallibilità non ci deve, però, portare a mettere in ombra i documenti non infallibili.
Infatti, gran parte degli insegnamenti contenuti nelle encicliche, nelle allocuzioni pontificie, nelle lettere dirette dalla Santa Sede a vescovi e a congressi di tutto il mondo, nei decreti delle Sacre Congregazioni Romane, non comportano la infallibilità.
Con questo pretesto dobbiamo disprezzarli?
Questo cercarono di fare i modernisti con i documenti pubblicati contro di loro da san Pio X. E già allora si trattava di un vecchio problema, perché eretici anteriori erano ricorsi alla stessa insidia con l’intento di poter rimanere all’interno della Chiesa per meglio diffondere il loro veleno (25).
Dei numerosi documenti pontifici che insegnano quale deve essere la posizione dei fedeli di fronte ai pronunciamenti non infallibili, citiamo soltanto un passo dell’enciclica Humani generis di Pio XII: “Né si deve ritenere che gli insegnamenti delle encicliche non richiedano, per sé, il nostro assenso, col pretesto che i Pontefici non vi esercitano il potere del loro Magistero supremo.
“Infatti questi insegnamenti sono del Magistero ordinario, per cui valgono pure le parole: “Chi ascolta voi, ascolta me” (Lc. 10, 16)” (26).
Come si vede, Pio XII dice: “per sé”, perché in realtà, per accidens, in casi evidentemente non normali, si possono presentare situazioni in cui sia lecito sospendere l’assenso rispetto a un documento del Magistero.
È quanto insegnano i teologi. Nel testo che di seguito citiamo, dom Nau tratta in modo speciale delle encicliche, ma è chiaro che l’affermazione vale per qualsiasi documento del Magistero ordinario: “Un solo motivo potrebbe farci sospendere il nostro assenso: una opposizione precisa tra un testo di enciclica e le altre testimonianze della Tradizione. Anche in questo caso, una tale opposizione non potrebbe essere presunta, ma esigerebbe una prova, che solo difficilmente potrebbe essere ammessa” (27).
I DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II SONO INFALLIBILI?
A questo punto, alle labbra del lettore affiorerà inevitabilmente una domanda: il Concilio Vaticano II ha usato la prerogativa della infallibilità?
La risposta è semplice e categorica: no. In nessuna occasione i Padri conciliari hanno avuto la volontà di definire, cioè in nessuna occasione hanno osservato la terza condizione di infallibilità sopra indicata.
Già nella fase preparatoria della sacra assemblea il Santo Padre Giovanni XXIII aveva dichiarato che essa non avrebbe definito nuovi dogmi, ma doveva avere soltanto un carattere pastorale. Tali dichiarazioni di Giovanni XXIII non ci sembrano tuttavia sufficienti per autorizzare l’affermazione che il concilio non ha usato del suo potere di definire.
Infatti la sovranità del Papa nella Chiesa di Dio è assoluta. Niente impediva che, avendo Giovanni XXIII convocato un concilio pastorale, lui stesso o il suo successore decidesse posteriormente di trasformarlo in un concilio dogmatico.
E, d’altra parte, in via di principio niente impedisce che un concilio pastorale definisca un dogma, dal momento che nessun cattolico oserebbe sostenere che un dogma è qualcosa di antipastorale!
La prova che il Vaticano II non ha voluto definire nessun dogma è data dai suoi atti e del tenore dei suoi documenti, in nessuno dei quali si trova in modo inequivoco la manifestazione della volontà di definire.
Si veda in proposito la dichiarazione del 6 marzo 1964 della Commissione Dottrinale (28). Questa dichiarazione ha una enorme importanza, non solo per essere stata ripetuta posteriormente dalla stessa commissione (29), e applicata ufficialmente a più di uno schema (30), ma soprattutto perché Paolo VI l’ha indicata come norma di interpretazione di tutto il concilio (31).
Qualche teologo potrebbe discordare da quanto abbiamo appena affermato, se non vi fossero diversi pronunciamenti di Paolo VI che sono venuti a dirimere questa importante questione in modo definitivo e irrevocabile.
Chiudendo il concilio, egli ha dichiarato che, in esso, “il magistero della Chiesa […] non ha voluto pronunciarsi con sentenze dogmatiche straordinarie” (32).
Posteriormente, in occasioni meno solenni, ma in modo ancora più chiaro e circostanziato, Paolo VI ha riaffermato che il concilio “ha evitato di pronunciare in modo straordinario dogmi dotati della nota di infallibilità“, ma “ha […] munito i suoi insegnamenti dell’autorità del supremo magistero ordinario” (33); e che ha avuto come uno dei suoi punti programmatici “quello […] di non dare nuove solenni definizioni dogmatiche” (34).
Un concilio ha solo l’autorità che il Papa gli vuole attribuire. Orbene, questi pronunciamenti pontifici, posteriori alla promulgazione dei documenti conciliari, mettono fine a tutti i dubbi che potessero sussistere.
In un articolo pubblicato nel 1965 sulla Revista Eclesiástica Brasileira, fra’ Boaventura Kloppenburg, attualmente membro della Commissione teologica pontificia, dopo avere analizzato il problema della qualificazione teologica della costituzione conciliare Lumen gentium, si dichiara “propenso a concludere che tutte le verità data opera proposte come dottrine rivelate dalla Lumen gentium sono di fatto verità di fede solennemente definite” (35). Dopo i citati pronunciamenti di Paolo VI tale sentenza non può più essere sostenuta (36).
Il documento del Concilio Vaticano II sulla Chiesa si intitola “costituzione dogmatica”. Se ne può dedurre che in esso vi sia qualche definizione dogmatica? La domanda può parere superflua, ma la poniamo per mettere in guardia il lettore contro questo errore, in cui alcuni sono incorsi. Sappiamo anche di un professore di teologia che vi è caduto, affermando che il titolo di “costituzione dogmatica” è sufficiente per provare che tutto quanto è contenuto nella Lumen gentium è dogma.
Evidentemente l’aggettivo “dogmatica” significa soltanto, nel caso, che si tratta di materia che ha rapporto con il dogma. Nello stesso senso, non è dogma tutto quello che si legge in un manuale di teologia dogmatica.
Non cerchiamo, quindi, di dare al Vaticano II un assenso che esso stesso non ci ha chiesto.
ARNALDO VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA
Note:
(1) Mt. 16, 18.
(2) Ibid. 28, 20.
(3) Lc. 22, 32.
(4) DENZINGER, Ench. Symb., 44, 498, 633, 658 ss., 1325, 1500, 1503, 1698 ss., 1821, 2091, 2147-a.
(5) MONS. ANTONIO DE CASTRO MAYER, Problemi dell’apostolato moderno, trad. it., Edizioni dell’Albero, Torino 1963, p. 114.
(6) Cfr. IOACHIM SALAVERRI S.J., De Ecclesia Christi, in Sacrae Theologiae Summa, BAC, Madrid 1958, vol. I, pp. 681-682; DOM PAUL NAU O. S. B., El magisterio pontificio ordinario, lugar teológico, in Verbo, Madrid, n. 14, pp. 37-38; SISTO CARTECHINI S. J., Dall’Opinione al Domma, La Civiltà Cattolica, Roma 1953, p. 42; HENRI DE LAVALETTE, Réflexion sur la portée doctrinale et pastorale des documents du Vatican II, in Etudes, settembre 1966, p. 258.
(7) Cfr. PAOLO VI, Discorso del 7-12-1965, in Insegnamenti di Paolo VI, vol. III, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1966, p. 822; IDEM, Discorso del 12-1-1966, in Insegnamenti di Paolo VI, cit., vol. IV, Roma 1967, p. 700.
(8) Cfr. CARD. CHARLES JOURNET, L’Eglise du Verbe Incarné, Desclée, Friburgo 1962, vol. I, p. 534, n. 2; DOM PAUL NAU O. S. B., Une source doctrinale: les encycliques, Les Éditions du Cèdre, Parigi 1952, p. 65.
(9) DENZINGER, Ench. Symb., 1839.
(10) Cfr. FRANCISCUS DIEKAMP, Theologiae Dogmaticae Manuale, Desclée, Parigi-Tours-Roma 1933, vol. I, p. 71; CARD. LUDOVICUS BILLOT S. J., Tractatus de Ecclesia Christi, Giachetti, Prato 1909, tomo I, pp. 639 ss.; LUCIEN CHOUPIN S. J., Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, Beauchesne, Parigi 1928, p. 6; J. M. HERVÉ, Manuale Theologiae Dogmaticae, Berche, Parigi 1952, vol. I, pp. 473 ss.; CARD. CHARLES JOURNET., op. cit., vol., I, p. 569; DOM PAUL NAU O. S. B., El magisterio pontificio ordinario, lugar teológico, cit., p. 43; IOACHIM SALAVERRI. S. J., op. cit., p. 697; SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., p. 40.
(11) Cfr. DOM PAUL NAU O. S. B., El magisterio pontificio ordinario lugar teológico, cit., p. 48, n. 35.
(12) Cfr. CARD. LUDOVICUS BILLOT S. J., op. cit., pp. 392 ss.; LUCIEN CHOUPIN S. J., op. cit., pp. 38 ss.; J. M. HERVÉ, op. cit., pp. 496 ss.; IOACHIM SALAVERRI S. J., op. cit., pp. 729 ss.
(13) Cfr. SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., pp. 29, 31, 36, 54.
(14) Cfr. SAN ROBERTO BELLARMINO, De Conciliis, 2, 12, in Opera omnia, Natale Battezzati, Milano 1858, vol. II.
(15) Codex iuris Canonici, can. 1323, 2. Nello stesso senso, cfr. SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., p. 26.
(16) Cfr. SAN ROBERTO BELLARMINO, op. cit., ibidem.
(17) Cfr. IOACHIM SALAVERRI S. J., op. cit., p. 816.
(18) JOSEPHUS A. DE ALDAMA S. J., Mariologia, in Sacrae Theologiae Summa, BAC, Madrid 1961, vol. III, p. 418.
(19) Cfr. in proposito DOM PAUL NAU O. S. B., Une source doctrinale: les encycliques, cit., pp. 68 ss.; IDEM, El magisterio pontificio ordinario, lugar teológico, cit., pp. 47 ss.
(21) In proposito cfr. ADRIANO II, Allocutio 3 lecta in Concilio VIII Act. 7, apud HEFELE-LECLERQ, Histoire des Conciles, Letouzey, 1911, tomo IV, pp. 471-472 e apud CARD. LUDOVICUS BILLOT S. J., op. cit., pp. 619-620; INNOCENZO III, Sermo IV in consecratione Pontificis, PL, vol. 217, col. 670; SAN ROBERTO BELLARMINO, De Romano Pontifice, in Opera omnia, cit., vol. I, 2, 30; 4, 6 ss.; FRANCISCUS SUAREZ S. J ., De fide, disp. X, s. 6, in Opera omnia, Vivès, Parigi 1858, vol. XII; IDEM, De legibus, 1. 4, c. 7, in Opera omnia, cit., vol. V; MELCHOR CANO O. P., Opera, lib. IV, cap. postr., ad 12, Venezia 1776; DOMINGO SOTO O. P., Commentarium Fratris Dominici Soto Segobiensis […] in Quartum Senténtiarum, Salamanca 1561, tomo I, d. 22, q. 2, a. 2; SANT’ALFONSO DE LIGORIO, Ouvres Dogmatiques, Casterman, t. IX, p. 232, apud J. BERTHIER, Abrégé de Théologie Dogmatique et Morale, Vitte, Lione-Parigi 1927, p. 47; JAYME BALMES, O Protestantismo comparado com o Catolicismo em suas Relações com a Civilização Européia, Livraria International, Porto-Braga 1877, vol. IV, cap. 56; CARD. LUDOVICUS BILLOT S. J., op. cit., pp. 609 ss.; FRANCISCUS XAV. WERNZ S. J. – PETRUS VIDAL S. J., Ius Canonicum, Gregoriana, Roma 1943, tomo II, p. 517 ss.; ANTONIUS STRAUB S. J ., De Ecclesia Christi, L. Pustet, Oeniponte 1912, vol. II, p. 480; E. DUBLANCHY, voce Infaillibilité du Pape, in Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. VI, col. 1714; IOACHIM SALAVERRI S. J., op. cit., pp. 698, 718; CARD. CHARLES JOURNET op. cit., vol. I, pp. 625 ss. e vol. II, pp. 1063 ss.; HANS KÜNG, Structures de l’Eglise, Desclée, Parigi 1963, pp. 292 ss.; V. MONDELLO, La dottrina del Gaetano sul Romano Pontefice, presso l’autore, Messina 1965, recensito ne La Civiltà Cattolica, 4 giugno 1966, pp. 470-471.
(22) Cfr. MONS G. DE PROENÇA SIGAUD – MONS A. DE CASTRO MAYER – PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA e L. MENDONÇA DE FREITAS, Reforma Agraria – Questão de Consciência, Editôra Vera Cruz, San Paolo 1964, pp. 38 ss.
(23) Cfr. SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., pp. 36, 53, 110, 174.
(24) Cfr. DOM PAUL NAU O. S. B., El Magisterio pontificio ordinario, lugar teológico, cit., p. 45; SISTO CARTECHINI S. J., op. cit., p. 251.
(25) Cfr. MONS. ANTONIO DE CASTRO MAYER, Il giansenismo e la terza forza, trad. it., in Cristianità, Piacenza, settembre-ottobre e novembre-dicembre 1973, nn. 1 e 2.
(26) PIO XII, Lettera enciclica Humani generis, del 12-8-1950, in La Chiesa, insegnamenti pontifici a cura dei monaci di Solesmes, trad. it., Edizioni Paoline, Roma 1961, p. 248.
(27) DOM PAUL NAU O. S. B., Une source doctrinale: les encycliques, cit., pp. 83-84.
(28) Cfr. L’Osservatore Romano, edizione in francese, 18-12-1964, p. 10.
(29) Ibidem.
(30) Cfr. L’Osservatore Romano, edizione in francese, 26-11-1965, p. 3.
(31) Cfr. PAOLO VI, Discorso del 12-1-1966, in Insegnamenti di Paolo VI, cit., vol. VI, Roma 1967, p. 700.
(32) IDEM, Discorso del 7-12-1965, ibid., vol. III, Roma 1966, p. 722.
(33) IDEM, Discorso del 12-1-1966, ibid., vol. IV, p. 700.
(34) IDEM, Discorso dell’8-3-1967, ibid., vol. V, Roma 1968, p. 704.
(35) Cfr. BOAVENTURA KLOPPENBURG O. F. M., Subsídios para a qualificação teológica da Lumen Gentium, in Rivista Eclesiástica Brasileira, 1965, fasc. 2, p. 218.
(36) In proposito cfr. Renovatio, Genova 1967, n. 2, pp. 323 ss.; DOM CIRILO FOLCH GOMES O. S. B., A revelação divina, in Rivista Eclesiástica Brasileira, 1966, fasc. 4, p. 816; HENRI DE LAVALETTE, art. cit., p. 258.