Alfredo Mantovano, Cristianità n. 187-188 (1990)
Identificate ed evidenziate le reali premesse ideologiche del nuovo codice di procedura penale, non è difficile riscontrarne lo sviluppo coerente nella disciplina delle principali figure che occupano la scena del giudizio penale.
1. Il pubblico ministero
Titolare dell’esercizio dell’azione penale, il pubblico ministero sembra essere stato il destinatario privilegiato della foga antinquisitoria: di esso le nuove disposizioni sottolineano ripetutamente la veste di “parte”, gli sottraggono il potere di privare della libertà chi è sottoposto alle indagini — potere che è invece conferito in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari, peraltro a sua volta del tutto estraneo agli accertamenti del pubblico ministero —, limitano fortemente la possibilità di svolgere indagini in autonomia, subordinando a un decreto di autorizzazione dello stesso giudice l’espletamento di attività istruttorie rilevanti, quali ad esempio le intercettazioni telefoniche, e nel contempo disseminano il suo percorso processuale di ostacoli da superare a ogni passo e di termini ristrettissimi entro i quali compiere gli atti. Il giudice per le indagini preliminari, al quale prima facevo cenno, è figura del tutto nuova, che compare appunto ogni qual volta il pubblico ministero intenda svolgere un accertamento di qualche peso: adotta i provvedimenti che gli vengono richiesti o li respinge, senza avere alcuna corresponsabilità nella gestione delle indagini, e non dispone di poteri istruttori autonomi. La sua esistenza è l’esito coerente del sospetto che grava sull’intera attività del pubblico ministero, la quale, pur essendo svolta da un magistrato inquadrato nell’ordinamento giudiziario, chiamato all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, cui deve provvedere svolgendo pure “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” — come prescrive l’art. 358 —, va tuttavia sottoposta al costante controllo di un “terzo”.
Di per sé, gli atti svolti dal pubblico ministero sono perciò quasi interamente privi di valore ai fini del giudizio: rappresenta infatti uno dei dati essenziali del nuovo processo che la prova si formi per la prima volta in quanto tale soltanto nel dibattimento. Con poche e circoscritte eccezioni, le deposizioni dei testimoni, gli accertamenti anche di natura tecnica, e quant’altro può servire alla decisione del giudice non hanno alcun peso se non prendono corpo nell’aula del dibattimento, essendo rigorosamente impedita qualsiasi forma di utilizzazione — anche attraverso la lettura dei verbali degli atti — dell’attività svolta fino a quel momento. A questo punto però diventa arduo spiegare come mai un soggetto pubblico qual è il pubblico ministero, munito delle garanzie di oggettività appena menzionate, che mancano alle altre parti processuali, sia poi richiesto di compiere atti — come per esempio sentire e verbalizzare le dichiarazioni di un potenziale testimone — che non valgono a nulla, perché di regola non sono utilizzabili.
Quanto ai termini introdotti dalle nuove norme, la loro ridotta estensione è tale da avere già costretto a provvedimenti legislativi di proroga della durata, sia pure finora per i procedimenti iniziati sotto il vecchio codice e proseguiti, in regime transitorio, con quello attuale. In sei mesi — che sono prorogabili, ma per non più di tre volte e peraltro a discrezione assoluta del giudice per le indagini preliminari — si dovrebbero così risolvere anche i casi giudiziari più complessi: se viene superato quel limite temporale interviene la sanzione di non potersi servire degli elementi raccolti.
Ora, posto che il pubblico ministero in genere non si occupa a tempo pieno di un solo procedimento penale, la realtà insegna che, quand’anche per miracolo egli avesse sul tavolo un solo fascicolo, reati come le truffe comunitarie, quasi sempre collegate con gli illeciti tributari, o certe bancarotte, o i delitti dei pubblici amministratori, esigono mesi e talvolta anche anni di tempo per acquisire documenti e per effettuare tutti i necessari riscontri, dopo avere di volta in volta esaminato gli atti. Né va trascurato che se, come è accaduto in un passato tutt’altro che remoto — si pensi, per fare due esempi fra i tanti, alle vicende processuali riguardanti gli omicidi del commissario Luigi Calabresi e del giovane Sergio Ramelli —, taluno decida di esporre o di fare emergere elementi rilevanti a notevole distanza dai fatti, la loro acquisizione da parte del pubblico ministero va sempre sottoposta al vaglio critico e all’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.
L’ansia garantista, con riferimento ai termini, arriva al punto da prevedere i sei mesi anche come limite massimo per la chiusura delle indagini nei procedimenti contro ignoti, i quali, in quanto tali, non si comprende in che cosa possano essere danneggiati da una non tempestiva archiviazione.
2. L’imputato
Il primo anno di vita del nuovo codice di procedura penale ha dimostrato che un processo improntato all’accentuata iniziativa delle parti, e che esalta la conoscenza minuziosa e dettagliata della norma, è deleterio per l’imputato privo di quei mezzi finanziari, spesso non alla portata del portafoglio medio, richiesti per costruire e sostenere una valida difesa. Può accadere così che, pervenuti al dibattimento, il pubblico ministero proponga l’ammissione di mezzi di prova che reputa utili per la propria tesi accusatoria e l’imputato non abbia la possibilità — si pensi al costo di un incarico da conferire, oltre che al difensore di fiducia, a un’agenzia investigativa privata chiamata a eseguire rilievi e accertamenti, o ad acquisire informazioni — di articolare propri strumenti probatori che, se offerti al vaglio del giudice, potrebbero validamente contrastare quelli dell’accusa pubblica.
Il giudice, da parte sua, ha poteri istruttori autonomi notevolmente ridotti rispetto al passato; l’obbligo sostanzialmente impostogli di essere poco più di un arbitro della disputa fra le parti che si svolge in udienza gli impedisce di supplire in qualche modo all’iniziativa delle parti medesime, e gli consente soltanto interventi a integrazione, che sotto questo profilo non risolvono alcun problema, in quanto rigidamente delimitati. Né all’imputato apporta qualche vantaggio in più la nuova legge sul patrocinio gratuito (1), a causa del tetto massimo di reddito previsto per poterne fruire, pari a L. 8.000.000 per l’anno 1990 e a L. 10.000.000 per il 1991, che peraltro non è proporzionale all’entità dell’impegno di volta in volta necessario. Il nuovo codice di procedura penale danneggia l’indiziato innocente — spiegherò il senso di questo aggettivo — sotto un altro profilo: esso ha infatti sostituito la comunicazione giudiziaria, che il magistrato inquirente era tenuto a inviare all’indiziato di un reato fin “dal primo atto di istruzione” — come prescriveva l’art. 304 del codice previgente —, con l’informazione di garanzia, che va invece spedita fin “dal compimento del primo atto al quale il difensore ha il diritto di assistere”, come recita il nuovo art. 369.
La differenza non è di poco conto: infatti, mentre in passato l’imputato era posto nella condizione di conoscere fin dall’inizio dell’istruttoria l’esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti e i reati dei quali risultava indiziato, e quindi era in grado di organizzare la propria difesa, raccogliendo con tempestività gli elementi a tale scopo necessari, oggi il pubblico ministero può indagare nei confronti di un soggetto nella completa ignoranza da parte di quest’ultimo. Costui, se le indagini non hanno compreso atti che richiedevano la presenza del difensore — si sono limitate, per esempio, a verbalizzare le dichiarazioni di futuri testimoni — riceverà la richiesta di emanazione del decreto di citazione a giudizio quale primo atto del procedimento instaurato a suo carico, senza avere avuto modo di provare la propria innocenza, e correndo il rischio che ciò, a causa del tempo trascorso, sia diventato non più possibile. Ho parlato di indiziato innocente perché è fin troppo chiaro che il colpevole non aveva e non ha alcuna necessità di essere informato: se ha commesso un reato lo sa già e ha pure pensato a come precostituire la propria difesa. Il nuovo processo accentua quindi la sperequazione fra i delinquenti superdifesi, in grado di sfruttare al meglio i meccanismi offerti dalla riforma, e chi per sventura incappa per la prima volta in un giudizio e non è in grado di sopportarne i costi.
3. Premi e sconti
Fra i meccanismi della riforma un cenno meritano i cosiddetti riti alternativi, e in particolare i due nuovi istituti dell’applicazione della pena su richiesta — meglio noto come patteggiamento — e del giudizio abbreviato. In virtù del primo, disciplinato dagli artt. 444 e seguenti, l’imputato e il pubblico ministero, prima che sia iniziato il dibattimento e senza che questo si svolga, concordano una determinata pena, purché rientrante nel tetto massimo dei due anni di reclusione, e l’uno o l’altro ne chiedono l’applicazione al giudice; il vantaggio che ne trae l’imputato è costituito dalla riduzione, possibile fino a un terzo, della sanzione patteggiata, e dall’esclusione di ogni condanna alle spese processuali, alle eventuali pene accessorie e al risarcimento dei danni.
Nel giudizio abbreviato, regolato dagli artt. 438 e seguenti, l’imputato può domandare che il processo sia definito, senza affrontare il dibattimento, allo stato degli atti, e cioè sulla base degli atti svolti fino a quel momento; anche in tal caso l’accoglimento dell’istanza è subordinato al consenso del pubblico ministero, il quale però — secondo l’interpretazione data dalla Corte Costituzionale (2) — può negarlo solo quando non vi è possibilità di definizione in base agli atti già raccolti, e non sulla scorta di altri criteri; in caso di condanna l’imputato fruisce della riduzione di un terzo della pena altrimenti da irrogare. A differenza del patteggiamento, non esiste un tetto massimo di pena entro il quale poter ricorrere al rito speciale, la riduzione della sanzione è nella misura fissa di un terzo — e non variabile entro il limite del terzo —, e il condannato può proporre appello, dilazionando in tal modo l’eventuale esecuzione della sentenza, contro quest’ultima.
Entrambi i riti suscitano non poche perplessità: quanto al primo, ripugna l’idea di un reo che “contratti” la pena con l’organo che rappresenta lo Stato nell’esercizio dell’azione penale — e che quindi è istituzionalmente chiamato a tutelare la sicurezza del corpo sociale —, e che per questo lo stesso reo riceva un premio. Ancora più illogico è che tale premio sia conseguito, nell’ipotesi del giudizio abbreviato, con una sentenza di condanna che è appellabile — e quindi non immediatamente esecutiva e ulteriormente riducibile nella sanzione — per il solo fatto di avere scelto un modo di procedere più celere rispetto a quello ordinario; il beneficio è fondato su “evidenti ragioni di economia processuale”, allo scopo di “evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di procedimenti” (3). Il che equivale a dire che lo Stato, riconoscendo la propria incapacità di sanzionare i comportamenti criminosi con gli strumenti di cui dispone, incapacità accentuata dalla farraginosità della nuova procedura, preferisce — piuttosto che dotarsi di strumenti più efficienti, o di accrescere l’efficacia di quelli che già ha — concedere uno sconto sensibile ai delinquenti che gli danno una mano per definire i processi; è uno sconto che prescinde da qualsiasi valutazione della gravità del fatto criminoso o della pericolosità del reo e quindi non ha alcuna funzione “rieducativa”. In questo modo, per fare un esempio che più di altri ha impressionato l’opinione pubblica, i sequestratori della piccola Patrizia Tacchella, avendo chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato, sono stati condannati in primo grado a vent’anni di reclusione, con un abbuono legale di dieci anni sulla pena che il Tribunale avrebbe altrimenti inflitto.
4. Il dibattimento
L’esistenza dei riti alternativi rappresenta in realtà la riprova tutt’altro che occulta, avendo costituito oggetto di esplicite dichiarazioni (4), della consapevolezza da parte del legislatore circa i tempi che sarebbero stati richiesti dallo svolgimento di un dibattimento in applicazione delle nuove norme processuali.
Il primo anno di vigore del nuovo codice è riuscito infatti a paralizzare la giustizia penale: i processi fissati si accumulano senza essere definiti a seguito dei rinvii che forzatamente vengono disposti al termine di udienze, nel corso delle quali giudizi anche di scarso peso occupano l’intero arco della giornata. E ciò non era imprevedibile: se la prova si forma per la prima volta e oralmente nel dibattimento, basta il processo più semplice a impegnare per ore. Si immagini un giudizio per reati tributari, uno dei tanti che gravano quotidianamente sui ruoli delle udienze: l’ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a deporre sulla consistenza degli illeciti non può più, come accadeva prima, limitarsi a richiamare il rapporto redatto, contenente gli accertamenti svolti, salvo poi chiarire oralmente singoli punti dello stesso; al contrario, poiché il rapporto giudiziario non esiste più — in ossequio al principio dell’oralità, il fascicolo del quale dispongono i giudici del dibattimento è privo di qualsiasi documentazione relativa a elementi di fatto —, egli deve, in base ai quesiti postigli dalle parti nel corso dell’esame incrociato, ricostruire analiticamente i dati raccolti. Con quale vantaggio per la speditezza del giudizio e per la comprensione della situazione reale è facile arguire.
E tutto ciò mentre fuori dai Tribunali la criminalità di ogni tipo, piccola, media, grossa, organizzata e non, cresce quantitativamente e qualitativamente, e imporrebbe l’adozione di uno strumento processuale che, pur nel rispetto delle regole e delle esigenze difensive, fosse il più agile ed efficace possibile. I primi nove mesi del 1990 hanno fatto registrare in Italia un incremento dei delitti pari al 24,4% rispetto al medesimo periodo del 1989; negli stessi mesi le rapine sono cresciute del 26%, i furti e le estorsioni del 24%, e sono stati commessi 1238 omicidi contro i 1052 del 1989 (5). Sarebbe interessante avere dati statistici sulla risposta che nello stesso periodo lo Stato ha fornito in termini di individuazione dei colpevoli e di applicazione di pene; quanti procedimenti penali relativi ai reati di maggiore allarme sociale sono stati archiviati, a partire dal 24 ottobre 1989, per l’impossibilità di svolgere indagini serie da parte di pubblici ministeri sommersi dalle miriadi di incombenze imposte dal nuovo codice di procedura penale, e comunque gravemente impacciati nell’accertamento della verità? Quanti processi, pervenuti al dibattimento, si sono conclusi con sentenze assolutorie, non essendosi potuti compiere in quella sede accertamenti adeguati alla natura dei reati, e non avendo gli elementi raccolti nelle fasi precedenti alcuna dignità di prove? Quanti giudizi hanno avuto il medesimo esito negativo perché i testimoni, consapevoli dell’importanza decisiva della loro deposizione in dibattimento, e dell’assoluta irrilevanza di quanto riferito prima di quel momento, sono stati indotti a tacere quel che sapevano e in taluni casi anche quello che avevano già detto al pubblico ministero, vista la contemporanea e poco rassicurante presenza in aula degli imputati, dei parenti e degli amici di costoro, e considerato d’altra parte che nulla vi è da temere da parte dei giudici, avendo le nuove norme eliminato la facoltà di arresto in aula del teste falso?
5. Le parti lese e gli imputati minorenni
Le parti lese sono senz’altro al primo posto tra coloro che della paralisi in atto patiscono i danni più gravi. E ciò sia per un’ovvia considerazione di carattere generale — il concreto accertamento di un numero inferiore di reati riduce notevolmente le probabilità di ottenere giustizia —, sia per il totale disinteresse per la loro sorte che spesso caratterizza l’applicazione di certi istituti. Tra i vantaggi dell’imputato che patteggia vi è quello — cui si è già accennato — dell’esclusione di qualsiasi condanna al risarcimento dei danni, e anche quello dell’inefficacia della sentenza nel giudizio civile: lo Stato, pur di definire rapidamente il processo, non solo contratta con il reo, ma sacrifica l’interesse di colui che, avendo patito le conseguenze del reato, dovrebbe meritare un trattamento privilegiato: è, a ben guardare, la medesima logica che ha indotto a concedere ogni sorta di benefici ai colpevoli dei delitti di terrorismo — fino all’annunciato provvedimento di indulto —, e che ha però nel contempo trascurato per lunghi anni le ragioni delle vittime degli stessi illeciti. Il non plus ultra del disprezzo è però contenuto nelle disposizioni dei processi a carico dei minorenni, che prevedono — con riferimento a tutti i giudizi — la non ammissibilità dell’azione civile per i danni provocati dal reato e l’inefficacia in sede civile della sentenza pronunciata in sede penale. A proposito poi dei minori di diciotto anni, è difficile negare che la garanzia di pressoché completa impunità introdotta dalla riforma — derivante dai nuovi istituti della sospensione del processo e della messa alla prova del minore che abbia commesso illeciti anche gravissimi, con conseguente estinzione del reato, e della sentenza di non luogo a procedere quando il fatto è tenue e il comportamento occasionale (sic), e derivante pure dalla pratica impossibilità di tenere il minore in stato di custodia cautelare — ha rappresentato un potente incentivo non solo all’incremento della delinquenza giovanile, ma anche all’utilizzazione e talora allo sfruttamento dei minori da parte della grossa criminalità. L’aumento percentuale degli omicidi tentati e consumati a opera di minori negli ultimi mesi è stato maggiore rispetto al parallelo aumento in generale dello stesso tipo di delitti.
Alfredo Mantovano
Note:
(1) Il gratuito patrocinio è stato introdotto dalla legge 30-7-1990 n. 217, Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 162, del 6-8-1990.
(2) Corte Costituzionale, Sentenza 8-2-1990 n. 66, ibid., 1a serie speciale, n. 7, del 14-2-1990. L’affermazione del principio che interessa si trova al termine del n. 7 della decisione.
(3) Così si legge, fra l’altro, nella Relazione al Progetto Preliminare del Codice di Procedura Penale, pubblicata sul periodico Speciale Documenti Giustizia, II, marzo 1988, p. 230. Nella medesima relazione (ibid. p. 233) si fa menzione di un intervento, pronunciato nel corso dei lavori preparatori della legge-delega del nuovo codice, e precisamente nella seduta del Senato del 19-11-1986, dal sen. Giuliano Vassalli, all’epoca non ancora ministro di Grazia e Giustizia: “Ho qualche intima riserva — diceva nell’occasione l’insigne giurista — sul fatto che in questo caso si dia al condannato il premio della riduzione di un terzo della pena, solo perché egli consente di procedere al giudizio nell’udienza preliminare, ma si sa che si danno dei premi anche agli imputati che agevolano l’andamento del processo. È un aspetto un po’ curioso, che può dare spazio a qualche perplessità dal punto di vista dei principi”.
(4) Si legge ancora nella relazione cit., p. 230: “È diffuso il convincimento che ad essi [riti alternativi] è affidata in gran parte la possibilità di funzionamento del processo ordinario, che prevede meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti, e quindi non suscettibili di applicazione generalizzata, per evidenti ragioni di economia processuale”.
(5) Ricavo i dati dalla relazione svolta sull’argomento il 10 ottobre 1990 dal prefetto Vincenzo Parisi, capo della Polizia di Stato, alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, dal resoconto comparso sui quotidiani del giorno seguente.