Mauro Ronco, Cristianità n. 215-216 (1993)
Valutazioni sui quesiti referendari proposti al corpo elettorale per il 18 aprile 1993
Ragioni dei SÌ e dei NO
I quesiti cui gli elettori sono chiamati a dare risposta, con il voto referendario del 18 aprile 1993, sono assai diversi tra loro, sì che appare opportuno presentare i temi relativi con una certa ampiezza, onde promuovere un’informazione adeguata in vista di una espressione informata del voto.
1. Spicca anzitutto, per la sua rilevanza politica e sociale, il quesito, provocato da una richiesta di undici cittadini elettori ispirantisi al movimento antiproibizionista e al partito radicale, relativo all’abrogazione di alcune disposizioni della legge sulla disciplina degli stupefacenti, il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
La richiesta in esame è volta specificamente a depenalizzare la detenzione per uso personale delle sostanze stupefacenti, incidendo ampiamente sul sistema sanzionatorio previsto dalla normativa vigente. Il senso della proposta abrogativa è ben espresso dalla richiesta di abrogazione dell’articolo 72 del testo unico, che, al comma 1°, stabilisce: “È vietato l’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV, previste dall’art. 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico”.
Dunque, se la proposta referendaria dovesse trovare accoglimento da parte dei cittadini, verrebbe cancellato dal nostro ordinamento il principio dell’illiceità dell’uso delle sostanze stupefacenti per motivi voluttuari. Sarebbe statuito per legge il principio del libertinismo sociale — di cui l’on. Marco Pannella e i cosiddetti antiproibizionisti sono i massimi rappresentanti —, secondo cui, sul piano giuridico e sociale, dovrebbe essere consentito all’individuo di compiere tutto ciò che meglio gli aggrada e soddisfa i suoi gusti.
È evidente che i cittadini, consapevoli dei loro doveri morali verso il bene comune, dovranno votare contro una siffatta proposta di abrogazione, riaffermando, con un chiaro N0, il principio della prevalenza del bene comune e del vero bene individuale sulle spinte disgregatrici promosse dai movimenti che perseguono la completa dissoluzione morale della società italiana.
2. Assai rilevante appare, in secondo luogo, la proposta referendaria relativa all’abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, così come modificati e integrati dalle leggi successive.
Il quesito è diretto all’abrogazione delle norme che prevedono l’erogazione dei contributi pubblici ai gruppi parlamentari per l’esplicazione dei loro compiti e per l’attività funzionale dei relativi partiti, nonché le modalità di distribuzione di detti contributi da parte dei presidenti delle camere, le attribuzioni in materia dei presidenti dei gruppi parlamentari e la decorrenza del beneficio.
Va precisato che analogo quesito, volto all’abrogazione della legge n. 195 del 1974 nel suo complesso — e non, come ora, in una sua specifica parte — venne già sottoposto agli elettori, in seguito a pronuncia di ammissibilità della Corte Costituzionale n. 16 del 1978. Ora sono proposte all’abrogazione degli elettori i soli punti relativi all’erogazione dei contributi e alle modalità della loro distribuzione. Restano, pertanto, fuori discussione le norme di carattere penale che puniscono la ricezione di fondi per l’attività dei partiti al di fuori dei criteri e delle condizioni previste dalla legge. Dunque, dicendo SÌ all’abrogazione si compie un gesto di significato opposto al “colpo di spugna”, recato dal decreto legge, approvato dal Governo ma non emanato dal Capo dello Stato, che cancellava la responsabilità penale per i delitti di illecito finanziamento ai partiti politici compiuti sotto la vigenza della legge in questione.
Si raccomanda, di conseguenza, la risposta favorevole alla proposta di abrogazione: il risultato favorevole comporterà, per un verso, la cessazione dello scandalo della contribuzione pubblica ai partiti politici e, per un altro verso, il mantenimento della punibilità per i delitti commessi in passato.
Qualche dubbio potrebbe essere nutrito, in ordine alla previsione, anche per il futuro, di un regime penalistico di responsabilità per la contribuzione dei privati ai partiti, dove essa si estrinsechi al di fuori di qualsiasi collegamento corruttivo in relazione alla commissione di atti pubblici da parte di funzionari o di organi dello Stato. Infatti, fermo restando il principio che lo Stato non deve contribuire alle spese e ai costi della vita dei partiti — spese e costi che debbono essere sostenuti esclusivamente dagli appartenenti a essi e dai loro simpatizzanti — appare più conforme al principio della libertà politica non sottoporre le contribuzioni a rigide clausole modali. D’altra parte, non necessariamente dovrebbero essere previste sanzioni di tipo penale per le violazioni relative. Invece, le sanzioni penali sono intrinsecamente necessarie nell’attuale regime normativo: infatti, approvando la legge n. 196 del 1974, i parlamentari del tempo si fecero garanti di fronte all’intero corpo elettorale che, in contraccambio del finanziamento pubblico dei loro partiti, essi si sarebbero impegnati, sotto rischio della sanzione penale, a non ricevere finanziamenti dai privati se non con forme e con modalità che garantissero l’assoluta trasparenza delle operazioni di fronte all’opinione pubblica. Rinunciare ora, con riferimento al passato, al principio della punibilità penale, significherebbe plaudire al comportamento fedifrago degli uomini dei partiti, che hanno per diciannove anni praticato il sistema della più completa e assoluta illegalità. Il tradimento della buona fede del corpo elettorale non può non rimanere punito con le stesse sanzioni che i parlamentari del 1974 hanno stabilito.
3. Due quesiti referendari attengono a disposizioni legislative di carattere elettorale.
Il primo di essi concerne l’abrogazione della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante Norme per la elezione del Senato della Repubblica, nelle parti che valgono a istituire, anche per il Senato, un sistema elettorale di tipo proporzionale.
Il fine intrinseco dell’atto abrogativo proposto e le conseguenze dell’abrogazione sono apprensibili con chiarezza dalla proposta abrogativa concernente l’articolo 17, comma 2°, della legge n. 29 del 1948, nel testo modificato dalla legge n. 33 del 1992. Fine intrinseco è l’eliminazione del quorum del 65 per cento dei voti validi per la proclamazione dell’eletto nel collegio, che finora ha reso di fatto inoperante, salvo in casi marginali, il criterio maggioritario enunciato nella prima parte del comma; conseguenza dell’abrogazione è la sostituzione del sistema attuale con un sistema misto prevalentemente maggioritario, e precisamente maggioritario con unico turno per i 238 seggi da assegnare nei collegi, proporzionale per i restanti 77 seggi aggiuntivi, pari a circa il 25 per cento del totale di 315.
Il secondo referendum elettorale concerne l’abrogazione del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il D.P. R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni a esso successivamente apportate.
Lo scopo perseguito dal referendum è di “estendere a tutti i Comuni il sistema maggioritario attualmente previsto solo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attraverso l’abrogazione delle norme che disciplinano il sistema elettorale vigente per i Comuni più popolosi”, come si legge, citato dalla memoria dei promotori, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 33, del 16 gennaio-4 febbraio 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (prima Serie Speciale, n. 6, dell’8-2-1993). Questo referendum potrebbe essere, all’ultimo momento, cancellato, in quanto, nelle more della procedura referendaria, sull’elezione del sindaco e dei consigli comunali è sopravvenuta una legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, del 27 marzo 1993 (supplemento ordinario n. 32). Le valutazioni e la decisione in ordine all’incidenza di tale nuova normativa sul procedimento referendario spettano all’Ufficio Centrale per il Referendum ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 352 del 1970. Al momento non risulta alcuna pronuncia di tale ufficio.
Entrambi i referendum — che vedono come primo presentatore l’on. Mariotto Giovanni Segni, mentre il secondo presentatore è il senatore del Partito Democratico della Sinistra Augusto Antonio Barbera — pongono quesiti di enorme portata, perché mutano completamente, per il Senato della Repubblica e per tutte le Amministrazioni comunali italiane, il sistema elettorale, trasformandolo in maggioritario.
Il problema del sistema elettorale è fondamentale in ogni Stato. Non vi è un principio assoluto in base al quale possa dirsi un determinato sistema necessariamente migliore di un altro. La questione va risolta con riferimento alla storia e alle tradizioni di una nazione, nonché alle esigenze di giustizia, di rappresentatività delle assemblee relative e di efficienza degli organi che vengono a esistenza al termine dell’espletamento del procedimento elettorale. Non sembra che il modo migliore per risolvere un simile problema sia quello di un referendum abrogativo compiuto su spezzoni di legge, senza che il corpo elettorale si possa esattamente rendere conto della portata del proprio gesto. Oggi, poi, non vi sono la chiarezza e la lucidità necessarie perché una scelta della portata di quella proposta sia compiuta a ragion veduta. Il sistema maggioritario, inoltre, è completamente estraneo alle tradizioni storiche del nostro popolo e rischierebbe di portare a un insopportabile sacrificio ai danni delle minoranze politiche della nostra nazione. L’eliminazione delle minoranze per forza di provvedimento normativo è quanto di più ingiusto e contrario al bene comune vi possa essere, perché rende inesistente giuridicamente ciò che invece socialmente e politicamente esiste nella realtà storica. Vero è che il nostro sistema politico ha sofferto per un eccesso di frantumazione degli schieramenti politici. Ma questa frantumazione non è stata tanto il frutto del sistema proporzionale, quanto della voracità degli interessi e degli appetiti che hanno diviso e frantumato le maggioranze, che altrimenti sarebbero state idonee a svolgere una proficua azione di governo. Pertanto, appare opportuna una scelta a favore del NO all’abrogazione per entrambi i quesiti. Il sistema proporzionale andrà corretto e adeguato alle esigenze della governabilità dello Stato, senza, tuttavia, che ciò provochi sacrifici eccessivi ai danni delle minoranze significativamente presenti nel nostro paese. Ogni discorso in merito alla riforma delle leggi elettorali non deve essere viziato da considerazioni di interesse particolare, ma ispirato alla prudenza. In particolare, poi, guardando alla presenza politica futura dei cattolici italiani, è importante che sia mantenuto un ancoraggio elettorale di tipo proporzionale, onde garantire, anche per il futuro, una rappresentanza politica omogenea dei cattolici nella vita politica italiana, presenza politica che sarebbe facilmente travolta dai particolarismi recati da un sistema maggioritario selvaggio, del tipo di quello che verrebbe a esistenza con l’approvazione delle proposte referendarie in esame.
4. Due quesiti referendari, sorti da iniziative di un certo numero di Consigli regionali, concernono, rispettivamente, il mantenimento, nella sua struttura attuale, del ministero dell’Agricoltura e del ministero del Turismo e dello Spettacolo. Le ragioni di entrambe le proposte sono condivisibili: infatti, le competenze in materia di agricoltura e foreste e di turismo e spettacolo spettano, a norma della Costituzione, alle Regioni, sì che, una volta entrati in funzione questi enti — e ciò è avvenuto nel 1970 —, è assurdo il mantenimento di organi centrali statali che raddoppiano gli organi regionali competenti. I quesiti proposti manifestano l’incapacità dello Stato di darsi un’amministrazione funzionale ed efficiente: a ben 23 anni dall’istituzione delle Regioni, infatti, esistono ancora ministeri che svolgono le funzioni spettanti agli organi delle autonomie regionali, dando luogo a problemi di interferenze e di usurpazione di poteri! L’esistenza, inutile e contraria alla Costituzione, delle strutture centrali ha favorito il mantenimento di centri di potere politico e burocratico che da molti anni avrebbero dovuto essere cancellati con sollievo delle finanze dello Stato. Né va trascurato di rilevare che è veramente assurdo che il Parlamento, nell’esercizio delle sue ordinarie funzioni, non abbia provveduto ad abrogare le norme in questione, e che il compito relativo sia affidato, tramite il referendum abrogativo — che è mezzo eccezionale di normazione — ai cittadini, con le spese che ciò comporta per le finanze dello Stato.
5. Due quesiti costituiscono il frutto di proposte abrogative del Comitato presieduto dal professor Massimo Severo Giannini; si tratta di proposte intese a razionalizzare l’attività amministrativa dello Stato, nonché a privare, nell’ambito dell’esercizio del credito, la classe politica di alcuni strumenti essenziali per il suo dominio sul corpo sociale.
Con il primo referendum viene proposta l’abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del ministero delle Partecipazioni Statali. Con il secondo referendum viene proposta l’abrogazione dell’articolo 2 del Regio Decreto-Legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante Norme per l’amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, convertito in legge 3-6-1938, n. 778. La proposta concerne, più specificamente, l’abrogazione delle norme che conferiscono al ministro del Tesoro, al Governatore della Banca d’Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e previo parere parlamentare, il potere di nomina di due membri dei consigli di amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà, che assumono rispettivamente l’ufficio di presidente e di vicepresidente. Si consiglia il voto favorevole a entrambe le proposte abrogative, in quanto la normativa che sarà per risultare dall’eventuale abrogazione comporterà una minore interferenza del potere pubblico sull’economia del paese. Non si posso no, tuttavia, trascurare gli aspetti assurdi di una abrogazione normativa per via referendaria di complessi legislativi assai articolati: è evidente, infatti, che la soluzione più conforme al bene comune non è quella di assenza di legislazione — soluzione inevitabilmente conseguente all’accoglimento della proposta abrogativa — bensì quella di una nuova legislazione, che soltanto il Parlamento, nell’esercizio delle sue funzioni ordinarie, è in grado di dare.
6. Un altro referendum concerne l’abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno. Primo presentatore della richiesta è Giovanni Negri, già segretario del Partito Radicale. Il quesito referendario coinvolge un complesso normativo riconducibile a una matrice razionalmente unitaria, mirando essenzialmente alla soppressione dell’intervento straordinario dello Stato nel Mezzogiorno, nonché degli organismi preposti alla sua attuazione.
Il quesito merita risposta positiva, non solo a fronte degli sprechi e delle ruberie che, negli anni, si sono innestati sulla devoluzione degli aiuti economici e finanziari al Mezzogiorno d’Italia, ma, soprattutto, in relazione agli scarsi benefici che le popolazioni meridionali hanno ricavato, in termini di progresso sociale e di sviluppo economico, dai predetti aiuti straordinari, sempre accompagnati e sovraccaricati da ricatti elettorali e da pressioni propagandistiche, quindi con effetto ultimamente demoralizzante. Anche questo referendum potrebbe essere, all’ultimo momento, cancellato, in quanto, sempre nelle more della procedura referendaria, è sopravvenuta la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha recato modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di cui è richiesta l’abrogazione parziale; quindi, per esso vale quanto affermato a proposito del referendum relativo all’elezione del sindaco e dei consigli comunali.
7. Un altro referendum, infine, concerne l’abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente ad alcuni suoi articoli. La richiesta di abrogazione proviene dagli ambienti ecologisti, riuniti in associazioni come quella degli Amici della Terra e dei Verdi. Primi presentatori della richiesta sono Mario Signorino, Rosa Filippini e Valter Baldassarri. Obiettivo dei promotori del referendum è di rendere autonoma, con l’abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 833 del 1978, la cura del settore ambientale rispetto a quella del settore sanitario, secondo le linee di evoluzione avviate con la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il ministero dell’Ambiente. Ragioni di coerenza del sistema normativo consiglierebbero di votare a favore dell’abrogazione: infatti, istituito il ministero dell’Ambiente, parrebbe logico attribuire a esso ogni competenza in ordine alla sua cura. Tuttavia, occorrerebbe ripensare a fondo alle ragioni che hanno presieduto all’istituzione di tale ministero, togliendo al ministero della Sanità competenze che, in precedenza, pacificamente spettavano a esso. Infatti, se è vero che la politica deve interessarsi dell’ambiente in relazione all’uomo, al suo bene morale e al suo benessere fisico, sembrerebbe opportuno che tutte le competenze relative all’ambiente fossero concentrate nel ministero della Sanità. Pertanto, in relazione a queste ragioni di principio, non sufficientemente apprezzabili in sede di referendum, sembra opportuno un voto negativo, che non rafforzi le scelte di principio compiute in passato.
Mauro Ronco