Frédéric Le Play (1806-1882), Cristianità n. 303 (2001)
La Réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peuples européens, 7a ed. in tre tomi, tomo terzo, Le gouvernement: choix des modèles; les réformes en France, Conclusion, Les conditions de la réforme en 1864, Alfred Mame et Fils-Dentu Libraire, Tours-Parigi 1887, pp. 627-639. La nota del 1872, che rimanda a L’Organisation du travail selon la coutume des ateliers et la loi du Décalogue avec un précis d’observations comparées sur la distinction du bien e du mal dans le régime du travail. Les causes du mal actuel et les moyens de réforme, les objections et les réponses, les difficultés et les solutions, Alfred Mame et Fils-Dentu Libraire, Tours-Parigi 1871, cap. II, pp. 136-171, è stata integrata con i titoli dei §§ 21-25 di tale capitolo. Traduzione e titolo redazionali.
§ I. La corruzione e la riforma
I pubblici poteri si sono spesso impegnati, durante l’ultimo secolo dell’ancien régime, a danneggiare la costituzione sociale del nostro paese. La rivoluzione del 1789, conseguenza fatale di questo disordine, ha talora attenuato il male; ma l’ha quasi sempre aggravato. Il Terrore ha completato, sulle consuetudini del genere umano, l’opera di distruzione iniziata dai vizi dei monarchi e dalle invenzioni degl’intellettuali. Da allora i governi migliori si sono talora serviti di palliativi, mai di veri rimedi.
Dopo la rivoluzione, solo il governo del 1852 ha dichiarato che la costituzione è perfettibile; mentre gli altri hanno preteso di fondarsi su un testo invariabile. Ma tutti hanno permesso che il corpo sociale venisse invaso dalla conflittualità e dall’instabilità, cioè da due mali che distruggono, sulla distanza, le nazioni più robuste.
Tuttavia le riforme sono più facili di quanto si potrebbe credere di fronte a questa lunga sequenza di prove. Il piano di esse è tracciato dall’esempio dei popoli che, grazie alle loro istituzioni tradizionali, si preservano dai mali di cui soffriamo. La Consuetudine guarirà facilmente i mali prodotti dalla novità, se l’iniziativa dei pubblici poteri è assecondata da quella dei privati; se l’azione delle leggi scritte è accompagnata, e spesso preceduta, da quella dei costumi.
§ II. La riforma attraverso le leggi
L’azione delle leggi, perché sia puntuale, dev’essere generalmente preceduta da un certo miglioramento delle idee e dei costumi. Tuttavia essa sarà necessaria, a un dato momento, per introdurre gradualmente nelle nostre istituzioni le riforme di cui mi accingo a presentare anzitutto l’enumerazione sommaria.
La libertà di tutti i culti e la distinzione precisa fra le competenze dello Stato e quelle delle Chiese trasformate in corporazioni indipendenti [P(ierre). Pradié, deputato dell’Aveyron all’Assemblea nazionale, ha esposto lo stesso proposito in un’opera intitolata Notes à mes collègues. L’autore vi fonda con forza e con chiarezza la conclusione che mi è stata insegnata da tutte le autorità sociali d’Europa e cioè che la salvezza, in mezzo al disordine attuale degli spiriti, può venire solamente dal libero sviluppo delle Chiese, delle università provinciali e delle altre associazioni di pubblica utilità, e che l’autonomia di queste associazioni dev’essere costituita secondo la pratica dei popoli più religiosi e più liberi. (Nota del 1872)].
La libertà delle donazioni e dei testamenti; la facoltà d’istituire successioni a due livelli; un regime ab intestato tendente, senza nessuna preoccupazione politica, a costituire stabilmente le famiglie di ogni condizione; un uso più cauto dell’esproprio per pubblica utilità.
Un regime che reprima la seduzione e renda gli uomini responsabili verso le ragazze del danno da loro causato [Questa riforma è, a mio modo di vedere, quella che deve precedere tutte le altre. Non esige assolutamente un miglioramento preventivo dei costumi: è la condizione prima del miglioramento. Essa non urterebbe contro nessun interesse rispettabile; verrebbe accolta come un beneficio inestimabile dalle madri di famiglia di ogni condizione, e soprattutto da quelle delle classi dedite ai lavori manuali. Infine, essa ha molto preoccupato la commissione speciale dell’Exposition universelle del 1867, a Parigi. (Nota del 1867)].
L’instaurazione di un istituto analogo a quello denominato in Inghilterra Enclosure, copyhold and tithe commissioners, allo scopo di rendere la proprietà più libera e più individuale; di alienare i beni in manomorta, la cui conservazione non è più legata a un pubblico interesse; di alienare i beni detti comunali nella misura in cui la restaurazione del Decalogo restituirà la stabilità ai focolari domestici e ai laboratori; di favorire il riscatto dei piccoli fondi interclusi che ostacolano la coltivazione delle tenute agricole; di favorire l’acquisto o lo scambio degli appezzamenti incastrati fra altri; d’incoraggiare la creazione delle piccole tenute riunite; e, in genere, di togliere gli ostacoli che riducono la capacità produttiva della proprietà rurale. Un’organizzazione della proprietà forestale che attribuisca provvisoriamente allo Stato, o meglio ancora alle province, le foreste d’alto fusto e i boschi di montagna; quindi le faccia passare nelle mani dei privati nella misura in cui le famiglie si mostreranno capaci di conservare questo genere di proprietà. Un’organizzazione della proprietà mineraria che autorizzi, da un canto, i proprietari del suolo a sfruttare liberamente tutti i giacimenti che vi sono contenuti, secondo il diritto loro conferito dall’articolo 552 del Codice civile; d’altro canto, autorizzi lo Stato a dare in concessione, in caso di pubblica utilità, alle condizioni della legge del 21 aprile 1810, e attraverso una giusta indennità pagata dal concessionario, i giacimenti di carbone, di piombo, di rame, di stagno, d’antimonio e d’argento. Un regime del lavoro che rifiuti con forza i monopoli, i privilegi, e, in genere, tutte le restrizioni alla libertà non richieste dal pubblico interesse.
Un regime d’insegnamento che conferisca ai privati, alle università e alle altre corporazioni libere le competenze ora esercitate a sproposito dallo Stato.
Un regime di libertà che permetta l’espressione del pensiero: anzitutto, attraverso la riforma delle istituzioni private; poi, attraverso la riforma delle istituzioni pubbliche, nella misura in cui negli spiriti si ristabilirà il rispetto della Consuetudine. Inoltre, misure che assicurino le garanzie richieste da tutti i partiti per quanto concerne la pubblicazione di ciò che un uomo dabbene non può confessare; dall’autorità, per quanto concerne la violazione dell’ordine pubblico.
Una ripartizione giudiziosa della Sovranità che rafforzi, mantenendoli nei limiti adottati dai popoli modello, la democrazia nel comune, l’aristocrazia nella provincia, la monarchia nello Stato.
Un regime comunale che dia più indipendenza alle città e che attribuisca al cantone o al dipartimento la maggior parte delle competenze necessarie della parrocchia rurale a nuclei famigliari sparsi; che renda alle famiglie la libertà e l’iniziativa compatibili con un regolato ordine sociale; che sopprima gli ostacoli e i carichi inutilmente imposti agli abitanti delle campagne; che organizzi nelle città, costituite dalla legge, una polizia e una giustizia locali; che fondi il sistema finanziario dei comuni, dei dipartimenti e delle province esclusivamente sull’imposta fondiaria; che sopprima di conseguenza l’attuale sistema dei dazi; che permetta alla maggioranza dei contribuenti di un comune di provvedere liberamente a certi servizi pubblici; ma che riservi, relativamente alla quota dell’imposta locale, i diritti dello Stato e delle minoranze. Un’organizzazione dell’amministrazione locale e della sanità che permetta agli agglomerati urbani non costituiti in città di gestire, secondo quanto conviene alla maggioranza dei contribuenti, diversi interessi comuni, conservando relativamente agli altri rapporti la libertà resa alle famiglie rurali.
Un governo locale che centralizzi nel cantone e nel dipartimento le magistrature di pace, le giurisdizioni locali, la polizia e tutti gli altri servizi necessari ai distretti rurali; che raggruppi nella provincia l’insieme dei servizi comuni alle grandi unità rurali e alle città; che istituisca, soprattutto per gli affari civili e penali, alte corti provinciali operanti nel regime delle assise locali periodiche, con il concorso della giuria, e senza l’intervento di un pubblico ministero permanente. Portare avanti questa riforma delle istituzioni provinciali con la riforma finanziaria: rendere alla provincia l’entrata totale dell’imposta fondiaria, scaricando lo Stato di una spesa equivalente.
Un governo centrale che completi l’organizzazione attuale dei poteri sovrani con l’istituzione del primo ministro; che riduca gradatamente a sei il numero dei segretari di Stato, nella misura in cui si realizzeranno le riforme precedenti; che rafforzi l’unità d’azione e l’iniziativa dello Stato con un’energica concentrazione del servizio finanziario; che scongiuri gli abusi d’autorità e i vizi della burocrazia con la responsabilità dei funzionari davanti ai tribunali di diritto comune; che proceda alle riforme, come fa con tanto successo il governo inglese, servendosi di commissioni temporanee, direttamente responsabili davanti al Sovrano e al suo Consiglio.
§ III. La riforma attraverso i costumi
I cittadini che operano a titolo privato, uniti ai funzionari che esercitano la pubblica autorità, devono introdurre nella costituzione sociale, servendosi della legge e della Consuetudine, per quanto i costumi lo permettano, le riforme enumerate di seguito.
Sostituire la fede religiosa allo scetticismo attuale, e rispettare in ogni occasione le altrui credenze.
Trasmettere integralmente a un erede-associato degno di questa condizione l’abitazione e il laboratorio della famiglia con i beni a essa collegati; assicurare con tutte le modalità del risparmio una dote alle figlie e mezzi di lavoro ai figli, che non restano legati alla casa paterna. Rifiutare il possesso in mano morta alle istituzioni che non perseguono un interesse pubblico evidente.
Far concorrere tutte le forze sociali, e in primo luogo il risparmio individuale e il patronato, a perpetuare il possesso tradizionale della casa in ogni famiglia, e del laboratorio presso i piccoli artigiani delle città e delle campagne. Condannare con la forza dell’opinione pubblica la propensione degli uomini a subordinare i matrimoni a calcoli d’interesse. Incoraggiare attraverso il pubblico apprezzamento i matrimoni fecondi e ricompensare con riconoscimenti e onorificenze i padri che hanno formato uomini eminenti. Esentare la madre di famiglia da ogni lavoro svolto fuori dal focolare domestico. Propagandare in ogni occasione il rispetto dovuto al carattere della donna. Assicurare una giusta preponderanza, nei rapporti sociali, all’autorità paterna e alla vecchiaia. Fare della famiglia il luogo dell’educazione, in modo esclusivo per le ragazze e nella misura del possibile per i ragazzi. Organizzare nella famiglia l’apprendistato della professione e completarlo con viaggi di studio. Riassumere questi sentimenti e queste abitudini nella più perfetta unità della società europea, la famiglia-stirpe.
Moltiplicare i piccoli proprietari rurali, a fondi riuniti. Indurre i grandi proprietari terrieri a risiedere stabilmente nei loro possedimenti. Legare intimamente l’esercito e la magistratura alla proprietà terriera.
Ridurre le comunità e le corporazioni alle imprese che l’attività individuale può difficilmente intraprendere. Incoraggiare le corporazioni libere votate al progresso materiale, intellettuale e morale di tutte le classi della società. Organizzare gl’istituti privati d’insegnamento e soprattutto le università libere, che mirano all’insegnamento superiore delle scienze, delle lettere e delle arti. Organizzare secondo i princìpi indicati per tutte le condizioni e per tutte le età la diffusione delle conoscenze umane, riducendo nella stessa proporzione le esercitazioni scolastiche propriamente dette; fare di questa diffusione un dovere centrale delle classi dirigenti. Seguire, per quanto concerne i beni in manomorta, le consuetudini adottate dai popoli liberi, prosperi e religiosi.
Scongiurare il pauperismo con il patronato, che introduce le classi operaie alla pratica della previdenza. Incoraggiare attraverso il pubblico apprezzamento e con ricompense onorifiche la costanza degl’impegni e le altre cinque pratiche delle Consuetudini dei laboratori [intesa completa circa la determinazione del salario, coordinazione dei lavori del laboratorio e delle attività domestiche, rurali o manifatturiere, abitudini al risparmio, che garantiscono il mantenimento della famiglia e lo stato dei figli, unione indissolubile fra la famiglia e la casa, rispetto e protezione della donna (L’Organisation du travail, cap. II) (Nota del 1872)]. Fondare sulla libera concorrenza e sulla pace le relazioni delle famiglie e delle nazioni. Reprimere severamente i commerci iniqui che tendono a istituirsi fra gli europei e i popoli che sono in condizioni d’inferiorità; contrarre con questi ultimi oneste alleanze, per colonizzare le regioni equatoriali e in generale per garantire l’insediamento agli sciami di famiglie-stirpe della società europea.
Praticare la tolleranza, sia nella vita pubblica che in quella privata; far cadere in desuetudine, con lo spirito di tolleranza nei governanti e con lo spirito di ubbidienza nei popoli, le leggi che limitano la libertà di stampa e di parola; sostituire la burocrazia con l’iniziativa dei cittadini e la personalizzazione delle funzioni; attribuire a poco a poco ai proprietari terrieri, nella misura in cui se ne renderanno degni con i loro talenti e con la loro residenza permanente, i doveri giudiziari e militari, le principali funzioni amministrative e il controllo del governo locale. Procedere nei particolari della riforma con inchieste metodiche, miranti a confrontare le costituzioni sociali della Francia e dei paesi stranieri.
§ IV. La pazienza di fronte alle cecità prodotte dalla prosperità materiale
Procedendo all’attuazione di questo piano di riforma non bisogna riporre troppe speranze né nel possesso di un buon metodo, né nella conoscenza dei princìpi veri; infatti il nostro metodo e i nostri princìpi rimarranno sterili se manchiamo della virtù e della dedizione necessarie alla loro applicazione. Dobbiamo avere sufficiente tolleranza per non ricorrere alla coercizione, anche per propagare il vero e il bene. Dobbiamo essere tanto modesti da prevedere il nostro possibile fallimento, com’è successo ai nostri padri quando sono caduti nella corruzione che si manifesta attraverso il vizio e soprattutto attraverso l’errore. In questo modo eviteremo nello stesso tempo l’eccesso di fiducia e lo scoraggiamento.
Se i mali scatenati sulla Francia da due secoli non possono essere guariti in mezzo alle cecità prodotte dalla prosperità materiale; se la conflittualità e l’instabilità devono privare ancora la nostra generazione dei benefici della riforma, conserviamo la fiducia nell’avvenire e prepariamo un destino migliore ai nostri discendenti.
Raccogliamo con pazienza i materiali che sono più mancati nell’opera di ricostruzione che si è voluta cominciare nel 1789. Approfittiamo dell’esigua dose d’autorità che ci resta, come capi famiglia, per formare cittadini; per restaurare nei nostri figli le virtù che cattivi governi hanno indebolito, ma che l’esempio dei nostri antenati richiama.
Frédéric Le Play (1806-1882)