La differenza tra i due tipi di referendum, confermativo e abrogrativo, che esistono nel nostro sistema legislativo, nonché la portata, l’importanza e gli effetti di questo particolare strumento legislativo
di Stefania Ragaglia
Caro elettore,
Come è noto, nelle date del 22 e 23 marzo prossimi saremo chiamati alle urne per votare il referendum sulla “riforma della giustizia”.
Per prima cosa, però, va ricordato che nella nostra costituzione sono disciplinati due tipi di referendum: uno, cosiddetto “abrogativo”, indicato all’art. 75 della nostra Carta Costituzionale e un altro, detto “confermativo”, disciplinato dall’art. 138 della stessa Costituzione.
Ebbene, il referendum abrogativo si basa sull’iniziativa popolare (o di 5 Consigli Regionali). Bisogna, infatti, raccogliere almeno 500.000 firme di cittadini per poter indire la votazione referendaria. Essa è espressione del funzionamento della democrazia esercitata direttamente dal popolo.
Sicuramente ti starai chiedendo a che possa servire e quale sia il suo scopo. Con il referendum abrogativo (come dice la parola stessa) si tenta di abrogare leggi o parti di leggi (con l’esclusione di quelle tributarie, di bilancio, di amnistia o indulto e di ratifica dei trattati internazionali). Però, affinché avvenga effettivamente l’eliminazione di leggi o parti di esse, è necessario che si rechi alle urne la maggioranza (50% +1) degli aventi diritto, ossia degli elettori, e questo è definito quorum. Ma non basta: è anche necessario naturalmente che la maggioranza dei voti espressi dagli elettori recatisi alle urne sia a favore dell’abrogazione.
Caro elettore, saprai sicuramente che esercitare il proprio diritto di voto è non solo un diritto, ma anche un dovere morale. Tuttavia, nel caso di referendum abrogativo, se non sei a favore dell’abrogazione della normativa oggetto del quesito referendario, faresti bene a non recarti alle urne, e perché? Perché, non andando a votare, eviti che si raggiunga il quorum e, pertanto, contribuisci a far naufragare in principio il tentativo di abrogazione della legge che tu, invece, vuoi mantenere. In questo caso, la scelta di non recarsi al voto è essa stessa una espressione chiara e forte dell’esercizio del tuo diritto al voto.
Discorso diverso va fatto per il referendum confermativo, o costituzionale, che ci vedrà coinvolti a marzo. Il referendum confermativo, innanzitutto, non ha necessariamente una spinta popolare. Esso, infatti, si svolge solo se l’approvazione di modifiche alla Costituzione o di Leggi Costituzionali non è stata raggiunta dai due rami del Parlamento con una maggioranza elevatissima (parliamo dei 2/3 dei componenti sia della Camera che del Senato) e se ne faccia richiesta o un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Questo tipo di Referendum non è assoggettato ad alcun tipo di quorum: pertanto, recarsi alle urne ed esprimere il proprio “sì” o il proprio “no” è necessario affinché si speri che la riforma diventi Legge o, se, al contrario, non si desidera che la riforma passi il vaglio referendario.
In sostanza, il referendum “passa” se il “sì” al quesito prende anche solo un voto in più rispetto al “no”. Spero di averti chiarito, quindi, i dubbi sull’importanza di ogni singolo voto per il referendum che si svolgerà a marzo, mi auguro che tu possa andare convintamente alle urne ad esprimere ed esercitare il tuo diritto di voto.
A presto con altre “pillole di Referendum”!
Martedì, 17 febbraio 2026
