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Pillola 2: Una riforma fascista?

24 Febbraio 2026 - Autore: Stefania Ragaglia

La riforma Nordio della Giustizia sarebbe, come dicono i Comitati del “No”, una riforma di stampo fascista? A risalire al 1941 è, in realtà, proprio l’ordinamento opportunamente riformato

di Stefania Ragaglia

Caro Elettore,

Ti scrivo perché sento da più parti che la Riforma della Giustizia, presto oggetto di Referendum confermativo, precisamente nelle date del 22 e 23 marzo, sarebbe una riforma di stampo “fascista”.

Trovo veramente singolare tale accusa, anche perché, se si vuole legittimamente — nell’agone politico democratico — smontare, confutare, criticare una qualsiasi azione governativa o, una normativa, basterebbe utilizzare le armi del diritto e delle confutazioni poggiate su argomentazioni solide, almeno da un punto di vista concreto e fattuale. Infangare una legge costituzionale sbandierando lo spauracchio — onnipresente da quasi 5 anni — del pericolo fascista è davvero sterile.

Ti provo ad illustrare le ragioni storiche e giuridiche che confermano l’assoluta infondatezza delle accuse che si leggono da più parti.

Intanto, è giusto specificare che ancora oggi la normativa sull’Ordinamento Giudiziario (ossia la normativa che regolamenta i magistrati nei loro trasferimenti, mutazioni, avanzamenti di carriera) poggia le proprie fondamenta su una normativa del 1941, emanata proprio nel pieno del periodo fascista in Italia: si tratta del Regio Decreto n. 12 del 30 gennaio 1941.
Inoltre, nel periodo che ha preceduto l’approvazione della nostra Carta Costituzionale, la magistratura è stata da sempre “assoggettata” ai poteri superiori: prima al Re, come stabilito dallo Statuto Albertino — infatti, era il Re l’istituzione da cui “emanava” la giustizia e i magistrati l’amministravano in nome e per conto suo —, e poi, in epoca fascista, al Ministro della Giustizia che era, ovviamente e dichiaratamente, la longa manus del governo illiberale. E proprio nel decreto del 1941 veniva, inoltre, previsto che non vi dovesse essere una netta distinzione fra i Pubblici Ministeri e gli altri magistrati (come rivendicato dal Ministro della Giustizia Dino Grandi nella relazione che accompagnava il decreto e che egli presentò al Re). Nella nostra Costituzione e, anche nella riforma in oggetto, non si rinviene alcuna norma che possa anche solo minimamente far pensare che i magistrati e in particolare i Pubblici Ministeri (ossia la parte accusatoria del processo penale) possano essere assoggettati o controllati dal Ministro della Giustizia.

La riforma, invece, riguarda esclusivamente la modifica dell’organo di autogoverno dei magistrati, chiamato CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) che è e resta indipendente dal Ministro, il quale, si ricorda, non ha diritto di voto né potere di decidere le controversie disciplinari, né di scelta dei membri cosiddetti laici (cioè non magistrati) — che già ad oggi fanno parte del CSM e che lo faranno anche con la riforma, i quali verrebbero scelti dal Parlamento (come già accade adesso) —, né ha potere sui trasferimenti, assunzioni o promozioni. Questo assetto non cambierebbe in alcun modo con l’istituzione di ben due Consigli Superiori della Magistratura (uno per la parte requirente, i pubblici ministeri, e uno per la parte giudicante) e con la creazione di un’Alta Corte (che si occuperebbe dei procedimenti disciplinari dei magistrati) voluta dalla Riforma Costituzionale. Anzi, questo nuovo assetto permetterebbe ai magistrati di essere ancora più liberi e indipendenti (come previsto dalla nostra Costituzione) perché divisi nelle due carriere e nei due organi di autogoverno, a differenza che nel sistema previsto nel 1941 dal regime fascista, in cui inevitabilmente i Pubblici Ministeri rimangono di fatto legati agli altri giudici.

L’articolo 110 della Costituzione, che riguarda appunto il ruolo del Ministro della Giustizia, viene solo modificato nella parte riguardante il numero dei futuri CSM, che diventerebbero due, come spiegato più sopra, ma non sul ruolo del Ministro. Non si capisce, dunque, da dove prenda spunto questa illazione, che dobbiamo definire assolutamente falsa.

Inoltre, se volessimo spaccare il capello in quattro, i giudici amministrativi (ossia coloro i quali risiedono nei TAR, i Tribunali Amministrativi Regionali), hanno già un organo di autogovernoseparato dal CSM, chiamato Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa: eppure, nessuno ha mai pensato o dubitato, che separando nell’autogoverno i giudici amministrativi da quelli civili e penali, si potesse politicizzare o controllare dall’alto un ramo della magistratura. Perché questo dovrebbe avvenire con questa riforma resta oscuro. Con queste piccole, ma spero chiare riflessioni, ti lascio e ti auguro di votare realmente libero da slogan e falsità.

Cordialmente

Martedì, 24 febbraio 2026

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