Agostino Sanfratello, Cristianità n. 40-41 (1978)
Il processo e la condanna delle 45 femministe salernitane confermano una volta ancora l’impotenza della setta abortista, che non ha alcun argomento da opporre all’evidenza razionale e scientifica che costringe a riconoscere che l’aborto è omicidio. Con ogni sua sconfitta, la setta abortista (che è solo una specificazione della setta rivoluzionaria) conferma che può essere battuta, purché sia combattuta.
Dal processo di Salerno una ulteriore conferma
L’ABORTISMO NON HA ARGOMENTI
La cronaca, solitamente, non merita l’attenzione che la stampa e in genere i mezzi di comunicazione le dedicano. Ma talvolta può accadere che in singoli episodi sia invece possibile riconoscere una certa quale esemplarità che supera l’entità cronistica della vicenda, così da consentire e suggerire considerazioni che sfuggano alla contingenza dei fatti che le motivarono.
1. GLI ABORTISTI: DALL’IMPOTENZA ALLA DIFFAMAZIONE, DALLA DIFFAMAZIONE ALLA CONDANNA
È esattamente il caso, così mi sembra, della lunga vicenda giudiziaria che si è conclusa il 25 maggio 1978 con la condanna delle 45 componenti dei Collettivi femministi salernitani, riconosciute dal tribunale di Salerno pienamente colpevoli di diffamazione per aver fatto affiggere, a fine marzo 1977, un loro manifesto in cui – nel tentativo di contrastare con invettive l’attività di documentazione antiabortista che erano impotenti a confutare con argomentazioni razionali – si affermava, tra altre bizzarre sciocchezze, che io sarei «un noto nazista di “Ordine Nuovo”» e che con le mie conferenze contro l’aborto e le diapositive proiettate sarebbero state in realtà «offerte» agli uditori «falsificazioni scientifiche».
Il manifesto femminista, affisso negli ultimi giorni del marzo 1977, era l’esito dell’esasperazione abortista per un mio ciclo di conferenze contro l’aborto, svolte nei primi giorni di marzo presso alcune sale parrocchiali salernitane. Al manifesto, in cui era fatta «denuncia» – indirizzata curiosamente «all’arcivescovo» – della «vergognosa operazione» antiabortista «che le parrocchie di Salerno stanno conducendo», risposero fermamente subito dopo – anche grazie all’incoraggiamento dell’arcivescovo di Salerno – i parroci chiamati in causa (1).
La condanna diede l’ulteriore risposta.
Alle 45 incaute toccherà ora provvedere: al risarcimento dei danni «a favore della parte civile» (ossia a favore mio), al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese «a favore della predetta parte civile» tra cui quelle «per diritti e onorario difensivi», ecc. Solo la pena – una multa di lire 100.000 per ognuna delle 45 – e la menzione della condanna sono temporaneamente sospese, nella difficile presunzione «che tutte le imputate si asterranno per l’avvenire dal commettere ulteriori reati» (2).
La vicenda è stata largamente seguita dalla stampa abortista, che ne ha accompagnato con crescente inquietudine lo svolgimento, e con comprensibile sconforto l’esito (3). Esito che peraltro era ovvio, data l’evidenza della diffamazione.
2. IL CROLLO E IL NULLA DEGLI ARGOMENTI ABORTISTI
La sentenza, nelle 49 pagine della sua motivazione, dà ampia ragione della condanna.
Indicati i fatti, gli episodi della vicenda processuale, gli elementi acquisiti agli atti, essa giunge all’esame della questione centrale: dunque «si pone al Tribunale il quesito se, scrivendo nel manifesto oggetto della querela (manifesto che indubbiamente, sul piano oggettivo, per il senso comune delle espressioni usate, è certamente ingiurioso e diffamatorio) che Sanfratello è un […] nazista, attribuendogli il ruolo di […] falsificatore scientifico, si siano dette cose vere» (4). Ma «Sanfratello […] non è stato neanche accusato solamente di essere un nazista. […] Pertanto non si tratta di una generica accusa […], bensì di una accusa precisa che ha provocato la contestazione dell’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato: Sanfratello è stato cioè accusato di essere un “ordinovista”. A tale proposito non può disconoscersi che accusare un cittadino di essere un “ordinovista” equivale a dire che egli è un associato per delinquere, in quanto, come è noto, Ordine Nuovo è un’associazione giudicata dalla magistratura come associazione criminale […]» (5). Inoltre, «l’accusa di mistificazione scientifica […] contenuta nel manifesto e di alterazione della verità lede certamente il soggetto, indipendentemente da particolari qualifiche o attributi, e tale lesione è ancor più accentuata quando il soggetto riveste una qualifica […] nel campo della scienza e della cultura […]» (6).
«In altri termini è necessario indagare sulla verità dei fatti […]. Tale indagine va effettuata in base ad una scrupolosa ed attenta disamina delle risultanze processuali […], tenendo particolare conto della facoltà di prova concessa dal querelante; prova che deve essere piena e rigorosa ed il cui onere relativo incombe all’imputato, tanto che questi non può essere assolto con formula dubitativa per insufficienza della prova della verità del fatto diffamatorio […]» (7).
La prova delle asserzioni diffamatorie, naturalmente, non solo non fu né «piena» né «rigorosa», ma fu anzi rigorosamente assente.
L’indimostrabile si confermò tale anzitutto a proposito delle pretese «falsificazioni scientifiche», e le 45 abortiste finirono per impigliarsi nella loro stessa rete. Svaporando via via ogni loro «generico riferimento» (8), dalle imputate non venne nulla, se non – a loro danno – alcune stravaganze che furono anche peggiori del nulla (9).
Allora, si chiede il tribunale, «su che cosa si basa questo giudizio di mistificazione e di falsificazione scientifica espresso dalle imputate nel manifesto? A questo proposito il dibattimento non ha offerto nessun elemento al vaglio del Tribunale […]» (10).
Ugualmente rovinoso fu il tracollo delle 45 imputate a proposito della loro seconda pretesa (nazismo e ordinovismo). Le imputate, anzi, «hanno dovuto ammettere che nessun elemento di conoscenza diretta avevano per ritenere che il Sanfratello fosse un nazista o meglio un ordinovista – basterebbe questa affermazione per ritenere sussistente il reato di diffamazione in esame! […]» (11).
«Ora quale prova è stata acquisita nel processo per ritenere Sanfratello un ordinovista? Al riguardo vi è il vuoto assoluto e completo ed anzi si ha, ad avviso del Tribunale, la prova del contrario […]» (12). Si tratta dunque di «un’accusa di ordinovista del tutto infondata […]» (13). Né ordinovismo, «né fascismo, né nazismo» (14).
Vagliato il nulla di ogni appiglio, la conclusione era ovvia. «E allora su che cosa è fondato questo giudizio […]? Che cosa hanno provato le imputate […]? Certamente nulla di rilevante ai fini del processo, e il tentativo […] dimostra ancora una volta quali erano gli scopi che le imputate si prefiggevano di raggiungere con la campagna denigratoria contro il Sanfratello. Infatti, come spesso accade nella realtà, per replicare alle tesi che qualcuno espone in pubblico […] si possono adoperare due metodi: o combattere correttamente quella persona sul piano delle tesi, oppure, quando si è convinti che tale battaglia non può essere portata avanti efficacemente, si sceglie il metodo del linciaggio morale di quella persona, di modo che […] si finisce con l’inferire un duro colpo alle tesi che […] va diffondendo in pubblico. Sanfratello sosteneva delle tesi sull’aborto e quindi si potevano contrapporre, […]correttamente, decine di altri argomenti, […] in cui ad esempio si contestasse sul piano scientifico la circostanza che il feto fin dal concepimento è un essere vivente […]; invece le imputate hanno scelto la via più comoda ed efficace sul piano pratico ma di cui devono sopportare le conseguenze sul piano penale […]» (15).
Quando in aula fu pronunciata la sentenza di condanna, uno dei consueti accessi di ira furibonda s’impadronì naturalmente delle 45 mimose, che gridarono a lungo: «Siamo tutte assassine!». Per parte sua, del resto, Pannella, a suo tempo, a un convegno MLD-Partito Radicale, aveva già irosamente proclamato: «Calamari e Casini hanno ragione: siamo un’associazione a delinquere»! (16).
Il proverbio dice: In vino veritas. Ma non dà forse una sorta di ebbrezza, talvolta, anche l’ira? E non potrebbero, allora, verità lungamente rimosse farsi largo ed emergere, anche solo per pochi istanti? In ira veritas?
3. LA SCONFITTA ABORTISTA COME CONFERMA DELLA SUA IMPOTENZA ARGOMENTATIVA
Le considerazioni che la vicenda salernitana consente e suggerisce sono molteplici.
La vicenda, anzitutto, può essere assunta come una ulteriore conferma e un ulteriore esempio concreto della assoluta impotenza del fronte abortista a giustificare scientificamente, razionalmente e moralmente la sua volontà di ottenere (prima) e di consolidare (oggi) la “legalizzazione” dell’omicidio.
In particolare, la sua assoluta impotenza a scalfire la fondatezza scientifica della documentazione raccolta da Barbara e Jack Willke e diffusa in tutto il mondo, sia mediante la serie delle diapositive, sia mediante il loro volume, entrambi notissimi.
L’ampia facoltà di prova che avevo concesso ha consentito di dimostrare, di fronte a un tribunale, che il pretendere di qualificare tale documentazione come «falsificazioni scientifiche» è pretesa al cui fondamento non vi è altro che il puro nulla. E nulla infatti in 5 mesi di processo le 45 abortiste e le loro 5 avvocatesse hanno potuto indicare per fondarla. Fondamento, il nulla. Esito, la condanna per diffamazione.
Verità che non si è potuto scalfire: l’aborto è omicidio, legalizzare l’aborto è legalizzare l’omicidio.
4. LA SETTA ABORTISTA TEME LE VERITÀ CHE NON PUÒ CONFUTARE
Ma la vicenda è anche una ulteriore conferma della assoluta necessità, per il fronte abortista, di ricorrere ad altri mezzi – i mezzi consueti della setta rivoluzionaria: menzogne, calunnie, violenze, aggressioni, attentati, ecc.; nel caso particolare salernitano, l’altro mezzo indispensabile era quello della diffamazione – se vuol far tacere chiunque informi l’opinione pubblica, e quella cattolica in particolare, della realtà della barbarie che si vuole “legalizzata”, e se vuole impedire che la reattività a lungo soffocata e tradita delle popolazioni cattoliche si risvegli, che il risveglio di alcuni ridesti altri, che infine una rinnovata volontà di combattimento cristiano spazzi via l’omicidio “legalizzato” e i suoi propagandisti, e insieme e soprattutto i suoi responsabili parlamentari e i suoi complici (fra i quali vanno certamente inclusi i vertici del partito «di ispirazione cristiana»).
Ma tali altri mezzi espongono la setta dei partigiani dell’omicidio a un grave rischio: quello di essere travolta e sconfitta se e dovunque vi sia chi non voglia lasciarsi intimorire dai deboli altri mezzi della setta, che non è ancora onnipotente: allora il castelluccio di carte delle menzogne settarie si sgretola; i meccanismi della sua frode si fanno visibili: e il suo crollo inglorioso e pubblico finisce per costituire una conferma pubblica della fondatezza delle tesi che la setta ha dimostrato di non saper sconfiggere (17). Il suo crollo, inoltre, finisce per incitare altri e altrove a rinnovare gli attacchi demolitori contro la barbarie, e per fornire, insieme, preziose indicazioni sul come nuovamente sconfiggere la setta abortista (che è solo una specificazione della setta rivoluzionaria). Finisce soprattutto per insegnare, a chiunque voglia udire, che la setta può essere battuta, purché sia combattuta.
5. L’EFFICACIA DELLE VERITÀ CHE LA SETTA TEME
Una ulteriore considerazione è suggerita dalle reazioni di allarme che pur limitate campagne antiabortiste suscitano. L’attività di informazione e documentazione antiabortista – svolta variamente da singoli, da gruppi, da uomini di cultura, e talvolta anche (ma troppo fiaccamente) da alcuni (ma troppo rari) membri del clero e dell’episcopato – prese a svolgersi non appena anche per il nostro paese prese corpo la minaccia di una “legge” che oggi ci degrada al livello delle altre nazioni più barbare, che già prima di noi avevano “legalizzato” l’omicidio. Tale attività di informazione e documentazione, nonostante la generosità di molti (18), ha tuttavia potuto raggiungere solo limitatamente e disugualmente le popolazioni cattoliche. Eppure, campagne ancora tanto limitate e rade hanno sollevato un allarme estremo presso le forze della barbarie che compongono il fronte abortista.
L’allarme è motivato non solo dalla consapevolezza abortista di non poter opporre argomentazioni razionali e scientifiche, ma anche e soprattutto dalla consapevolezza delle forze che la diffusione della adeguata documentazione antiabortista può suscitare. Il fronte abortista dimostra dunque di conoscere bene non solo la verità ma anche l’efficacia di tale documentazione e delle verità che tanto teme.
Ma l’efficacia della verità pesa come condanna non solo sulla setta, che pur conoscendo la verità la nega e lavora a che sia negata dalle leggi, ma anche su ognuno dei troppi che pur professando la verità non la diffondono e non la difendono, e pur conoscendo la meravigliosa efficacia della verità, hanno preferito fino a oggi chiamare «prudenza pastorale» il proprio torpore, la propria inerzia, la propria diserzione.
Per coloro invece che intendono impugnare l’arma della verità per difendere il primo e inviolabile diritto di ogni uomo innocente (il diritto anzitutto a vivere), la consapevolezza avversaria della temibile efficacia delle verità impugnate è ulteriore incitamento alla buona battaglia.
6. LA “LEGGE” OMICIDA DEVE ESSERE ABBATTUTA
Un’ultima considerazione, infine, sulla “legge” ignobile. La “legge”, che andrà abbattuta, già oggi non è propriamente in vigore: perché non è legge, non costituisce diritto, non vincola il cittadino, non può essere da lui seguita; e le azioni compiute in obbedienza alle sue prescrizioni omicide o di complicità omicida, non sono legittime ma commesse contro il diritto, e devono essere definite oggettivamente reati: omicidio, complicità in omicidio. Per i maggiori responsabili, poi, ossia per coloro grazie ai quali e grazie alla cui complicità la “legge” è stata varata ed è entrata in (puramente fittizio) vigore (19), il termine più appropriato, per definire oggi (e per giudicare domani) le loro responsabilità, non è diverso da quello già usato nei celebri processi che si svolsero al termine della seconda guerra mondiale: delitti contro l’umanità; complicità in delitti contro l’umanità.
Nessun crimine contro l’umanità e nessun omicidio possono divenire propriamente legge o costituire diritto. Il problema fu già posto al processo di Norimberga (e mi sembra auspicabile che si ponga un giorno anche per i criminali comunisti, che, in tante parti del mondo, hanno superato e superano quotidianamente in misura incomparabile quelli nazisti): il problema di chi pretese la propria innocenza perché aveva semplicemente obbedito alle leggi dello Stato o a un decreto di Hitler.
La IV Strafkammer del tribunale di Francoforte ha processato nel 1947 medici, infermieri e dipendenti del centro di eutanasia di Hadamar, e nella motivazione della sentenza ha trattato ampiamente la questione della validità giuridica del decreto di Hitler sull’eutanasia. Le argomentazioni sono perfettamente adeguate a misurare la validità giuridica sia della “legalizzazione” dell’omicidio-eutanasia, sia della “legalizzazione” dell’omicidio-aborto. Eccole: «[…] si potrebbe riconoscere a quelle cosiddette leggi una validità puramente formale. E ciò nonostante la Corte nega che esse avessero una qualsiasi validità giuridica, e che quindi fossero giuridicamente vincolanti […].
Ogni legge, accanto a un lato formale, ne ha anche uno materiale, contenutistico. E qui bisogna riconoscere che in generale la “forza di legge” formale è sufficiente per dare validità alla legge e per vincolare tutti i cittadini. […]. Ma altrettanto indispensabile è affermare che questo positivismo giuridico ha dei limiti estremi che non possono essere superati. Qui il positivismo giuridico finisce perché lo Stato non è mai l’unica fonte di ogni diritto e non può mai decidere a suo arbitrio che cosa sia bene e che cosa sia male. C’è un diritto che sta al di sopra delle leggi, che deve servire da suprema unità di misura per tutte le leggi formali. È il diritto naturale, che traccia confini ultimi e invalicabili alle legislazioni umane. Ci sono principi giuridici supremi ancorati così profondamente nella natura, che tutto ciò che vuol essere diritto e legge, morale e costume, deve alla fine conformarsi al diritto naturale, a questo diritto che sta al di sopra delle leggi. Questi principi giuridici supremi sono vincolanti perché sono indipendenti dal passare del tempo e dal trasformarsi delle concezioni umane nel corso dei secoli, restando sempre uguali e ugualmente vincolanti. Perciò essi devono inevitabilmente e costantemente essere parte integrante di quello che gli ordinamenti umani e la mente umana finiscono col definire diritto e legge. In fondo si può affermare che la legge deve coincidere col diritto, ma tale affermazione è valida solo con questa importantissima limitazione. Quando una legge è in contrasto con questo, e viola le norme eterne del diritto naturale, allora tale legge, per il suo contenuto, non è più equiparabile al diritto. Essa non solo non vincola più il cittadino, ma è giuridicamente non valida, e non può essere da lui seguita. Il suo contenuto insomma è così ingiusto, che non potrà mai assurgere alla dignità del diritto, per quanto il legislatore si sia sforzato di darle una veste esteriormente valida.
Uno di questi principi supremi profondamente e indistricabilmente radicati nella natura, è il principio dell’inviolabilità della vita umana e del diritto dell’uomo a vivere, e lo Stato come nazione civile può pretendere questa vita sacra soltanto in base alla sentenza di un tribunale o in guerra. Ma le leggi di Adolf Hitler sull’eutanasia urtavano nella forma più crassa contro questo supremo principio del diritto naturale, calpestavano il principio dell’inviolabilità della vita umana e con ciò stesso si ponevano al di fuori di ogni diritto. Quelle leggi urtavano contro tutti i principi di giustizia e moralità e distruggevano le fondamenta della convivenza umana […]. Perciò non si conformavano più alle norme eterne del diritto naturale e, per il loro contenuto fondamentalmente vissuto, non potevano mai assurgere a dignità e validità giuridica. Da ciò risulta che i decreti e anche le leggi […] sono giuridicamente non validi, non hanno costituito diritto e quindi non hanno mai a forza materiale di legge. Le azioni degli imputati non furono perciò legittime, bensì commesse contro il diritto. Sicché devono essere definite oggettivamente reati» (20).
* * *
La battaglia, dunque, non solo non è terminata quando la setta abortista, grazie alla complicità e al tradimento dei vertici parlamentari democristiani e del governo democristiano, ha approvato la “legge” e l’ha posta in (fittizio) vigore, ma anzi non potrà dirsi terminata neppure quando l’infame “legge” sarà abbattuta. Rimarranno i responsabili e i complici, da giudicare.
La buona battaglia contro l’omicidio “legalizzato” è solo agli inizi.
AGOSTINO SANFRATELLO
NOTE
(1) Nel manifesto, si ironizza anzitutto sulla «grottesca supplica “all’Arcivescovo di Salerno” perché si degni di soccorrere le femministe e gli abortisti e li aiuti […] (il lupo ulula e invoca la solidarietà e la comprensione del pastore!)». Quindi, «I parroci, le comunità e i gruppi giovanili salernitani chiamati in causa, sentono il dovere di pronunciarsi, e: […] RINGRAZIANO il prof. Agostino Sanfratello per le conferenze-dibattito che egli va svolgendo. E precisano che il prof. Sanfratello non solo non è “nazista” e non proviene né da “Ordine Nuovo” né da ambienti “fascisti” o “nazifascisti”, ma proviene da sponde esattamente e diametralmente opposte: prima di ritornare al cattolicesimo – e dunque anche a un doveroso […] anticomunismo – […] egli ha infatti militato per anni proprio tra i più estremi movimenti di sinistra (cosa che non costituisce certo un titolo di merito, ma che è dovere di onestà ricordare a chi lo accusa di provenire da ambienti “nazisti”). […] PRECISANO che la documentazione medica, scientifica, statistica e fotografica utilizzata nel corso delle Conferenze-dibattito dal prof. Sanfratello non solo non è costituita da “falsificazioni scientifiche”, ma è costituita invece da dati universalmente noti, mai confutati, esposti e documentati in innumerevoli pubblicazioni scientifiche, mediche, giuridiche […]AUSPICANO che […] si moltiplichino […] (presso ogni parrocchia, ogni comunità, ogni organismo cattolico […]) incontri di documentazione, […] conferenze-dibattito quali quelle incriminate, così da ottenere, con la forza e la pressione dell’opinione pubblicamente e vigorosamente manifestata, che sia risparmiata al nostro paese […] una legge che organizza, finanzia, promuove e tutela l’assassinio di massa».
(2) Tribunale penale di Salerno, Sezione seconda, Sentenza n. 1349, pronunciata il 25 maggio 1978 e depositata in cancelleria il 9 giugno 1978, p. 46.
(3) «PCI e PSI prendono posizione a difesa delle imputate […]; la federazione CGIL-CISL-UIL fa sentire la sua voce […]; i “Cristiani. per il socialismo” dichiarano di stare dalla parte delle femministe» (L’Unità, 20-12-1977). Decine e decine – oltre naturalmente ai manifesti – furono gli articoli con cui la stampa abortista seguì la vicenda: da L’Unità a Il manifesto, da l’Avanti! al Quotidiano dei lavoratori, da Paese sera a Lotta continua, ecc. Il dispositivo propagandistico abortista prevedeva infatti che via via si moltiplicassero, fuori del tribunale, le invettive e i fantasmi (nella speranza che pesassero sulla bilancia salernitana della giustizia), proprio mentre i fatti e le prove abortiste, in tribunale, si rarefacevano e scomparivano (cfr. quanto ho già scritto, delineando il meccanismo propagandistico abortista, la sua intrinseca debolezza e la sua prossima e prevedibile sconfitta, in L’aborto è omicidio. Salerno, 11 febbraio 1978: processo alle abortiste, I militanti salernitani di Alleanza Cattolica, Salerno 1978, pp. 14). Nel dispositivo, la parte principale è stata sostenuta naturalmente dai diversi organi della stampa comunista, da L’Unità anzitutto. Mi sembra che ciò sia più che comprensibile: l’omicidio “legalizzato” costituisce infatti un importante «germe di socialismo», di «socialismo reale», ed esige dunque da parte della setta comunista attentissime cure, perché possa acclimatarsi nel migliore dei modi!
(4) Sentenza, cit., p. 18.
(5) Ibid., pp. 29-30.
(6) Ibid., pp. 20-21.
(7) Ibid., pp. 18-19.
(8) Ibid., p. 25.
(9) Meriterebbero di essere almeno antologizzati gli esempi di “scienza democratica” emersi al processo. L’aridità dei verbali, purtroppo, non ne ha salvato che pochi frammenti, e solo di alcuni. Uno mi sembra tuttavia che vada sottratto subito all’oblio. Già in tribunale l’avevo segnalato all’attenzione della corte, ed è ora sunteggiato a verbale: la dotta opinione scientifica – diffusa dai giornali – del senatore comunista Branca (“indipendente” nelle liste del PCI), secondo cui il feto è equivalente a un porro!, così che «l’eliminazione del feto equivale all’asportazione di un porro»! Commentai la sentenza del luminare comunista con un mio: «Non sappiamo se il comunista Branca sia nato da un porro fecondato», aggiungendo che salvo forse il solo Branca – tutti gli altri erano invece ben persuasi di venire non da un porro fecondato, ma da un ovulo fecondato. Il mio commento fece perdere terribilmente le staffe alla Lagostena, una delle 5 avvocatesse femministe, punta forse sul vivo. Devo invece dire che prima di allora io ignoravo che, circa la propria origine, la Lagostena condividesse la persuasione del dotto senatore comunista.
(10) Sentenza, cit., p. 21.
(11) Ibid., p. 29.
(12) Ibid., p. 30.
(13) Ibid., p. 31.
(14) Ibid., p. 34.
(15) Ibid., pp. 34-36.
(16) MLD-Partito Radicale, Contro l’aborto di classe, Savelli, Roma 1975, p. 212.
(17) Finisce inoltre, talvolta, per ottenere vantaggi considerevoli proprio a favore delle tesi antagoniste. Nel nostro caso, ho ottenuto le due ottime e ampie relazioni peritali – acquisite agli atti – del prof. Vito Sinopoli, docente di auxologia normale e patologica presso l’università di Roma, e del prof. Renzo Bartolini, docente alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia presso l’università di Pisa. Esaminata la documentazione di cui si è trattato al processo, non solo essi non vi hanno riconosciuto inesattezze di carattere scientifico, ma hanno anzi dichiarato che tali materiali appaiono «in accordo con la più recente e accreditata letteratura scientifica in materia». Non meno rilevante – come ognuno può constatare – è la dichiarazione resa pubblica dall’Unione Giuristi Cattolici di Napoli (diffusa integralmente anche dal quotidiano Roma il 10-6-1978), riprodotta a p. 11.
(18) Tra i gruppi e gli organismi che variamente conducono tale attività ha senza dubbio un suo posto, e una sua specificità, Alleanza Cattolica, i cui militanti da ormai tre anni svolgono – dovunque non si ha timore di ospitarli – una loro intensa opera di informazione e documentazione dei reali termini scientifici, medici, giuridici e morali della questione dell’omicidio-aborto.
(19) Non credo sia necessario ricordare che un governo è responsabile dei suoi atti, soprattutto di quelli irresponsabili. È bene non dimenticare, dunque, che la “legalizzazione” dell’assassinio è stata varata da un governo composto tutto e solo di democristiani, e solo alla conditio sine qua non e grazie alle firme democristiane di Andreotti, Anselmi, Bonifacio, Morlino, Pandolfi, Leone. Mi chiedo: ciò è forse sfuggito ai nostri vescovi?
(20) Medicina disumana, Documenti del “Processo dei medici” di Norimberga, a cura di Alexander Mitscherdich e Fred Mielke, Feltrinelli, Milano 1967, pp. 181.