Il 14 settembre scade il termine per presentare gli emendamenti al ‘testo unificato’ redatto dall’on Bazoli in tema di eutanasia, quale risposta del Parlamento alla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, relativa alla parziale illegittimità dell’art. 580 cod. pen. Premesso che adeguato seguito alla pronuncia della Consulta potrebbe essere una rimodulazione della norma penale citata, senza depenalizzarla, come propone l’AC 1888 Pagano – che si muove nell’ottica di una doverosa e necessaria conservazione del principio di indisponibilità della vita – la dichiarata volontà del relatore di muoversi nel solco della decisione della Corte si scontra con le palesi difformità esistenti fra gli articoli del ‘testo unificato’ e la sentenza costituzionale: nell’articolo vengono indicate le più rilevanti.
di Alfredo Mantovano – Domenico Menorello – Carmelo Leotta
1. Domani, 14 settembre, davanti alle Commissioni riunite della Camera Giustizia e Affari sociali, scade il termine per presentare emendamenti al testo unificato, redatto dal relatore on Alfredo Bazoli, Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita; è un testo che tiene conto delle proposte presentate in materia dall’inizio della Legislatura, precisamente gli Atti Camera 2 d’iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.
Leggendo l’articolato vi è l’esigenza preliminare di sgombrare il campo dall’equivoco dell’esistenza di un vincolo che graverebbe sul Parlamento a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, di parziale illegittimità dell’art. 580 cod. pen., quanto ai contenuti della disciplina che esso dovrà stabilire in materia di fine vita. Con quella pronuncia la Corte, pur fornendo alcune possibili indicazioni sui contenuti della legge, non ha imposto alcun vincolo; ammetterne l’esistenza farebbe ritenere realizzata una incrinatura dell’ordine istituzionale, poiché si converrebbe sul fatto che la Consulta ha il potere di fissare ex ante i contenuti di un atto legislativo.
La Consulta ovviamente non ha questo potere, e le norme di legge sono l’esito di una valutazione di natura politica che, in quanto tale, deve essere compiuta da chi, ai sensi dell’art. 67 Cost., rappresenta il Popolo italiano. Ciò è sancito a chiare lettere dall’art. 28, L. n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale): “Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”.
È vero che una robusta e consolidata corrente culturale e giurisprudenziale sostiene il contrario, ed è convinta che competa alla giurisdizione farsi eco dell’evoluzione sociale, secondo griglie ideologiche tese a ‘creare’ la norma piuttosto che applicarla. Ma sarebbe un paradosso se tale corrente ‘antiparlamentare’ trovasse sponda e condivisione all’interno del Parlamento. È stata peraltro la stessa Corte costituzionale ad aver ipotizzato la modifica dell’art. 580 cod. pen. nel senso di introdurre una nuova attenuante a tale fattispecie penale.
2. Dunque, nulla formalmente impedisce di far seguire alla sentenza n. 242/2019 una differente disciplina dell’art. 580 cod. pen. nel senso delineato dall’AC 1888 Pagano. Si tratta di una proposta di legge che distingue fra la posizione di chi non ha alcun legame col paziente e coloro che invece da più tempo soffrono col paziente in virtù della costante vicinanza a lui. La posizione del convivente, familiare in senso formale oppure no, è evidentemente diversa da quella di altri, e tollera una sanzione meno grave, pur mantenendosi il giudizio negativo dell’ordinamento su ogni condotta di aiuto al suicidio. Non introducendo alcuna depenalizzazione, quella proposta non pone sullo stesso piano la posizione di chi dirige una “clinica exit” e di chi per anni ogni notte ha ascoltato con dolore le grida di disperazione del familiare gravemente ammalato: il sistema penale adegua le sanzioni alla diversità dei casi concreti, fermo restando il mantenimento del profilo di illiceità di tutti.
La nuova disciplina dovrebbe poi rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come è già previsto dall’art. 2 della legge n. 219/2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un’appropriata terapia del dolore. Taluno obietta che le cure palliative esistono da un decennio e non hanno risparmiato casi di pazienti con sofferenze intollerabili. Questa obiezione non tiene conto che la legge n. 38/2010 è stata poco sostenuta finanziariamente, e ancor di meno applicata: manca allo stato la prova di ciò che accada qualora una seria e diffusa terapia del dolore costituisca la risposta a tante sofferenze. Se la causa della disperazione è l’intollerabilità del dolore, il piano di intervento non è l’uccisione di un essere umano ma è lo sforzo di lenire quel dolore, per quanto possibile. La legge n. 38/2010 va in questa direzione: va applicata, recuperando risorse e professionalità adeguate. Anche questo è stato sottolineato dalla Consulta.
3. Qualora tuttavia la risposta delle Commissioni riunite fosse nel senso che alla pronuncia della Corte costituzionale debba darsi pedissequa attuazione, riprendendone il dictum in modo vincolato, deve constatarsi come il ‘testo unificato’ del relatore on Bazoli si discosti in modo significativo e in più punti dalla sentenza n. 242/2019, dilati ulteriormente le già larghe maglie di essa, e comunque le superi.
Va fatta chiarezza. Se l’opzione alternativa all’impostazione dell’AC 1888 Pagano è l’ossequio dettagliato alla Consulta, non è corretto prescindere da quanto essa ha stabilito. Il Parlamento può farlo, ma chi lo propone non deve mascherarlo quale binario obbligato dalla sentenza n. 242/2019: nella sua attuale versione il ‘testo unificato’ è una terza opzione, che prende spunto dalla sentenza per andare oltre. A conferma di ciò, segnaliamo le principali distonie fra la sentenza e il ‘testo unificato’:
3.1. Il ‘testo unificato’ all’art. 1 si propone di disciplinare “la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita”. Porre sul medesimo piano “patologia irreversibile” e “prognosi infausta” significa realizzare un primo ampliamento della portata della sentenza C. cost., che non adopera la seconda espressione. E con ragione: una patologia a “prognosi infausta” è di necessità una patologia irreversibile, e quindi per un verso l’espressione è ripetitiva; per altro verso non rinvia a condizioni terminali, o in cui alla medicina siano preclusi la stabilizzazione ovvero il rallentamento del decorso della malattia. Una parte significativa di pazienti oncologici ha ancora adesso una “prognosi infausta”, ma le terapie loro praticate nei reparti di oncologia di tutta Italia non costituiscono “accanimento terapeutico”: permettono o di rendere tendenzialmente stabile la loro condizione, o comunque di guadagnare anni di vita, nella gran parte dei casi senza alterare in modo completo la qualità della vita medesima.
3.2. La sentenza 242/2019 sancisce che “Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, «un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente» (come già prefigurato dall’ordinanza n. 207 del 2018)”. È certamente grave che l’accesso alla procedura di fine vita previsto dal ‘testo unificato’ menzioni le cure palliative non nei termini cogenti di pre-requisito, come sancito dalla Consulta; e ancor più grave è che i requisiti di accesso alla procedura di fine vita risultino molto meno rigorosi di quelli che permettono di accedere alle cure palliative.
L’art. 2 della L. n. 38/2010 definisce alla lett. a), le cure palliative come segue: “insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”. Lo stesso art. 2, lett. c), L. n. 38/2010 definisce il malato soggetto titolare del diritto di ricevere le cure palliative, come “la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa”. Questa serietà di previsione delle condizioni di accesso alle cure palliative trova ragione nel fatto che le stesse costituiscono un percorso il cui obiettivo è lenire il dolore, e però con possibili effetti indiretti sulla riduzione del tempo di vita del paziente. È del tutto illogico che le condizioni di accesso al fine vita siano nel ‘testo unificato’ assai più esili.
3.3. L’art. 3 del ‘testo unificato’ stabilisce fra le condizioni alla base della “richiesta di morte volontaria medicalmente assistita” che la persona sia “maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili” e, fra l’altro, “portatrice di una condizione clinica irreversibile”. La previsione della «condizione clinica irreversibile» costituisce altro vistoso ampliamento delle condizioni previste dalla Corte costituzionale, dal momento che una condizione clinica irreversibile non necessariamente corrisponde ad una situazione di patologia. Complessivamente, dal momento che il testo base prevede, anziché un’unica condizione di “patologia irreversibile”, le tre distinte ipotesi di “patologia irreversibile”, “patologia a prognosi infausta” e “condizione clinica irreversibile”, i presupposti di accesso alla morte medicalmente assistita risultano non solo ampliati rispetto a quelli elencati dalla sentenza n. 242/2019, ma anche maggiormente sfumati, e risulta assai complesso riuscire a distinguere i confini tra le tre diverse fattispecie.
3.4. Il ‘testo unificato’ non fa alcun riferimento alla possibilità che il medico e il personale sanitario sollevino obiezione di coscienza. Eppure la sentenza 242/2019 C. cost. è sul punto tassativa: “Quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato.” Ciò vuol dire che la coscienza del medico, o dell’infermiere, deve essere rispettata per il solo fatto che si manifesta al momento dell’avvio della procedura di fine vita, o in un suo passaggio, senza nemmeno necessità – come avviene per es. per la l. n. 194/1978 – che si formalizzi in termini generali e assoluti l’obiezione di coscienza: il medico di fiducia del paziente non va allontanato da costui, se ritiene di prestare la sua opera di assistenza pur non condividendo il ricorso alla procedura disciplinata da questa legge.
3.5. Nella procedura per la morte medicalmente assistita i Comitati etici assumono un ruolo centrale. La Consulta, in presenza di differenti tipologie di tali Comitati, ne auspicava un riordino con un intervento legislativo. Il testo unificato affida tale riordino a un decreto del ministro della Salute, senza neanche passare dalla Conferenza Stato Regioni: in una materia che tocca diritti fondamentali e che esige il coinvolgimento delle ASL, e quindi chiama in causa direttamente le Regioni.
Per concludere. Qualora l’opzione a nostro avviso preferibile, cioè un intervento rimodulatore dell’art. 580 cod. pen., non fosse presa in esame dalle Commissioni riunite, auspichiamo che il lavoro emendativo permetta quanto meno di non ulteriormente peggiorare il quadro, già critico, determinato prima dalla legge n. 219/2017 e poi dalla sentenza n. 242/2019.
Lunedì, 13 settembre 2021