Cosa i fautori della “buona morte” non hanno compreso della sentenza n. 204 del 2025 sulla legge della Toscana sul suicidio assistito. Tra non poche criticità della decisione, si apre infatti uno spiraglio nuovo per il legislatore nazionale, che può anche ritenere riformabili le precedenti sentenze “aperturiste” della stessa Cassazione su questa materia
di Carmelo Leotta
La sentenza n. 204 del 2025 della Corte costituzionale, depositata il 29 dicembre, dichiara l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni della legge della Regione Toscana n. 16 del 2025 che regola il suicidio assistito.
Sebbene il mondo favorevole alla regolamentazione delle pratiche di morte assistita si sia lasciato andare a facili entusiasmi dopo che è stata resa nota la decisione, dalla stessa emerge un giudizio, da parte dei giudici delle leggi, di sostanziale bocciatura delleiniziative regionali. Della legge toscana, infatti, cui è inibito financo recepire i principi delle sentenze costituzionali sul fine vita (la n. 242 del 2019 e la n. 135 del 2024), rimangono in piedi solo le norme di dettaglio e quella sulla copertura finanziaria. Dichiarate incostituzionali le norme sui termini e sulle scansioni temporali della procedura, quella che consentiva la presentazione dell’istanza di suicidio assistito per mezzo di un delegato, le disposizioni che disciplinavano l’assistenza nella fase esecutiva del suicidio da parte del servizio sanitario e, ancora, le norme che qualificavano le prestazioni di morte assistita in relazione a livelli essenziali di assistenza che non sono stati definiti dal legislatore nazionale. (Per approfondire, è possibile consultare l’analisi La Corte boccia a metà le regioni, ma un po’ anche se stessa sul sito del Centro Studi Livatino).
Neppure chi difende la causa della vita e si oppone al suicidio assistito deve, però, guardare con facile entusiasmo alla sentenza n. 204, la quale, in particolare, ha riaffermato, come già aveva fatto la sentenza n. 132 del 2025, che il richiedente il suicidio assistito ha diritto di ottenere la prestazione dal servizio sanitario (ancorché le Regioni non possano disciplinare tale diritto). Non solo; ha anche inserito le attività svolte dal servizio sanitario nell’ambito delle procedure di morte assistita nella materia della tutela della salute, il che è una contraddizione in termini, posto che la morte assistita è la negazione più radicale della tutela della salute.
Pur tenendo conto di queste gravi criticità si deve, però, dire che la sentenza n. 204 apre comunque uno spiraglio “di luce” per il legislatore nazionale, se tale spiraglio il legislatore vuole cogliere con il coraggio che l’impegno per la vita più che mai richiede nel tempo in cui sembra prevalere la cultura della morte. Il segnale emerge al punto 4 del Considerato in diritto della decisione, in cui la Corte costituzionale scrive che i principi ordinamentali dalla stessa affermati in materia di fine vita sono «anch’essi suscettibili di modificazioni». Queste parole, invero positivamente sorprendenti, consentono di affermare con rinnovato vigore – anche alla luce delle parole di condanna pronunciate dal Pontefice Leone XIV a Castel Gandolfo il 23 dicembre a proposito dell’approvazione della legge dell’Illinois sul suicidio assistito – che la strada da percorrere per il legislatore nazionale non deve essere quella di regolare procedure di morte assistita trasformando in legge le indicazioni – peraltro modificabili – della Corte, ma piuttosto quella di rimediare alle scelte improvvide compiute con la sentenza n. 242, reintegrando la tutela integrale della vita di ogni persona e rifiutando la prospettiva di regolazione, tramite una procedura, della morte assistita. Occorre piuttosto implementare la cura e l’assistenza non solo ai malati, ma anche ai loro familiari: questa, infatti, è la vera prevenzione delle scelte di morte di chi soffre.
Venerdì, 9 gennaio 2026
