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Recensione di Carlo Introvigne, Cristianità n. 347 (2026)
L’autore, presidente del Centro Studi Rosario Livatino, professore emerito di Diritto Penale nell’Università di Padova, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino nel quadriennio 2006-2010 e componente del Consiglio Superiore della Magistratura negli anni 2001-2002, intende esplorare in maniera sistematica la storia del diritto italiano penale moderno, ponendo particolare attenzione a non isolarsi dal contesto storico di formazione. Per questo motivo, a conclusione del volume, offre brevi Biografie dei giuristi, degli uomini di cultura e della politica la cui opera è presa espressamente in considerazione nel testo (pp. 301-381).
Il saggio è suddiviso in tre parti e tre appendici relative al giurista lucchese Francesco Carrara (1805-1888).
La prima parte è dedicata a Uno sguardo sulla penalistica italiana della prima parte del secolo XIX (pp. 1-82), letta alla luce del contesto storico di riferimento in cui videro la luce il codice penale francese e quello bavarese, ispirati da materialismo, utilitarismo e determinismo.
L’accento è posto fin da subito sulla fallacia della narrazione di Enrico Ferri (1856-1929), che si riteneva il fondatore della «scuola positiva», fautore del superamento di una presunta e contrapposta «scuola classica», la quale avrebbe egemonizzato la scienza penale italiana in un lungo tratto del secolo XIX e avrebbe avuto come vertice l’insigne figura di Francesco Carrara. Secondo l’Autore non è mai davvero esistita una «scuola classica», posto che al suo interno i sedicenti positivisti hanno inteso collocare autori — il citato Carrara, Gian Domenico Romagnosi (1761-1835) e Giovanni Carmignani (1768-1847) — le cui opere sono costruite su basi completamente diverse fra loro.
Gli indirizzi distinguibili sono almeno quattro:
1) quello lombardo-padano, il cui più eminente esponente è stato Romagnosi. Indagando sul diritto dello Stato di punire i comportamenti delittuosi, egli si distacca dall’individualismo intransigente di matrice illuministica e rimette al centro del diritto penale la difesa della società, con la pena vista in chiave prevenzionistica generale. Romagnosi e altri si adoperano per realizzare un codice penale italiano che sia «nazionale» e non di pura imitazione: un progetto organico vede la luce nel 1809, ma Napoleone Bonaparte (1769-1821), nel frattempo proclamatosi re d’Italia, ordina l’adozione del codice penale francese del 1810, entrato in vigore il 1° gennaio 1811.
2) quello di derivazione romagnosiana, ove si sono distinti autori quali Carlo Cattaneo (1801-1869), Giuseppe Giuliani (1794-1878) e, in qualche misura, il beato Antonio Rosmini Serbati (1797-1855). Costoro ragionano su tematiche fondamentali del diritto penale quali l’imputabilità, il fondamento e la funzione della pena;
3) l’indirizzo toscano, erede dei princìpi fondanti la riforma penale del granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena (1747-1792) del 1786, con un’elaborazione che sfocerà nella promulgazione del codice penale del 1853. Qui la pena è vista come una missione sociale di cui lo Stato deve farsi carico, sul piano morale. Se ne enucleano, con straordinaria attualità, quattro funzioni: retributiva, correttiva, preventiva speciale e preventiva generale. La scuola toscana si distingue nell’elaborazione di un diritto penale più rispettoso della dignità degli accusati e delle garanzie procedurali, aspetti che saranno molto cari a Francesco Carrara, il quale dopo l’unità d’Italia avverserà la messa in disparte del codice penale toscano a favore di quello francese, il cui impianto era stato riversato nei codici sardo-piemontesi del 1839 e del 1859. Fra i più insigni studiosi della scuola toscana vanno menzionati Giuliano Tosi (1708-1789), collaboratore del granduca Pietro Leopoldo, e Giovanni Carmignani, che l’Autore qualifica come «filosofo» del diritto penale: per Carmignani la norma positiva è da studiare nella sua contingenza, affinché si renda latrice della giustizia che è immanente all’animo umano. Egli si colloca all’incrocio fra il tradizionale diritto penale comune e il diritto penale codicistico e rivendicherà sempre l’autonomia e la primazia del diritto penale toscano su quello francese, perché elaborato senza recidere i legami con la tradizione del diritto comune. Ciò è reso possibile grazie a un diritto penale di derivazione scientifica, elaborato dai giureconsulti e non imposto dal legislatore «con le baionette», come quello francese. Grande merito di Carmignani è stato di intuire che il rapporto fra legislazione e giurisprudenza dovesse essere il più stretto e fecondo possibile: nel diritto positivo doveva trovare vita il diritto naturale. Nel contesto dell’indirizzo toscano si colloca Carrara, intorno al cui pensiero ruota tutta l’opera. Si potrebbe dire che il volume è incentrato sul confronto fra l’idea carrariana del diritto penale e le aspirazioni, in larga parte difformi, che hanno caratterizzato la seconda metà del 1800. Il nucleo del pensiero di Carrara è la «dottrina della tutela giuridica», per cui l’essenza del delitto consiste nella violazione di un diritto, il che implica l’anteriorità del diritto rispetto alla norma punitiva. La legge morale giuridica è data agli uomini dal Creatore, preesiste alle leggi umane ed è imperativa per ogni legislatore. Perciò i precetti penali sono strumenti di protezione del diritto, a tutela dei singoli e della società tutta. Inoltre, al centro del pensiero di Carrara — che rifugge ogni determinismo — vi è la libertà dell’uomo.
4) Quello napoletano, erede del lascito antico di Gianvincenzo Gravina (1664-1718) e Giambattista Vico (1668-1744) e di quello più recente di Gaetano Filangieri (1752-1788) e Francesco Mario Pagano (1748-1799). Nell’epoca della Restaurazione eccelsi giuristi — accomunati dall’afflato umanitario e garantistico — si distinguono anche come accademici della prestigiosa università partenopea, ora denominata «Federico II». Quali figure di spicco vanno citati almeno Nicola Nicolini (1772-1857), che ha approfondito in modo particolare il tema della pena quale sanzione commisurata ad atti volontari, determinati dalla «ragione previdente dell’uomo», e Santo Roberti (1802-1870), cattedratico di Diritto e Procedura penale nell’Università di Napoli, autore di un magistrale corso completo del Diritto Penale del Regno delle Due Sicilie, dimessosi da ogni incarico nel 1860 per restare fedele alla dinastia borbonica.
Una menzione a parte merita Pellegrino Rossi (1787-1848), nominato dal beato Pio IX (1846-1878) ministro dell’Interno dello Stato Pontificio nel settembre del 1848, ma assassinato dai rivoluzionari il 15 novembre dello stesso anno, evento che propizierà la nascita della mazziniana Repubblica Romana. Penalista molto apprezzato, nel 1829 scrive il Traité de droit pénal, tradotto nel 1832, e sottolinea la necessità di un criterio regolativo e limitativo della legge penale. Fine comparatista, la sua fama si diffonde in tutta Europa nella prima metà del secolo XIX.
La seconda parte del libro è dedicata a Il consolidamento del sistema penale italiano nel codice del 1889 e nelle leggi di prevenzione (pp. 83-166) ed è articolata in tre sezioni.
La prima è relativa a Il collasso della giustizia penale nell’Italia postunitaria (pp. 83-108), che fa seguito all’evento rivoluzionario dell’unificazione politica. La seconda metà del secolo XIX non sarà più caratterizzata, infatti, dal fiorire di dottrine di notevole rilievo riguardanti i fondamenti del diritto penale e della pena, ma da una vera e propria emergenza penale, per comprendere la quale occorre avere presente il contesto sociale e politico dell’epoca, caratterizzato dalla frattura creatasi fra Stato e società civile. In questo periodo repressione e tutela dell’ordine pubblico vanno spesso a discapito di legalità e garantismo, con un ricorso indiscriminato, nel periodo della repressione militare nelle province meridionali, alla pena di morte immediata e senza processo, soprattutto a partire dall’introduzione della Legge Pica del 1863. Saranno quelli, come del resto gli attuali, anni di tensione fra governo e magistratura, tacciata di eccessiva indulgenza. Nella Legge Pica lascia sbigottiti la centralità della figura del «sospetto», indeterminata, che evoca quella rinvenibile nella legislazione francese del 1793, in pieno Terrore rivoluzionario. Una simile legislazione, la cui caratteristica precipua è l’arbitrarietà, crea un solco incolmabile fra le istituzioni e la popolazione contadina, soprattutto del Sud Italia. L’Autore si sofferma sull’abolizione degli usi civici e sugli effetti devastanti di impoverimento che ha sulle classi popolari: la criminalizzazione — sotto la rubrica di furto aggravato — di comportamenti che rientravano negli antichi usi civici riflette un’ideologia dal carattere vessatorio, incomprensibile al ceto contadino. Ne conseguono l’inizio dell’emigrazione di massa dal Bel Paese, il dilagare del fenomeno dell’usura e l’inurbamento sregolato di masse provenienti dalle campagne, che mostra talvolta caratteristiche criminogene. Da qui, conseguenza inevitabile, sono due problemi che ancora oggi affliggono la giustizia penale italiana: l’enorme numero di procedimenti, ingestibile per la magistratura ordinaria, e la correlata durata eccessiva dei giudizi.
La seconda sezione riguarda La formazione del sistema penale liberale (pp. 109-144), esitata nella promulgazione del codice unitario del 1889.
Figura-cardine è quella di Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888), fervido sostenitore della necessità di suggellare l’unità nazionale dando al Paese un codice penale che esprimesse una «via italiana» del diritto penale — primaziale espressione del genio italico —, distaccantesi da un lato dagli eccessi di severità francesi e dall’altro lato dall’astrattezza dell’elaborazione tedesca. Un punto sul quale effettivamente l’Italia sa distinguersi è l’abolizione, con il codice Zanardelli, della pena di morte, argomento tanto caro a Carrara, che si diceva «abolizionista perché credente». Ma Carrara non appoggerà mai la realizzazione di un codice unitario, obiettivo invece fondamentale per tutta la classe politica dell’epoca liberale.
Carrara avversa la creazione di una legislazione penale unitaria in quanto teorico del primato del diritto sulla politica e le sue convinzioni lo portano ad essere emarginato dai lavori preparatori del codice unitario. Egli avversa le tendenze tipiche dell’impostazione post-risorgimentale, basata sulla teoria della «difesa sociale» e diretta a implementare la legislazione penale e della prevenzione, nonché a ridurre le garanzie della difesa. Se è vero che il diritto penale liberale abolisce la pena di morte, non è vero invece che sia stato saldamente garantista, come vuole una certa vulgata: è, anzi, di conio autoritario e repressivo, sia sul versante della procedura penale — ricolma, a giudizio dell’Autore, di squilibri favorevoli alla pubblica accusa — sia su quello delle misure amministrative di prevenzione, nonostante le successive riforme della Legge Pica. A ciò si aggiungano un ridimensionato spazio di manovra per l’avvocatura e, sull’esempio francese, una moltiplicazione spesso non necessaria dei reati: il paradosso è che gli italiani, dichiarati dall’alto «liberi», si trovano assai limitati nell’esercizio delle libertà individuali.
La giustizia penale sul finire del secolo XIX è altresì afflitta da una problematica ancora oggi estremamente attuale: l’antinomia fra la centralità della pena detentiva, da un lato, e l’inadeguatezza del sistema carcerario dall’altro.
Il codice penale unitario, il «codice Zanardelli» — dal nome del Guardasigilli Giuseppe Zanardelli (1826-1903) —, che vede la luce nel 1889, sotto il secondo governo di Francesco Crispi (1818-1901), si ispira dichiaratamente al lavoro di Romagnosi e alla sua idea della difesa sociale. Nell’ultima fase i lavori sono sostanzialmente guidati da Luigi Lucchini (1847-1929); tuttavia, le fasi preparatorie sono così lunghe — si susseguono sei progetti — che nessuno può davvero dirsi il padre del Codice. Questo sarà piuttosto l’opera collettiva di numerosi giuristi risorgimentali, e neppure tutti i princìpi del positivismo, dell’evoluzionismo e del liberalismo vi sono trasfusi, principalmente per l’intima contraddittorietà di istanze che animavano la scena culturale dell’epoca. In chiusura della sezione l’Autore si concentra sul tema della libertà del volere: negata dal giurista tedesco Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (1775-1833), tenuta nel massimo conto da Carrara e in generale nei codici preunitari, relativizzata da Romagnosi con la sua teoria della «spinta criminosa» rispetto alla quale il diritto penale deve fungere da contro-spinta.
La terza sezione è relativa all’analisi de Il codice penale Zanardelli (pp. 145-166) e alla verifica degli esiti di quella che è stata l’aspirazione dei giuristi risorgimentali, esprimere nel codice unitario una «via italiana» del diritto penale. Una prima scelta riguardava l’inclusione nel perimetro penale di due — e non tre, come nel codice francese — tipologie di reati: delitti e contravvenzioni. Sul versante delle pene, abolita la pena di morte — non tanto per ragioni umanitarie, ma soprattutto nella considerazione che l’ergastolo potesse svolgere una più efficace funzione generale e preventiva — la reclusione viene individuata quale pena ordinaria per i delitti. Quanto alla sua pratica attuazione, la scelta è quella di un iniziale isolamento diurno e notturno del condannato, con progressiva attenuazione in funzione della condotta, scrutinata dall’amministrazione penitenziaria. La nozione di reato accolta dal codice Zanardelli è meramente formale, prescindendo da ogni fondamento filosofico o sostanziale: in aderenza al più stretto positivismo, «reato è ciò che la legge penale incrimina», cosicché rimangono fuori il fine di protezione dei cittadini e il tema dell’imputabilità morale, che per Carmignani e Carrara facevano parte della nozione di reato. Il salto concettuale operato con il codice del 1889 è notevole: dal delitto imperniato sulla libertà d’azione dell’agente si passa alla mera violazione della legge.
Dal codice rimane fuori la definizione dei concetti di dolo e di colpa, in diretta conseguenza di un’assoluta oggettivizzazione del reato, dettata dal sospetto verso ogni condizionamento morale o metafisico che scalfisse il più rigido positivismo. Ne deriva, logicamente, l’inclusione nel codice di ipotesi di pura responsabilità oggettiva. Altrettantologicamente, sono eccessivamente severe le soluzioni adottate in materia di tentativo e di concorso di persone. Per concludere, il codice del 1889 è il punto di arrivo della eclettica cultura nazionale risorgimentale, con origine teorica nel pensiero di Romagnosi e consolidamento politico sopra tutto in Pasquale Stanislao Mancini. È la realizzazione di una via italiana al diritto penale, che intendeva essere mediana rispetto alle esperienze francesi e tedesche maturate a cavallo tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800: la principale linea di tendenza era quella dell’accostamento integralmente oggettivo al reato, con scarsa importanza attribuita al libero arbitrio e all’intensità del volere del reo, argomenti che erano invece fondamentali per la scuola toscana e soprattutto per Carrara, il cui pensiero era minoritario nella seconda metà del secolo.
Proprio a L’irruzione del positivismo criminologico e le nuove vie del diritto penale (pp. 167-257) è dedicata la terza parte del volume, anch’essa articolata in tre sezioni.
La prima sezione prende in esame Il cambio di paradigma del diritto penale (pp. 167-199), cioè il radicale mutamento delle dottrine penalistiche in tutta Europa nell’ultimo quarto del secolo XIX: in sostanza, il diritto penale liberale in Italia trova espressione nel codice del 1889 quando era già ampiamente in crisi, a ragione delle dure critiche mosse dalla nouvelle vague che si andava imponendo ben al di là del campo giuridico: il positivismo. A livello filosofico spopolano le teorie evoluzionistiche di Charles Darwin (1809-1882), su cui si innesta una vera e propria teoria dell’eugenetica sociale per impedire la proliferazione degli unfit, cioè dei pigri, dei degradati e dei viziosi. Una volta accettata la premessa di fondo del darwinismo sociale, e cioè che la politica dovesse interagire con la «selezione naturale della specie» per formare una razza umana migliore, le ricadute nel campo del diritto penale non potevano tardare.
Il sistema penale non avrebbe dovuto limitarsi — com’era tipico dell’impostazione liberale — a sanzionare un fatto, ma avrebbe dovuto porsi come strumento di profilassi sociale: paralizzare le fonti della criminalità, eliminare dal consorzio civile i soggetti inadatti a vivervi. E tutto ciò in un contesto storico coevo agli effetti perversi della rivoluzione industriale, con il cambiamento rapido e incontrollabile delle condizioni di vita, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.
In questo scenario tre figure si impongono nel panorama italiano: quella di Cesare Lombroso (1836-1909), famosissimo per il suo approccio di tipo «medico» e per la sua teoria deterministica, apertamente razzista e totalmente materialistica del «delinquente nato»; quella di Enrico Ferri, il filosofo che nega l’esistenza stessa del libero arbitrio e, come già anticipato, accomuna l’elaborazione dei giuristi italiani che lo avevano preceduto sotto l’ombrello di una presunta, quanto inesistente, «scuola classica», i cui princìpi sarebbero stati da superare grazie all’inarrestabile progresso delle scienze «dure» e di quelle sociali; quella di Raffaele Garofalo (1851-1934), che declina nel campo penale i princìpi del positivismo. Non si guarda più al reato, ma al reo, e il delitto non sarebbe altro che l’effetto di anomalie psichiche, abitudini inveterate, ambienti malsani. Eliminati questi fattori, sarebbe stata edificata una società migliore.
Il diffuso allarme sociale per un vero o presunto aumento del tasso di criminalità, la cui causa era individuata da Ferri nella eccessiva mitezza e nella generale inefficienza del sistema repressivo liberale, fa da volano all’affermarsi in campo penale del positivismo, facente perno sul concetto non ben definito di «pericolosità individuale», grazie al quale medici e psichiatri si intromettono sempre più nella materia della responsabilità penale. La subordinazione delle scienze etiche e giuridiche a quelle biologiche e mediche sarà, a cavallo dei secoli XIX e XX, di portata epocale, tanto da teorizzarsi che il giudice non fosse in grado di sanzionare il delitto senza aver prima determinato i motivi della condotta.
La portata rivoluzionaria dell’avvento del positivismo si coglie se si ha riguardo al fatto che, mettendo al centro il giudizio sulla pericolosità soggettiva, ne deriva l’abbattimento dei dogmi tipici del diritto penale antecedente: il principio di stretta legalità dei delitti e delle pene, la proporzione fra entità del delitto e sanzione, la soggezione del giudice soltanto alla legge, la punizione correlata al fatto commesso e non al giudizio sulla persona del reo. La deriva biologistica del positivismo criminologico, tuttavia, non sarà inarrestabile e i giuristi di formazione positivistica di seconda e terza generazione comprenderanno la necessità di bilanciare le novità con l’ancoraggio del diritto penale al fatto: ciò avverrà nei primi decenni del secolo XX.
Proprio a L’evoluzione del positivismo criminologico (pp. 200-238) è dedicata la seconda sezione della parte terza. Nell’ultimo decennio del secolo XIX tre fattori contribuiscono a modificare profondamente la «scuola positiva» di diritto penale: il respiro più internazionale e l’influenza del pensiero di Franz von Listz (1851-1919); l’emergere di una sorta di scissione interna con i fautori della cosiddetta «terza scuola del diritto penale» e, infine, il riconoscimento sempre maggiore della rilevanza, quali cause della delinquenza, di fattori non organici all’individuo, ma economici e sociali.
Al congresso internazionale di antropologia criminale di Parigi del 1889 Lombroso, Garofalo e Ferri vengono criticati da molti studiosi stranieri per la loro impostazione rigidamente biologica. Alle critiche in campo europeo fanno eco in Italia quelle di alcuni giuristi italiani, che pure si riconoscevano nella «scuola positiva»: fra questi, Emanuele Carnevale (1861-1941), il quale sottolineava l’importanza dei fattori sociali nella genesi della delinquenza.
In apertura della sezione l’Autore si sofferma sulle figure di alcuni giuristi italiani distintisi, a cavallo fra 1800 e 1900, per essersi mantenuti autonomi dal pensiero positivistico, rifacendosi, chi più chi meno, agli insegnamenti di Carrara: Emilio Brusa (1843-1908), che aveva conservato ferma la libertà del volere, ritiene dovere dello Stato adoperarsi per il reinserimento del condannato alla vita sociale e difende la discrezionalità del giudice all’interno di una cornice edittale fissata dal legislatore; Alessandro Stoppato (1858-1931), il quale rivendica la natura di «fatto giuridico» del delitto e contesta le accuse di arretratezza mosse all’opera del maestro Carrara; ed Enrico Pessina (1828-1916), di cultura enciclopedica, docente all’Università di Napoli per oltre mezzo secolo, che aveva partecipato ai lavori di elaborazione del codice unitario e sviluppato la sua riflessione soprattutto intorno alla funzione retributiva e rieducativa della pena.
L’apogeo del positivismo criminologico è segnato dal primo convegno della società italiana di antropologia, sociologia e diritto criminale tenutosi a Roma nel 1914: pochi anni dopo il ministro della giustizia Lodovico Mortara (1855-1937) affiderà a Ferri la presidenza della commissione per la riforma del codice penale. Ma se il convegno è l’apice dell’esperienza positivistica, in un certo senso segna anche l’inizio del declino: i programmi teorici si scontrano con enormi difficoltà di ordine pratico e si aprono contrasti fra i vari studiosi appartenenti alla «scuola positiva». Alcuni, pur inserendosi nel filone del positivismo criminologico, fanno emergere nuove linee di tendenza, sempre più dirette allo studio delle cause sociologiche del reato. Si distinguono, con sfumature diverse, Napoleone Colajanni (1847-1921) e Scipio Sighele (1868-1913), che analizzano la devianza sociale e collettiva; Mario Carrara (1866-1937), fondatore della medicina legale moderna; Enrico Morselli (1852-1929) e Giuseppe Sergi (1841-1936), teorici della psicologia sociale; nonché Salvatore Ottolenghi (1861-1934), che fonderà a Roma la prima scuola di polizia scientifica.
Molti poi sono coloro che si adoperano per consolidare sul piano ordinamentale le nuove acquisizioni scientifiche del positivismo criminologico, rispettando in qualche modo i princìpi liberali espressi nel codice Zanardelli, in primo luogo il principio di legalità. Decisiva sarà la spinta di costoro — fra i quali si possono citare Eugenio Florian (1869-1945) e soprattutto Filippo Grispigni (1884-1955) — per arrivare all’elaborazione del codice del 1930.
La sintesi fra prevenzione generale e prevenzione speciale, come osserva acutamente Grispigni — che di quel codice sarà uno degli elaboratori — si rinviene nel doppio binario delle pene e delle misure di sicurezza, proporzionate al fatto e alla persona e destinate rispettivamente — o cumulativamente, giacché le due caratteristiche possono convivere — agli imputabili e ai socialmente pericolosi.
La terza sezione, L’affiancamento del tecnicismo giuridico al positivismo criminologico (pp. 240-257), tratta dell’avvento della scuola tecnico-giuridica, il nuovo indirizzo che affianca il positivismo a partire dall’inizio del secolo XX. Ne sono figure eminenti Vincenzo Manzini (1872-1957) e Arturo Rocco (1876-1942), per lunghi anni ordinario di Diritto Penale nell’Università La Sapienza di Roma, presidente del comitato ministeriale incaricato di redigere il progetto preliminare del nuovo codice penale, quindi componente della commissione che elaborerà un successivo progetto e poi del comitato che curerà il progetto definitivo.
Aspetto peculiare è lo spostamento dell’angolo visuale rispetto allo scopo del diritto penale: dalla tutela della società a quella dello Stato, ente e istanza superiore, all’interno della quale l’uomo va inquadrato come persona giuridica. Manzini, che con Arturo Rocco si può considerare il padre della scuola tecnico-giuridica, era scarsamente interessato al dilemma fra libero arbitrio e determinismo, ritenendo puerile l’idea di poter liberare la società dal delitto; si concentra piuttosto sul ruolo dello Stato quale promotore di un dinamismo sociale positivo, obiettivo rispetto al quale il diritto penale avrebbe dovuto essere funzionale. Il fondamento della potestà punitiva dello Stato non sarebbe da ricercare in istanze morali, o di difesa sociale, ma nel mantenimento dell’ordine giuridico generale.
Rocco dedica il suo approfondimento nell’opera Oggetto del reato e della tutela giuridica penale, lo scritto della sua maturità scientifica. La sua teoria è alla base della sistemazione dei reati in relazione al loro oggetto, che si rispecchia nell’organicità del codice vigente; il minimo comune denominatore di tutte le fattispecie si rinviene nella tutela di un interesse dello Stato, gerente del maggior numero possibile di conflitti sociali possibilmente emergenti.
In sintesi, l’Autore ritiene possa dirsi che nel codice Rocco del 1930 — dal nome di Alfredo Rocco (1875-1935), guardasigilli al momento della promulgazione, fratello di Arturo — siano stati accolti princìpi tipici della scuola positiva, della cosiddetta «terza scuola» e di quella tecnico-giuridica, il tutto aderendo sostanzialmente a un’impostazione autoritaria. Il primato dello Stato sugli interessi individuali è affermato senza remore, sebbene fosse riconosciuto il principio tipicamente positivista per cui il contrasto al delitto passa attraverso la valutazione della capacità a delinquere del colpevole.
Può dirsi, dunque, che il codice Rocco abbia operato una sintesi fra le «scuole» del diritto penale che si erano contese la scena della dottrina penale fra XIX e inizio del XX secolo; tuttavia, non può sottacersi che l’equilibrio raggiunto, sotto l’egida dell’istanza autoritaria, sarebbe venuto meno una volta naufragato il regime politico che l’aveva realizzato, con il seguente avvento della democrazia repubblicana e della Corte Costituzionale.
Se ancora oggi vige il codice del 1930, a parere dell’Autore, è per motivi molteplici: da un lato, la qualità della tecnica giuridica con il quale è stato realizzato gli ha consentito una vita che sta per raggiungere la soglia del secolo; dall’altro lato, una riforma globale è stata nei fatti impossibile, sia per il palesarsi nella storia di emergenze quali quella terroristica degli anni 1970 e quella mafiosa degli anni 1990-2000, sia per l’avvento del primato del diritto europeo, sia infine per l’endemica instabilità politica del nostro Paese ove mai vi è stata, nel dopoguerra, una maggioranza salda e coesa sugli scopi prioritari della politica criminale.
Con queste considerazioni si chiude il viaggio attraverso gli itinerari della modernità penale in Italia fra 1800 e 1930. Tuttavia, come anticipato, Ronco riserva uno spazio a tre appendici dedicate in modo specifico alla figura di Francesco Carrara.
La prima è Sul giudizio di conio filosofico a riguardo di Carrara (pp. 259-265), formulato da autori che hanno scritto nel secolo XX, quali Ugo Spirito (1896-1979), Fausto Costa (1884-1966) e Alessandro Baratta (1933-2002). Nessuno di loro, a parere dell’Autore, ha saputo cogliere con puntualità fondamenti e significato dell’opera di Carrara, innanzi tutto perché i tre — e in special modo Baratta — avevano aderito alla contrapposizione di conio «ferriano» tra «scuola classica» e «scuola positiva». A torto, poi, Spirito e Costa vollero rinvenire quale carattere peculiare dell’opera di Carrara la vena utilitaristica.
La seconda appendice è Sul giudizio di conio giuridico per lungo tempo prevalente a riguardo di Carrara (pp. 267-284). Gli studiosi che nel secolo XX si sono occupati della figura del maestro lucchese, oltre a ritenerlo erroneamente il vertice di una presunta «scuola classica», lo hanno tacciato ingiustamente di astrattismo, ritenendo la sua elaborazione gravata da inopportune strutture filosofiche, ma non comprendendo il solido fondamento metafisico della sua elaborazione giuridica. Nemmeno gli autori più recenti, i cui manuali sono ancora oggi diffusi nelle università italiane — fra i più celebri Ferrando Mantovani (1933-2024), Giovanni Fiandaca, Enzo Musco (1944-2021) — sebbene certamente non siano classificabili come esponenti del positivismo criminologico, hanno colto appieno gli insegnamenti a un tempo filosofici e giuridici di Carrara. Un ultimo e recente errore è stato di coloro — Carlo Federico Grosso (1937-2019) e altri — che nella seconda metà del secolo XX, nell’ambito di una lettura di conio marxista della storia del diritto penale, hanno visto in Carrara l’apice di una «scuola classica» che fece del diritto penale lo strumento di oppressione delle classi popolari. Inoltre, essi hanno criticato Carrara per aver teorizzato un diritto penale astratto, di derivazione sostanzialmente divina — con una visione di Dio pre-illuministica, come Provvidenza che opera nella storia — perciò immutabile e diretto a mantenere lo status quo a beneficio delle classi dominanti, senza aperture verso le istanze sociali di trasformazione. Secondo l’Autore, questi critici non hanno saputo cogliere la raffinata e complessa actio finium regundorum tra etica e diritto operata da Carrara.
L’ultima appendice, La scuola italiana nell’ispirazione di Francesco Carrara (pp. 285-299), è dedicata al «recupero» della figura di Carrara da parte dei penalisti negli ultimi decenni, a partire dagli anni 1980. Autori recenti come Mario Sbriccoli (1941-2005), Tullio Padovani e il filosofo del diritto Sergio Cotta (1920-2007) hanno colto l’importanza di contestualizzare l’opera del maestro nel contesto storico in cui ha operato. Solo in questo modo è possibile restituire a Carrara il posto che gli è proprio nella storia del diritto penale italiano, cogliendo appieno il significato, a un tempo tecnico e programmatico, delle sue affermazioni fondamentali per cui il delitto non è un ente di fatto ma un ente giuridico: esso consiste nella violazione di un diritto e trova la sua ragion d’essere in una situazione giuridica che preesiste (ed impera) al legislatore; l’imputazione del delitto al suo autore non può prescindere dalla qualità ontologica di essere umano libero, propria dell’individuo. Egli ha visto lucidamente l’eterogenesi dei fini che ha caratterizzato il progressivo imbarbarirsi di un moto ispirato a istanze libertarie, caratterizzante la Rivoluzione francese, e ha saputo richiamare — sebbene largamente inascoltato — la natura del diritto penale quale argine al dispotismo politico, nel periodo storico in cui vedeva la sua amata scienza farsene, invece, strumento.
Carlo Introvigne
