Comunicato del Centro Studi “Rosario Livatino” del 21/07/2020
Oggi la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati avvia l’esame del testo unificato Zan in tema di contrasto alla omo-transfobia (sul quale https://www.centrostudilivatino.it/testo-unificato-zan-anti-omotransfobia-perche-e-liberticida-e-discriminatorio/): un articolato controverso, che provoca preoccupazioni e dissensi. L’art. 7 di esso prevede al co. 1 che “Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime”. Fra esse, al co. 2, “un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere”. L’art. 9 spiega che “Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
La Commissione Giustizia è chiamata a discutere norme già introdotte nell’ordinamento in sede di conversione del c.d. Decreto rilancio.
Il D.L. n. 34 del 19/5/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVD-19, è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17/7/2020.
La legge di conversione ha introdotto, fra gli altri, l’art. 105 quater, Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, che prevede l’incremento di 4 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all’art. 19, co. 3, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) “allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento”.
Si commenta da sé che un provvedimento adottato per far fronte alla situazione “straordinaria di necessità e urgenza” (art. 77 Cost.) generata dall’emergenza COVID-19 riprenda alla lettera due articoli – non marginali, perché contenenti impegni di spesa – del t.u. Zan: al di là del merito, qual è la necessità e l’urgenza, in un momento di così grave crisi, di simili erogazioni di pubblico denaro?
Si commenta da sé l’uso gravemente manipolatorio della legge di conversione di un provvedimento di quasi 300 articoli, nascondendo nelle pieghe di commi norme che attendono un vaglio approfondito e meditato, in modo che nessuno se ne accorga.
Si commenta da sé e qualifica gli autori di questo raggiro parlamentare.
Vi è però un dato formale e obiettivo insuperabile: oggi l’esame del t.u. Zan in Commissione Giustizia deve fermarsi per capire quali articoli – e relativi emendamenti – saranno sottoposti al voto e quali no, visto che un quarto della proposta è già sulla Gazzetta Ufficiale, con vigore di legge!
Lo esige, al di là della materia, la dignità del Parlamento.
Roma, 21 luglio 2020
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LEGGE N. 77 DEL 17/7/2020 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL d.l. RILANCIO N. 34 DEL 19/5/2020
IN CORSIVO LE PARTI INSERITE IN SEDE DI CONVERSIONE
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA NONCHÉ MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITÀ DI GENERE
Art. 105 – quater
Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l’anonimato dei soggetti di cui al presente comma.
2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 265, comma 5
5. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l’anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l’anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 .
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Misure di prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere
Testo unificato del relatore on. Zan
(…) ART. 7.
(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime)
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime.
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. (…)
(…) ART. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.