Di Francesco Farri dal Centro Studi “Rosario Livatino” del 23/03/2020
Se si esclude l’intitolazione del provvedimento e la rubrica del titolo IV, la famiglia non viene praticamente mai menzionata nel decreto legge n. 18/2020 cd. Cura Italia. L’assenza di riferimento alla famiglia non è soltanto una questione nominalistica, ma sostanziale. Al di là del richiamo nei titoli, infatti, è l’impostazione del provvedimento in punto di misure di aiuto alla popolazione ad essere imperniata su una concezione piuttosto atomistica ed economicistica della società e dell’assistenza sociale: le misure di sostegno sono calibrate sul singolo individuo, in stretta correlazione con l’attività economica da questi svolta, e solo in via indiretta tengono conto della situazione familiare. Si creano, così, disparità di trattamento evidenti: tra lavoratori dipendenti che possono godere di un congedo retribuito al 50% (artt. 23 e 25 del d.l. n. 18/2020; d’ora in poi, le citazioni di articoli senza indicazione della fonte normativa devono intendersi riferiti al d.l. n. 18/2020) e lavoratori autonomi che per loro natura non possono goderne; tra autonomi iscritti all’INPS in gestione separata o nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) che possono godere di un sussidio di 600 Euro per il mese di marzo (artt. 27-30 e 38; cfr. altresì, per i professionisti dei primi Comuni colpiti dall’emergenza, l’art. 16 del d.l. n. 9/2020) e lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali che non possono goderne; e così via. Simili disparità di trattamento appaiono in molti casi prive di ragionevolezza a chi si ponga nella prospettiva della tutela delle esigenze della famiglia, di cui il decreto vorrebbe prendersi cura; inoltre, esse trascurano elementi, come ad esempio il numero di figli a carico o gli anziani da accudire, attorno a cui ruotano le principali esigenze della famiglia. Non che il decreto si manifesti insensibile al problema: si pensi all’art. 24, che estende il numero dei permessi retribuiti per i dipendenti che hanno in famiglia persone disabili, oppure all’art. 47 co. 2, che giustifica l’assenza dal lavoro per accudire familiari disabili a seguito della chiusura dei centri diurni, oppure al bonus baby-sitter (art. 23 co. 8 e art. 25 co. 3). Ma è la struttura del sistema di protezione sociale e sussidi disegnata ad apparire nel suo complesso imperniata su valori in parte diversi da quelli della famiglia: merita di essere migliorata per soddisfare più pienamente le esigenze degli Italiani. Se nella drammatica emergenza odierna il sistema Paese regge, è anzitutto grazie alla rete di protezione che la famiglia fornisce ai suoi membri, specialmente se fragili. Diversamente da quanto ritengono alcuni “scienziati” inglesi, puntualmente rilanciati da La Repubblica del 19 marzo, l’intensità delle relazioni familiari in Italia non è causa del diffondersi del contagio in Italia, bensì elemento essenziale della sopravvivenza del Paese. Né simili tesi d’oltremanica meritano di essere prese in considerazione, essendo specchio di una mentalità che nel Paese da cui provengono ha richiesto la creazione del Ministero per la Solitudine e giustificato giudizialmente casi di soppressione di disabili. Paese che, sia detto per inciso, nonostante il decantato “superamento” delle relazioni familiari stima un numero di morti per coronavirus ben superiore a quello italiano. In parte, i sopra segnalati limiti del decreto Cura Italia sono legati al problema di fondo del cumulo delle funzioni di previdenza e di assistenza in capo a un medesimo istituto, l’INPS. Il cortocircuito in termini di disparità di trattamento che tale cumulo sta determinando nell’allestimento del programma di assistenza sociale in questa fase emergenziale dovrebbe indurre riflessioni sull’opportunità di provvedere, a regime, allo spacchettamento dell’Istituto in due corpi distinti: il primo, finanziato essenzialmente dai contributi, destinato alla previdenza, ossia alle assicurazioni obbligatorie contro vecchiaia, malattia, e voci assimilate e correlate; il secondo, finanziato esclusivamente tramite trasferimenti pubblici, destinato all’assistenza sociale (ossia ai sussidi, alle provvidenze) da erogare a chiunque versi nel bisogno, a prescindere dal suo regime giuslavoristico. Trattando oggi del primo versante, quello delle tutele giuslavoristiche e previdenziali (e rinviando a mercoledì 25 per i profili di assistenza sociale), appare razionale l’impostazione del decreto, che assume come oggetto del sostegno un parametro individuale: sotto questo profilo, infatti, non potrebbe essere diversamente, essendo ad esempio evidente che, per natura, di un congedo potranno avvalersi solo dipendenti e che istituti del genere non possono essere concepiti per chi, come i professionisti, sia in linea di principio libero di decidere autonomamente se, come e dove lavorare. Ciò prescinde, naturalmente, dal problema – sistematico – dei lavoratori formalmente autonomi, ma sostanzialmente dipendenti, come molti collaboratori di studi legali. Su questo piano, la tutela di professionisti e imprenditori deve dirigersi, oltre che nella direzione dell’assistenza sociale alle loro famiglie nei casi di bisogno, secondo quanto si osserverà nel prossimo commento, verso uno scudo di protezione per il futuro, ossia per quando l’emergenza sanitaria sarà finita. Tale protezione dovrà tradursi anzitutto in sussidi per la ripresa economica (alcuni dei quali in qualche modo già preconizzati dalle misure di credito d’imposta per le locazioni dei commercianti nell’art. 65, dalle misure di sostegno all’agricoltura e alla pesca di cui all’art. 78, dalle misure di sostegno al settore dei trasporti di cui all’art. 79 e dello spettacolo, della cultura, dello sport e dell’istruzione di cui agli art. 89, 90, 96, 100 e 121). Lo Stato, “socio” del contribuente quando si tratta di partecipare (mediante i tributi) ai suoi guadagni, deve esserlo anche nel momento del bisogno, partecipando alle sue perdite. Siffatti sussidi dovranno, quindi, essere parametrati ai danni economici subiti a causa dell’emergenza sanitaria rispetto alla situazione economica media dei periodi precedenti (ad esempio, tre periodi, al fine di sterilizzare gli effetti di eventuali crescite o decrescite occasionali) e potranno essere erogati, a seconda della condizione di perdita o meno in cui si trovi l’attività, tramite incentivi in denaro o tramite riduzione degli oneri tributari gravanti sul risultato d’impresa. A ciò, naturalmente, dovrà aggiungersi l’esclusione da applicazione di accertamenti presuntivi parametrici in sede di controlli quanto meno relativamente agli anni 2020 e 2021. (1- continua. Il seguito fra due giorni, mercoledì 25)
Foto da articolo