Ex libris
Recensione di Stefano Nitoglia, Cristianità n. 435 (2025)
Merita una speciale segnalazione il libro Il diritto nella storia della Chiesa, di Geraldina Boni — professoressa ordinaria di Diritto canonico, Diritto ecclesiastico e Storia del diritto canonico presso l’Università di Bologna, consultore del Dicastero per i Testi Legislativi e presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa — e Ilaria Samorè, dottoranda di ricerca in Diritto canonico ed ecclesiastico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della medesima Università, che nei primi tre capitoli ha sviluppato gli appunti presi durante la frequenza al corso di Diritto canonico tenuto nel 2019 dalla professoressa Boni.
Il libro ripercorre la storia del diritto canonico da Le origini (pp. 7-78), che risalgono agli albori della Chiesa, seppur in maniera ancora grezza — smentendo la diffusa tesi che la sua nascita risalirebbe al Decreto di Graziano a metà del secolo XII —, passando per Le fonti di produzione e la società cristiana dei primi secoli (pp. 179-173) e L’alto medioevo (pp. 174-284), e arriva fino al medioevo inoltrato, preso in esame dalla Boni nel capitolo quarto, L’epoca classica (pp. 285-450), suddiviso in tre ampie parti: La riforma gregoriana (pp. 285-341), L’apogeo del diritto canonico (pp. 342-384) e La societas Ecclesiae nel Medioevo inoltrato (pp. 385-460). A dimostrazione delle origini del diritto canonico risalenti all’epoca apostolica viene citato, tra le numerose fonti, il cardinale ungherese Peter Erdő, autorevole canonista, arcivescovo metropolita di Esztergom-Budapest e primate d’Ungheria: «La Tradizione apostolica, che ha trasmesso la Rivelazione di Cristo in maniera ritenuta attendibile già secondo l’opinione delle prime generazioni di Cristiani, non si compone solo di insegnamenti morali e dottrinali, ma anche di elementi di normativa canonica, la quale è, quindi, portatrice essa stessa dell’eredità lasciataci da Cristo»(p. 9).
Questa eredità è stata conservata e trasmessa grazie all’esperienza giuridica della Chiesa primitiva, «normativa ed esemplare» (p. 7), che può essere conosciuta grazie alle fonti e, soprattutto, alla storia del diritto canonico. Perciò questa materia, poco presente nei corsi di laurea degli atenei pubblici italiani, non offre «[…] uno sterile sfoggio di erudizione, bensì un’opportunità preziosa se non ineludibile per comprendere al meglio la contemporaneità dell’avventura del popolo di Dio in hoc mundo»(p. 8).
Il testo si sofferma principalmente sull’historia institutionum, vale a dire sul «graduale agglutinarsi e compattarsi della Chiesa sotto il profilo istituzionale e delle architetture giuridiche (organi di governo, processo, statuti personali, gestione dei beni patrimoniali, ecc.)» (p. 10), esaminando il rapporto fra la storia del diritto canonico, quella del diritto romano e quella dei vari diritti nazionali.
Vengono analizzate, quindi, le differenti caratteristiche della spiritualità occidentale, propria della Chiesa latina, erede della concretezza dei romani, nella quale il diritto canonico ha trovato largo spazio, contribuendo a creare la struttura ossea normativa della Chiesa di Roma, sulla quale la spiritualità si appoggia e si incarna, e di quella orientale — del Patriarcato di Costantinopoli, prima, e di quello di Mosca e altri, dopo — tendente però al misticismo, nella quale «[…] il diritto fatica a progredire, perché gli ortodossi, anche in virtù della loro propensione più contemplativa, non lo coltivano, propendendo a marginalizzarlo quale fattore esterno, sovrastruttura senza consistenza soteriologica e non elemento attraverso il quale traspare la realtà totale della Chiesa» (p. 17). Senza contare la stretta unione, in Oriente, fra la Chiesa e lo Stato, con la subordinazione della prima al secondo, in virtù della quale la Chiesa orientale tende a delegare allo Stato le funzioni normative. Tale divario è aumentato a partire dal Grande Scisma del 1054, che separa da mille anni le due Chiese, le quali dovrebbero, invece, secondo la bella metafora di san Giovanni Paolo II (1978-2005), ripresa da Benedetto XVI (2005-2013), respirare a due polmoni, l’occidentale e l’orientale. Il raggiungimento dell’unità perduta, che ridarebbe pieno respiro all’unica Chiesa di Cristo, è il fine verso il quale tendono gli sforzi di un sano ecumenismo.
Lo stesso dicasi per la cosiddetta Riforma protestante. Martin Lutero (1483-1546), infatti, ha contestato, oltre alla Chiesa gerarchica, la «Chiesa del diritto», bruciando in una cerimonia simbolica, insieme alla bolla papale con cui Leone X (1513-1521) esigeva la ritrattazione delle sue tesi, anche il Corpus Iuris Canonici.
«È “legittimo” il diritto della Chiesa?» (p. 29), si chiedono le autrici. La risposta è positiva, perché il diritto canonico si fonda sull’Incarnazione del Verbo e ogni diversa tesi discende da alcuni fattori comuni che rifiutano la corporeità, come l’esperienza gnostica del cristianesimo primitivo e le eresie medievali degli albigesi, che tendono a riprovare, sul modello del manicheismo, il mondo e la corporeità come sede del male, in uno spiritualismo e in un carismatismo esasperati.
