Domenico Airoma, Cristianità n. 434 (2025)
È trascorso quasi un ventennio dalla sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Eluana Englaro (1970-2009), la giovane disabile in stato d’incoscienza cui i tribunali negarono presìdi essenziali per la sopravvivenza e che, quindi, fu lasciata morire. Questa pronunzia ha segnato l’avvio della via giudiziaria all’eutanasia in Italia, di fatto ponendo le condizioni per un pressing nei confronti del legislatore, fino a quel momento attestato sulla difesa dell’assetto normativo esistente.
Venti anni non sono pochi, soprattutto in un contesto epocale caratterizzato da un processo rivoluzionario giunto al suo acme e impegnato non solo a demolire ogni residuo di morale sociale rispondente alla legge naturale, ma anche a costruire l’uomo nuovo, e, quindi, soprattutto a ridefinire normativamente il rapporto con l’inizio e la fine della vita, dove più evidente si presenta la condizione creaturale.
Non è, dunque, marginale, e neppure nuova, l’attenzione del fronte rivoluzionario al tema della vita, affrontato, però, questa volta, inebriando l’uomo con l’illusione della libertà senza limiti: se la dignità dell’uomo non è in sé, ma nella sua capacità di autodeterminarsi, perché non sottrarlo finalmente alla «lotteria della nascita» (1) e al «promemoria» della morte?
Tali considerazioni inducono ad attribuire alla questione«di merito»del fine vita una centralità assoluta nell’azione contro-rivoluzionaria. Il che significa che la difesa dei princìpi ricavati dalla legge naturale e confermati dal magistero della Chiesa rimane, in modo particolare nell’ora presente, compito irrinunciabile di ogni cristiano e soprattutto di chi è chiamato a spendere la propria vocazione sul terreno dell’impegno culturale e prepolitico. E ciò, non solo per la rilevanza in sé delle questioni, ma anche perché solo un’azione di ricostruzione profonda e convinta di una mentalità rispettosa della vita, che sappia conquistare la libertà e quindi il cuore del nostro prossimo «rivoluzionato», può costituire il fondamento di una duratura riedificazione di un ordinamento giuridico che tuteli i più vulnerabili.
E, tuttavia, oggi assume un rilievo altrettanto centrale la questione «di metodo». Ed è specificamente a quest’ultima che è dedicata la Nota che presentiamo, a firma del fondatore di Alleanza Cattolica, Giovanni Cantoni (1938-2020), rivolta inizialmente ai militanti dell’associazione.
In essa vengono illustrati tre tempi che scandiscono, nel presente contesto storico, l’azione non solo del contro-rivoluzionario, ma di ogni cristiano impegnato nella politica lato sensu intesa e, cioè, non circoscritta all’ambito partitico.
Merita in esordio di essere evidenziato come tale triplice fase, in cui è chiamata ad articolarsi l’azione a difesa della vita, non debba essere letta necessariamente in termini diacronici, come tempi l’uno susseguente all’altro, ma oggi sempre di più s’impone una visione sincronica, trattandosi di momenti distinti ma complementari di un’azione che deve rimanere necessariamente unitaria, se vuole essere efficace.
E, infatti, la condizione di relativismo culturale e di pluralismo eticoche caratterizza la nostra società, se per un verso esige che «i cattolici hanno il diritto ed il dovere di intervenire per richiamare il senso più profondo della vita» e di non «cedere a compromesso alcuno», e per «quanti sono impegnati direttamente nelle rappresentanze legislative» di non sottrarsi all’«obbligo di opporsi ad ogni legge che risulti un attentato alla vita umana»;tuttavia «ciò non impedisce, come ha insegnato Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica Evangelium vitae, a proposito del caso in cui non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista già in vigore o messa al voto, che un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all’aborto fosse chiara e a tutti nota, di offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica».
Ed ancora: «Di fronte a queste problematiche, se è lecito pensare all’utilizzo di una pluralità di metodologie, che rispecchiano sensibilità e culture differenti, nessun fedele tuttavia può appellarsi al principio del pluralismo e dell’autonomia dei laici in politica, favorendo soluzioni che compromettano o che attenuino la salvaguardia delle esigenze etiche fondamentali per il bene comune della società» (2).
Da quanto sopra enunciato dal magistero della Chiesa, confermativo del contenuto della nota di Giovanni Cantoni, discende che: a) ogni cristiano ha non solo il diritto, ma pure il dovere di intervenire nelle questioni relative alla difesa della vita, essendo queste ultime parte integrante della dottrina sociale della Chiesa; e b) il politico cattolico, dal canto suo, ha il dovere di opporsi, per quanto possibile, a ogni intervento normativo che attenti alla difesa della vita e potrà sostenere proposte legislative che limitino i danni di altre peggiori, ove non fossero praticabili soluzioni alternative.
Con riferimento alla questione della «libertà di coscienza» che talora viene invocata in queste materie, oltre a quanto sopra chiarito nella Nota della Congregazione, viene in rilievo quanto ribadito da Papa Leone XIV in occasione della visita di alcuni amministratori pubblici: «Non c’è separazione nella personalità di un personaggio pubblico: non c’è da una parte l’uomo politico e dall’altra il cristiano. Ma c’è l’uomo politico che, sotto lo sguardo di Dio e della sua coscienza, vive cristianamente i propri impegni e le proprie responsabilità!» (3).
Sulla questione della «libertà di coscienza» del politico soccorrono, inoltre, le considerazioni svolte da Giovanni Cantoni, con specifico riferimento all’irresponsabilità politica che una siffatta concessione avallerebbe, dovendosi ritenere che lo spazio della libertà di coscienza «[…] è quello di cui si è servito l’eletto prima di aderire ad un determinato partito politico e di candidarsi per esso, e l’elettore prima di votarlo» (4).
La distinzione fra ciò che incombe su ogni cristiano e quanto fa parte dei doveri del politico cristiano non è machiavellica concessione al compromesso. La condotta del politico cristiano esige, infatti, che la difesa dei princìpi tenga conto della situazione in cui si trova a operare; non perché la situazione muti i princìpi, ma perché ciò è imposto dalla virtù della prudenza, che è «misura» della giustizia, giacché «fare il bene può solo colui che sappia come siano e come stiano le cose» (5).
Ricade, pertanto, nella responsabilità del politico cristiano stabilire se le circostanze di fatto siano tali da impedire l’approvazione di una normativa che non tuteli pienamente la difesa della vita e quindi tali da far ricercare soluzioni che ne limitino i danni, cui dare il proprio supporto. Il sostegno a tali interventi deve essere vissuto e percepito pubblicamente come soluzione necessitata, nella prospettiva del perseguimento del bene possibile e non del male minore, che mai può trovare giustificazione morale.
Il richiamo fatto da Giovanni Cantoni alla vicenda relativa al referendum concernente la legge sull’aborto è quanto mai significativo; anche in tale occasione, infatti, il quesito referendario «minimalista», pur non essendo certamente in linea con i princìpi e con il Magistero, venne sostenuto con l’obiettivo di limitare i danni di una legislazione abortista già vigente (6).
Con riferimento alla questione del cosiddetto «fine vita» si potrebbe obiettare che una legge analoga a quella abortista non faccia ancora parte del nostro ordinamento giuridico. Orbene, non vi è dubbio alcuno che l’obiettivo prioritario da perseguire sia la difesa dell’assetto normativo esistente, che prevede l’illiceità penale di ogni condotta di assistenza al suicidio e di agevolazione di pratiche eutanasiche. È evidente, pertanto, che sarebbe auspicabile lasciare invariato il quadro normativo. Non basta, però, auspicarlo, né serve esaurire in tale auspicio il proprio impegno, soprattutto se si hanno responsabilità politiche, quando il quadro normativo, in realtà, è già mutato e si è al cospetto non di ipotetiche bensì di attuali iniziative ulteriormente peggiorative.
E, infatti, negli anni successivi alla sentenza sul Caso Englaro il fronte eutanasico non è stato fermo, intervenendo su più versanti. Vi è stato, innanzitutto, quello legislativo, con un primo intervento che — proprio sulla scorta della giurisprudenza formatasi sul Caso Englaro — introducendo con la legge n. 219 del 2017 le cosiddette Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), ha previsto che il consenso in ambito medico possa avere a oggetto anche i trattamenti di sostegno vitale, così inferendo un grave vulnus al principio dell’indisponibilità del bene «vita».
È stato poi il turno del versante giudiziario e della Corte Costituzionale che, nel 2019, con la sentenza n. 242, utilizzando l’apertura fatta dal legislatore con le DAT, è intervenuta sul codice penale, individuando un’area dell’assistenza al suicidio da sottrarre a sanzione penale, così introducendo, se non un diritto a disporre della propria vita, un ambito nel quale chi aiuta a suicidarsi compie un atto privo di disvalore penale. A tale pronunzia hanno fatto seguito ulteriori sentenze della stessa Consulta e di vari giudici di merito, con la formazione di una giurisprudenza che ha messo al centro la libertà di autodeterminazione come valore assoluto.
Al versante giudiziario deve aggiungersi quello della legislazione regionale, dal momento che in alcune regioni si è provata la strada — talora, come in Toscana, con successo — di introdurre una normativa che obbligasse il Servizio Sanitario regionale a prestare assistenza agli aspiranti suicidi.
Infine, non è da trascurare anche il versante amministrativo, dal momento che in alcune regioni, quali l’Emilia Romagna e, da ultimo, il Veneto, sono state emanate «Istruzioni operative per la gestione delle richieste di suicidio medicalmente assistito».
Rispetto a tale complessiva situazione normativa, per come in concreto si è venuta dipanando, è evidente che siamo al cospetto di una condizione che già non può dirsi conforme ai princìpi della legge naturale e al magistero della Chiesa in materia. Riprendendo un’immagine sempre di Giovanni Cantoni, siamo nella situazione in cui ci è stato riversato abbondante letame fuori l’uscio di casa. Non solo; ma si è anche assottigliato il fronte di coloro disposti a resistere.
Che cosa fare, dunque? Rimanere chiusi in casa e morire asfissiati — e far morire anche gli altri occupanti —, orgogliosi di non essersi sporcati con il letame, oppure cercare di ricavarsi un varco, ovverosia di sottrarre una parte dell’uscio al letame? La questione non è la ricerca del compromesso con chi ha messo il letame e neppure quella di dargli una mano nel metterne altro, in qualche modo dicendosi favorevoli o entusiasti del letame. Il letame deve essere chiamato con il suo nome; adesso più di prima.
Quel che deve guidare il politico in genere, e il politico cristiano in specie, è la difesa della casa e di ogni possibile spazio di libertà, per chi la occupa, per fare il bene, cioè per difendere i più deboli.
In definitiva, se ci viene chiesto se desideriamo una legge, rispondiamo di no. Meglio nessuna legge che una cattiva legge, senza dubbio alcuno. Anche perché è del tutto evidente che una legge — con un quadro così già mutato negativamente — non potrà che essere peggiorativa.
Se, però, è in corso un procedimento di formazione di una legge, possiamo anche continuare a sostenere che non vogliamo una legge ma, se non vi sono i numeri per far valere questa volontà, occorre fare i conti con il reale.
Il tempo non è passato invano e quella maggioranza che così strenuamente si era opposta al disegno di legge presentato dall’on. Alessandro Zan in materia di «omofobia» (7) non c’è più, almeno negli stessi termini. L’interrogativo più realistico appare perciò un altro: che cosa desideriamo che faccia un politico ben orientato e un politico cristiano.
Orbene, a questa domanda rispondiamo, altrettanto chiaramente, di aspettarci che, oltre a difendere le buone leggi esistenti — in questa materia: il codice penale e la legge sulle cure palliative —, faccia tutto il possibile perché non se ne approvino di peggiori e, se alternativa non vi è, perché venga difeso e mantenuto quanto più possibile dei princìpi a difesa della vita. Senza mai smettere di pregare perché la sua coscienza lo orienti sempre verso il bene possibile, dando testimonianza di coerenza con i princìpi, sull’esempio di san Tommaso Moro (1478-1535) o del servo di Dio re Baldovino del Belgio (1930-1993).
Tornando al terzo tempo descritto nella nota di Giovanni Cantoni, non dobbiamo dimenticare, infine, che tale fase dell’azione contro-rivoluzionaria è composta di due momenti: a) il primo è quello la cui complessità ho descritto fin qui, proprio della responsabilità e della coscienza del politico cristiano; b) il secondo è quello occupato dalla legge che dovesse essere eventualmente promulgata; qui, a parte ogni giudizio sull’operato del politico cristiano, occorrerà sottoporre la legge alla necessaria valutazione di conformità o meno alla morale naturale e giudicarla di conseguenza.
Evidentemente, tale secondo momento richiamerà in causa il primo tempo e cioè la necessità di riaffermare i princìpi, a maggior ragione se la legge vi si discosterà. Fino a quel momento, preghiamo e agiamo perché ciò non accada, senza lanciare anatemi, ma piuttosto aiutando ciascuno — e soprattutto chi ha responsabilità politiche — a prendere la giusta decisione.
Note:
1) Walter Veltroni, Una sinistra aperta e moderna, Platea congressuale dei Democratici di Sinistra, Fiera di Roma, 6 novembre 1998, nell’inserto l’Unità Documenti, in l’Unità. Giornale fondato da Antonio Gramsci. Quotidiano di politica, economia e cultura, Roma 7-11-1998, pp. 1-25 (p. 19).
2) Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale su alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici in politica, 24-11-2002, nn. 4-5.
3) Leone XIV, Discorso alla delegazione di rappresentanti politici e personalità civili della Val de Marne, nella diocesi di Créteil, in Francia, 28-8-2025.
4) Giovanni Cantoni, A proposito di «libertà di coscienza» e di «politeismo», in Cristianità, a. XXXV, n. 340, marzo-aprile 2007, pp. 3-4 (p. 4).
5) Josef Pieper (1904-1997), La prudenza, trad. it., con prefazione di Giovanni Santambrogio, Morcelliana-Massimo, Brescia-Milano 1999, p. 31.
6) Cfr. G. Cantoni, Comunque è aborto!, in Cristianità, anno IX, n. 72, aprile 1981, pp. 1-2, in cui annunciava e spiegava la presa di posizione di Alleanza Cattolica a favore dell’abrogazione «parziale» della legge n. 194 nell’imminente campagna referendaria.
7) Cfr. Legge Zan: perché è a rischio la libertà di espressione. Audizione al Senato di Alfredo Mantovano, nel sito web <https://www.centrostudilivatino.it/legge-zan-perche-e-a-rischio-la-liberta-di-espressione-audizione-al-senato-di-alfredo-mantovano>, consultato l’8-9-2025.
